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FORME DI CONSERVAZIONE DA EFFICACIA DELL'ATTO
La revoca è un potere che ha ad oggetto la cessazione degli effetti del provvedimento amministrativo. La convalida, ratifica, sanatoria, conferma sono accomunati dalla caratteristica di tendere a far sì che un atto continui a produrre i suoi effetti. Si tratta sempre di provvedimento di secondo grado, ma hanno un'efficacia conservativa.
La Convalida
Art. 21-nonies: Provvedimento di II grado che elimina il vizio di un provvedimento precedente: consiste nell'emanazione di un nuovo provvedimento "depurato" del vizio che aveva il provvedimento precedente, che diventa valido. La PA pone in essere una nuova fattispecie valida, riconoscendo l'invalidità di quello precedente. Di fatto si ha un nuovo provvedimento. Quando l'amministrazione convalida un proprio precedente provvedimento, essa non può eliminare le responsabilità che nascono da quel vizio (se ad esempio l'atto viziato...)
era già stato impugnato). La conferma: L'amministrazione può aprire un procedimento che si conclude con la conferma di un atto già adottato, con un secondo provvedimento.
La sanatoria: Consiste nell'effetto retroattivo di un provvedimento. Esempio: nel caso del permesso non richiesto; è possibile che l'amministrazione rilasci l'autorizzazione ex post, quando l'attività è già iniziata. Quindi la PA considera regolare un'attività che non avrebbe dovuto iniziarsi, ma che è già stata iniziata senza autorizzazione. Il provvedimento di sanatorio comporta una regolarizzazione di un'attività.
La ratifica: In alcune fattispecie, la legge prevede che un procedimento in cui un atto può essere adottato da un organo, anziché da un altro se l'amministrazione competente lo ratifica (riconoscere come proprio un atto fatto da un altro organo). L'atto sottoposto a ratifica non
è illegittimo, mentre quello sottopostoa convalida sì.
Domande di fine capitolo:
- efficacia dell’atto amministrativo: cos’è l’efficacia, come si distingue dall’esecuzione
- quali sono i rimedi di II grado che incidono sull’efficacia (abolitivi e conservativi)
L’INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Occorre distinguere l’invalidità del contratto di diritto privato, dall’invalidità di un atto che è necessariamente esercizio di potere, nel diritto amministrativo. L’invalidità nel diritto amministrativo è un concetto oggettivo: si fa riferimento ad una comparazione fra atto e legge, non si tiene conto dello stato psicologico del funzionario che l’ha adottato.
Se l’amministrazione compie un atto invalido significa che l’atto viola un principio generale dell’ordinamento, e quindi possiamo parlare di illegittimità.
Dell'azione amministrativa. L'ANNULLABILITÀ è regime prevalente, ovvero la violazione di norme giuridiche da parte dell'amministrazione dà luogo ad una forma di invalidità: l'annullabilità (la forma meno grave). L'amministrazione quando fa il provvedimento deve seguire delle norme, e per essa non vi sono norme derogabili, quindi si parla di un'attività che essendo esercizio di potere, e la violazione di norme determina annullabilità, non nullità. La NULLITÀ riguarda casi molto gravi.
Differenze: Si parla di annullabilità quando il provvedimento, ancorché difforme dalle norme, è tuttavia efficace. Nei casi di provvedimento annullabile, se non interviene l'amministrazione o il giudice amministrativo, il provvedimento, anche se illegittimo si consolida (diventa rapporto esaurito, non più aggredibile da nessuno). L'azione di annullamento si prescrive in 60gg.
nullità che può essere proposta da chiunque abbia interesse a far valere l'inefficacia dell'atto. La nullità può essere dichiarata dal giudice amministrativo o dal giudice ordinario, a seconda dei casi previsti dalla legge. In caso di nullità, l'atto non produce alcun effetto giuridico e le parti coinvolte devono tornare alla situazione precedente all'emanazione dell'atto. La nullità può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, senza che sia necessaria una specifica azione da parte dei soggetti interessati.accertamento.L'ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO
Art. 21-octies → È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Vi sono 3 fattispecie:
- violazione di legge: l'annullabilità è determinata al contrasto tra il contenuto dispositivo del provvedimento e una norma di legge. Quando l'amministrazione non rispetta certe regole che la legge stabilisce in relazione ad una funzione (violazione di una norma specifica sulla funzione), ma appartiene a questo caso anche la violazione delle norme sul procedimento (violazione di legge per vizi procedurali).
- eccesso di potere: quando l'amministrazione esorbita dalle proprie attribuzioni, non commette eccesso di potere (in quanto l'atto sarebbe nullo). C'è un elemento che si verifica solo quando c'è eccesso di potere: la discrezionalità del provvedimento, ovvero l'essere espressione di
attività amministrativa. Esso viene in considerazione quando un ufficio adotta un atto compiendo una decisione discrezionale che non rispetta canoni di buon senso e di logica. La decisione discrezionale deve rispondere a parametri di parità di trattamento, logicità, razionalità, ragionevolezza e se non vengono rispettati si manifesta eccesso di potere.
L'amministrazione, quando esercita questi poteri discrezionali deve seguire quindi dei principi generali, che non sono norme di legge specifiche. Quindi l'attività amministrativa discrezionale non è totalmente libera. Non si tratta di norme violate, ma di principi generali disattesi (contrasto oggettivo tra provvedimento e principi generali).
Tale vizio è quello tipico dell'attività discrezionale dell'amministrazione, senza il quale non si potrebbe parlare di un eccesso di potere. È stato pensato insieme al fatto che l'attività
dell'amministrazione può anche essere discrezionale, e quando lo è il rapporto con la legge ha una sua caratteristica: cioè è discrezionale quando la legge attribuisce all'amministrazione la potestà di scelta e di comparazione tra diversi interessi.
A differenza dell'attività vincolata dove l'amministrazione deve seguire semplicemente la norma, in quella discrezionale la funzione che si considera lascia all'amministrazione la scelta, valutando tutta una serie di elementi.
Anche l'attività discrezionale ha dei vincoli giuridici, che servono a valutarne la validità, cioè la decisione discrezionale per definizione non contrasterà mai con la legge, perché è la legge stessa a lasciare un margine di apprezzamento. Tuttavia, elementari esigenze di certezza impongono che l'attività discrezionale possa essere valutata per l'esistenza di una serie di vizi, cioè
ci sono elementi che denotano che l'amministrazione, nel fare la sua scelta, in qualche misura abbia violato certi principi fondamentali (ex: parità di situazioni e disparità di trattamento). - incompetenza: particolare fattispecie di violazione di legge. Essa è speculare al concetto di competenza normativa, in quanto deriva dalla violazione di norme che regolano il modo in cui gli uffici sono organizzati (un ufficio compie un atto di competenza di un altro ufficio). Si distingue dalla violazione di legge in quanto, competenza è una violazione di legge più facilmente sanabile (rispetto anche all'eccesso di potere). Attività discrezionale dell'amministrazione è attività vincolata nel fine, il termine "eccesso di potere" è sempre stato inteso come "perseguimento di un fine diverso, esorbitare dei propri limiti", ma anche se l'amministrazione persegue fini non dovuti, ugualmente l'atto.è viziato (annullabile). In questa prospettiva sorgeva un problema che l’eccesso di potere cercava di risolvere come perseguimento di un fine diverso da quello che la legge prescrive all’amministrazione, ovvero spesso non si capiva quale fosse il fine attribuito all’amministrazione, si era di fronte quindi a figure sintomatiche dell’eccesso di potere.
Tale ragionamento contorto è stato semplificato da una teoria più moderna: l’eccesso di potere è il contrasto tra atto amministrativo e un principio generale dell’ordinamento.
L’eccesso di potere è pur sempre una violazione, ma violazione di un principio generale. Quando un principio generale diventa legge, il principio di eccesso di potere diventa violazione di legge, se l’amministrazione adotta un provvedimento con difetto di motivazione, essa incorre in violazione di legge (art 3 legge sul procedimento), il difetto è passato dalla categoria di violazione di
procedura fossero state rispettate. Questo principio è stato introdotto per evitare che piccoli errori formali possano invalidare un provvedimento amministrativo. Nel processo amministrativo, il ricorrente deve presentare una domanda chiara e specifica, indicando i motivi su cui si fonda il suo ricorso. Il giudice, nel decidere sul ricorso, può annullare il provvedimento amministrativo solo se ritiene che uno o più dei motivi del ricorso siano validi. Non può andare oltre e non può annullare il provvedimento per motivi diversi da quelli indicati nel ricorso. Il valore del giudicato, cioè la forza vincolante della sentenza, dipende dal motivo su cui si fonda. Se il giudicato si basa su un eccesso di potere, incompetenza o violazione di legge, l'esecuzione della sentenza può essere utile o meno a seconda del motivo contestato. L'articolo 21-octies.2 della legge 241/1990 introduce il concetto di vizio di forma o procedura. Questo significa che in alcuni casi un provvedimento amministrativo viziato da un errore formale o procedurale, incluso il mancato avviso del procedimento, non può essere annullato se si può dimostrare che il contenuto del provvedimento sarebbe stato lo stesso anche se le norme sulla forma e procedura fossero state rispettate. Questo principio è stato introdotto per evitare che piccoli errori formali possano invalidare un provvedimento amministrativo.ta formale e che possono essere sanati con una semplice modifica del testo.