vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE = assicura il rispetto delle norme della Costituzione attraverso la risoluzione informa giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità degli atti legislativi o alle attribuzioni degli organi e dei soggetti costituzionali. In Italia, l'organo che assicura il rispetto della Costituzione e del principio superiore della legalità costituzionale (primato della Costituzione sulla legge) è la Corte Costituzionale.
Origini giustizia costituzionale:
- L'idea del controllo di costituzionalità delle leggi risale alla seconda metà del XVIII secolo, età delle Costituzioni rivoluzionarie nordamericana e francese.
- L'idea che una legge contro la costituzione sia nulla si sviluppa principalmente a partire da 2 presupposti teorici diffusi tra il movimento di intellettuali di indipendenza nordamericano: 1) matrice giusnaturalista della Costituzione 2) principio della
La separazione dei poteri, la matrice giusnaturalista della costituzione, conduce a pensare alla costituzione quale legge fondamentale perché recepisce i diritti di natura della persona umana e ne sancisce la loro intangibilità e incomprimibilità da parte dei pubblici poteri. Inoltre, la separazione dei poteri porta a vedere il potere costituito (potere esecutivo e giudiziario) sottomesso al potere costituente (quello che dà vita alla costituzione) e quindi non in grado di modificare la costituzione attraverso la legge ordinaria.
Esistono tre diverse dottrine di giustizia costituzionale che si sono affermate nel tempo:
- Principio della Sovranità del Parlamento in Inghilterra: dottrina elaborata dal giudice Edward Cook nell'ambito del caso Bonham (1610)
- Judicial review of legislation: dottrina elaborata negli Stati Uniti dal giudice Marshall nell'ambito del caso Marbury vs Madison (1803)
- Custode della Costituzione: dottrina elaborata in Germania
▪ Modello diffuso: nasce dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nell'ambito del caso Marbury vs→Madison (1803) il giudice Marshall parte da 2 proporzioni alternative: o la costituzione è unalegge superiore prevalente e non modificabile con gli strumenti ordinari e quindi la leggecontraria alla costituzione non è una legge, oppure la costituzione è sullo stello livello delle leggi→ordinarie e quindi modificabile liberamente dal legislatore se la seconda preposizione fossevera allora le Costituzioni scritte sarebbero un assurdo tentativo per limitare un potere illimitabile conclusione: il giudice che si trovi a dover scegliere tra l'applicazione della leggecon conseguente disapplicazione della costituzione e l'applicazione
La disapplicazione della legge in conseguenza della costituzione può avvenire seguendo due strade. La prima strada prevede che solo la Corte Costituzionale possa dichiarare l'incostituzionalità di una legge, con conseguente disapplicazione. La seconda strada, invece, permette a ogni giudice ordinario di esercitare il controllo sulla legittimità costituzionale disapplicando la legge incostituzionale, ma con efficacia limitata al caso specifico (la legge incostituzionale rimane in vigore). Questo avviene nel rispetto del principio dello stare decisis, che implica il vincolo dei precedenti giudiziari.
Esistono due modelli di giustizia costituzionale. Il primo è il modello accentrato, elaborato da Kelsen, che prevede un organo ad hoc, ovvero la Corte Costituzionale, a cui è affidato il controllo di costituzionalità. Secondo Kelsen, è necessario che ci sia qualcuno che non si limiti a disapplicare la legge, ma che la invalidi completamente nel caso in cui sia dichiarata incostituzionale, al fine di rispettare pienamente la gerarchia delle fonti. Questo compito non può essere affidato al giudice comune.
Perché il giudice non può sovrapporsi all'organo di rappresentanza politica ma deve essere affidato ad un giudice ad hoc, altrimenti sarebbe infranto il principio della divisione dei poteri. Da qui la creazione della Corte costituzionale che può invalidare la legge incostituzionale con effetti assimilabili all'annullamento. Il sistema può essere:
- Preventivo (es: Francia) o successivo (es: Germania): il controllo viene attivato prima o dopo l'entrata in vigore della legge oggetto del giudizio
- In via diretta o in via indiretta: il controllo di costituzionalità è ammesso senza filtri o soltanto in certi ambiti e a certe condizioni
La circolazione di questi 2 modelli in realtà subisce una forte ibridazione. Il modello più diffuso infatti è il modello misto, cioè caratterizzato dalla compresenza di elementi del sistema accentrato e di elementi del sistema diffuso.
combinazionedell’esistenza di un controllo accentrato ma originato da questioni sollevate daisingoli giudici unitamente alla previsione di effetti articolati e differenti delle pronunce dell’organo di giustizia costituzionale Ex: il modello italiano è prevalentemente accentrato ma ha anche caratteri di modello diffuso. Giustizia costituzionale in Italia: modello misto in quanto è istituita una Corte costituzionale (modello accentrato) ma tutti i giudici possono attivare lo scrutinio di costituzionalità (controllo diffuso)meccanismo di accesso: combinazione tra accesso diretto (ricorso in via principale o d’azione per lo statoe le regioni) e accesso indiretto (ricorso in via incidentale). Genesi Corte Costituzionale italiana: il Ministero per la Costituente incaricò la Commissione Forti (=commissione di studio presieduta dal ministro-giurista Ugo Forti) per lo studio delle possibili forme di riorganizzazione dello.Stato (1946) in sede di studio venne per la prima volta affrontato in Italia il tema del controllo di costituzionalità delle leggi. All'interno del dibattito della Commissione emersero due orientamenti:
- volto a concepire il controllo di costituzionalità come forma di tutela dei diritti fondamentali degli individui garantiti dalla Costituzione;
- rivolto ad introdurre una forma di controllo che limitasse il potere legislativo e preservasse la superiorità della Costituzione.
Nella Commissione si affermò il secondo orientamento, per evitare che il potere del Parlamento potesse degenerare in un potere assolutistico sulla base dei risultati della Commissione Forti. Ci fu un successivo dibattito in sede di assemblea costituente dove prevalse il bisogno di tutela dell'interesse astratto alla legalità costituzionale dell'ordinamento. In particolare, vennero esaminati 3/4 progetti elaborati in sede di seconda sottocommissione.
(c'erano 3 sottocommissioni: 1) diritti fondamentali 2) ordinamento dellarepubblica 3) diritto economico-sociali):- Progetto Calamandrei: controllo di tipo incidentale, azionabile d'ufficio o su istanza di parte, affidato direttamente alla Corte Costituzionale il controllo si sarebbe concluso con una pronuncia efficace solo inter partes inoltre tale controllo sarebbe stato affiancato da una forma di controllo in via principale compiuto dalla Corte a sezioni riunite su ricorso proposto entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge Calamandrei colse la difficoltà di contenere all'interno dello stesso procedimento di controllo sia la componente soggettiva (= tutela dei diritti dei singoli) sia la componente oggettiva (= osservanza della Costituzione)
- Progetto Leone: modello ibrido tra controllo diffuso e controllo accentrato con la possibilità di esperire un'unica azione di nullità non solo delle leggi ma anche dei regolamenti
E degli attiamministrativi, proponibile entro 3 mesi da una serie di organi costituzionali oltre che dal cittadino che avesse uno specifico interessa a ricorrere di fronte alla Corte di giustizia Costituzionale. La Corte sarebbe stata eletta interamente tra giuristi dal parlamento in seduta comune. Il giudizio si sarebbe concluso con una dichiarazione di nullità con efficacia ex tunc (retroattiva). È il progetto che più si avvicina alle scelte finali dell'assemblea.
Progetto Patricolo: controllo sulla costituzionalità e sulla validità delle leggi affidato ad una Suprema Corte Costituzionale. È il primo progetto che viene scartato perché lacunoso e per il rischio che una Corte di questo tipo potesse affermarsi come superorgano di controllo del potere politico.
Progetto Einaudi: controllo di costituzionalità affidato ai giudici comuni secondo il modello diffuso nordamericano, modello che venne subito scartato.
dall'assemblea costituente RISULTATO: a seguito di un dibattito estremamente confusionario ne derivò un articolato (Artt. 134-137 Cost.) sufficientemente definito riguardo alle competenze dell'organo (= controllo sulle leggi e sui conflitti), alla sua natura (= natura giurisdizionale e di garanzia) e all'efficacia delle sue decisioni (= efficacia generale) ma lacunoso riguardo le modalità di accesso al sindacato di legittimità costituzionale (l'emendamento Arata, infatti, rinviò ad una futura legge costituzionale le modalità e le condizioni di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale) la legge costituzionale (l. 1/48) è stata approvata nel 1948 la quale elimina l'ipotesi del ricorso diretto ed astratto alla Corte favorendo quindi il giudizio in via incidentale corretto con l'adozione di un meccanismo di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte daparte dei giudici comuni →la Corte costituzionale ha trovato attuazione solo nel 1956 perché?- I governi centristi egemonizzati dalla Democrazia Cristiana hanno omesso di istituire molti organi previsti dalla Costituzione (cd. Ostruzionismo di maggioranza)
- Il parlamento eletto nel '48 riuscì ad approvare solo alla scadenza della legislatura ('53) la legge ordinaria per il funzionamento della Corte (legge prevista dall'Art. 137 co. 2 Cost.)
- Mancato accordo in Parlamento per l'elezione di 5 giudici costituzionali di derivazione parlamentare
- VII disposizione transitoria Cost.: fino a quando non entri in vigore la Corte Costituzionale, la decisione delle controversie relative alla legittimità costituzione, ai conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e alle accuse contro il PdR ha