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DOVERI

Comportamenti dovuti a prescindere dall'esistenza di un diritto altrui

(Difendere la patria, tributario, crescere e istruire i figli per i genitori,ecc..)

Le uniche categorie che si rapportano tra loro sono solo diritti soggettivi e obblighi

Non tutti i diritti sono codificati a livello costituzionale

I cataloghi dei diritti sono il cuore degli ordinamenti costituzionali moderni

Nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 all'Art.16 vengono richiesti come presupposti

indefettibili la separazione dei poteri e la tutela dei diritti fondamentali (ogni società in cui la garanzia dei diritti

non è assicurata, nè la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione)

vincolo di cittadinanza

Strettamente legato alla separazione dei poteri e alla tutela dei diritti è il necessario

per godere dei diritti ed adempiere ai doveri

CITTADINANZA

La nozione giuridica di Cittadinanza non è presente in Costituzione, ma è spesso richiamata ed è disciplinata

da una legge ordinaria

Il vincolo di cittadinanza è il vincolo che lega, in condizioni di eguaglianza, tutti gli appartenenti alla

comunità politica riconoscendo diritti e adempiendo ai doveri

popolo

Il concetto di cittadinanza si ricollega al concetto di che è uno dei tre elementi costitutivi e necessari

dello Stato (popolo ­ territorio ­ governo sovrano)

La nozione di popolo è diversa da quella di popolazione (il popolo è l'insieme dei cittadini)

Art. 22 Cost.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Possedere la capacità giuridica significa essere titolare a pieno dei diritti e dei doveri

I tre istituti civilistici presenti nell'art. 22 sono assunti a patrimonio fondamentale dell'ordinamento. Non a caso

CITTADINI

la Parte I della Costituzione si intitola DIRITTI E DOVERI DEI

legge 91/1992 disciplina legislativa sulla cittadinanza

La disciplina precedente è risalente al 1912

Vi sono due grandi famiglie di legislazione sulla cittadinanza

IUS SANGUINIS o diritto di sangue ­­> la cittadinanza si acquista con la nascita da cittadini di quel

• medesimo paese (legislazione del nostro Paese)

IUS SOLI o diritto di terra ­­> per luogo di nascita ­­> la cittadinanza si acquista rispetto al luogo in

• cui avviene la nascita (indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori) ( Stati Uniti e storicamente

appartenente ai paesi di forte immigrazione)

L'Italia ha una legislazione secondo lo IUS SANGUINIS

l. 91/1992 Art.1

1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre e madre cittadini

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (privi di cittadinanza),

ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi

appartengono

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, de non venga

provato il possesso di altra cittadinanza

La lettera a è espressione dello IUS SANGUINIS

La lettera B rappresenta una correzione di ius soli, ma rappresenta una regola sussidiaria. Nell'ultimo Comma

lettera b si fa riferimento agli Stati con legislazione di IUS SOLI

Non c'è solo l'acquisto della cittadinanza per nascita

Cittadinanza per trasmissione

Adozione

• Matrimonio l. 91/1992 Art. 5 riformato nel 2009

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano la può acquistare dopo il matrimonio se risiede legalmente

due anni tre anni

da almeno nel territorio italiano, o se residente all'estero

Cittadinanza per concessione ­> acquisto su richiesta

La cittadinanza per concessione è concessa

(Art. 9 l. 91/1992)

allo straniero cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da

• quattro anni

almeno nel territorio della Repubblica

dieci anni

Allo straniero che risiede legalmente da almeno nel territorio della Repubblica

Vi sono inoltre modalità di riacquisto della cittadinanza(spezzata da qualche generazione)

In Italia è possibile la CITTADINANZA PLURIMA(doppia)

Cittadinanza europea

Introdotto con il Trattato di Maastricht del 1992­3

Non si sostituisce alla cittadinanza nazionale, ma vi si affianca. È una cittadinanza riflessa, non ci può essere

dissociazione

Art. 10 Cost. Comma 2 e ss.

Condizione giuridica dello straniero LEZIONE 29 17/11/2014

La condizione giuridica dello straniero

Art.10.2

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle norme e dei trattati

internazionali.

Questo Comma rappresenta l'unico vincolo internazionale precedente alla l. cost. 3/2001 con la Riforma

costituzionale del Titolo V.

Art.10.3

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla

Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Vi sono numerose convenzioni in materia, il diritto d'asilo è regolato dalla legge.

Ha il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese

l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana (libertà sostanziali, non

formali)

Diverso è il concetto di rifugiato politico

Il rifugiato ha diritto al rifugio politico in uno Stato terzo qualora corra il rischio nel proprio Paese di

essere perseguitato per motivi politici, etnici, religiosi, linguistici, sessuali o razziali. La materia

riguardante i rifugiati politici è disciplinata da numerose Convenzioni sul rifugiato del dopoguerra.

Il Costituente nell'Art.10 fa riferimento anche ai rifugiati e a tutti gli stranieri che vedono limitate o private le loro

libertà.

Testo unico sull'immigrazione ­­> d.lgs. 286/1998

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero

Il presente testo unico individua

I diritti che lo straniero gode nel nostro territorio

• Le modalità di ingresso e di soggiorno nel nostro territorio

• DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

In merito al primo punto il Titolo I della nostra Costituzione si intitola

Al suo interno troviamo

Disposizioni riferite ai soli cittadini italiani e non agli stranieri

• Norme che non disciplinano e specificano i soggetti detentori delle libertà (es. Art.13/14)

• Articoli che individuano come soggetti detentori "tutti" dunque tutti gli individui presenti sul territorio a

• prescindere dal vincolo di cittadinanza (es. Art.19)

Il nucleo di diritti riconosciuto agli stranieri in Costituzione non può essere modificato dalla maggioranza

politica con legge ordinaria, in quanto necessita del procedimento aggravato ed Art. 138 essendo norma

costituzionale. Tuttavia la tutela del nucleo di diritti inviolabili è individuata dalla Corte Costituzionale come

principio supremo del nostro ordinamento costituzionale e pertanto non è sottoponibile a revisione

costituzionale

Ci sono una serie di diritti inviolabili della persona in quanto tale garantiti a livello costituzionale a prescindere

dal vincolo di cittadinanza. In gran parte tali diritti sono quelli di prima generazione o libertà negative (Art. 13 e

seguenti con espressa volontà del Costituente di estenderli a tutti)

Sent. 120/1967 e 104/1969

Le due sentenze riguardano la legge sulla stampa (collegata all'Art. 21) e riguardano la disparità di trattamento

tra italiani e stranieri nel particolare ambito. In particolare in relazione al principio di eguaglianza, il quale però

trova espressione nell'art. 3 Cost. che tuttavia parla di cittadini, non di persone in generale.

La Corte mette insieme gli Art. 13 e seguenti e l'Art. 3 sostenendo nella sent. 104/1969 che il principio di

eguaglianza debba essere esteso agli stranieri allorché tratti quei diritti inviolabili conformi all'ordinamento

internazionale (attraverso una lettura sistematica della Costituzione)

Ciò evidenza le differenze tra il cittadino, che gode di un rapporto permanente con lo Stato, e lo straniero che

gode di un rapporto acquisito e temporaneo, ammettendo che il legislatore regoli le condizioni diversamente.

Attribuire da parte della Costituzione dei diritti ai cittadini (Art. 17 ad esempio) non significa che il legislatore

non possa estenderlo con legge ordinaria (t.u. D.lgs 286/1998) anche ai non cittadini. Ma si tratta di un'

estensione mutevole e discrezionale a differenza delle disposizioni presenti in Costituzione. In materia di

estensione dei diritti è impensabile la violazione della Costituzione.

In conclusione la condizione dello straniero è caratterizzata da

Un minus di diritti costituzionali garanti a tutti (quindi anche agli stranieri)

• Altri diritti previsti e disciplinati dal legislatore con legge ordinata (t.u. d.lgs. 286/1998)

Art. 2 T.u. 286/1998 Diritti e doveri dello straniero

Comma 1) Codificazione della garanzia dei diritti inviolabili (minus garantito a tutti) previsti dalle norme di diritto

comunque presente

interno e internazionale(anche consuetudini) allo straniero sul territorio

regolarmente

Comma 2) Lo straniero soggiornante nel territorio italiano gode dei diritti civili attribuiti al

cittadino italiano (piena equiparazione del cittadino allo straniero regolare), salvo che la legge o le convenzioni

internazionali dispongano diversamente

In relazione ai diritti politici e sociali

diritti sociali

1) ­> il T.u. sull'immigrazione li riconosce a tutti gli stranieri regolari. Il nucleo incomprimibile del

diritto alla salute e all'istruzione dei minori è stato individuato come nucleo di diritti da riconoscere e garantire a

TUTTI. (Lo fa il T.u. Con legge ordinaria, quindi modificabile e derogabile)

diritti politici cittadini,

2) ­> tra tutti il diritto di voto che l'Art. 48 Cost. Riconosce a tutti i uomini e donne, che

hanno raggiunto la maggiore età. Tali diritto sono strettamente legati al vincolo di cittadinanza

L'Italia non avendo ratificato la parte relativa alla facoltà elettorale degli stranieri, non è obbligata sul piano

internazionale ad estendere il diritto di voto in ambito locale agli stranieri, seppur residenti.

La tutela dei diritti degli stranieri avviene anche a livello comunitario in riferimento alla tutela dei cittadini non

italiani, membri di uno Stato membro UE Carta dei diritti fondamentali dell'UE o

In riferimento al concetto di Cittadinanza Europea e in particolare alla

Carta di Nizza del 2000 che con il Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009 ha assunto valore di Trattato.

Conven

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
84 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher deg.vito di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Giupponi Tomaso Francesco.