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LA DITTA
La ditta è il nome commerciale con cui viene identificata l'impresa che muove sul mercato. La ditta
non può circolare senza l'azienda, poiché essa costituisce un tipico asset insieme all'azienda; per
essere affittata o ceduta dovrà avere l'esplicito consenso dell'alienante. Regola opposta vale invece
se l’azienda è acquistata per successione a causa di morte: la ditta si trasmette al successore, salvo
diversa disposizione testamentaria.
La ditta dovrà essere distinta dalla denominazione societaria: quest'ultima è il nome della società
che viene previsto nell'atto costitutivo, mentre la ditta è il nome commerciale con cui l'attività di
impresa viene svolta e che circolerà con l'azienda. La ditta può essere quindi venduta quando risulta
la cessione della ditta, legata alla cessione della azienda, e tutti i terzi sono informati del fatto che
c'è una sta una cessione dell'azienda.
Vi è una parte della giurisprudenza che ritiene che quando vi è una cessione di una ditta i terzi
dovrebbero essere informati espressamente, in quanto al principio dell'affidamento si ritiene che si
possa indurre il cliente ad acquisti erroneo.
La regola riterrebbe sufficiente la presenza della cessione nel registro imprese, ma la pratica
evidenzia il punto precedente.
LEZIONE DEL 07/11/16
LA CONCORRENZA
Quando si parla di concorrenza si fa riferimento anche all’anti-trust.
La concorrenza sleale tutela l’impresa concorrente dall’azione di un’altra: si crea
• così un rapporto fra due soggetti e in questo senso la tutela di un0impresa
concorrente dal comportamento di un’altra. Si configura così come una species
dell’illecito aquiliano ( c.d. responsabilità extracontrattuale). In questo senso anche
l’evoluzione storica della concorrenza sleale è molto lineare: nasce nell’800 in via
giurisprudenziale come ipotesi particolare di responsabilità civile
• L’anti-trust, intes come diritto della concorrenza, tutela la struttura concorrenziale
• del mercato: tutela così una struttura e non l’interesse particolare di una determinata
impresa.
La concorrenza sleale
È disciplinata attraverso una serie di previsioni speciali che rendono questa forma di responsabilità
più conveniente dell’azione ex 2043. L’ azione può essere promossa da un imprenditore nei
confronti di un altro imprenditore concorrente che compia o una fattispecie tipica di illecito
concorrenziale, ossia:
atti confusori: atti che possono indurre i consumatori a confondere i prodotti del
• convenuto con quelli dell’attore, attraverso l’uso dei segni distintivi.
atti di denigrazione appropriazione dei pregi altrui: Denigrazione della qualità
• dei prodotti dell’attore o una approvazione di questi prodotti.
clausola generale di concorrenza sleale che prevede che sia sanzionabili da
• responsabilità tutti gli atti contrari alla professionalità e che sia idonei a
danneggiare un’impresa altrui. La clausa generale formalmente parla di scorrette
professionale e idoneità a cagionare un danno (es. concorrenza parassitaria: un
soggetto, in modo sistematico e passivo, si appropri della attività altrui, copiando
delle iniziative).
La responsabilità per concorrenza sleale in realtà crea un “binario preferenziale”, un vantaggio che
la rende più appetibile dell’azione della’art. 2043. Il vantaggio consiste che al fine di promuovere
l’azione di responsabilità è sufficiente provare l’idoneità un’azione a creare danno, al contrario del
2043 che esplicita che deve essere reale emersione del danno e non solo la potenzialità. Un ulteriore
vantaggio consiste nel non dover ravvisare dolo o colpa nel danno: si potrà interrompere l’attività
del concorrente con la sola dimostrazione della scorrettezza del comportamento.
NB. Qualificarsi controparte come imprenditore ci permetterà di accedere a questa responsabilità
privilegiata.
LA CONCORRENZA SLEALE E LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Le azioni di concorrenza sleale possono essere cumulate con quelle di contraffazione perché
un’attività può allo stesso tempo modo costituire una violazione di marchio e un’appropriazione di
pregio altrui. Spesso potremmo avere le condizioni di un’azione di proprietà intellettuale, ma non di
concorrenza sleale e ciò potrebbe accedere quando subiremo una violazione di proprietà
intellettuale da parte di un soggetto non imprenditore.
Il danno nella concorrenza sleale potrebbe essere solo potenziale, mentre nella proprietà
intellettuale l’inibitoria presuppone la sola interferenza con il diritto del titolare: sarà ciò sufficiente
a dimostrare che vi è utilizzazione della proprietà intellettuale del titolare, senza che sia necessario
provare neanche un danno potenziale. In assenza di danno potenziale sarà così azionabile solo
l’inibitoria relativa alla proprietà intellettuale.
Fra l’azione di concorrenza sleale e di proprietà intellettuale vi è una differenza per quanto riguarda
l’azione inibitoria e per quanto riguarda l’elemento soggettivo, perché nel risarcimento dei danni
sarà necessario in entrambi i casi dimostrare l’elemento soggettivo.
In qualche modo la concorrenza sleale rafforza le entità immateriali: si potrebbe ritenere la proprietà
intellettuale come primo livello di protezione e la concorrenza sleale come secondo. La concorrenza
sleale è comunque una protezione più debole della proprietà intellettuale, poiché circoscritta alla
figura dell’imprenditore, mentre quest’ultima ha efficacia erga omnes.
L’INTERESSE TUTELATO
La concorrenza sleale è una figura di responsabilità extra-contrattuale pensata per favorire le
imprese. Certamente poi nell’interpretazione se vi sia o non vi sia un illecito si terrà contro del
punto di vista dei consumatori, ma non in quanto soggetti tutelati da tale responsabilità, ma in
quanto soggetti danneggiati dalla situazione.
LA CONCORRENZA ANTI-TRUST
E’ una disciplina che tutela la struttura concorrenziale del mercato. La disciplina della concorrenza è
contenuta nei trattati europei agli art.81 e seguenti e nella legge 287/1990.
È interessante precisare due piani, unna storico ed uno geografico:
Storicamente l’art.41 Cost. e gli art. 2596 e seguenti hanno sempre delineato una
• concorrenza in senso soggettivo, ossia prevedeva un diritto di iniziativa economica e
di concorrenza. La disciplina anti-trust intervenne nella disciplina con tre fattispecie
anti- concorrenziale dove in tutti i casi non abbiamo solo il danno arrecato da un
impresa ad un’altra ma anche il funzionamento del mercato concorrenziale. Le
fattispecie sono:
1. Le intese: sono comportamenti delle imprese per limitare la concorrenza.
Tali comportamenti possono manifestarsi sia in strutture contrattuali, sia in
strutture dotate di soggettività come i consorzi. In concentro le intese
riguardano il caso in cui più imprese stipulano un accordo per mantenere alti
i prezzi (c.d. concertazione orizzontale fra imprese).La categoria delle intese
che risponde al nome di patent pool possono avere anche degli effetti
benefici sulla concorrenza.
2. Abuso di posizione dominante: è volta a sanzionare non tanto la presenza
dominante sul mercato, ma il suo utilizzo volto a danneggiare i consumatori e
la concorrenza. Il danno ai consumatori, è anche qua il campanello d’allarme
per identificare il danno alla concorrenza.
3. Concentrazioni: sono comportamenti in cui più soggetti si unisco, si
concentrano o attraverso una fusione giuridica. La concentrazione può
consistere nella creazione di un soggetto giuridico unico; questo è il caso
della fusione (A e B si fondono). Oppure il caso in cui A e B rimangono
distinti, ma vengono acquisiti da un unico soggetto X. O ancora il caso in cui
A e B fondano un impresa societaria comune diventando soci di Gamma.
Anche la concentrazione può determinare pericolo per la concorrenza.
Quando parliamo di anti-trust la prima operazione interpretativa è la verifica del mercato rilevante.
Tutte e tre le operazioni sopracitate cosi da mettere in relazione ad un determinato mercato di
riferimento.
I RIMEDI DELLE TRE FATTISPECIE
Storicamente il diritto anti-trust ha avuto una vocazione di carattere pubblicistico: fu ritenuto frutto
di un intervento meritevole attraverso l’azione di autorità indipendenti che fossero idonee a
realizzare il c.d. pubblic endorcement. L’origine dell’anti-trust europeo è legato allo smantellamento
dei monopoli pubblici, incentivando così la concorrenza nel territorio europeo.
Negli USA, accanto al public enforcement, si è sempre accompagnato il c.d. private enforcement,
ossia la tutela della disciplina anti-trust attraverso l’azione giudiziale dei privati davanti al giudice
ordinario. Negli USA il private enforcment davanti ad un’impresa che si è resa responsabile di
violazione anti-trust è molto più utilizzato rispetto al pubblic enforcement.
Dal punto di vista delle fattispecie, per quanto riguarda il pubblic enforcement le intese possono
essere rese nulle e comminare una pena pecuniaria. Discorso diverso per l’abuso non vi è nullità di
contratto, ma è previsto l’obbligo di interruzione immediata dall’attività e rilevanti sanzioni
pecuniaria. Diverso è il caso delle concentrazioni all’autorità garante o quando la concentrazione ha
rilievo europeo alla Commissione Europea. Se il parere sarà favorevole, le parti non potranno
attuarla, e se lo faranno lo stesso ci saranno pene sino al 10% del fatturato. L’autorità valuterà così
caso per caso se la possibile concentrazione sarà discorsiva per il mercato.
Per quanto riguarda i rimedi privati, sono rimedi risarcitori che possono essere ottenuti attraverso
un’azione giudiziale promossa dai soggetti danneggiati. Non sarà l’autorità, bensì il giudice
ordinario a comminare la sanzione. Il ricorso al privare enforcemente è ancora poco utilizzato in
Europa poiché vi è indisponibilità in un efficace sistema di azione collettiva ed anche perhè il
sistema risarcitorio anti-trust non ha carattere punitivo a differenza del sistema Nord Americano
dove il danno al Mercato e ai consumatori è ritenuto talvolta meritevole ai danni punitivi, ossia
vengono triplicati rispetto all’effettivo danno subito dal