LEGISLAZIONE DI BENI CULTURALI
La costituzione della repubblica italiana, che determina la legittimità o meno delle leggi nel nostro
ordinamento, ha i primi 11 articoli che hanno come rubrica “principi fondamentali”.
La dignità della disciplina dei bc trova copertura costituzionale nell’art 9. Il patrimonio storico artistico della
nazione è dunque un valore costituzionalmente protetto. Nel 48 il costituente aveva come riferimento, ed
ha quindi costituzionalizzato, la legge bottai del 39, legge concepita in epoca fascista che ha dato
protezione al nostro patrimonio culturale fino al 99.
In Italia abbiamo un codice dei bc perché è la costituzione che impone al legislatore di avere una legge
speciale sul patrimonio della nazione. Solo nel 2004 l’art 9 è stato compiutamente attuato con l’adozione
del codice.
Articolo 9, Costituzione
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”
non è sinonimo di Stato ma è la forma del governo e comprende lo stato, come massima
Repubblica
autorità amministrativa, la Pirelli, UniCredit e le persone fisiche, ecc.. Il dovere di promozione compete
dunque a tutti.
L’uso del significa dovere del legislatore di adottate una disciplina speciale.
presente indicativo
Si ha come riferimento il paesaggio e il patrimonio della Nazione. Il concetto di Nazione non è strettamente
territoriale e da quindi copertura all’azione di restituzione esercitabile per recuperare il patrimonio culturale
che è stato illecitamente sottratto o si trova all’estero.
Dalla nuova architettura dell’articolo, dovuta dall’aggiunta del terzo comma, emerge la distinzione nel
nostro ordinamento tra paesaggio, ambiente ed ecosistema. Oltre che concettuale tale diversificazione è
anche di competenza.
L’ambiente è il contesto geografico-territoriale-culturale. Il è definito come quella porzione di
paesaggio
territorio oggetto di interazione uomo-natura. L’ecosistema è quel sistema biologico autosufficiente che
connota un determinato ambiente.
Per quanto riguarda le competenze si può dire che tutto ciò che attiene alla tutela e alla conservazione è
centralizzato mentre tutto ciò che riguarda la valorizzazione e la fruizione è di competenza regionale.
Articolo 117, Costituzione
Articolo procedurale che disciplina le competenze tra Stato e Regione. Questo perché a livello decentrato,
l’unica autorità legislativa ad avere potere legislativo sono le Regioni.
Per quanto riguarda i beni culturali, la tutela è di competenza dello Stato mentre la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali è di competenza regionale.
Questo perché la tutela deve avere degli standard minimi che devono essere applicati su tutto il territorio
nazionale al fine di tendere ad un’omogeneità.
Articolo 118, Costituzione
Sancisce il principio di sussidiarietà per cui, anche in ambito culturale, l’Ente più vicino al rapporto da
regolare è il primo che ha competenza.
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Il codice è suddiviso in due sezioni relative rispettivamente ai beni culturali ed al paesaggio.
All’interno della parte prima vi è una sezione statica, che attiene alla definizione di bc, a come si diventa bc,
ed alla vita dei bc (proprietà pubblica e privata, conservazione, tutela, restauro, vincolo culturale), ed una
sezione detta “dinamica” che attiene alla gestione dei bc.
Beni culturali e paesaggio sono due oggetti del codice ben divisi e con discipline diverse ma che, nel
diritto, non si escludono a vicenda.
Impianto codicistico (artt. 1-9)
Prima Parte – Disposizioni generali
• Art. 1 – Principi
Art. 2 – Patrimonio culturale
Art. 3 – Tutela del patrimonio culturale
Art. 4 – Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
Art. 5 – Cooperazione delle regioni e degli enti pubblici territoriali in materia di tutela del
patrimonio culturale
Art. 6 – Valorizzazione del patrimonio culturale
Art. 7 – Funzioni e compiti in materia di tutela del patrimonio culturale
Art. 8 – Regioni e provincie ad autonomia speciale
Art. 9 – Beni culturali di interesse religioso
Seconda Parte – Beni Culturali
• Titolo I - TUTELA
Capo I – Oggetto della tutela (artt. 10-17)
Capo II – Vigilanza e Ispezione (artt. 18-19)
Capo III – Protezione e conservazione (artt. 20-52)
Capo IV – Circolazione in ambito nazionale (artt. 53-64)
Capo V – Circolazione in ambito internazionale (artt. 64bis-87bis)
Capo VI – Ritrovamenti e scoperte (artt. 88-94)
Capo VII – Espropriazione (Artt. 95-100)
Titolo II – FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE
Capo I – Fruizione dei beni culturali (artt. 101-110)
Capo II – Principi della valorizzazione dei beni culturali (artt. 111-121)
Capo III – Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza (artt. 122-127)
(artt. 128-130)
Titolo III – NORME TRANSITORIE E FINALI
Parte terza – Beni Paesaggistici
• Capo I – Disposizioni generali (artt. 131-135)
Capo II – Individuazione dei beni paesaggistici (artt. 136-142)
Capo III – Pianificazione paesaggistica (artt. 143-145)
Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (artt. 146-155)
Capo V – Disposizioni di prima applicazione e transitorie (artt. 156-159)
Parte quarta – Sanzioni
• Titolo I – SANZIONI AMMINISTRATIVE
Capo I – Sanzioni relative alla parte seconda (artt. 160-166)
Capo II – Sanzioni relative alla parte terza (artt. 167-168)
Titolo II – SANZIONI PENALI
Capo I – Sanzioni relative alla parte seconda (artt. 169-180)
Capo II - Sanzioni relative alla parte terza (art. 181) (artt. 182-184)
Parte quinta – disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
•
Prima Parte – Disposizioni generali
Articolo 1 – Principi
In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di
cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e
a promuovere lo sviluppo della cultura.
Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e
ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio
culturale.
Gli enti e gli istituti legalmente riconosciuti, nonché i privati che siano proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al
patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte
in conformità alla normativa di tutela.
Dopo aver spiegato, al 1, da cosa nasce il codice (art. 9 e 117 della Costituzione), l’articolo
comma
sottolinea, al 2, le ragioni della sua esistenza: impianto codicistico che descrive non cosa disciplina
comma
ma il perché lo disciplina. Il secondo comma modella tutto l’impianto codicistico ed include tutta la teorica
dell’UNESCO sulla smaterializzazione del bc: compito del legislatore è quello di tutelare tutto ciò che è
espressione in qualche modo di un valore culturale. Il codice ha un impianto di protezione valoriale; la
protezione e valorizzazione della fisicità di un bc è solo uno “strumento per”. La fisicità del bc viene
preservata in quanto testimonianza di civiltà; il bene culturale viene preservato e valorizzato in quanto
testimonianza di civiltà: funzione del codice è quella di preservare la memoria nazionale e del suo territorio.
Nei commi successivi viene sottolineato come tutti i soggetti pubblici abbiano gli obblighi di tutela e
valorizzazione mentre i soggetti privati siano tenuti solo alla conservazione
Articolo 2 – Patrimonio Culturale
Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi
valore di civiltà.
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali,
morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze
di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Descrive l’oggetto di disciplina del codice. Nel dire qual è l’oggetto il codice è recettivo: la definizione di
bene culturale e paesaggistico rimanda a dati di altre discipline. La culturalità del bene è affermata da chi
ha le competenze per valutarla.
La definizione dei bc è di tipo descrittivo e rimanda al giudizio degli esperti delle discipline coinvolte per
ogni caso.
La definizione di bene paesaggistico è leggermente più chiara facendo riferimento ad ”immobili
espressione di valore”. Se per i bc si parla di “interesse” e si arriva per interpretazione, coniugando i primi
due articoli, a cogliere l’esistenza di un sistema valoriale (questo perché in tale ambito il codice è più
preoccupato dalla tutela fisica), i beni paesaggistici, intesi come un complesso di cose che, articolato in una
determinata maniera, esprime un qualcos’altro, possono avere come riferimento un valore. Il vincolo
paesaggistico è quindi direttamente calibrato sul valore che il paesaggio esprime.
L’aspetto nuovo, rispetto al 2004, è l’inserimento della definizione di patrimonio culturale che, per la prima
volta, include anche i beni paesaggistici. Anche tale definizione è di tipo descrittivo.
Con la modifica dell’art. 9 della Costituzione, anche questo articolo potrebbe arrivare ad includere
ecosistemi e biodiversità.
Articolo 3 – Tutela del patrimonio culturale
La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad
individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti
inerenti al patrimonio culturale.
Il legislatore, ponendo per dato che la tutela c’è e deve esserci, sottolinea come questa non debba essere
fine a se stessa. Per la proprietà pubblica è un dovere garantire una tutela che sia finalizzata alla pubblica
fruizione. La tutela è quindi un elemento necessario ma non sufficiente per la disciplina del codice.
Seconda Parte – Beni Culturali. Titolo I - TUTELA
Capitolo I - oggetto della tutela
Con l’articolo 10, e poi successivamente con i seguenti, il legislatore opera una distinzione tra beni culturali
di proprietà pubblica e privata. Questa distinzione delinea all’interno del codice due sistemi diversi non
comunicanti. Oltre a questi esistono anche beni che sono di proprietà privata pur avendo funzione
pubblica: si tratta dei beni di proprietà delle confessioni religiose.
Il codice disciplina il bene culturale appartenente alle confessioni religiose in un articolo che è la traduzione
codicistica dell’articolo 8 della Costituzione per cui tutte le confessioni religiose in Italia hanno pari diritti
dinanzi alla legge e possono organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti e regole. Nella libertà di
organizzazione rientra una parte patrimoniale per cui le confessioni religiose possono essere proprietarie
dei beni, anche culturali.
Il codice afferma due principi:
!!!!!
- Il ministero è competente, quanto a tutela, vigilanza, diritti inerenti a questa potestà di tutela, nei confronti
dei beni culturali di interesse religioso. È anche autorizzato alla sanzione della confisca in caso di non tutela.
- La potestà di tutela, e quindi la competenza di questo esercizio di tutela, si ferma davanti agli interessi di
culto.
Per impianto costituzionale i rapporti tra stato italiano e confessioni religiose possono essere regolati da
accordi o intese. Laddove ci siano tali accordi, questi regolano la vigilanza dei beni di proprietà della
confessione religiosa. In assenza di accordi vale la competenza del ministero che si ferma davanti ad
interessi di culto. Questi due principi valgono quindi indipendentemente dalla sottoscrizione di tali accordi.
Articolo 10 – Beni Culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente
ed istituto pubblico, nonché ad enti ed istituti legalmente riconosciuti e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
L’articolo da una definizione generale di bene culturale per poi descriverne meglio le diverse tipologie.
Il primo comma va letto sulla base del principio per cui il cui codice è ricognitivo dei risultati di altre
discipline poiché affida agli esperti la valutazione dell’esistenza o meno dei diversi interessi relativi ai beni.
La definizione data dal codice poggia sulla natura del soggetto proprietario e sulla distinzione tra bene e
cosa. I requisiti perché un oggetto possa diventare bene culturale sono: che sia una cosa che può diventare
bene (avviene quando una cosa soddisfa un interesse del suo proprietario poiché il rapporto tra soggetto e
cosa diviene rilevante per il diritto); che appartenga a quei soggetti elencati al comma 1; che altre discipline
stabiliscano che sussista interesse culturale.
Questa definizione attiene ai beni culturali di proprietà pubblica poiché non vengono citate le persone
fisiche come proprietarie di beni culturali. Tra i soggetti pubblici vengono però incluse associazioni e
fondazioni poiché, per il codice, quando questi soggetti sono proprietari di cose che presentano interesse
culturale sono equiparati ai soggetti pubblici. Tale equiparazione di fondazioni e associazioni con dinamiche
relative alla proprietà pubblica avviene sulla base di una politica legislativa: i soggetti privati in questione
non hanno scopo di lucro ma perseguono uno scopo di pubblica utilità. Ai sensi dell’art. 10 nella
comma 1
disciplina pubblica vengono quindi attratti anche quei patrimoni che sarebbero privati ma che, per lo scopo
che ha il proprietario, sono assimilati a soggetti pubblici.
L’interesse che deve caratterizzare queste cose non è in alcun modo descritto o aggettivata. La densità che
il codice prevede per questi beni è un interesse culturale generico di base.
La proprietà privata del bene culturale è delineata dall’articolo 10 al 3. Le descrizioni delle due
comma
proprietà non sono in alcun modo assimilabili sulla base di un principio costituzionale: nel nostro
ordinamento, art. 41, la proprietà privata è riconosciuta come espressione della libertà individuale secondo
le leggi dello stato. Per i beni culturali di proprietà privata non esistono automatismi di alcun genere ma
sotto un profilo procedurale occorre che sia attivato uno specifico procedimento su quel bene, previsto
all’articolo 13. Anche per i beni privati il codice è ricognitivo, non andando a definire quando sussiste
l’interesse culturale, ma in questo caso pretende che il bene sia portatore di un interesse speciale, d’alta
intensità. Le cose di proprietà privata possono quindi diventare beni culturali se hanno un interesse
culturale speciale e solo a seguito di un procedimento speciale che li che li classifica come tali
(dichiarazione di interesse culturale).
(Beni culturali pubblici)
Articolo 12 – Verifica dell’Interesse Culturale
Riferimento all’articolo 10 comma 1.
Posto che il soggetto proprietario è pubblico e che esiste un interesse culturale, le cose opera di un autore
non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni vengono presunte come bene culturale.
Questo finché non viene attivata la procedura di verifica dell’interesse culturale che mira a negare la
presunzione relativa della culturalità del bene.
La verifica con esito negativo, che attesta la non culturalità del bene, ha come conseguenza la
sdemanializzazione dello stesso (art. 53). Talvolta può accadere che, a seguito di tale situazione, un bene
venga sdemanializzato sotto il profilo culturale, e quindi esca dal demanio culturale speciale, per entrare
però nel demanio ordinario come proprietà disponibile dello stato e senza quindi essere privatizzato.
Viceversa, l’esito positivo lega definitivamente il bene al demanio culturale dello stato, cioè alla proprietà
pubblica.
Articolo 53 – Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’articol
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Appunti di Legislazione dei Beni Culturali
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