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GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

IV. Il thema decidendum 13

Il Processo costituzionale 15

La Decisione della Corte Costituzionale 18

I. Le decisioni di inammissibilità 18

II. Le decisioni di rigetto 22

III. Le decisioni di accoglimento 22

IV. Le decisioni di Illegittimità "di principio" 24

Le origini e i primi modelli di Giustizia Costituzionale

Si parla per la prima volta di controllo della legittimità costituzionale delle leggi negli Stati Uniti d'America, tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. Nel 1787, infatti, viene firmata la Carta Costituzionale Americana, nella quale però non si accenna a nessun tipo di sistema di controllo di legittimità costituzionale. In pochi anni, però, la Corte Suprema, la quale fu prevista in Costituzione con un ruolo e con una funzione assai diverse da quelle che poi eserciterà, riesce ad elaborare il primo modello di giustizia costituzionale.

Il primopasso che ha portato all'elaborazione di questo primo modello avviene tramite la giudice Marshallrisoluzione, nel 1803 da parte del di un particolare caso, ovvero Marbury v. Madison, il quale viene considerato al giorno d'oggi come una vera e propria pietra miliare della giustizia costituzionale. Infatti, nell'ambito di questo processo, il giudice Marshall afferma che nel caso in cui un giudice si trovi a doverscegliere tra l'applicazione della legge con conseguente disapplicazione della Costituzione e l'applicazione di quest'ultima con conseguente disapplicazione della prima, egli può scegliere soltanto la seconda strada, in quanto scegliere la prima significherebbe affermare che le Costituzioni scritte non siano altro che un mero einutile tentativo di limitare il potere del Legislatore, che risulterebbe quindi illimitato. È da tale enunciazione, contenuta all'interno della sentenza Marbury v. Madison, che origine il modello di

Controllo di legittimità costituzionale statunitense, ha il tipo diffuso quale è di in quanto dà la possibilità ad ogni giudice federale e statale di con efficacia retroattiva edisapplicare le legge che considera incostituzionali, limitata al caso concreto. Se negli Stati Uniti d'America si viene a sviluppare il modello di controllo di cui abbiamo parlato finora, nello stesso periodo, invece, in Europa non avvenne nulla di simile. Di fatto, le monarchie costituzionali europee, durante l'800, non avevano i presupposti necessari per lo sviluppo di qualsiasi tipo di modello di giustizia costituzionale. Questi Stati erano caratterizzati dalla presenza di Costituzioni flessibili e non rigide, da una non netta separazione dei poteri e da una dipendenza dei giudici al potere esecutivo. Sarà solo agli inizi del '900 che qualcosa cambia, l'introduzione nella Costituzione grazie al contributo di Hans Kelsen per Austriaca del 1920 di una Corte Costituzionale.

Hans Kelsen, nei suoi scritti, un modello di controllo di legittimità costituzionale di tipo teorizzò accentuato, nel quale quindi si affida il compito di valutare la compatibilità delle scelte del legislatore con le norme costituzionali ad un solo organo, appunto la Corte con Costituzionale. Quest'ultima annulla le leggi che considera incostituzionali, efficacia generale ed irretroattiva, ciò significa quindi che di fatto la legge in questione viene considerata valida ed efficace fino a che tale annullamento non avviene. A causa di tali caratteristiche, si afferma l'idea che la Corte Costituzionale altro non sia che un "Legislatore Negativo". Tale pensiero di Kelsen fu, però, criticato da Carl Schmitt. Egli mise alla luce le problematicità relative alla ricostruzione in termini meramente tecnici della funzione assegnata alla Corte, e conseguentemente a ciò voleva assegnare tale funzione ad un organo politico.

Pag. 3 di

30Nancy Di RolloGIUSTIZIA COSTITUZIONALELa nascita della Giustizia Costituzionale in ItaliaIn Italia abbiamo una Corte Costituzionale, detta anche Consulta, la quale ha assunto nel tempo un ruolo importantissimo, infatti funge da garante della Costituzione Italiana e, nel concreto, ha il compito di dichiarare incostituzionali le leggi, di applicare la Costituzione e di far sì che i principi costituzionali si affermino nel nostro ordinamento. La Corte Costituzionale è quindi un organo che affianca il Legislatore e produce diritto, in alcune occasioni anche meglio di quest'ultimo.Conseguentemente a tale affermazione possiamo, quindi, dichiarare che, nel nostro Paese, è stato adottato un modello di controllo di legittimità costituzionale delle leggi di tipo accentrato, anche se caratterizzato da un'iniziativa diffusa.Per poter comprendere al meglio questo particolare modello di controllo e i motivi della sua importanza, è necessario fare un breve excursus storico sulla nascita della Giustizia Costituzionale in Italia.

Per comprendere l'adozione della giustizia costituzionale nel Paese, è necessario analizzare nel dettaglio i lavori svolti durante la stesura della Costituzione da parte dell'Assemblea Costituente. In particolare, la seconda sezione della seconda sottocommissione si occupò della giustizia costituzionale e dell'istituzione della Corte, esaminando diversi progetti proposti. L'alternativa presa in considerazione era tra un sindacato accentrato e un sindacato diffuso. Tutti e tre i progetti considerano solo il sindacato accentrato, poiché si riteneva fin dall'inizio che il sindacato diffuso non potesse affermarsi nella sua forma più pura. Tuttavia, i progetti differiscono nei dettagli. Analizziamoli.

Progetto Calamandrei: questo progetto teorizza la possibilità per i giudici comuni di decidere autonomamente su una questione di legittimità costituzionale quando questa si presentasse.

Durante un processo. Se lo stesso giudice, però, non è in grado di risolverla da sé, può sospendere il giudizio e fissare, per la parte che ha sollevato la questione, un termine per farla decidere dalla prima sezione della Corte Costituzionale. Vi è comunque la possibilità di presentare la questione di legittimità costituzionale anche dopo la conclusione del processo, infatti la parte interessata può decidere di impugnare la decisione del giudice dinanzi alla prima sezione della Corte Costituzionale. In entrambi i casi, la decisione presa dalla Corte Costituzionale avrà un'efficacia limitata al caso e verrà comunicata alle Camere, che hanno così la possibilità di scegliere se presentare oppure no un progetto di legge. Inoltre, tale progetto dava la possibilità di richiedere un controllo di legittimità costituzionale per una determinata legge, entrata in vigore negli ultimi tre anni, anche.tramite ricorsoda parte di cinque parlamentari o da un elettore, senza che quindi la questionedovesse necessariamente originarsi durante un processo.

Progetto Leone. Il progetto Leone, invece, avrebbe voluto dare la possibilità di presentare, dinanzi alla Corte, un'azione di nullità della legge in questione non solo all'autorità giudiziale, anche ad una serie di organi costituzionali e al cittadino interessato.

Progetto Patricolo. Quest'ultimo progetto, infine, dava la possibilità di azione diretta al Governo/alle Regioni/ad un gruppo di cittadini.

In Assemblea Costituente vi fu un lungo dibattito, alla luce di tutto ciò, che portò all'elaborazione di un articolato, ovvero dall'artt. 134-137 della Costituzione.

Dall'analisi di tali articoli evince che questi trattino della natura/delle competenze/e dell'efficacia delle decisioni della Corte, mentre non vi è nulla per quanto riguarda le vie di

accesso al sindacato di legittimità costituzionale. Tale lacuna venne risolta dalla legge costituzionale n.1/1948. Questa definì due diverse modalità di accesso al giudizio della Corte Costituzionale, via incidentale e via principale o diretta.

Il primo è il modo di accesso generale e prevalente alla Corte costituzionale e presuppone lo svolgimento di un processo, c.d. requisito oggettivo, davanti a un qualsiasi giudice, c.d. requisito soggettivo. Se, nel corso di questo processo, le parti o il giudice stesso d'ufficio dubitano della legittimità costituzionale di una disposizione o di una norma di una delle fonti del diritto sopra elencate, il giudice c.d. a quo, verificato che la questione proposta sia rilevante e non manifestamente infondata sospende il processo e investe, con un'ordinanza motivata, la Corte costituzionale.

Per quanto riguarda, invece, il giudizio in via principale,

esso può essere promosso solo quando il Governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione o quando una Regione ritenga che una legge o un atto aventi forza di legge dello Stato, o una legge di un'altra Regione, leda la sua sfera di competenza. la Corte Costituzionale non Nonostante tutto il lavoro dell'Assemblea Costituente, venne attivata fino al 1956, questo sia a causa della politica sia a causa di specificità dell'organo stesso. A causa di ciò, durante questi otto anni, ai sensi della VII Disposizione transitoria della Costituzione, i giudici comuni avrebbero dovuto, nel caso si fosse presentata l'occasione, decidere sulla legittimità costituzionale della legge in questione, ma ciò avvenne molto raramente. Pag. 6 di 30 Nancy Di Rollo GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Il giudizio delle leggi in Via Incidentale La legge costituzionale n.1/1948 ha, come abbiamo

Precedentemente detto, definito come modalità prevalente per l'accesso al giudizio della Corte Costituzionale, il giudizio in via incidentale. Analizziamone nel dettaglio tutti i passaggi.

Durante il processo a quo.

Durante il corso di un qualsiasi giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale, una delle parti/il pubblico/ministero/lo stesso giudice può sollevare una questione di legittimità costituzionale mediante un'apposita istanza, la quale dovrà indicare sia le norme oggetto che le norme parametro. Per norme oggetto si intendono tutte quelle disposizioni della legge o dell'atto che hanno forza di legge viziate da illegittimità.

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nancydr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof D'Amico Ilaria.