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Nancy Di Rollo

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

GIUSTIZIA

COSTITUZIONALE

Le origini e i primi modelli di Giustizia Costituzionale 3

La Giustizia Costituzionale in Italia 5

Il giudizio delle leggi in Via Incidentale 7

Durante il processo a quo 8

 L’ordinanza di rimessione del giudice a quo 11

 I. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale 11

II. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale 12

III. L’interpretazione costituzionalmente conforme 13

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IV. Il thema decidendum 13

Il Processo costituzionale 15

 La Decisione della Corte Costituzionale 18

 I. Le decisioni di inammissibilità 18

II. Le decisioni di rigetto 22

III. Le decisioni di accoglimento 22

IV. Le decisioni di Illegittimità “di principio” 24

Le origini e i primi modelli di Giustizia

Costituzionale

Si parla per la prima volta di controllo della legittimità costituzionale delle leggi negli

Stati Uniti d’America, tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. Nel 1787,

infatti, viene firmata la Carta Costituzionale Americana, nella quale però non si

accenna a nessun tipo di sistema di

controllo di legittimità

costituzionale. In pochi anni, però,

la Corte Suprema, la quale fu

prevista in Costituzione con un

ruolo e con una funzione assai

diverse da quelle che poi eserciterà

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in seguito, riesce ad elaborare il primo modello di giustizia costituzionale. Il primo

passo che ha portato all’elaborazione di questo primo modello avviene tramite la

giudice Marshall

risoluzione, nel 1803 da parte del di un particolare caso, ovvero

Marbury v. Madison, il quale viene considerato al giorno d’oggi come una vera e

propria pietra miliare della giustizia costituzionale. Infatti, nell’ambito di questo

processo, il giudice Marshall afferma che nel caso in cui un giudice si trovi a dover

scegliere tra l’applicazione della legge con conseguente disapplicazione della

Costituzione e l’applicazione di quest’ultima con conseguente disapplicazione della

prima, egli può scegliere soltanto la seconda strada, in quanto scegliere la prima

significherebbe affermare che le Costituzioni scritte non siano altro che un mero e

inutile tentativo di limitare il potere del Legislatore, che risulterebbe quindi illimitato.

È da tale enunciazione, contenuta all’interno della sentenza Marbury v. Madison, che

origine il modello di controllo di legittimità costituzionale statunitense,

ha il

tipo diffuso

quale è di in quanto dà la possibilità ad ogni giudice federale e statale di

con efficacia retroattiva e

disapplicare le legge che considera incostituzionali,

limitata al caso concreto.

Se negli Stati Uniti

d’America si viene a

sviluppare il modello di

controllo di cui abbiamo

parlato finora, nello

in

stesso periodo, invece,

Europa non avvenne

nulla di simile. Di fatto, le

monarchie costituzionali

europee, durante l’800,

non avevano i presupposti

necessari per lo sviluppo

di qualsiasi tipo di

modello di giustizia

costituzionale. Questi Stati erano caratterizzati dalla presenza di Costituzioni

flessibili e non rigide, da una non netta separazione dei poteri e da una dipendenza

dei giudici al potere esecutivo. Sarà solo agli inizi del ‘900 che qualcosa cambia,

l’introduzione nella Costituzione

grazie al contributo di Hans Kelsen per

Austriaca del 1920 di una Corte Costituzionale. Hans Kelsen, nei suoi scritti,

un modello di controllo di legittimità costituzionale di tipo

teorizzò

accentrato, nel quale quindi si affida il compito di valutare la compatibilità delle

scelte del legislatore con le norme costituzionali ad un solo organo, appunto la Corte

con

Costituzionale. Quest’ultima annulla le leggi che considera incostituzionali,

efficacia generale ed irretroattiva, ciò significa quindi che di fatto la legge in

questione viene considerata valida ed efficace fino a che tale annullamento non

avviene. A causa di tali caratteristiche, si afferma l’idea che la Corte Costituzionale

altro non sia che un “Legislatore Negativo”. Tale pensiero di Kelsen fu, però, criticato

da Carl Schmitt. Egli mise alla luce le problematicità relative alla ricostruzione in

termini meramente tecnici della funzione assegnata alla Corte, e conseguentemente a

ciò voleva assegnare tale funzione ad un organo politico.

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La nascita della Giustizia Costituzionale in

Italia

In Italia abbiamo una Corte Costituzionale, detta anche Consulta, la quale ha assunto

nel tempo un ruolo importantissimo, infatti funge da garante della Costituzione

Italiana e, nel concreto, ha il compito di dichiarare incostituzionali le leggi, di

applicare la Costituzione e di far sì che i principi costituzionali si affermino nel nostro

ordinamento. La Corte Costituzionale è quindi un organo che affianca il Legislatore e

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che produce diritto, in alcune occasioni anche meglio di quest’ultimo.

Conseguentemente a tale affermazione possiamo, quindi, dichiarare che, nel nostro

un modello di controllo di legittimità costituzionale

Paese, è stato adottato

delle leggi di tipo accentrato, diffusa.

anche se caratterizzato da un’iniziativa

Per poter comprendere al meglio questo particolare modello di controllo e i motivi

della adozione di esso nel Paese è necessario analizzare nel dettaglio i lavori svolti, in

dall’Assemblea Costituente

materia di giustizia costituzionale, durante la stesura

della Costituzione. In particolar modo, ad occuparsi di giustizia costituzionale e

dell’istituzione della Corte fu la seconda sezione della seconda sottocommissione

tre diversi progetti riguardanti

dell’Assemblea Costituente, la quale estese

l’alternativa tra sindacato accentrato e sindacato diffuso. Tutti e tre i progetti

prendono in considerazione solo il sindacato accentrato, in quanto fin dall’inizio si

comprese come fosse impossibile per il sindacato diffuso affermarsi nella sua forma

più pura, ma, nonostante ciò, questi divergono sotto vari aspetti di dettaglio.

Analizziamoli.

Progetto Calamandrei. Tale progetto teorizza la possibilità per i giudici

 comuni di decidere da sé su una questione di legittimità costituzionale quando

essa si fosse presentata durante un processo. Se lo stesso giudice, però, non è

in grado di risolverla da sé, può sospendere il giudizio e fissare, per la parte

che ha sollevato la questione, un termine per farla decidere dalla prima sezione

della Corte Costituzionale. Vi è comunque la possibilità di presentare la

questione di legittimità costituzionale anche dopo la conclusione del processo,

infatti la parte interessata può decidere di impugnare la decisione del giudice

dinanzi alla prima sezione della Corte Costituzionale. In entrambi i casi, la

decisione presa dalla Corte Costituzionale avrà un’efficacia limitata al caso e

verrà comunicata alle Camere, che hanno così la possibilità di scegliere se

presentare oppure no un progetto di legge. Inoltre, tale progetto dava la

possibilità di richiedere un controllo di legittimità costituzionale per una

determinata legge, entrata in vigore negli ultimi tre anni, anche tramite ricorso

da parte di cinque parlamentari o da un elettore, senza che quindi la questione

dovesse necessariamente originarsi durante un processo.

Progetto Leone. Il progetto Leone, invece, avrebbe voluto dare la possibilità

 di presentare, dinanzi alla Corte, un’azione di nullità della legge in questione

non solo all’autorità giudiziale, anche ad una serie di organi costituzionali e al

cittadino interessato.

Progetto Patricolo. Quest’ultimo progetto, infine, dava la possibilità di azione

 diretta al Governo/alle Regione/e ad un gruppo di cittadini.

in Assemblea Costituente vi fu un lungo dibattito

Alla luce di tutto ciò, che portò

all’elaborazione di un articolato, ovvero dall’artt.134-137 della Costituzione.

Dall’analisi di tali articoli evince che questi trattino della natura/delle competenze/e

dell’efficacia delle decisioni della Corte, mentre non vi è nulla per quanto riguarda le

vie di accesso al sindacato di legittimità costituzionale. Tale lacuna venne risolta

legge costituzionale n.1/1948.

dall’Assemblea Costituente grazie alla Questa definì

il giudizio in

due diverse modalità di accesso al giudizio della Corte Costituzionale,

via incidentale il giudizio in via principale o diretta.

e Il primo è il modo di

accesso generale e prevalente alla Corte costituzionale e presuppone lo svolgimento

di un processo, c.d. requisito oggettivo, davanti a un qualsiasi giudice, c.d. requisito

soggettivo. Se, nel corso di questo processo, le parti o il giudice stesso d’ufficio

dubitano della legittimità costituzionale di una disposizione o di una norma di una

delle fonti del diritto sopra elencate, il giudice c.d. a quo, verificato che la questione

proposta sia rilevante e non manifestamente infondata sospende il processo e investe,

con un’ordinanza motivata, la Corte costituzionale. Per quanto riguarda, invece, il

giudizio in via principale, esso può essere promosso solo quando il Governo ritenga

che una legge regionale ecceda la competenza della Regione o quando una Regione

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ritenga che una legge o un atto aventi forza di legge dello Stato, o una legge di

un’altra Regione, leda la sua sfera di competenza. la Corte Costituzionale non

Nonostante tutto il lavoro dell’Assemblea Costituente,

venne attivata fino al 1956, questo sia a causa della politica sia a causa di

specificità dell’organo stesso. A causa di ciò, durante questi otto anni, ai sensi della

VII Disposizione transitoria della Costituzione, i giudici comuni avrebbero dovuto, nel

caso si fosse presentata l’occasione, decidere sulla legittimità costituzionale della

legge in questione, ma ciò avvenne molto raramente.

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Il giudizio delle leggi in Via Incidentale

La legge costituzionale n.1/1948 ha, come abbiamo precedentemente detto, definito

il

come modalità prevalente per l’accesso al giudizio della Corte Costituzionale

giudizio in via incidentale. Analizziamone nel dettaglio tutti i passaggi.

Durante il processo a quo.

Durante il corso di un qualsiasi Pag. 7 di 30

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una delle parti/il pubblico

giudizio dinanzi ad un’autorità giurisdizionale

ministero/lo stesso giudice questione di legittimità

può sollevare una

costituzionale mediante un’apposita istanza, la quale dovrà indicare sia le norme

norme oggetto

oggetto che le norme parametro. Per s’intendono tutte quelle

disposizioni della legge o dell’atto avete forza di legge viziate da illegittimità

norme parametro

costituzionale, mentre per s’intendono tutte quelle disposizioni

della Costituzione o delle leggi costituzionali che si considerano violate. È quindi ora

compito del giudice, tramite un’ordinanza di rimessione, sollevare tale q.l.c. dinanzi

alla Corte Costituzionale. Ma egli può svolgere questo suo compito solo è

legittimato a farlo in quanto giudice a quo, ovvero solo se rispetta i requisiti

oggettivi e soggettivi. Se tali requisiti non vengono rispettati mancano i presupposti

affinchè la Corte possa decidere sulla questione medesima, la quale sarà quindi

considerata inammissibile dalla Corte Costituzionale. Il requisito soggettivo richiede

che a sollevare la q.l.c. dinanzi alla Corte sia un’autorità giurisdizionale, ovvero un

giudice, nel corso di un giudizio, ovvero di un processo, come richiesto dal requisito

oggettivo. Tali requisiti trovano il loro fondamento in due particolari disposizioni,

ovvero l’art.1 della l. cost. n.1/1948 l’art.23 l. n.87/53.

e Compresa quindi

l’importanza di questi due requisiti è necessario analizzare nel dettaglio cosa

s’intende per giudice e per giudizio. Ovviamente, con il termine giudice si vuole

indicare i titolari della funzione istituzionale, ovvero i magistrati ordinari istituiti e

regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario che esercitano la funzione

giurisdizionale ai sensi dell’art. 102 Cost., ma non solo. Vi sono anche altre autorità o

organi di giurisdizione a cui può essere devoluta la funzione giurisdizionale, ovvero i

giudici speciali/giurisdizioni speciali, Consiglio di Stato, giudici amministrativi, Corte

dei Conti, Tribunali Militari, giurisdizioni speciali anteriori alla Costituzione. Per

quanto riguarda, invece, cosa s’intende per giudizio non si può prendere in

considerazione il senso logico del termine. Ma, nel contesto del sindacato di

legittimità costituzionale, è evidente che per «giudizio» si debba intendere quello in

cui si esplica la funzione pubblica del giudicare applicando le norme del diritto ai casi

concreti, ovvero la funzione giurisdizionale. Da quello che è stato detto finora

sembrerebbe molto semplice individuare i casi in cui vi è oppure no la legittimazione

del giudice a quo, ma in realtà non è così. Nei primi anni di attività della Corte

Costituzionale molti erano i giudici, soprattutto tra i più anziani, che non si affidavano

molto al nuovo organo e anche se si trovavano dinanzi ad una q.l.c. non

la Corte Costituzionale

manifestamente infondata la ignoravano. Per questo motivo

decise di non essere molto rigida nel seguire i requisiti di legittimazione. A

sentenza n.83 del 1966,

conferma di tale orientamento vi è la nella quale la Corte

ha affermato che, nonostante l’art. 1 l. cost. n. 1 del 48 e l’art. 23, l. n. 87 del 1953,

richiedano la sussistenza di due elementi, un giudice e un giudizio, questi non devono

necessariamente concorrere affinché si realizzi il presupposto processuale richiesto

per poter procedere al giudizio della Corte Costituzionale. Passata questa delicata

fase inziale, la Corte ha cominciato a pretendere che entrambi i requisiti venissero

rispettati per poter considerare ammissibile una determinata questione, salvo però in

alcune particolari situazioni. Di fatto, la Corte in questi anni ha ritenuto ammissibili

alcune questioni, anche se non rispettavano entrambi i criteri di legittimazione,

poiché questa era l’unica possibilità affinchè tali questioni venissero analizzate dalla

casi in cui

Corte Costituzionale. Analizziamo ora questi particolari casi, iniziando dai

la Corte Costituzionale ha ritenuto sufficiente il solo criterio oggettivo. In una

sentenza dei 2001, la Corte Costituzionale, tenuto conto del rispetto del criterio

gli arbitri rituali

oggettivo, ha legittimato a sollevare q.l.c. Questo poiché,

nonostante gli arbitri non possono essere considerati giudici che svolgono la funzione

giurisdizionale, essi operano nell’ambito di un giudizio arbitrale – previsto e

disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel

caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di

contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria – che non

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si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, sia

per quanto riguarda la natura giuridica del procedimento sia per quanto riguarda la

Consiglio Nazionale

ricerca e l’interpretazione delle norme applicabili. Anche al

Forense, in un importante sentenza del 1970, viene ammessa la possibilità di

sollevare q.l.c. Di fatto, la Corte giustifica, nella sentenza del 1970, questa sua scelta

affermando che il Consiglio Nazionale Forense, a differenza dei singoli Consigli

dell'Ordine, svolge, quando è chiamato a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti

adottati da detti Consigli, una funzione giurisdizionale per la tutela di un interesse

pubblicistico, esterno e superiore a quello dell'interesse del gruppo professionale. A

conferma di tal orientamento, la Corte ha ritenuto inammissibile nel 1967 una q.l.c.

presentata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, poiché ha ritenuto che i consigli

degli ordini non svolgessero una funzione di tipo giurisdizionale, come invece fa il

consiglio nazionale forense, bensì una funzione di tipo amministrativo. Dietro questa

decisione della Corte di non legittimare i Consigli degli Ordini vi è anche un

ragionamento pratico, di fatto un conto è dare la possibilità di sollevare q.l.c. al solo

Consiglio Nazionale Forense, un conto è permettere ciò a tutti i consigli degli ordini.

i casi in cui la Corte ha ritenuto sufficiente il

Passiamo ora, invece, ad analizzare

solo criterio soggettivo per considerare ammissibile una questione di

legittimità costituzionale. Un caso significativo è rappresentato dalla sentenza n.

129 del 1957. Qui la Corte ammetteva la legittimazione dell’autorità giudiziaria in un

procedimento di volontaria giurisdizione, affermando che alla medesima non

importa se la volontaria giurisdizione non può essere considerata un’attività

giudicante, in quanto nel momento stesso in cui nell’ambito di questa si viene a

sollevare una q.l.c essa non può essere ignorata dal giudice. Infatti, la Corte ammette

la q.l.c., anche se non viene rispettato il criterio oggettivo, poiché se così non facesse<

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nancydr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof D'Amico Ilaria.
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