Estratto del documento

Diritto costituzionale

Il diritto è un insieme di norme che hanno una funzione ordinante, dando un ordine a una società, rispettando la sua complessità, e a un gruppo sociale. Il diritto nasce con l’uomo e per l’uomo e risente delle caratteristiche di una società; è collegato con la vicenda umana nello spazio e nel tempo. È un elemento intrinseco e relativo alla società. La socialità del diritto stabilisce che quest’ultimo presupponga un gruppo sociale; inoltre, il diritto si evolve con la società (ubi societas, ibi ius). La storicità del diritto è tutt'uno con la reattività (il diritto cambia nel tempo e nello spazio perché segue la società nella sua evoluzione).

Il referente del diritto è la società che necessita un ordine; ciò che è coessenziale alla società è il diritto, non lo Stato. Il diritto è un complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività in un dato momento storico (nesso stretto tra fenomeno giuridico e sociale). Il fenomeno giuridico consiste nella nascita di un complesso di regole che si applicano all’interno di un aggregato sociale, entro una determinata sfera territoriale, attraverso un’organizzazione dotata di un minimo di stabilità.

L’esigenza di avere regole di comportamento obbligatorie per tutti i membri della comunità nasce con l’affermazione delle prime forme di aggregazione umana stabile, createsi in funzione del soddisfacimento di fini comuni di una certa complessità. È la fase della nascita delle cosiddette “città-Stato”, che superano lo stadio di sviluppo immediatamente precedente, caratterizzato da una civiltà prevalentemente agricola, che aveva come struttura base o i singoli nuclei familiari o altre forme di aggregazione instabile. Ha origine così quello che oggi chiamiamo Stato, un’entità cioè che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti (il popolo) individuali e collettivi, che vivono in un determinato ambito spaziale (il territorio dello Stato) rivendicando l'originalità del proprio potere (la sovranità), e che conseguentemente dispone della forza legittima, necessaria per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale che ne ha determinato la nascita.

Distinzione tra le regole del diritto statale e altre regole

Distinzione tra le regole del diritto statale e altre regole attinenti al comportamento dei membri di una data comunità, come le regole religiose, morali o filosofiche:

  • Le prime sono dirette essenzialmente a disciplinare in modo stabile i rapporti tra gli individui in quanto soggetti di quella comunità, funzionali al raggiungimento di tutti i fini ritenuti di interesse generale. Sono legate indissolubilmente agli eventi storici concreti (la storia di una data comunità) e sono caratterizzate dalla coattività, ossia dall’esistenza di meccanismi sanzionatori volti a reprimere le violazioni.
  • Le seconde sono orientate a disciplinare i comportamenti dei singoli e del gruppo in vista del conseguimento di fini particolari. Sono legate a valori trascendenti e sono affidate all’adesione spontanea dei membri del gruppo.

Questa distinzione tra regole giuridiche e regole di altro genere non deve tuttavia essere intesa come se ciascun ordine di regole vivesse in modo del tutto separato dagli altri; al contrario, sono frequenti i casi in cui essi si condizionano a vicenda, così come avviene quando un precetto di ordine morale o religioso si trasforma in precetto di ordine giuridico (si pensi al principio del neminem laedere) o viceversa quando una regola giuridica finisce per influenzare certi principi di ordine morale.

Divisione del diritto

  • Diritto soggettivo: intestarsi una pretesa, una situazione di vantaggio che proviene da una norma (io ho il diritto). Esso è regolato da regole giuridiche le quali si formano da un accadimento costante e uniforme.
  • Diritto oggettivo: è un insieme coordinato di norme. Questi due tipi di diritto sono collegati.

Le regole giuridiche, le quali si applicano a tutti i consociati a cui si rivolge la regola, possono nascere sul terreno della fattualità, cioè da un fatto che viene riconosciuto come giuridicamente importante. Questo fatto deve avere però delle caratteristiche di generalità, costanza, uniformità e frequenza per far sì che il fatto possa assurgere a regola; ciò è necessario, ma comunque insufficiente a far diventare il fatto norma giuridica, per fare ciò ci vuole che la società lo riconosca come necessario, cioè che produca delle conseguenze giuridicamente rilevanti. Il fatto diventa diritto, che si chiama consuetudine.

Tipi di diritto

  • Il diritto consuetudinario è presente in società più piccole ed è il determinarsi di un fatto non previsto dalla legge come una regola giuridica. Il fatto si dice giuridico quando segue i seguenti principi: generalità, costanza, frequenza, uniformità e la comunità è convinta che quel dato comportamento sia giusto ed obbligatorio. L'Italia non si ispira a quest'ultimo, ma lo conosce e in alcuni settori ha una rilevanza, come nel diritto internazionale e costituzionale (non ha una importanza generale).
  • Il diritto convenzionale nasce per la volontà/concorso dei destinatari della regola. In Italia è importante per esempio per il diritto del lavoro.
  • Il diritto giurisprudenziale nasce per opera dei tecnici del diritto, ovvero i giuristi pongono le regole giuridiche (tipico dei common law ovvero gli ordinamenti tipo Inghilterra e USA). Questa regola nasce per volontà di qualcuno. Anche in questo caso l'Italia conosce esempi importanti di questo diritto, come la corte costituzionale che ha lo scopo di produrre/introdurre una nuova legge e anche di eliminarla, per questo essa è ritenuta un legislatore in negativo.
  • Il diritto politico è un atto di volontà di un organo competente, ovvero la regola è esposta attraverso organi monocratici (una sola persona ad es. il giudice) o collegiali (più persone), in cui vale il principio di maggioranza. A questo diritto si ispira l’Italia.

Caratteristiche del diritto statale

  1. Effettività: una regola di diritto può considerarsi davvero esistente, in quanto i membri della società, all’interno della quale essa è destinata a produrre i suoi effetti, le riconoscano un valore obbligatorio e colleghino alla sua violazione l’irrogazione di determinate sanzioni, di natura giuridica o sociale. Non è raro il caso in cui norme giuridiche non riescano ad avere alcun valore, oppure perdano la loro forza obbligatoria; ciò può avvenire o quando esiste un contrasto tra la regola di diritto e un’esigenza fortemente avvertita nel tessuto sociale o quando gli stessi apparati pubblici non ne assicurano il rispetto, poiché essa non corrisponde più a nessuna esigenza veramente sentita (in questo caso si parla di “desuetudine”).
  2. Certezza del diritto: è l’esistenza di strumenti tali da consentire la conoscenza delle regole, i consociati/cittadini devono essere messi in grado di conoscere la regola (es. attraverso strumenti di pubblicità, come la gazzetta ufficiale). Una volta che la regola viene pubblicata si presuppone conosciuta da tutti e nessuno può eccepire di ignoranza. L’ignoranza della legge diventa scusabile quando è ignoranza inevitabile, ovvero quando la regola viene spesso modificata. Inoltre riguarda questa caratteristica del diritto la presenza di particolari strutture come l’ordinamento giudiziario e particolari istituti come le sanzioni, che vengono applicati nei casi di infrazione della regola.
  3. Relatività del diritto: essa sta a significare, da un lato, come le regole di diritto possano avere un contenuto mutevole a seconda dei fini che essa si propone di raggiungere, dall’altro, come possa mutare l’ambito di estensione del diritto, a seconda delle esigenze e dei problemi nuovi e diversi. Non solo le regole di una certa materia possono mutare, ma può mutare anche ciò che è considerato giuridicamente rilevante. Effettività, certezza e relatività confermano, dunque, la stretta connessione tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale.

Caratteristiche tendenziali dell’atto normativo

  1. Generalità: cioè l'ambizione a riferirsi a una pluralità di soggetti determinata e indeterminabile a priori.
  2. Astrattezza: cioè la riferibilità a tutte le condotte future (ripetuta applicazione dell'atto nel tempo e nello spazio).
  3. Innovatività: non deve essere ripetitiva, sennò sarebbe inutile.
  4. Coazione: cioè la presenza di una soluzione in caso di mancato rispetto dell'atto.
  5. Imperatività: è un elemento non necessario, non è detto che ci sia la sanzione perché il diritto può anche incentivare/promuovere. Oltre all'atto normativo esiste anche l’atto provvedimentale, che è concreto e particolare.

Effetti delle norme

Gli effetti delle norme possono dar luogo a situazioni di svantaggio e di vantaggio:

  • Situazioni di svantaggio: avvengono quando viene imposto di svolgere o non svolgere una determinata attività. Alcune situazioni di svantaggio sono: il dovere che viene imposto per soddisfare interessi pubblici e per godere di diritti fondamentali (es. dovere di contribuire alle spese pubbliche). L'obbligo è una situazione di svantaggio riferita a un soggetto particolare (un soggetto deve soddisfare un altro soggetto). L'onere è una situazione di svantaggio che un soggetto deve adempire per soddisfare un interesse proprio.
  • Situazioni di vantaggio: (per un soggetto), avvengono quando un atto normativo mi dà il diritto di esigere un comportamento da parte di un altro soggetto. Il diritto soggettivo è una situazione di vantaggio che un soggetto si vede riconosciuta da una norma, viene detta tutela diretta. L'interesse legittimo è una situazione di vantaggio, che scaturisce da una norma che vuole tutelare l'interesse pubblico è solo indirettamente un soggetto.

Ordinamento giuridico

L’ordinamento giuridico stabilisce che le norme vivono in modo ordinato e coordinato. Abbiamo due tesi sull’ordinamento giuridico:

  • Secondo la teoria normativa l'ordinamento è un complesso di norme giuridiche il cui ambito di operatività può essere limitato e ha in sé delle regole per stabilire come si creano e modificano le norme.
  • Secondo, invece, la tesi istituzionale l'ordinamento è un'istituzione, dunque il giurista ha una missione che lo porta oltre il mero dato normativo.

Dato che il diritto è qualcosa di più del semplice rapporto diritto-stato andiamo incontro a una pluralità di ordinamenti, che sono espressione del pluralismo sociale, politico ed economico. La natura di ordinamento giuridico non dipende dunque dalla natura dei fini cui esso si ispira, bensì soltanto dal rapporto tra l’ordinamento e il gruppo sociale che ad esso si richiama e che in esso si riconosce.

Gli ordinamenti derivati sono ad esempio le regioni, i comuni e le provincie e assumono questo nome poiché le loro funzioni derivano da un organo statale. Poi ci sono gli ordinamenti generali il cui esempio per eccellenza è lo Stato, che ha per scopo il soddisfacimento delle norme. Lo stato è un ordinamento originario, cioè non è soggetto ad alcun altro sistema esterno (vive grazie a sé medesimo). L'articolo 4 riconosce come ordinamenti originari anche quello internazionale e della chiesa. Gli ordinamenti giuridici particolari si propongono il raggiungimento di specifici interessi. L'ordinamento giuridico statale seleziona quali fatti devono essere giuridicamente importanti e quali no e ha la potestà punitiva. L'Italia fa parte di un ordinamento più grande che è quello europeo.

L’esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici crea una serie di problemi nascenti dalle relazioni reciproche che tra tali ordinamenti vengono a stabilirsi. Sul piano interno, il problema principale nasce dall’esigenza di assicurare una convivenza armonica di diversi ordinamenti politici. Un problema che viene risolto riconoscendo all’ordinamento statuale non solo il compito di regolare i rapporti tra i singoli membri della comunità, ma anche quelli tra i diversi ordinamenti giuridici che vivono e si sviluppano al suo interno. Anche sul piano esterno vi è l’esigenza di assicurare la convivenza non conflittuale tra una pluralità di ordinamenti giuridici, in questo caso tutti generali ovvero gli stati. A questo scopo, mentre da un lato si sono sviluppate forme sempre più stabili ed efficaci di collaborazione internazionale di natura politica, economica e militare come ad esempio l’ONU, dall’altro si sono messi a punto strumenti volti a disciplinare sia le relazioni tra regole di ordinamenti statuali diversi in relazione ad uno stesso rapporto giuridico, sia le relazioni tra le norme giuridiche che nascono sul piano internazionale, per il tramite di un trattato o di una consuetudine, e le regole giuridiche interne.

In sintesi, si può affermare che lo Stato è l’ordinamento giuridico che, attraverso una propria organizzazione, assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di finalità generali, condivise da una determinata collettività sociale sia sul piano interno che sul piano esterno.

Concetto di stato: distinzione tra diritto pubblico e diritto privato

Il concetto di stato introduce un'importante distinzione, cioè quella tra diritto pubblico, che riguarda lo stato, e diritto privato, ovvero ciò che riguarda i singoli, regola i rapporti tra i privati cittadini. Lo Stato è l'oggetto del diritto pubblico, è un oggetto però in crisi, ha dunque bisogno di continue ridefinizioni, perché deve fare i conti con fenomeni che stanno erodendo questa sfera.

Gli elementi costitutivi dello stato sono:

  1. Il popolo
  2. Il territorio
  3. La sovranità

Sono tutti fondamentali/essenziali, devono tutti concorrere. Il concetto di popolo è definito in base alla cittadinanza, cioè il legame che lega un soggetto a una città. Il corpo elettorale è la parte di popolo che va a votare, che ha requisiti positivi (cittadinanza e maggiore età) e non negativi. La popolazione, invece, è il complesso di tutti i residenti (apolidi e stranieri). La nazione è un patrimonio di elementi omogenei (etnico, sociale, linguistico).

Cittadinanza

La cittadinanza in Italia è disciplinata da diversi atti, tra cui la legge numero 91 del 5 febbraio 1992. L'articolo 22 stabilisce che nessuno può essere privato per ragioni politiche della cittadinanza, venne specificato per via delle leggi razziali, e del regime fascista. Criteri di acquisto della cittadinanza:

  • Ius sanguinis: si è cittadini italiani se si è figli di un genitore italiano (nel 1912 si era cittadini italiani se il padre era italiano e questa legge rimane in vigore fino agli anni 90).
  • Ius electionis/scelta dell'interessato (diritto di scelta): secondo l'articolo 4 lo straniero che ha vissuto in Italia, legalmente e senza interruzione, fino alla maggiore età, può richiedere la cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età. Il coniuge straniero di un italiano acquista la cittadinanza dopo 2 anni se ha vissuto in Italia o dopo 3 se ha vissuto all'estero. (Sentenza 195 del 2022 -> un italiano sposa una straniera, passano 2 anni ma prima che venga data la cittadinanza il marito muore e secondo la legge 91 il coniuge non sarebbe potuto diventare cittadino italiano, però la corte costituzionale è intervenuta stabilendo il contrario).
  • Ius communicatio: comunicazione della cittadinanza da parte di un membro della famiglia ad un altro, per matrimonio, unione civile o adozione.
  • Ius soli: si è cittadini se si è nati nel territorio dello stato. Ciò opera anche se ho un pargolo che nasce in Italia da genitori ignoti, dunque se non si sa di chi è figlio. Oppure se è nato da genitori stranieri che però per legge del loro paese non possono trasmettere la cittadinanza (per es. se nel loro paese c'è ius soli e il bambino nasce in Italia).

Doppia cittadinanza: l'acquisizione di un'altra cittadina non priva di quella italiana. Il cittadino italiano che acquista/possiede un’altra cittadinanza conserva anche quella italiana, ma può rinunciarvi se vive all’estero. La legge 91 garantisce agli apolidi, ovvero coloro che sono privi di cittadinanza, il godimento dei diritti civili, ma gli viene imposto l’obbligo di leva. La perdita della cittadinanza (non avviene per motivi politici) avviene solo in casi eccezionali, che sono quelli stabiliti dall’Art.12: se il cittadino accetta un incarico/lavoro per un altro stato oppure se si presta servizio militare per un altro paese e si ignora la richiesta dello stato italiano di sospendere l’incarico oppure per rinuncia è il caso del cittadino che possiede (acquista o riacquista) una cittadinanza straniera qualora risieda all’estero. Il riacquisto della cittadinanza è favorito e può essere riacquistata se si prende parte al servizio militare per l’Italia oppure se si lavora in una carica pubblica italiana. La revoca della cittadinanza si ha nei casi in cui una persona sia stata condannata in via definitiva per reati gravi.

La cittadinanza europea è definita come sussidiaria a quella nazionale, cioè completa quella italiana. L'essere cittadini dell'Unione europea attribuisce alcune prerogative come il diritto di soggiornare liberamente in tutti gli stati membri, attribuisce il diritto di voto al parlamento europeo e al parlamento comunale, diritto di rappresentanza diplomatica (lo stato in cui mi trovo ha il compito di proteggere i suoi cittadini).

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 111
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 1 Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale  Pag. 91
1 su 111
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia.bardelli25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tarli Barbieri Giovanni.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community