Nancy Di Rollo
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
GIUSTIZIA
COSTITUZIONALE
Le origini e i primi modelli di Giustizia Costituzionale 3
La Giustizia Costituzionale in Italia 5
Il giudizio delle leggi in Via Incidentale 7
Durante il processo a quo 8
L’ordinanza di rimessione del giudice a quo 11
I. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale 11
II. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale 12
III. L’interpretazione costituzionalmente conforme 13
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IV. Il thema decidendum 13
Il Processo costituzionale 15
La Decisione della Corte Costituzionale 18
I. Le decisioni di inammissibilità 18
II. Le decisioni di rigetto 22
III. Le decisioni di accoglimento 22
IV. Le decisioni di Illegittimità “di principio” 24
Le origini e i primi modelli di Giustizia
Costituzionale
Si parla per la prima volta di controllo della legittimità costituzionale delle leggi negli
Stati Uniti d’America, tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. Nel 1787,
infatti, viene firmata la Carta Costituzionale Americana, nella quale però non si
accenna a nessun tipo di sistema di
controllo di legittimità
costituzionale. In pochi anni, però,
la Corte Suprema, la quale fu
prevista in Costituzione con un
ruolo e con una funzione assai
diverse da quelle che poi eserciterà
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in seguito, riesce ad elaborare il primo modello di giustizia costituzionale. Il primo
passo che ha portato all’elaborazione di questo primo modello avviene tramite la
giudice Marshall
risoluzione, nel 1803 da parte del di un particolare caso, ovvero
Marbury v. Madison, il quale viene considerato al giorno d’oggi come una vera e
propria pietra miliare della giustizia costituzionale. Infatti, nell’ambito di questo
processo, il giudice Marshall afferma che nel caso in cui un giudice si trovi a dover
scegliere tra l’applicazione della legge con conseguente disapplicazione della
Costituzione e l’applicazione di quest’ultima con conseguente disapplicazione della
prima, egli può scegliere soltanto la seconda strada, in quanto scegliere la prima
significherebbe affermare che le Costituzioni scritte non siano altro che un mero e
inutile tentativo di limitare il potere del Legislatore, che risulterebbe quindi illimitato.
È da tale enunciazione, contenuta all’interno della sentenza Marbury v. Madison, che
origine il modello di controllo di legittimità costituzionale statunitense,
ha il
tipo diffuso
quale è di in quanto dà la possibilità ad ogni giudice federale e statale di
con efficacia retroattiva e
disapplicare le legge che considera incostituzionali,
limitata al caso concreto.
Se negli Stati Uniti
d’America si viene a
sviluppare il modello di
controllo di cui abbiamo
parlato finora, nello
in
stesso periodo, invece,
Europa non avvenne
nulla di simile. Di fatto, le
monarchie costituzionali
europee, durante l’800,
non avevano i presupposti
necessari per lo sviluppo
di qualsiasi tipo di
modello di giustizia
costituzionale. Questi Stati erano caratterizzati dalla presenza di Costituzioni
flessibili e non rigide, da una non netta separazione dei poteri e da una dipendenza
dei giudici al potere esecutivo. Sarà solo agli inizi del ‘900 che qualcosa cambia,
l’introduzione nella Costituzione
grazie al contributo di Hans Kelsen per
Austriaca del 1920 di una Corte Costituzionale. Hans Kelsen, nei suoi scritti,
un modello di controllo di legittimità costituzionale di tipo
teorizzò
accentrato, nel quale quindi si affida il compito di valutare la compatibilità delle
scelte del legislatore con le norme costituzionali ad un solo organo, appunto la Corte
con
Costituzionale. Quest’ultima annulla le leggi che considera incostituzionali,
efficacia generale ed irretroattiva, ciò significa quindi che di fatto la legge in
questione viene considerata valida ed efficace fino a che tale annullamento non
avviene. A causa di tali caratteristiche, si afferma l’idea che la Corte Costituzionale
altro non sia che un “Legislatore Negativo”. Tale pensiero di Kelsen fu, però, criticato
da Carl Schmitt. Egli mise alla luce le problematicità relative alla ricostruzione in
termini meramente tecnici della funzione assegnata alla Corte, e conseguentemente a
ciò voleva assegnare tale funzione ad un organo politico.
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La nascita della Giustizia Costituzionale in
Italia
In Italia abbiamo una Corte Costituzionale, detta anche Consulta, la quale ha assunto
nel tempo un ruolo importantissimo, infatti funge da garante della Costituzione
Italiana e, nel concreto, ha il compito di dichiarare incostituzionali le leggi, di
applicare la Costituzione e di far sì che i principi costituzionali si affermino nel nostro
ordinamento. La Corte Costituzionale è quindi un organo che affianca il Legislatore e
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che produce diritto, in alcune occasioni anche meglio di quest’ultimo.
Conseguentemente a tale affermazione possiamo, quindi, dichiarare che, nel nostro
un modello di controllo di legittimità costituzionale
Paese, è stato adottato
delle leggi di tipo accentrato, diffusa.
anche se caratterizzato da un’iniziativa
Per poter comprendere al meglio questo particolare modello di controllo e i motivi
della adozione di esso nel Paese è necessario analizzare nel dettaglio i lavori svolti, in
dall’Assemblea Costituente
materia di giustizia costituzionale, durante la stesura
della Costituzione. In particolar modo, ad occuparsi di giustizia costituzionale e
dell’istituzione della Corte fu la seconda sezione della seconda sottocommissione
tre diversi progetti riguardanti
dell’Assemblea Costituente, la quale estese
l’alternativa tra sindacato accentrato e sindacato diffuso. Tutti e tre i progetti
prendono in considerazione solo il sindacato accentrato, in quanto fin dall’inizio si
comprese come fosse impossibile per il sindacato diffuso affermarsi nella sua forma
più pura, ma, nonostante ciò, questi divergono sotto vari aspetti di dettaglio.
Analizziamoli.
Progetto Calamandrei. Tale progetto teorizza la possibilità per i giudici
comuni di decidere da sé su una questione di legittimità costituzionale quando
essa si fosse presentata durante un processo. Se lo stesso giudice, però, non è
in grado di risolverla da sé, può sospendere il giudizio e fissare, per la parte
che ha sollevato la questione, un termine per farla decidere dalla prima sezione
della Corte Costituzionale. Vi è comunque la possibilità di presentare la
questione di legittimità costituzionale anche dopo la conclusione del processo,
infatti la parte interessata può decidere di impugnare la decisione del giudice
dinanzi alla prima sezione della Corte Costituzionale. In entrambi i casi, la
decisione presa dalla Corte Costituzionale avrà un’efficacia limitata al caso e
verrà comunicata alle Camere, che hanno così la possibilità di scegliere se
presentare oppure no un progetto di legge. Inoltre, tale progetto dava la
possibilità di richiedere un controllo di legittimità costituzionale per una
determinata legge, entrata in vigore negli ultimi tre anni, anche tramite ricorso
da parte di cinque parlamentari o da un elettore, senza che quindi la questione
dovesse necessariamente originarsi durante un processo.
Progetto Leone. Il progetto Leone, invece, avrebbe voluto dare la possibilità
di presentare, dinanzi alla Corte, un’azione di nullità della legge in questione
non solo all’autorità giudiziale, anche ad una serie di organi costituzionali e al
cittadino interessato.
Progetto Patricolo. Quest’ultimo progetto, infine, dava la possibilità di azione
diretta al Governo/alle Regione/e ad un gruppo di cittadini.
in Assemblea Costituente vi fu un lungo dibattito
Alla luce di tutto ciò, che portò
all’elaborazione di un articolato, ovvero dall’artt.134-137 della Costituzione.
Dall’analisi di tali articoli evince che questi trattino della natura/delle competenze/e
dell’efficacia delle decisioni della Corte, mentre non vi è nulla per quanto riguarda le
vie di accesso al sindacato di legittimità costituzionale. Tale lacuna venne risolta
legge costituzionale n.1/1948.
dall’Assemblea Costituente grazie alla Questa definì
il giudizio in
due diverse modalità di accesso al giudizio della Corte Costituzionale,
via incidentale il giudizio in via principale o diretta.
e Il primo è il modo di
accesso generale e prevalente alla Corte costituzionale e presuppone lo svolgimento
di un processo, c.d. requisito oggettivo, davanti a un qualsiasi giudice, c.d. requisito
soggettivo. Se, nel corso di questo processo, le parti o il giudice stesso d’ufficio
dubitano della legittimità costituzionale di una disposizione o di una norma di una
delle fonti del diritto sopra elencate, il giudice c.d. a quo, verificato che la questione
proposta sia rilevante e non manifestamente infondata sospende il processo e investe,
con un’ordinanza motivata, la Corte costituzionale. Per quanto riguarda, invece, il
giudizio in via principale, esso può essere promosso solo quando il Governo ritenga
che una legge regionale ecceda la competenza della Regione o quando una Regione
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ritenga che una legge o un atto aventi forza di legge dello Stato, o una legge di
un’altra Regione, leda la sua sfera di competenza. la Corte Costituzionale non
Nonostante tutto il lavoro dell’Assemblea Costituente,
venne attivata fino al 1956, questo sia a causa della politica sia a causa di
specificità dell’organo stesso. A causa di ciò, durante questi otto anni, ai sensi della
VII Disposizione transitoria della Costituzione, i giudici comuni avrebbero dovuto, nel
caso si fosse presentata l’occasione, decidere sulla legittimità costituzionale della
legge in questione, ma ciò avvenne molto raramente.
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Il giudizio delle leggi in Via Incidentale
La legge costituzionale n.1/1948 ha, come abbiamo precedentemente detto, definito
il
come modalità prevalente per l’accesso al giudizio della Corte Costituzionale
giudizio in via incidentale. Analizziamone nel dettaglio tutti i passaggi.
Durante il processo a quo.
Durante il corso di un qualsiasi Pag. 7 di 30
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una delle parti/il pubblico
giudizio dinanzi ad un’autorità giurisdizionale
ministero/lo stesso giudice questione di legittimità
può sollevare una
costituzionale mediante un’apposita istanza, la quale dovrà indicare sia le norme
norme oggetto
oggetto che le norme parametro. Per s’intendono tutte quelle
disposizioni della legge o dell’atto avete forza di legge viziate da illegittimità
norme parametro
costituzionale, mentre per s’intendono tutte quelle disposizioni
della Costituzione o delle leggi costituzionali che si considerano violate. È quindi ora
compito del giudice, tramite un’ordinanza di rimessione, sollevare tale q.l.c. dinanzi
alla Corte Costituzionale. Ma egli può svolgere questo suo compito solo è
legittimato a farlo in quanto giudice a quo, ovvero solo se rispetta i requisiti
oggettivi e soggettivi. Se tali requisiti non vengono rispettati mancano i presupposti
affinchè la Corte possa decidere sulla questione medesima, la quale sarà quindi
considerata inammissibile dalla Corte Costituzionale. Il requisito soggettivo richiede
che a sollevare la q.l.c. dinanzi alla Corte sia un’autorità giurisdizionale, ovvero un
giudice, nel corso di un giudizio, ovvero di un processo, come richiesto dal requisito
oggettivo. Tali requisiti trovano il loro fondamento in due particolari disposizioni,
ovvero l’art.1 della l. cost. n.1/1948 l’art.23 l. n.87/53.
e Compresa quindi
l’importanza di questi due requisiti è necessario analizzare nel dettaglio cosa
s’intende per giudice e per giudizio. Ovviamente, con il termine giudice si vuole
indicare i titolari della funzione istituzionale, ovvero i magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario che esercitano la funzione
giurisdizionale ai sensi dell’art. 102 Cost., ma non solo. Vi sono anche altre autorità o
organi di giurisdizione a cui può essere devoluta la funzione giurisdizionale, ovvero i
giudici speciali/giurisdizioni speciali, Consiglio di Stato, giudici amministrativi, Corte
dei Conti, Tribunali Militari, giurisdizioni speciali anteriori alla Costituzione. Per
quanto riguarda, invece, cosa s’intende per giudizio non si può prendere in
considerazione il senso logico del termine. Ma, nel contesto del sindacato di
legittimità costituzionale, è evidente che per «giudizio» si debba intendere quello in
cui si esplica la funzione pubblica del giudicare applicando le norme del diritto ai casi
concreti, ovvero la funzione giurisdizionale. Da quello che è stato detto finora
sembrerebbe molto semplice individuare i casi in cui vi è oppure no la legittimazione
del giudice a quo, ma in realtà non è così. Nei primi anni di attività della Corte
Costituzionale molti erano i giudici, soprattutto tra i più anziani, che non si affidavano
molto al nuovo organo e anche se si trovavano dinanzi ad una q.l.c. non
la Corte Costituzionale
manifestamente infondata la ignoravano. Per questo motivo
decise di non essere molto rigida nel seguire i requisiti di legittimazione. A
sentenza n.83 del 1966,
conferma di tale orientamento vi è la nella quale la Corte
ha affermato che, nonostante l’art. 1 l. cost. n. 1 del 48 e l’art. 23, l. n. 87 del 1953,
richiedano la sussistenza di due elementi, un giudice e un giudizio, questi non devono
necessariamente concorrere affinché si realizzi il presupposto processuale richiesto
per poter procedere al giudizio della Corte Costituzionale. Passata questa delicata
fase inziale, la Corte ha cominciato a pretendere che entrambi i requisiti venissero
rispettati per poter considerare ammissibile una determinata questione, salvo però in
alcune particolari situazioni. Di fatto, la Corte in questi anni ha ritenuto ammissibili
alcune questioni, anche se non rispettavano entrambi i criteri di legittimazione,
poiché questa era l’unica possibilità affinchè tali questioni venissero analizzate dalla
casi in cui
Corte Costituzionale. Analizziamo ora questi particolari casi, iniziando dai
la Corte Costituzionale ha ritenuto sufficiente il solo criterio oggettivo. In una
sentenza dei 2001, la Corte Costituzionale, tenuto conto del rispetto del criterio
gli arbitri rituali
oggettivo, ha legittimato a sollevare q.l.c. Questo poiché,
nonostante gli arbitri non possono essere considerati giudici che svolgono la funzione
giurisdizionale, essi operano nell’ambito di un giudizio arbitrale – previsto e
disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel
caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di
contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria – che non
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si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, sia
per quanto riguarda la natura giuridica del procedimento sia per quanto riguarda la
Consiglio Nazionale
ricerca e l’interpretazione delle norme applicabili. Anche al
Forense, in un importante sentenza del 1970, viene ammessa la possibilità di
sollevare q.l.c. Di fatto, la Corte giustifica, nella sentenza del 1970, questa sua scelta
affermando che il Consiglio Nazionale Forense, a differenza dei singoli Consigli
dell'Ordine, svolge, quando è chiamato a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti
adottati da detti Consigli, una funzione giurisdizionale per la tutela di un interesse
pubblicistico, esterno e superiore a quello dell'interesse del gruppo professionale. A
conferma di tal orientamento, la Corte ha ritenuto inammissibile nel 1967 una q.l.c.
presentata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, poiché ha ritenuto che i consigli
degli ordini non svolgessero una funzione di tipo giurisdizionale, come invece fa il
consiglio nazionale forense, bensì una funzione di tipo amministrativo. Dietro questa
decisione della Corte di non legittimare i Consigli degli Ordini vi è anche un
ragionamento pratico, di fatto un conto è dare la possibilità di sollevare q.l.c. al solo
Consiglio Nazionale Forense, un conto è permettere ciò a tutti i consigli degli ordini.
i casi in cui la Corte ha ritenuto sufficiente il
Passiamo ora, invece, ad analizzare
solo criterio soggettivo per considerare ammissibile una questione di
legittimità costituzionale. Un caso significativo è rappresentato dalla sentenza n.
129 del 1957. Qui la Corte ammetteva la legittimazione dell’autorità giudiziaria in un
procedimento di volontaria giurisdizione, affermando che alla medesima non
importa se la volontaria giurisdizione non può essere considerata un’attività
giudicante, in quanto nel momento stesso in cui nell’ambito di questa si viene a
sollevare una q.l.c essa non può essere ignorata dal giudice. Infatti, la Corte ammette
la q.l.c., anche se non viene rispettato il criterio oggettivo, poiché se così non facesse<
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