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LEGISLAZIONE DI BENI CULTURALI

La costituzione della repubblica italiana, che determina la legittimità o meno delle leggi nel nostro ordinamento, ha i primi 11 articoli che hanno come rubrica "principi fondamentali".

La dignità della disciplina dei bc trova copertura costituzionale nell'art 9. Il patrimonio storico artistico della nazione è dunque un valore costituzionalmente protetto. Nel 48 il costituente aveva come riferimento, ed ha quindi costituzionalizzato, la legge bottai del 39, legge concepita in epoca fascista che ha dato protezione al nostro patrimonio culturale fino al 99.

In Italia abbiamo un codice dei bc perché è la costituzione che impone al legislatore di avere una legge speciale sul patrimonio della nazione. Solo nel 2004 l'art 9 è stato compiutamente attuato con l'adozione del codice.

Articolo 9, Costituzione

"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela"

Il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali."

Non è sinonimo di Stato ma è la forma del governo e comprende lo stato, come massima autorità amministrativa, la Pirelli, UniCredit e le persone fisiche, ecc.. Il dovere di promozione compete dunque a tutti.

L'uso del significa dovere del legislatore di adottare una disciplina speciale.

Si ha come riferimento il paesaggio e il patrimonio della Nazione. Il concetto di Nazione non è strettamente territoriale e dà quindi copertura all'azione di restituzione esercitabile per recuperare il patrimonio culturale che è stato illecitamente sottratto o si trova all'estero.

Dalla nuova architettura dell'articolo, dovuta dall'aggiunta del terzo comma,

emerge la distinzione nel nostro ordinamento tra paesaggio, ambiente ed ecosistema. Oltre che concettuale tale diversificazione è anche di competenza.

L'ambiente è il contesto geografico-territoriale-culturale. Il è definito come quella porzione di paesaggio territorio oggetto di interazione uomo-natura. L'ecosistema è quel sistema biologico autosufficiente che connota un determinato ambiente.

Per quanto riguarda le competenze si può dire che tutto ciò che attiene alla tutela e alla conservazione è centralizzato mentre tutto ciò che riguarda la valorizzazione e la fruizione è di competenza regionale.

Articolo 117, Costituzione

Articolo procedurale che disciplina le competenze tra Stato e Regione. Questo perché a livello decentrato, l'unica autorità legislativa ad avere potere legislativo sono le Regioni.

Per quanto riguarda i beni culturali, la tutela è di competenza dello Stato mentre la

La valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali è di competenza regionale. Questo perché la tutela deve avere degli standard minimi che devono essere applicati su tutto il territorio nazionale al fine di tendere ad un'omogeneità.

Articolo 118, Costituzione

Sancisce il principio di sussidiarietà per cui, anche in ambito culturale, l'Ente più vicino al rapporto da regolare è il primo che ha competenza.

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Il codice è suddiviso in due sezioni relative rispettivamente ai beni culturali ed al paesaggio. All'interno della parte prima vi è una sezione statica, che attiene alla definizione di bc, a come si diventa bc, ed alla vita dei bc (proprietà pubblica e privata, conservazione, tutela, restauro, vincolo culturale), ed una sezione detta "dinamica" che attiene alla gestione dei bc.

Beni culturali e paesaggio sono

Impianto codicistico (artt. 1-9)

Prima Parte - Disposizioni generali

  • Art. 1 - Principi
  • Art. 2 - Patrimonio culturale
  • Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale
  • Art. 4 - Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
  • Art. 5 - Cooperazione delle regioni e degli enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
  • Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale
  • Art. 7 - Funzioni e compiti in materia di tutela del patrimonio culturale
  • Art. 8 - Regioni e provincie ad autonomia speciale
  • Art. 9 - Beni culturali di interesse religioso

Seconda Parte - Beni Culturali

  • Titolo I - TUTELA
  • Capo I - Oggetto della tutela (artt. 10-17)

    Capo II - Vigilanza e Ispezione (artt. 18-19)

    Capo III - Protezione e conservazione (artt. 20-52)

    Capo IV - Circolazione in ambito nazionale (artt.

Capo V - Circolazione in ambito internazionale (artt. 64bis-87bis)

Capo VI - Ritrovamenti e scoperte (artt. 88-94)

Capo VII - Espropriazione (Artt. 95-100)

Titolo II - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

Capo I - Fruizione dei beni culturali (artt. 101-110)

Capo II - Principi della valorizzazione dei beni culturali (artt. 111-121)

Capo III - Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza (artt. 122-127)

(artt. 128-130)

Titolo III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Parte terza - Beni Paesaggistici

Capo I - Disposizioni generali (artt. 131-135)

Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici (artt. 136-142)

Capo III - Pianificazione paesaggistica (artt. 143-145)

Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (artt. 146-155)

Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie (artt. 156-159)

Parte quarta - Sanzioni

Titolo I - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

  1. Sanzioni relative alla parte seconda (artt. 160-166)
  2. Capo II - Sanzioni relative alla parte terza (artt. 167-168)
  3. Titolo II - SANZIONI PENALI
    1. Capo I - Sanzioni relative alla parte seconda (artt. 169-180)
    2. Capo II - Sanzioni relative alla parte terza (art. 181) (artt. 182-184)
  4. Parte quinta - disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Prima Parte - Disposizioni generali

Articolo 1 - Principi

In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del

Il patrimonio culturale è un bene di interesse pubblico e deve essere conservato e valorizzato. Gli enti pubblici sono responsabili della conservazione e della fruizione del loro patrimonio culturale. Gli enti e gli istituti legalmente riconosciuti, così come i privati che possiedono beni appartenenti al patrimonio culturale, devono garantirne la conservazione. Le attività di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale devono essere svolte in conformità alla normativa di tutela.

Il codice del patrimonio culturale nasce dall'articolo 9 e 117 della Costituzione, che ne stabiliscono le basi. L'articolo 2 del codice spiega le ragioni della sua esistenza: non solo descrive cosa disciplina, ma anche il motivo per cui lo disciplina. Questo articolo modella l'intero impianto codicistico e include la teoria dell'UNESCO sulla conservazione del patrimonio culturale.

smaterializzazione del bc: compito del legislatore è quello di tutelare tutto ciò che è espressione in qualche modo di un valore culturale. Il codice ha un impianto di protezione valoriale; la protezione e valorizzazione della fisicità di un bc è solo uno "strumento per". La fisicità del bc viene preservata in quanto testimonianza di civiltà; il bene culturale viene preservato e valorizzato in quanto testimonianza di civiltà: funzione del codice è quella di preservare la memoria nazionale e del suo territorio. Nei commi successivi viene sottolineato come tutti i soggetti pubblici abbiano gli obblighi di tutela e valorizzazione mentre i soggetti privati siano tenuti solo alla conservazione

Articolo 2 – Patrimonio Culturale

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico,

storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. Descrive l'oggetto di disciplina del codice. Nel dire qual è l'oggetto il codice è recettivo: la definizione di bene culturale e paesaggistico rimanda a dati di altre discipline. La culturalità del bene è affermata da chi ha le competenze per valutarla. La definizione dei bc è di tipo descrittivo e rimanda al

giudizio degli esperti delle discipline coinvolte per ogni caso.

La definizione di bene paesaggistico è leggermente più chiara facendo riferimento a "immobile espressione di valore". Se per i beni culturali si parla di "interesse" e si arriva per interpretazione, coniugando i primi due articoli, a cogliere l'esistenza di un sistema valoriale (questo perché in tale ambito il codice è più preoccupato dalla tutela fisica), i beni paesaggistici, intesi come un complesso di cose che, articolato in una determinata maniera, esprime qualcos'altro, possono avere come riferimento un valore. Il vincolo paesaggistico è quindi direttamente calibrato sul valore che il paesaggio esprime.

L'aspetto nuovo, rispetto al 2004, è l'inserimento della definizione di patrimonio culturale che, per la prima volta, include anche i beni paesaggistici. Anche tale definizione è di tipo descrittivo.

Con la modifica dell'art.

o è molto importante: Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Questo articolo sottolinea l'importanza che la Repubblica Italiana attribuisce alla cultura, alla ricerca scientifica e tecnica, nonché alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del paese.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara_leggio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Florian Francesco.