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DEVONO ESSERE PREVISTE FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSI secondo
modalità stabilite dallo statuto. In tal senso, la disciplina degli enti locali prevede numerosi
strumenti ed istituti di partecipazione ulteriori: consultazione, istanze, petizioni, proposte,
referendum, azioni popolari, diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Nell’analisi del
tema della partecipazione , la dottrina ha spesso utilizzato la nozione di parti del
procedimento ,mutuando la terminologia processualistica.
11.4 l’ambito di applicazione della disciplina sulla partecipazione procedimentale
Ai sensi dell’art. 13,l.241/1990, le norme contenute nel capo sulla partecipazione al procedimento
amministrativo non si applicano ai procedimenti volti alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali , di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione, nonché a quelli tributari, per i quali restano ferme
le particolari norme che li riguardano. In ordine agli atti amministrativi generali, i quali si
rivolgono ad una pluralità indistinta di soggetti non individuabili a priori , si puo osservare che essi
non sembrano in grado di ledere e pregiudicare qualcuno in particolare, o , comunque , non
comportano la ponderazione di interessi che si appuntino su soggetti peculiari. Tuttavia, non per
questo la partecipazione ai procedimenti diretti all’adozione degli atti generali sarebbe infruttuosa.
La partecipazione , infatti, non serve soltanto per poter difendere i propri interessi: essa assolve
anche all’importante funzione di arricchire il quadro di elementi di cui dispone il soggetto pubblico
al momento della decisione. L’unica categoria di procedimenti in relazione ai quali l’esclusione
della partecipazione non pare creare particolari problemi e riserve è costituita da quelli preordinati
all’emanazione di atti normativi.
11.5. Aspetti strutturali e funzionali della partecipazione
La partecipazione al procedimento consiste nel diritto di prendere visione dei relativi atti e nella
presentazione di memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha il dovere di valutare ove
siano pertinenti all’oggetto di procedimento. Si tratta dunque , essenzialmente, di una
partecipazione documentale , anche se come detto, non è escluso che le norme secondarie
possano introdurre forme di istruttoria pubblica orale. In ossequio al già rilevato principio secondo
cui per partecipare occorre conoscere , va considerato che la categoria di sogg indicati all’art. 7,
l.241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento è atto strumentale e necessario per
garantire la partecipazione; in secondo luogo, una miglior conoscenza dello “stato” del
procedimento è consentita dall’esercizio del diritto di prender visione degli atti del procedimento
stesso. Parte della dottrina ha ritenuto che le manifestazioni consistano in uno strumento di difesa
a favore del privato; da altri si è parlato di collaborazione, addirittura di contitolarità del potere
amministrativo; infine si è osservato come non sarebbe possibile operare una ricostruzione
unitaria del fenomeno della partecipazione , la quale in taluni casi avrebbe una funzione di difesa
del privato , mentre gli altri sarebbero uno strumento di collaborazione . Al riguardo, considerando
che la funzione del procedimento è quella di consentire la miglior cura dell’interesse pubblico, si
deve ritenere che anche la partecipazione sia strumentale alla più congrua decisione finale in vista
dell’interesse pubblico: essa ha cioè funzione collaborativa. Certo, il soggetto che partecipa,
soprattutto se si tratta di un privato, interviene per tutelare la propria posizione. Tuttavia il concetto
di manifestazione indica un fatto capace di rivelare un altro fatto giuridicamente rilevante . l’altro
fatto giuridicamente rilevante va individuato a prescindere dal movente psicologico che muove
l’interveniente, estrapolando cioè il significato per così dire oggettivo, indipendentemente
dall’eventuale esigenza di difesa nei confronti dell’amministrazione che spinge il partecipante ad
intervenire.
Un diverso discorso richiede l’istituto della presentazione delle comunicazioni che l’art. 10-bis
prevede con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte allorchè l’amministrazione abbia
comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: esso è infatti espressione del
principio del giusto procedimento ed è preordinato ad instaurare un contraddittorio con l’istante
che tenta di “ convincere “l’amministrazione a mutare segno al provvedimento finale. La norma
stabilisce infatti che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o
l’autorità competente , prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. La disciplina non
si applica alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziali e assistenziali sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Si tratta di una sorta di seconda
comunicazione , volta a suscitare un vero e proprio contraddittorio scevro di valenze collaborative,
sulla base di un progetto di decisione: entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione , gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni ,
eventualmente corredate da documenti.
La norma lascia aperti molti dubbi. Premesso che essa riguarda non già tutti gli interessati, ma
soltanto chi ha proposto istanza, sicchè frustra la posizione dei controinteressati sostanziali, non
vengono ad esempio chiariti il contenuto della comunicazione , la modalità con cui deve essere
effettuata all’istante e la competenza, poi la disposizione non è coerente con il disposto di cui
all’art. 20, secondo cui, nei procedimenti ad istanza di parte, si forma il silenzio-assenso ove
l’amministratore non comunichi entro il termine di 30 giorni (non già il “preannuncio” di diniego, che
è però doveroso e interrompe i termini, ma ) il provvedimento di diniego.
Né è chiaro se l’amministrazione possa comunicare in più occasioni i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza , magari anche dopo la considerazione delle osservazioni proposte,
interrompendo ulteriormente i termini , ovvero se, onde evitare il paradosso di un’amministrazione
che “frammenta” la comunicazione dei motivi allungando il procedimento, debba notiziare in
un’unica soluzione all’istante il progetto di provvedimento di diniego e tutte le ragioni che ostano
all’accoglimento dell’istanza , precludendosi ulteriori ripensamenti. La prima soluzione presenta
molti problemi e pare in contrasto con il principio del non aggravamento. Infine , ci si può
interrogare sule conseguenze della mancata osservanza dell’art. 10-bis. Tornando all’istituto in
generale, i fatti rappresentati dagli intervenienti non possono in linea di principio essere accettati
acriticamente: l’autore della rappresentazione , infatti, potrebbe avere maliziosamente alterato la
realtà , la quale ultima ,è pur sempre rappresentata attraverso la valutazione soggettiva
dell’interveniente. La partecipazione sollecita cosi una serie di attività che costituiscono momenti
dell’acquisizione dei fatti e dell’istruttoria in senso ampio: la pubblica amministrazione dovrà più
precisamente verificare la pertinenza delle memorie all’oggetto del procedimento, accertare i fatti
introdotti nel procedimento dei privati, indentificare altri fatti ignoti ad elaborare le rappresentazione
dei privati. Anche in ordine ai provvedimenti vincolati la partecipazione può essere assai utile e
rilevante: in tale ipotesi, evidentemente , essa non sarà utilizzabile dall’amministrazione in quanto
veicolo di introduzione di interessi, bensi come ausilio , per meglio individuare la sussistenza dei
fatti e dei presupposti che debbono comunque essere accertati o valutati al fine di provvedere.
Mediante la partecipazione è pure dato introdurre ipotesi di soluzione, le quali vanno ad arricchire il
quadro delle possibilità all’interno del quale l’amministrazione opererà la scelta finale.
11.6. Partecipazione al procedimento , interessi procedimentali e loro tutela
Nel quadro della dialettica fra interesse pubblico e interesse pubblico e interesse privato, è
attribuita al cittadino una serie rilevante di facoltà che già nel corso del procedimento possono
essere esercitate. La situazione descritta può essere efficacemente riassunta facendo riferimento
alla nozione di interessi procedimentali: come premesso, trattasi di interessi , strumentali ad
altre posizioni soggettive, che attengono a fatti procedimentali e che investono comportamenti
della amministrazione e soltanto indirettamente beni della vita. Gli interrogativi più immediati che
scaturiscono dall’analisi di questa accresciuta presenza del privato al cospetto del potere
amministrativo sono relativi alla modalità di tutela degli interessi procedimentali sia nel corso del
procedimento ,sia al termine dello steso , in quanto la loro lesione si traduca nella illegittimità del
provvedimento finale. Il pericolo di una partecipazione che risulti “disarmata” scaturisce non solo
dall’eventuale mancato riconoscimento della successiva legittimazione processuale ad impugnare
il provvedimento definitivo, bensì soprattutto della assenza di strumenti di tutela peculiari per gli
interessi procedimentali nel corso del procedimento stesso. Nell’ipotesi della lesione dell’interesse
a partecipare , l’annullamento del provvedimento finale potrebbe poi rappresentare una reazione
eccessiva.
11.7. Il diritto di accesso ai documenti
La partecipazione offre la possibilità ai soggetti legittimati di “presentare memorie scritte e
documenti” nonché di “prendere visione degli atti del procedimenti”
Occorre premettere che l’accesso ha anche una sua autonomia rispetto al procedimento , nel
senso che il relativo potere può essere esercitato pure a procedimento concluso e non
necessariamente è preordinato alla conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale
rispetto alla partecipazione . si tratta di un istituto che si collega non alla sola trasparenza
procedimentale, bensì anche al principio di trasparenza inteso in senso lato. In sostanza, si può
parlare di accesso endoprocedimentale, esercitato all’interno del procedimento , e di accesso
esoprocedimentale, relativo agli atti di un procedimento concluso. Il diritto di accesso è autonomi
pure rispetto all’azione amministrativa. Rest