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LEGISLAZIONE DI BENI CULTURALI

La costituzione della repubblica italiana, che determina la legittimità o meno delle leggi nel nostro

ordinamento, ha i primi 11 articoli che hanno come rubrica “principi fondamentali”.

La dignità della disciplina dei bc trova copertura costituzionale nell’art 9. Il patrimonio storico artistico della

nazione è dunque un valore costituzionalmente protetto. Nel 48 il costituente aveva come riferimento, ed

ha quindi costituzionalizzato, la legge bottai del 39, legge concepita in epoca fascista che ha dato

protezione al nostro patrimonio culturale fino al 99.

In Italia abbiamo un codice dei bc perché è la costituzione che impone al legislatore di avere una legge

speciale sul patrimonio della nazione. Solo nel 2004 l’art 9 è stato compiutamente attuato con l’adozione

del codice.

Articolo 9, Costituzione

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge

dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

non è sinonimo di Stato ma è la forma del governo e comprende lo stato, come massima

Repubblica

autorità amministrativa, la Pirelli, UniCredit e le persone fisiche, ecc.. Il dovere di promozione compete

dunque a tutti.

L’uso del significa dovere del legislatore di adottate una disciplina speciale.

presente indicativo

Si ha come riferimento il paesaggio e il patrimonio della Nazione. Il concetto di Nazione non è strettamente

territoriale e da quindi copertura all’azione di restituzione esercitabile per recuperare il patrimonio culturale

che è stato illecitamente sottratto o si trova all’estero.

Dalla nuova architettura dell’articolo, dovuta dall’aggiunta del terzo comma, emerge la distinzione nel

nostro ordinamento tra paesaggio, ambiente ed ecosistema. Oltre che concettuale tale diversificazione è

anche di competenza.

L’ambiente è il contesto geografico-territoriale-culturale. Il è definito come quella porzione di

paesaggio

territorio oggetto di interazione uomo-natura. L’ecosistema è quel sistema biologico autosufficiente che

connota un determinato ambiente.

Per quanto riguarda le competenze si può dire che tutto ciò che attiene alla tutela e alla conservazione è

centralizzato mentre tutto ciò che riguarda la valorizzazione e la fruizione è di competenza regionale.

Articolo 117, Costituzione

Articolo procedurale che disciplina le competenze tra Stato e Regione. Questo perché a livello decentrato,

l’unica autorità legislativa ad avere potere legislativo sono le Regioni.

Per quanto riguarda i beni culturali, la tutela è di competenza dello Stato mentre la valorizzazione dei beni

culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali è di competenza regionale.

Questo perché la tutela deve avere degli standard minimi che devono essere applicati su tutto il territorio

nazionale al fine di tendere ad un’omogeneità.

Articolo 118, Costituzione

Sancisce il principio di sussidiarietà per cui, anche in ambito culturale, l’Ente più vicino al rapporto da

regolare è il primo che ha competenza.

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Il codice è suddiviso in due sezioni relative rispettivamente ai beni culturali ed al paesaggio.

All’interno della parte prima vi è una sezione statica, che attiene alla definizione di bc, a come si diventa bc,

ed alla vita dei bc (proprietà pubblica e privata, conservazione, tutela, restauro, vincolo culturale), ed una

sezione detta “dinamica” che attiene alla gestione dei bc.

Beni culturali e paesaggio sono due oggetti del codice ben divisi e con discipline diverse ma che, nel

diritto, non si escludono a vicenda.

Impianto codicistico (artt. 1-9)

Prima Parte – Disposizioni generali

• Art. 1 – Principi

Art. 2 – Patrimonio culturale

Art. 3 – Tutela del patrimonio culturale

Art. 4 – Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

Art. 5 – Cooperazione delle regioni e degli enti pubblici territoriali in materia di tutela del

patrimonio culturale

Art. 6 – Valorizzazione del patrimonio culturale

Art. 7 – Funzioni e compiti in materia di tutela del patrimonio culturale

Art. 8 – Regioni e provincie ad autonomia speciale

Art. 9 – Beni culturali di interesse religioso

Seconda Parte – Beni Culturali

• Titolo I - TUTELA

Capo I – Oggetto della tutela (artt. 10-17)

Capo II – Vigilanza e Ispezione (artt. 18-19)

Capo III – Protezione e conservazione (artt. 20-52)

Capo IV – Circolazione in ambito nazionale (artt. 53-64)

Capo V – Circolazione in ambito internazionale (artt. 64bis-87bis)

Capo VI – Ritrovamenti e scoperte (artt. 88-94)

Capo VII – Espropriazione (Artt. 95-100)

Titolo II – FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

Capo I – Fruizione dei beni culturali (artt. 101-110)

Capo II – Principi della valorizzazione dei beni culturali (artt. 111-121)

Capo III – Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza (artt. 122-127)

(artt. 128-130)

Titolo III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Parte terza – Beni Paesaggistici

• Capo I – Disposizioni generali (artt. 131-135)

Capo II – Individuazione dei beni paesaggistici (artt. 136-142)

Capo III – Pianificazione paesaggistica (artt. 143-145)

Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (artt. 146-155)

Capo V – Disposizioni di prima applicazione e transitorie (artt. 156-159)

Parte quarta – Sanzioni

• Titolo I – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I – Sanzioni relative alla parte seconda (artt. 160-166)

Capo II – Sanzioni relative alla parte terza (artt. 167-168)

Titolo II – SANZIONI PENALI

Capo I – Sanzioni relative alla parte seconda (artt. 169-180)

Capo II - Sanzioni relative alla parte terza (art. 181) (artt. 182-184)

Parte quinta – disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Prima Parte – Disposizioni generali

Articolo 1 – Principi

In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di

cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e

a promuovere lo sviluppo della cultura.

Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e

ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio

culturale.

Gli enti e gli istituti legalmente riconosciuti, nonché i privati che siano proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al

patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.

Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte

in conformità alla normativa di tutela.

Dopo aver spiegato, al 1, da cosa nasce il codice (art. 9 e 117 della Costituzione), l’articolo

comma

sottolinea, al 2, le ragioni della sua esistenza: impianto codicistico che descrive non cosa disciplina

comma

ma il perché lo disciplina. Il secondo comma modella tutto l’impianto codicistico ed include tutta la teorica

dell’UNESCO sulla smaterializzazione del bc: compito del legislatore è quello di tutelare tutto ciò che è

espressione in qualche modo di un valore culturale. Il codice ha un impianto di protezione valoriale; la

protezione e valorizzazione della fisicità di un bc è solo uno “strumento per”. La fisicità del bc viene

preservata in quanto testimonianza di civiltà; il bene culturale viene preservato e valorizzato in quanto

testimonianza di civiltà: funzione del codice è quella di preservare la memoria nazionale e del suo territorio.

Nei commi successivi viene sottolineato come tutti i soggetti pubblici abbiano gli obblighi di tutela e

valorizzazione mentre i soggetti privati siano tenuti solo alla conservazione

Articolo 2 – Patrimonio Culturale

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico,

etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi

valore di civiltà.

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali,

morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze

di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Descrive l’oggetto di disciplina del codice. Nel dire qual è l’oggetto il codice è recettivo: la definizione di

bene culturale e paesaggistico rimanda a dati di altre discipline. La culturalità del bene è affermata da chi

ha le competenze per valutarla.

La definizione dei bc è di tipo descrittivo e rimanda al giudizio degli esperti delle discipline coinvolte per

ogni caso.

La definizione di bene paesaggistico è leggermente più chiara facendo riferimento ad ”immobili

espressione di valore”. Se per i bc si parla di “interesse” e si arriva per interpretazione, coniugando i primi

due articoli, a cogliere l’esistenza di un sistema valoriale (questo perché in tale ambito il codice è più

preoccupato dalla tutela fisica), i beni paesaggistici, intesi come un complesso di cose che, articolato in una

determinata maniera, esprime un qualcos’altro, possono avere come riferimento un valore. Il vincolo

paesaggistico è quindi direttamente calibrato sul valore che il paesaggio esprime.

L’aspetto nuovo, rispetto al 2004, è l’inserimento della definizione di patrimonio culturale che, per la prima

volta, include anche i beni paesaggistici. Anche tale definizione è di tipo descrittivo.

Con la modifica dell’art. 9 della Costituzione, anche questo articolo potrebbe arrivare ad includere

ecosistemi e biodiversità.

Articolo 3 – Tutela del patrimonio culturale

La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad

individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti

inerenti al patrimonio culturale.

Il legislatore, ponendo per dato che la tutela c’è e deve esserci, sottolinea come questa non debba essere

fine a se stessa. Per la proprietà pubblica è un dovere garantire una tutela che sia finalizzata alla pubblica

fruizione. La tutela è quindi un elemento necessario ma non sufficiente per la disciplina del codice.

Seconda Parte – Beni Culturali. Titolo I - TUTELA

Capitolo I - oggetto della tutela

Con l’articolo 10, e poi successivamente con i seguenti, il legislatore opera una distinzione tra beni culturali

di proprietà pubblica e privata. Questa distinzione delinea all’interno del codice due sistemi diversi non

comunicanti. Oltre a questi esistono anche beni che sono di proprietà privata pur avendo funzione

pubblica: si tratta dei beni di proprietà delle confessioni religiose.

Il codice disciplina il bene culturale appartenente alle confessioni religiose in un articolo che è la traduzione

codicistica dell’articolo 8 della Costituzione per cui tutte le confessioni religiose in Italia hanno pari diritti

dinanzi alla legge e possono organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti e regole. Nella libertà di

organizzazione rientra una parte patrimoniale per cui le confessioni religiose possono essere proprietarie

dei beni, anche culturali.

Il codice afferma due principi:

!!!!!

- Il ministero è competente, quanto a tutela, vigilanza, diritti inerenti a questa potestà di tutela, nei confronti

dei beni culturali di interesse religioso. È anche autorizzato alla sanzione della confisca in caso di non tutela.

- La potestà di tutela, e quindi la competenza di questo esercizio di tutela, si ferma davanti agli interessi di

culto.

Per impianto costituzionale i rapporti tra stato italiano e confessioni religiose possono essere regolati da

accordi o intese. Laddove ci siano tali accordi, questi regolano la vigilanza dei beni di proprietà della

confessione religiosa. In assenza di accordi vale la competenza del ministero che si ferma davanti ad

interessi di culto. Questi due principi valgono quindi indipendentemente dalla sottoscrizione di tali accordi.

Articolo 10 – Beni Culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente

ed istituto pubblico, nonché ad enti ed istituti legalmente riconosciuti e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che

presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

L’articolo da una definizione generale di bene culturale per poi descriverne meglio le diverse tipologie.

Il primo comma va letto sulla base del principio per cui il cui codice è ricognitivo dei risultati di altre

discipline poiché affida agli esperti la valutazione dell’esistenza o meno dei diversi interessi relativi ai beni.

La definizione data dal codice poggia sulla natura del soggetto proprietario e sulla distinzione tra bene e

cosa. I requisiti perché un oggetto possa diventare bene culturale sono: che sia una cosa che può diventare

bene (avviene quando una cosa soddisfa un interesse del suo proprietario poiché il rapporto tra soggetto e

cosa diviene rilevante per il diritto); che appartenga a quei soggetti elencati al comma 1; che altre discipline

stabiliscano che sussista interesse culturale.

Questa definizione attiene ai beni culturali di proprietà pubblica poiché non vengono citate le persone

fisiche come proprietarie di beni culturali. Tra i soggetti pubblici vengono però incluse associazioni e

fondazioni poiché, per il codice, quando questi soggetti sono proprietari di cose che presentano interesse

culturale sono equiparati ai soggetti pubblici. Tale equiparazione di fondazioni e associazioni con dinamiche

relative alla proprietà pubblica avviene sulla base di una politica legislativa: i soggetti privati in questione

non hanno scopo di lucro ma perseguono uno scopo di pubblica utilità. Ai sensi dell’art. 10 nella

comma 1

disciplina pubblica vengono quindi attratti anche quei patrimoni che sarebbero privati ma che, per lo scopo

che ha il proprietario, sono assimilati a soggetti pubblici.

L’interesse che deve caratterizzare queste cose non è in alcun modo descritto o aggettivata. La densità che

il codice prevede per questi beni è un interesse culturale generico di base.

La proprietà privata del bene culturale è delineata dall’articolo 10 al 3. Le descrizioni delle due

comma

proprietà non sono in alcun modo assimilabili sulla base di un principio costituzionale: nel nostro

ordinamento, art. 41, la proprietà privata è riconosciuta come espressione della libertà individuale secondo

le leggi dello stato. Per i beni culturali di proprietà privata non esistono automatismi di alcun genere ma

sotto un profilo procedurale occorre che sia attivato uno specifico procedimento su quel bene, previsto

all’articolo 13. Anche per i beni privati il codice è ricognitivo, non andando a definire quando sussiste

l’interesse culturale, ma in questo caso pretende che il bene sia portatore di un interesse speciale, d’alta

intensità. Le cose di proprietà privata possono quindi diventare beni culturali se hanno un interesse

culturale speciale e solo a seguito di un procedimento speciale che li che li classifica come tali

(dichiarazione di interesse culturale).

(Beni culturali pubblici)

Articolo 12 – Verifica dell’Interesse Culturale

Riferimento all’articolo 10 comma 1.

Posto che il soggetto proprietario è pubblico e che esiste un interesse culturale, le cose opera di un autore

non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni vengono presunte come bene culturale.

Questo finché non viene attivata la procedura di verifica dell’interesse culturale che mira a negare la

presunzione relativa della culturalità del bene.

La verifica con esito negativo, che attesta la non culturalità del bene, ha come conseguenza la

sdemanializzazione dello stesso (art. 53). Talvolta può accadere che, a seguito di tale situazione, un bene

venga sdemanializzato sotto il profilo culturale, e quindi esca dal demanio culturale speciale, per entrare

però nel demanio ordinario come proprietà disponibile dello stato e senza quindi essere privatizzato.

Viceversa, l’esito positivo lega definitivamente il bene al demanio culturale dello stato, cioè alla proprietà

pubblica.

Articolo 53 – Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’articol

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara_leggio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Florian Francesco.
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