Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE
Tesi sulla titolarità del potere di scioglimento anticipato delle camere:
1. Tesi governativa: la titolarità spetta al governo, ma questo significherebbe consentire al
governo di poter esercitare tale potere anche contro la maggioranza parlamentare (può
dare un esito anti-parlamentare)
2. Tesi presidenziale: la titolarità spetta al presidente. Ragioni a sostegno di tale tesi:
o Solo il presidente può sciogliere le camere se il governo è sfiduciato
o Lo scioglimento non è possibile nel semestre bianco. Tale pratica non avrebbe
senso se questo potere non fosse nelle mani del presidente.
o Prima di sciogliere le camere il presidente della Repubblica deve consultare i
presidenti delle camere. Tale pratica non avrebbe senso se questo potere non fosse
del presidente.
3. Tesi duumvirale: occorre la cooperazione del capo dello Stato e del governo. Questa tesi è
quella che ha riscontrato più successo.
Cause dello scioglimento anticipato delle camere:
➢ Scioglimento funzionale: impossibilità di avere una maggioranza in parlamento.
➢ Scioglimento tecnico: scioglimento del Senato (ciò è accaduto nel 1953, nel 1958 e nel
1963). Sono compresi anche i casi in cui il presidente della Repubblica, con intesa del
governo, decida di abbreviare la legislatura per evitare la caduta delle camere e inserire le
elezioni in un periodo più favorevole dal punto di vista del numero di voti.
➢ Scioglimento e sanzione: il presidente può sciogliere il parlamento, se inadempiente verso
obblighi costituzionali o in caso di contrasti perduranti tra le due camere.
➢ Scioglimento in caso di contrasto tra le camere e l’opinione pubblica, cioè il parlamento
non è più espressione del corpo elettorale (nel 1994 Scalfaro scioglie le camere durante il
periodo di Tangentopoli e di sfaldamento del vecchio sistema politico guidato da Ciampi,
dichiarando che il governo aveva esaurito il suo programma e i suoi obiettivi. Scalfaro
scrive una lettera al paese dove spiega le cause dello scioglimento che sono il fatto che la
maggioranza non rappresenta più il paese, infatti vince l’opposizione. Il parlamento è
composto da individui indagati dalla magistratura e il referendum Mattarella non era
ancora stato approvato in parlamento).
Il presidente della Repubblica si vede riconosciuti dalla costituzione delle prerogative informali
consistenti in consigli, ammonimenti e persuasioni verso il presidente del consiglio e del governo
in generale. Tali prerogative sono spesso a monte o a valle di quelle formali.
L’articolo 90 sancisce l’irresponsabilità del presidente della Repubblica tranne che per i casi di alto
tradimento o attentato alla costituzione. Da ciò si ricava che:
- il presidente della Repubblica si vede riconosciuta una limitata responsabilità penale
- il presidente della Repubblica non è responsabile né politicamente né giuridicamente
- il presidente della Repubblica può essere esposto a critiche in seno all’opinione pubblica
per le proprie decisioni (responsabilità politica di tipo diffuso.
A monte della delibera parlamentare c’è un organo istruttorio, cioè il comitato parlamentare per il
procedimento di accusa, formato dai componenti della giunta del Senato e della camera (messa in
stato d’accusa= rinvio al giudizio da parte del parlamento in seduta comune).
Problemi posti dall’Art.90:
• Tesi del reato comune: poiché l’articolo 25 è applicato anche al presidente della
Repubblica occorre una legge che spieghi cosa si intende per alto tradimento e attentato
alla costituzione. Questi concetti sono esplicati dagli articoli 283 e 77 del codice penale, ma
sono riferibili a ufficiali e militari, non alla più alta carica dello Stato.
• Tesi del reato proprio: la concezione di alto tradimento e attentato alla costituzione non si
desume dalla legge ordinaria, ma si legge tra le righe del testo costituzionale e in
particolare dalla corte costituzionale.
Cosa succede se il presidente della Repubblica commette un reato al di fuori o prima
dell’esercizio delle funzioni? (La costituzione non comunica niente a riguardo)
• Se commette un reato al di fuori delle sue funzioni: le immunità sono sempre connesse
alle funzioni e si riferiscono all’organo. Il presidente, per i reati commessi al di fuori
dell’esercizio delle sue funzioni, ha la medesima responsabilità penale di un qualsiasi
cittadino.
• Se commette un reato prima dell’esercizio delle sue funzioni: il presidente della
Repubblica, il presidente del Senato, il presidente della camera e il presidente del consiglio
non possono essere sottoposti a processi penali per qualsiasi reato anche riguardanti fatti
antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
Nel 2003 la corte costituzionale prova a introdurre una legge ordinaria sull’immunità che viene
considerata incostituzionale (l’immunità è sganciata dall’esercizio delle funzioni e dalla legge
ordinaria). La corte stabilisce, inoltre, che il presidente della Repubblica non può essere sottoposto
a strumenti di intercettazione invasivi di ricerca delle prove.
GOVERNO
Le fonti sul governo sono la costituzione (art.92-96), le consuetudini e convenzioni costituzionali,
la legge 23/1988 n.400 e i decreti legislativi 300 e 303 del 1999.
Motivi per cui la costituzione non definisce dettagliatamente il governo:
1. I costituenti immaginavano una forma di governo con al centro il parlamento, come
espressione diretta e immediata del principio democratico. Al governo si permette di
delineare pochissime disposizioni dunque si ha un governo debole.
2. Una forma di governo parlamentare deve avere un tessuto da lasciare agli equilibri che gli
organi costituzionali delineano tra loro. Vengono presentate poche disposizioni per
garantire elasticità soprattutto nella formazione del governo
Nella costituzione ci sono indicazioni su:
o Organi necessari del governo (presidente del consiglio, ministri e Consiglio dei Ministri —>
art.92 e 93)
o Rapporto di fiducia tra governo e parlamento (articolo 94)
o Rapporto tra organi necessari (articolo 95)
o Norme sulla responsabilità penale del presidente del consiglio dei ministri.
Il processo di formazione del governo prevede dei passaggi non regolati da fonti scritte o dalla
costituzione, ma regolati da consuetudini costituzionali. Come può esistere una fonte come la
consuetudine costituzionale in presenza di una costituzione scritta e rigida modificabile solo con
procedimento aggravato? Le consuetudini costituzionali hanno lo stesso rango delle leggi
costituzionali. L’ammissibilità delle consuetudini è dettata dall’esigenza di elasticità. La funzione
delle consuetudini è quella di integrare le lacune e di stabilizzare I principi dell’ordinamento. La
corte costituzionale ha ravvisato l’esistenza di consuetudini costituzionali in merito all’autonomia
contabile delle camere e alla mozione di sfiducia per il singolo ministro.
➢ Consuetudini costituzionali: sono vere proprie fonti del diritto. Hanno un ambito operativo
relegato a una funzione limitata. Sono ammissibili solo se coerenti con la costituzione e se
ne sviluppano i contenuti.
➢ Convenzioni costituzionali: non sono fonti del diritto, ma sono accordi taciuti tra i titolari
degli organi costituzionali. Laddove la convenzione si sviluppi nel tempo può diventare
consuetudine e, quindi, fonte del diritto. Caratteristiche delle convenzioni costituzionali:
▪ Sono regole di comportamento non scritte tra soggetti di vertici del sistema
costituzionale
▪ Sono seguite per lunghi periodi per ragioni di equilibrio politico costituzionale tra gli
organi di vertice del sistema
▪ Non sono giustiziabili e non coercibili (reprimibili)
▪ Non fanno parte del diritto oggettivo, ma sono essenziali per comprendere il
funzionamento del sistema costituzionale
▪ Possono essere il nucleo iniziale di una consuetudine costituzionale.
CRISI DI GOVERNO: un atto che genera la fine del governo tramite le dimissioni di quest’ultimo.
Casi in cui si può avere una crisi di governo:
A. Dimissioni dovute:
• Il governo deve dimettersi se colpito da una mozione di sfiducia
• Il governo deve dimettersi se non ottiene la fiducia iniziale del parlamento
• Il governo deve dimettersi se battuto dalla questione di fiducia (ciò è diverso dalla
mozione di sfiducia perché proclamata dal governo)
• Il governo deve dimettersi se è battuto nell’approvazione della legge di bilancio di
previsione (è una sorta di voto di fiducia non formale del governo).
B. Dimissioni non dovute: se non si tratta di un voto di fiducia il governo non è obbligato a
dimettersi, ma può farlo se sconfitto in parlamento sulle proprie proposte.
Inoltre ci sono le crisi di governo extraparlamentari in cui il governo si dimette senza un voto del
parlamento:
a) Dimissioni dovute anche senza voto del parlamento: per il rinnovo delle camere in
seguito elezioni politiche o per morte/impedimento permanente/decadenza del
presidente del consiglio
b) Dimissioni non dovute senza voto del parlamento:
• Rottura della coalizione: non c’è più una maggioranza (governo Conte 1 e 2,
governo Draghi)
• Gravi dissensi tra i ministri: non c’è più omogeneità (governo Spadolini)
• Esaurimento del programma di governo
• Dimissioni di cortesia a seguito delle lezioni di un nuovo capo dello Stato (tale
procedura nasce in epoca statutaria), le dimissioni in questo caso vengono
respinte.
Il problema delle crisi extraparlamentari con dimissioni non dovute è che, quando il governo si
dimetteva, presentava le dimissioni al presidente senza neanche informare il parlamento. Le
dimissioni recidono il rapporto di fiducia tra governo e parlamento. Il presidente della Repubblica
in caso di dimissioni senza voto parlamentare respinge le dimissioni e invita il presidente del
consiglio a presentare le sue ragioni in parlamento, affinché si effettui una valutazione della
comunicazione; tale schema non è servito a risolvere la crisi. Se il presidente del consiglio non
accetta di andare in parlamento, il presidente della Repubblica deve prendere atto delle
dimissioni, come accaduto nel 1959 con Fanfani e nel 2014 con Letta. Può accadere che il
presidente del consiglio vada in parlamento e, in seguito a una spiegazione delle ragioni della
richiesta di dimissioni, confermi le dimissioni senza che nessuno possa intervenire. Le ragioni per
cui il presidente del consiglio si presenta in parlamento sono legate alla correttezza verso il
parlamento.
Rimpasto ministeriale: sostituzione di uno o più mini