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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Nel 1990 si pone il problema di responsabilizzare coloro i quali agiscono nella pubblica
amministrazione, in modo tale che debbano poi rispondere di quello che fanno.
Abbiamo detto che l’amministrazione si articola in una serie di unità organizzative e ognuna di esse
ha un compito, alcune unità organizzative hanno una qualità particolare cioè possono esprimere
all’esterno la volontà dell’ente.
Alcuni uffici imputano la propria attività alla persona giuridica, e tali uffici sono organi (ufficio
particolarmente qualificato perchè può esprimere all’esterno la volontà dell’ente).
Nel 1990 le amministrazioni avevano une rigida scala gerarca e molto spesso vi si trovava un solo
organo ossia l’organo di vertice, e formalmente esso adottava tutti gli atti e il risultato fu un assoluta
manca di responsabilità da parte dell’amministrazione.
Con la legge 241 inizia un radicale cambiamento perchè si vuole rendere individuabile all’esterno
l’ufficio e la persona che segue il singolo procedimento, rendendo così responsabile colui il quale
pone in essere gli atti.
Art 5 —> dice che all’interno dell’ufficio bisogna individuare la persona che segue il singolo
procedimento (il dirigente deve quindi individuare tale individuo).
Gli organi di vertice della pubblica amministrazione sono individuati attraverso procedimenti di
rappresentanza, vengono quindi eletti, ed essendo quindi soggetti che vengono scelti in questo
modo hanno un ruolo di rappresentanza degli interessi; mentre i funzionari ricoprono tale carica
perchè hanno vinto un concorso e quindi hanno delle competenze (prima si individuano gli uffici
responsabili del procedimento poi si sono delimitate le competenze dei vari organi all’interno
dell’amministrazione e gli è stata riservata una funzione di indirizzo).
Art 6–> il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi dal
compiere qualsiasi di queste attività qualora si ritrovino in un caso di conflitto di interessi.
Inoltre viene stabilito che il giudice ha l'obbligo di astenersi (art 51 codice di procedura civile):
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (o legato da vincoli di affiliazione), o è
convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con
una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone,
oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha
prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una società [2247 c.c.] o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio,
l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
Art 7 —> La partecipazione significa che i soggetti coinvolti, durante il procedimento nella fase
istruttoria possono interloquire con la con la pubblica amministrazione e far si che questa tenga
conto dei propri interessi. Per far si che ciò possa accadere il cittadino deve essere informato
comunicazione di avvio del procedimento.
sull’avvio del procedimento, si parla allora quindi di
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall’articlo 8,
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi. Inoltre qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
La regola è quindi la seguente: la pubblica amministrazione deve sempre predisporre l’avviso di
comunicazione di avvio di un procedimento a meno che non vi siano delle particolari celarità (che
però non devono essere causate da coloro i quali avviano tali procedimenti e quindi devono essere
superiori ad essi), in questo caso e quindi per ragioni straordinarie è possibile che tale avviso non
venga predisposto.
La comunicazione deve essere personale, ossia deve arrivare alla persona interessata, può essere
una raccomandata, una mail, una comunicazione che viene consegnata al destinatario che firma
una ricevuta, ecc.. l’importante è che arrivi alla persona direttamente interessata e devono essere
comunicati:
1. l’amministrazione competente
2. l’oggetto del procedimento promosso
3. l’ufficio
4. il domicilio digitale dell’amministrazione
5. il responsabile del procedimento
6. la data entro la quale, deve concludersi il procedimento (il termine)
7. i rimedi esperibili in caso di inerzia del procedimento (i rimedi qualora tale termine non venga
rispettato)
8. la data nella quale il procedimento inizia (si riteneva che nei procedimenti di parte, quindi quelli
che vengono richiesti individualmente dal soggetto privato, non fosse necessario ma poi la
legge ha stabilito che anche in questi precedenti deve essere segnata la data di inizio di tale
procedimento)
Qualora la comunicazione non sia possibile o sia eccessivamente gravosa, l’amministrazione deve
esempio
porre in essere una forma di pubblicità idonea che viene stabilita di volta in volta (per
qualora tale comunicazione deve essere inviata a molteplici e numerose persone).
Se l’amministrazione non invia a qualcuno degli interessati la comunicazione del procedimento,tale
omissione potrà essere fatta valere solo dal soggetto che è stato investito di tale omissione e non
dagli altri.
I compiti del responsabile del procedimento:
• Compito istruttorio:
1. valuta, le condizioni di ammisibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento.
Principio di collaborazione e del soccorso istruttorio:
2. accerta i fatti, disponendo il
compimento degli atti necessari e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni
o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici d ordinare esibizioni
documentali (se quindi si rende conto che l’interessato ha presentato un istanza erronea o
incompleta deve chiedergli il rilascio di ulteriori dichiarazioni o la rettifica di quelle
precedentemente presentate, l’amministrazione deve quindi andare incontro al privato).
es—> una società ha presentato al ministero dell’università e della ricerca un istanza con la quale
ha chiesto l’accreditamento di un corso per il 2021-2022 (quindi i suoi studenti sarebbero stati
riconosciuti come se avessero svolto una laura triennale) il ministero ha emesso un
provvedimento di diniego e il provvedimento è stato accolto, successivamente il giudice ha
sostenuto che il ministero si è comportato in maniera scorretta perchè non ha applicato
correttamente il principio di soccorso istruttorio, questo perchè il ministero aveva sostenuto che
dai documenti predisposti non si riusciva a capire e quindi non erano sufficienti, così il giudice ha
stabilito che in questo caso il ministero avrebbe dovuto chiedere ulteriori dichiarazioni
eseguendo quindi il soccorso istruttorio.
3. Cura la comunicazione, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
Nel provvedimento finale l’amministrazione dovrà evidenziare che il privato ha presentato una
memoria con cui ha evidenziato determinati presupposti. poi dovrà spiegare le ragioni per cui si
conferma o meno da quanto stabilito dal privato.
L’avviso dell’avvio del procedimento deve inoltre essere inviato a coloro i quali devono intervenire
(solitamente agli enti pubblici); inoltre l’art 9 fa riferimento ad altri soggetti che potrebbero
intervenire:
Articolo 9 intervento nel procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento —>sono soggetti quindi che non devono per orza essere
avvisati dell’avvio del procedimento, ma qualora ne vengano a conoscenza potranno intervenire.
dall’art 1.2 che sostiene che la pubblica amministrazione
C’è però un limite: questo limite è sancito
non può aggravare il procedimento se non per straordinarie motivazioni di carattere istruttorio; vi è
quindi un punto di equilibrio tra l’acquisizione di nuovi atti istruttori e l’esigenza che la pubblica
amministrazione si decida
I soggetti che vengono a conoscenza della pendenza di un procedimento se ritengono i essere
portatori o meno di un interesse per tale procedimento possono intervenire, in questo modo
andranno ad arricchire l’istruttoria procedimentale.
Come si fa a sapere se un interesse è pubblico o privato? Bisogna individuare quello che è il
portatore di tale interesse (inoltre c’è da sottolineare che gli interessi mutano in continuazione,
quindi per individuare tale categorizzazione bisogna affidarsi alla disciplina normativa)
Possono essere soggetti portatori di interessi anche i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati (le associazioni non hanno personalmente giuridica, ma la nostra legge li
considera comunque come centri di imputazione di interessi)—>grandissima apertura alla
partecipazione di qualsiasi portatore di nuovi documenti.
Gli interessi diffusi sono interessi che appartengono in modo individuale a chi fa parte di una
collettività che però è difficile individuare in modo preciso.
Articolo 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento):
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto —>si usa