Corso di Diritto Pubblico
Il diritto è un complesso di regole di condotta (ossia Norme Giuridiche) che
disciplina i rapporti tra i membri di una collettività in un dato momento
storico.
il diritto è strettamente legato alla libertà.
il diritto si distingue in:
- DIRITTO POSITIVO, diritto vigente nelle comunità organizzate (stati)
- DIRITTO NATURALE, diritto rispondente ai criteri di giustizia e di equità la
e i a .
e
- DIRITTO SOGGETTIVO: il potere attribuito s un soggetto di far valere davanti
a un giudice la propria pretesa
- DIRITTO OGGETTIVO: insieme delle norme giuridiche
e
- DIRITTO SCRITTO: corpo organico di norme
- DIRITTO NON SCRITTO: consuetudini
e Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat
- DIRITTO PUBBLICO , il diritto che si
occupa di in e e i p bblici. No me che elano in ia di e a l in e e e
generale. Il diritto che si occupa dei rapporti tra un ente ed un provato o più
enti. Privatum quod ad singularum utilitatem
- DIRITTO PRIVATO , il di i o che i occ pa di
interessi p i a i, no me che elano in ia di e a l in eresse personale ed
in via diretta quello generale. Il diritto che si occupa di rapporti tra due
privati.
- DIRITTO MISTO: Si sono poi sviluppati vari settori del diritto pubblico di
carattere misto che mescolano diritto privato e pubblico come il DIRITTO del
LAVORO, Il DIRITTO dell ECONOMIA.
IL DIRITTO PUBBLICO
Si differenzia dal diritto privato essenzialmente per quanto riguarda i
contenuti. Il diritto privato è quello che regola i rapporti tra lo stato ed i
privati, il diritto pubblico si occupa dei poteri pubblici, enti pubblici e
rapporto tra individuo e potere pubblico.
Esso viene suddiviso in vari rami:
- DIRITTO COSTITUZIONALE
pa e del di i o p bblico conce nen e l a e o poli ico fondamen ale dello
stato e avente per oggetto il complesso delle norme che pongono i principi
e en iali dell o gani a ione e del f n ionamen o dei poteri supremi dello
stato.
- DIRITTO AMMINISTRATIVO
Se o e del di i o p bblico che ig a da l o gani a ione i me i e le
modali d a ione della pubblica amministrazione
- DIRITTO PENALE
ramo del diritto pubblico comprensivo delle norme volte a reprimere
comportamenti umani ritenuti pericolosi per la vita sociale (reati).
- DIRTTO TRIBUTARIO
Racchiude la parte della regolamentazione finanziaria riguardante i rapporti
tra cittadini ed enti pubblici.
- DIRITTO PROCESSUALE
Ramo del di i o comp enden e le no me che egolano l ammini a ione della
giustizia i suddivide a sua volta in processuale civile, penale,
amministrativo, tributario e costituzionale.
- DIRITTO ECCLESIASTICO
Norme che regolano il rapporto tra stato e chiesa
o LE NORME GIURIDICHE
L o dinamen o gi idico che egge n g ppo ociale co i en e n ordinamento
giuridico si configura quale risultante di un complesso di norme giuridiche
sistematicamente ordiate.
Sono tali se nascono da ordinamenti giuridici, una norma giuridica in senso
lato si caratterizza per vari elementi:
- Generalità e Astrattezza
ossia deve essere generale in quanto nei confronti dei destinatari si rivolge a
tutti coloro che potrebbero compiere una determinata azione, nessuno escluso,
quindi non si riferisce a casi particolari. Astratto in quanto riguarda solo
l a ione della no ma, non il con e o non il giudizio.
- Esteriorità
la Norma giuridica è eteronoma ossia esteriore in quanto non si preoccupa del
motivo per il quale viene compiuta una determinata azione.
- Inter subbiettività
Ossia deve creare sempre un legame tra Diritto e Dovere ance laddove il
ife imen o all no o all al o non ono espliciti. Una situazione giuridica di
vantaggio e di svantaggio.
- Novità
La no ma gi idica o inno a l o dinamen o comple amen e (bio ecnologie e
internet ad esempio) o modifica una precedente disciplina 8( diritto della
salute legato al fumo ad esempio).
- Imperatività e Coercibilità
L a a ione del p ece o con en o nella no ma ga an i a da n meccani mo
sanzionatorio con possibilità di coazione deve essere quindi Imperativa in
quanto deve esprimere un divieto di un determinato comportamento e deve essere
Coercibile nel senso che deve essere in grado di applicare una sanzione ai
contravventori.
Le no me abili cono appo i gi idici a en i co i en i SOGGETTI DI
DIRITTO , soggetti che non sempre si identificano con persone umane; esistono
infatti diverse qualificazioni di soggetto di diritto, vi sono:
- PERSONE GIURIDICHE Comple i di omini e di me i c i l o dinamen o
riconosce una personalità giuridica con conseguente possibile assunzione della
titolarità di diritti e obblighi. A loro volta queste persone possono essere:
- PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
- PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE, comprensive dello stato nella sua veste di
organizzazione del potere pubblico ai più elevati livelli di governo e di
numerosi enti pubblici come le comunità territoriali.
- PERSONE FISICHE
Tra soggetti di diritto intercorrono rapporti giuridici e quindi essi si posso
trovare in situazioni di potere o vantaggio (in facoltà di agire) oppure di
dovere o svantaggio
o UN ORDINAMENTO GIURIDICO
Se le norme giuridiche ono n elemen o indefe ibile dell o dinamen o
giuridico solo questo ha un proprio senso compiuto e una vita autonoma.
- Secondo le Conce ioni no ma i i iche , il cui massimo esponente è Kelsen il
quale partiva da una concezione puristica del diritto , si parte dal
presupposto per il quale il diritto è puro e non è assolutamente contaminato
dal fenomeno sociale; di conseguenza in ragione di questo presupposto del in
contaminazione del di i o q e o gi i a o iene che l ordinamento giuridico
è composto solo da norme giuridiche composte gerarchicamente tra loro, norme
che si autoproducono.
La disposizione gerarchica presuppone anche il fatto che le norme giuridiche
possono essere prodotte solo da norme superiori. Il rapporto tra norme
superiori ed inferiori è un rapporto di delegazione.
Rimane il problema della norma superiore
- Secondo le Concezioni i i ioni iche proposte in Francia da Hauriou ed
in Italia da Santi Romano secondo il quale un ordinamento giuridico si compone
non solo di norme, ma si ricollega al corpo sociale organizzato. Le norme sono
prodotte dalle istituzioni, ed il legame tra diritto e società e forte.
L o dinamen o gi idico i compone di e elemen i fondamentali:
- Plurisoggettivo
Ossia sono diversi i destinatari delle norme giuridiche, è necessario un gruppo
sociale che si propone di perseguire fine comuni raggiungibili solo producendo
e seguendo norme giuridiche.
- Organizzazione
Se mancasse, mancherebbero quegli apparati la cui funzionalità è presupposto
dell effettività che è condizione di validità di ogni ordinamento giuridico,
che deve sempre porsi come corpo sociale organizzato.
- Normazione
i comportamenti di una formazione sociale devono rispondere con i loro
comportamneti a delle norme.
TIPOLOGIE DI ORDINAMENTI GIURIDICI
Kelsen sosteneva a concezione monistica degli ordinamenti giuridici sostenendo
che anto il diritto internazionale quanto quello dei singoli stati è un sistema
unitario di norme.
Santi Romano è invece sostenitore della concezione pluralista degli ordinamenti
giuridici, più comunemente accettata ormai quasi generalmente condivisa. La
realtà odierna offre difatti un quadro di crescente pluralismo n contesti di
continua riformazione e proliferazione di nuovi ordinamenti.
Non esistono distinzioni tra ordinamenti giuridici in base ai fini che essi
devono perseguire.
la na a gi idica di n o dinamen o gi idico da a dal appo o a l e.g.
ed il corpo sociale, È su questa base che si differenziano gli ordinamenti
giuridici.
L indi id a ione dei fini serve a distinguere:
- Ordinamenti giuridici particolari, fine predeterminato e ad esempio il Coni o
la Chiesa.
- Ordinamenti giuridici generali, per eccellenza lo Stato, il cui fine è
l in e e e gene ale, il bene com ne.
Gli ordinamenti giuridici generali a loro volta devono rapportarsi con altri
Ordinamenti Giuridici che possono essere originari o derivati.
ORDINAMENTI GIURIDICI STATALI
A) Gli ordinamenti giuridici statali si differenziano a seconda del modo di
intendere e produrre il diritto.
vengono distinti infatti:
- Paesi di COMMON LAW (paesi anglosassoni ossia UK, USA, AU, NZ) Gli
ordinamenti di common law si caratterizzano per avere un tessuto di norme
giuridiche NON SCRITTE, è la consuetudine che crea il diritto, sono i
giudici che creano il diritto. Nel tessuto delle norme giuridiche non ci
sono solo quelle elaborate dalla house of common and lord ma anche quelle
elaborate dai giudici. Un caso portato in tribunale davanti al giudice viene
risolto dal giudice in base a precedenti aggiunte del giudice stesso.
- Paesi di CIVIL LAW (paesi euro-continentali ossia ITA, FR, GER, SPA.) Le
Norme giuridiche si producono solo ed esclusivamente in governo ed in
parlamento, le decisioni di un giudice possono essere ribaltate da un altro
giudice, si parla quindi di Giurisprudenza oscillante, la decisone di un
giudice non fa precedente in quanto non è diritto.
E i e oggi n a ci cola i a q e i d e modelli, l Inghil e a ad
e empio a ado ando emp e pi ac , l I alia d al a pa e a emp e
più attenta ai processi nel paese e negli altri stati.
B) La recente classificazione distingue i vari paesi in ordinamenti :
- ad EGEMONIA DEL DIRITTO (paesi occidentali)
stati che hanno raggiunto un totale distacco del diritto dalla religione,
dalla moralità, dalla società e dalla politica.
- ad EGEMONIA DELLA POLITICA (paesi ex- socialisti, latino-americani ed afro
a ia ici)Pae i de i del e o mondo in a o di an i ione da na
situazione di colonialismo ad una propria indipendenza, essi mantengono
tuttavia una loro indipendenza e sono in un processo di transizione.
- ad EGEMONIA DELLA TRADIZIONI (tutti paesi mussulmani induisti e
dell e emo o ien e) a i eoc a ici nei q ali la eligione lo a o e
lo stato è la religione e quindi anche il diritto e connaturato di elementi
religiosi, morali ed etici.
Chi forma e da chi è formato il corpo sociale e organizzato? Si apre dunque
il tema della Sovranità?
LO STATO
E n o gani a ione che na ce a la fine del ac o impe o omano e la pace di
Vestfalia del 1648.
le definizioni usate per definirne compiti e forma sono molteplici ma in ultima
analisi la tendenza maggiormente diffusa è quella che porta a definire lo stato
come un ordinamento poli ico , e i o iale e o ano a fini generali.
indipendente da ogni altro potere i un popolo stabilmente insediato su un
determinato territorio.
Lo stato è un ordinamento giuridico a fini generali che esercita il potere sovrano su un dato
territorio cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti.
Sovranità territorio popolo
(interna ed esterna)
LA SOVRANITA
La sovranità interna ed esterna deve essere esercitata su un determinato
territorio per una determinata comunità.
sovrano è colui che non riconosce altri poteri al di fuori di sé, Bodin è il
primo teorico della sovranità, Giannini dirà che la sovranità altro non è che
logo dove si prendono le decisioni centro del potere decisionale
il il . La o ani po a lo
stato a negare qualsiasi altra forma di sovranità.
la SOVRANITA INTERNA fa sì che solo il sovrano può dettare legge, esercitare il
po e e l o e i o io. L o legi imo della fo a e e a abili e o dine
in base alle leggi stabilite. Lo stato in questo modo rende pacifica la
con i en a dando o dine ma l o di o o del monopolio della fo a po a a
transizioni dittatoriali.
la SOVRANITA ESTERNA fa sì che uno stato sia indipendente da qualsiasi altro
stato, quindi può entrare in rapporto con altri stati solo se è lui a volerlo.
Gli ordinamenti internazionali sono basati proprio su questo presupposto di
pari poteri tra stati.
Chi è il titolare della sovranità?
- Locke si rifaceva alla filosofi del contrattualismo, l omo na o in no a o
di natura penava che l omo per andare a costituire una comunità politica
dovesse andare a fare un compromesso, rimettendo le decisioni della propria
libertà ad un contratto, associandosi con altri uomini per raggiungere un
equilibrio, tale patto doveva dare un limite ai diritti di ciascun membro.
- La rivoluzione francese nel 1789 scoppia per porre fine allo stato
assolutistico costituitosi in Francia. Nello stato assolutistico a produrre era
a borghesia che sarà poi protagonista della rivoluzione.
con la rivoluzione si intende spostare la sovranità dallo stato alla nazione,
un entità che non era il popolo ma che era legata ad esso per cultura,
tradizioni.
- Nel 900 si arriva al COSTITUZIONALISMO.
nella co i ione i aliana i legge la o ani appa iene al popolo che la
esercita nei limiti e nelle forme della co i ione i legge nel primo
articolo una prima forma di limitazione del potere.
la sovranità nella storia si stempera sia dal punto di vista interno che
esterno, il fenomeno della globalizzazione e delle istituzioni nazionali. Lo
stato rimane sovrano ma dal momento che cambiano le sue esigenze e le sue
problematiche la forma della sovranità cambia. Lo stesso diritto diventa
internazionale, i problemi attuali non sono più nazionali ma trans-nazionale:
veloci a ione della cien a, mobili , ambien e, e o i mo
il diritto internazionale non comprende più solo gli stati ma anche le
organizzazioni civili.
la co i ione d la FINALITA , il bene e e della colle ività, possibile
solo nella pace di evoluzione storica.
TERRITORIO
Lo stato esercita il suo potere supremo su un determinato ambito spaziale,
ossia sul territorio, composto da: superficie terrestre (confini), mare
territoriale (fascia di mare che va dalle coste a 12 miglia, il resto sono
acque internazionali), territorio mobile, spazio aereo, piattaforma
continentale. Le navi e gli aeromobili battenti bandiera dello stato sono
considerati spazi extraterritoriali. Non sono considerate territorio dello
stato le ambasciate, esse godono soltanto di immunità territoriale, per effetto
della quale lo stato ospitante non può esercitare la propria potestà di imperio
nelle predette sedi senza il consenso degli agenti diplomatici. Si parla poi di
ultra territorialità per indicare quella sovranità che lo stato esercita sui
propri cittadini residenti l di fuori del proprio territorio nazionale.
IL POPOLO
DEFINIZIONE
Esiste una differenza tra POPOLAZIONE, POPOLO e NAZIONE.
la nazione è un entità etico-sociale caratterizzata dalla comunanza di lingua,
cultura, religione, co mi, adi ioni a p e cinde e dall appa enen a ad n
determinato stato.
la popolazione è il complesso di tutti coloro che hanno stabile residenza nel
territorio.
il popolo è il complesso di persone facenti parte dello Stato, di tutti coloro
ad esso legati da un vincolo di cittadinanza: status particolare a cui sono
connessi diritti e doveri. Per la cittadinanza gli stati devono stabilire di
criteri oggettivi che stabiliscono come essa si acquista e perde.
In Italia l acq i o della ci adinan a stabilito dalla l. n. 91 del 1992.
Si diventa cittadini italiani:
- per nascita
Mamma e papa italiani-> ius sanguinis utilizzata da paesi popolosi.
Genitori stranieri o apolidi con bambini nati in Italia -> ius soli utilizzata
da paesi poco popolosi.
- su richiesta, in alcuni casi particolari stabiliti dalla legge.
Si perde la cittadinanza:
- per rinuncia
- automaticamente (per un cittadino dipendente da uno stato estero).
Si diventa cittadini europei:
Nello stesso anno in cui viene approvata in coincidenza di Maastricht a
cittadinanza europea. Da una comunità economica si passa ad un unione di stati.
Il possesso di una cittadinanza i aliana, f ance e, ede ca fa automaticamente
acquisire la cittadinanza europea. I cittadini europei hanno solo diritti:
libertà di circolazione e soggiorno sul territorio UE; partecipazione politica
a livello di elezioni amministrative (se sono residente in Francia posso
eleggere ed essere eletto alle elezioni amministrative); tutela diplomatica e
consolare degli stati membri; presentare petizioni al parlamento europeo (pe);
rivolgere iniziative legislative europee; diritto di accesso ai documenti
europei; divieto di discriminazioni sulla base della nazionalità; diritto di
iniziativa legislativa europea.
Condizione giuridica dello straniero
nell a . 10, c. 2 della co i ione i aliana i legge la condi ione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei
a a i in e na ionali o a o Italia non ha potere assoluto e sovrano deve
sempre rapportassi ai trattati internazionali, se la legge italiana dovese
contrastare una norma interazionale si può dichiarare tale legge
incostituzionale. L a . 10 de e i pe a e a a ol a l a . 2 del p incipio
personalista (tutela degli individui e della persona) , l a . 11 e 117.1 delle
carte internazionali e sovranazionali relative alla tutela dei diritti
dell omo.
L I alia no dei pae i che dà maggiori tutele agli stranieri.
La prima legge che ha disciplinato la condizione dello straniero in Italia è
del 1986, l l ima del 2002 il TU, e o nico ll immig a ione che dece a a
che l in eg a ione q el p oce o finali a o a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e quelli stranieri, nel rispetto. ciò che disciplina tale
e o nico : l ingresso e la permanenza dello straniero in territorio
i aliano, l e p l ione dello straniero per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello stato; il ricongiungimento familiare; accesso dei diritti
ociali q ali q ello alla al e ed all i ione.
POLITICITA
è un elemento che si aggiunge ai tratti caratteristici dello stato ed esprime
la generalità dei fini dello stato stesso. Il fine dello stato è la cura degli
interessi generali della colletti
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