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SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE

Tesi sulla titolarità del potere di scioglimento anticipato delle camere:

1. Tesi governativa: la titolarità spetta al governo, ma questo significherebbe consentire al

governo di poter esercitare tale potere anche contro la maggioranza parlamentare (può

dare un esito anti-parlamentare)

2. Tesi presidenziale: la titolarità spetta al presidente. Ragioni a sostegno di tale tesi:

o Solo il presidente può sciogliere le camere se il governo è sfiduciato

o Lo scioglimento non è possibile nel semestre bianco. Tale pratica non avrebbe

senso se questo potere non fosse nelle mani del presidente.

o Prima di sciogliere le camere il presidente della Repubblica deve consultare i

presidenti delle camere. Tale pratica non avrebbe senso se questo potere non fosse

del presidente.

3. Tesi duumvirale: occorre la cooperazione del capo dello Stato e del governo. Questa tesi è

quella che ha riscontrato più successo.

Cause dello scioglimento anticipato delle camere:

➢ Scioglimento funzionale: impossibilità di avere una maggioranza in parlamento.

➢ Scioglimento tecnico: scioglimento del Senato (ciò è accaduto nel 1953, nel 1958 e nel

1963). Sono compresi anche i casi in cui il presidente della Repubblica, con intesa del

governo, decida di abbreviare la legislatura per evitare la caduta delle camere e inserire le

elezioni in un periodo più favorevole dal punto di vista del numero di voti.

➢ Scioglimento e sanzione: il presidente può sciogliere il parlamento, se inadempiente verso

obblighi costituzionali o in caso di contrasti perduranti tra le due camere.

➢ Scioglimento in caso di contrasto tra le camere e l’opinione pubblica, cioè il parlamento

non è più espressione del corpo elettorale (nel 1994 Scalfaro scioglie le camere durante il

periodo di Tangentopoli e di sfaldamento del vecchio sistema politico guidato da Ciampi,

dichiarando che il governo aveva esaurito il suo programma e i suoi obiettivi. Scalfaro

scrive una lettera al paese dove spiega le cause dello scioglimento che sono il fatto che la

maggioranza non rappresenta più il paese, infatti vince l’opposizione. Il parlamento è

composto da individui indagati dalla magistratura e il referendum Mattarella non era

ancora stato approvato in parlamento).

Il presidente della Repubblica si vede riconosciuti dalla costituzione delle prerogative informali

consistenti in consigli, ammonimenti e persuasioni verso il presidente del consiglio e del governo

in generale. Tali prerogative sono spesso a monte o a valle di quelle formali.

L’articolo 90 sancisce l’irresponsabilità del presidente della Repubblica tranne che per i casi di alto

tradimento o attentato alla costituzione. Da ciò si ricava che:

- il presidente della Repubblica si vede riconosciuta una limitata responsabilità penale

- il presidente della Repubblica non è responsabile né politicamente né giuridicamente

- il presidente della Repubblica può essere esposto a critiche in seno all’opinione pubblica

per le proprie decisioni (responsabilità politica di tipo diffuso.

A monte della delibera parlamentare c’è un organo istruttorio, cioè il comitato parlamentare per il

procedimento di accusa, formato dai componenti della giunta del Senato e della camera (messa in

stato d’accusa= rinvio al giudizio da parte del parlamento in seduta comune).

Problemi posti dall’Art.90:

• Tesi del reato comune: poiché l’articolo 25 è applicato anche al presidente della

Repubblica occorre una legge che spieghi cosa si intende per alto tradimento e attentato

alla costituzione. Questi concetti sono esplicati dagli articoli 283 e 77 del codice penale, ma

sono riferibili a ufficiali e militari, non alla più alta carica dello Stato.

• Tesi del reato proprio: la concezione di alto tradimento e attentato alla costituzione non si

desume dalla legge ordinaria, ma si legge tra le righe del testo costituzionale e in

particolare dalla corte costituzionale.

Cosa succede se il presidente della Repubblica commette un reato al di fuori o prima

dell’esercizio delle funzioni? (La costituzione non comunica niente a riguardo)

• Se commette un reato al di fuori delle sue funzioni: le immunità sono sempre connesse

alle funzioni e si riferiscono all’organo. Il presidente, per i reati commessi al di fuori

dell’esercizio delle sue funzioni, ha la medesima responsabilità penale di un qualsiasi

cittadino.

• Se commette un reato prima dell’esercizio delle sue funzioni: il presidente della

Repubblica, il presidente del Senato, il presidente della camera e il presidente del consiglio

non possono essere sottoposti a processi penali per qualsiasi reato anche riguardanti fatti

antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

Nel 2003 la corte costituzionale prova a introdurre una legge ordinaria sull’immunità che viene

considerata incostituzionale (l’immunità è sganciata dall’esercizio delle funzioni e dalla legge

ordinaria). La corte stabilisce, inoltre, che il presidente della Repubblica non può essere sottoposto

a strumenti di intercettazione invasivi di ricerca delle prove.

GOVERNO

Le fonti sul governo sono la costituzione (art.92-96), le consuetudini e convenzioni costituzionali,

la legge 23/1988 n.400 e i decreti legislativi 300 e 303 del 1999.

Motivi per cui la costituzione non definisce dettagliatamente il governo:

1. I costituenti immaginavano una forma di governo con al centro il parlamento, come

espressione diretta e immediata del principio democratico. Al governo si permette di

delineare pochissime disposizioni dunque si ha un governo debole.

2. Una forma di governo parlamentare deve avere un tessuto da lasciare agli equilibri che gli

organi costituzionali delineano tra loro. Vengono presentate poche disposizioni per

garantire elasticità soprattutto nella formazione del governo

Nella costituzione ci sono indicazioni su:

o Organi necessari del governo (presidente del consiglio, ministri e Consiglio dei Ministri —>

art.92 e 93)

o Rapporto di fiducia tra governo e parlamento (articolo 94)

o Rapporto tra organi necessari (articolo 95)

o Norme sulla responsabilità penale del presidente del consiglio dei ministri.

Il processo di formazione del governo prevede dei passaggi non regolati da fonti scritte o dalla

costituzione, ma regolati da consuetudini costituzionali. Come può esistere una fonte come la

consuetudine costituzionale in presenza di una costituzione scritta e rigida modificabile solo con

procedimento aggravato? Le consuetudini costituzionali hanno lo stesso rango delle leggi

costituzionali. L’ammissibilità delle consuetudini è dettata dall’esigenza di elasticità. La funzione

delle consuetudini è quella di integrare le lacune e di stabilizzare I principi dell’ordinamento. La

corte costituzionale ha ravvisato l’esistenza di consuetudini costituzionali in merito all’autonomia

contabile delle camere e alla mozione di sfiducia per il singolo ministro.

➢ Consuetudini costituzionali: sono vere proprie fonti del diritto. Hanno un ambito operativo

relegato a una funzione limitata. Sono ammissibili solo se coerenti con la costituzione e se

ne sviluppano i contenuti.

➢ Convenzioni costituzionali: non sono fonti del diritto, ma sono accordi taciuti tra i titolari

degli organi costituzionali. Laddove la convenzione si sviluppi nel tempo può diventare

consuetudine e, quindi, fonte del diritto. Caratteristiche delle convenzioni costituzionali:

▪ Sono regole di comportamento non scritte tra soggetti di vertici del sistema

costituzionale

▪ Sono seguite per lunghi periodi per ragioni di equilibrio politico costituzionale tra gli

organi di vertice del sistema

▪ Non sono giustiziabili e non coercibili (reprimibili)

▪ Non fanno parte del diritto oggettivo, ma sono essenziali per comprendere il

funzionamento del sistema costituzionale

▪ Possono essere il nucleo iniziale di una consuetudine costituzionale.

CRISI DI GOVERNO: un atto che genera la fine del governo tramite le dimissioni di quest’ultimo.

Casi in cui si può avere una crisi di governo:

A. Dimissioni dovute:

• Il governo deve dimettersi se colpito da una mozione di sfiducia

• Il governo deve dimettersi se non ottiene la fiducia iniziale del parlamento

• Il governo deve dimettersi se battuto dalla questione di fiducia (ciò è diverso dalla

mozione di sfiducia perché proclamata dal governo)

• Il governo deve dimettersi se è battuto nell’approvazione della legge di bilancio di

previsione (è una sorta di voto di fiducia non formale del governo).

B. Dimissioni non dovute: se non si tratta di un voto di fiducia il governo non è obbligato a

dimettersi, ma può farlo se sconfitto in parlamento sulle proprie proposte.

Inoltre ci sono le crisi di governo extraparlamentari in cui il governo si dimette senza un voto del

parlamento:

a) Dimissioni dovute anche senza voto del parlamento: per il rinnovo delle camere in

seguito elezioni politiche o per morte/impedimento permanente/decadenza del

presidente del consiglio

b) Dimissioni non dovute senza voto del parlamento:

• Rottura della coalizione: non c’è più una maggioranza (governo Conte 1 e 2,

governo Draghi)

• Gravi dissensi tra i ministri: non c’è più omogeneità (governo Spadolini)

• Esaurimento del programma di governo

• Dimissioni di cortesia a seguito delle lezioni di un nuovo capo dello Stato (tale

procedura nasce in epoca statutaria), le dimissioni in questo caso vengono

respinte.

Il problema delle crisi extraparlamentari con dimissioni non dovute è che, quando il governo si

dimetteva, presentava le dimissioni al presidente senza neanche informare il parlamento. Le

dimissioni recidono il rapporto di fiducia tra governo e parlamento. Il presidente della Repubblica

in caso di dimissioni senza voto parlamentare respinge le dimissioni e invita il presidente del

consiglio a presentare le sue ragioni in parlamento, affinché si effettui una valutazione della

comunicazione; tale schema non è servito a risolvere la crisi. Se il presidente del consiglio non

accetta di andare in parlamento, il presidente della Repubblica deve prendere atto delle

dimissioni, come accaduto nel 1959 con Fanfani e nel 2014 con Letta. Può accadere che il

presidente del consiglio vada in parlamento e, in seguito a una spiegazione delle ragioni della

richiesta di dimissioni, confermi le dimissioni senza che nessuno possa intervenire. Le ragioni per

cui il presidente del consiglio si presenta in parlamento sono legate alla correttezza verso il

parlamento.

Rimpasto ministeriale: sostituzione di uno o più mini

Dettagli
A.A. 2022-2023
111 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia.bardelli25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tarli Barbieri Giovanni.