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Nancy Di Rollo

DIRITTO CANONICO

Diritto Canonico

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Nancy Di Rollo

DIRITTO CANONICO

Lezione n.0 3

Lezione n.1 10

Lezione n.2 21

Lezione n.3 26

Lezione n.4 30

Lezione n.5 33

Lezione n.6 41

Lezione n.7 43

Lezione n.8 45

Lezione n.9 50

Lezione n.10 51 Pag. 2 di 61

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DIRITTO CANONICO

Lezione n.0

Mercoledì 25 Settembre

Giovedì 26 Settembre

Cosa si intende per Diritto Canonico? dall’insieme delle norme

Il Diritto Canonico è un diritto religioso, composto

giuridiche della regolamentazione della struttura giuridica

che si occupano

della Chiesa, e dell’interazione con gli altri

c.d. PRIMA MACROAREA,

ordinamenti giuridici, c.d. SECONDA MACROAREA. È importante, però, precisare

che la prima macroarea è il diritto canonico, mentre la seconda macroarea si avvia al

Diritto Ecclesiastico, ed è infatti

considerata come un ulteriore sviluppo

nello studio della materia. Come

il Diritto Canonico è

abbiamo detto,

un diritto religioso, ovvero un diritto

con particolari caratteristiche che lo

Ma non

rapportano ai diritti secolari.

è l’unico diritto religioso. Infatti, se

solo pensiamo alle “Religioni del

Libro” possiamo individuare altri due

il Diritto

diritti religiosi, ovvero

Islamico ed il Diritto Ebraico.

Si potrebbe pensare che il Diritto

Canonico si occupi anche di una

seconda macroarea, ovvero quella

riguardante l’interazione fra la Chiesa e gli altri ordinamenti giuridici, ma non è così.

Infatti, questa particolare macroarea è considerata come uno sviluppo nello studio

della materia ed è trattata dal Diritto Ecclesiastico.

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DIRITTO CANONICO

Eppure, nei corsi di Giurisprudenza si è sempre insegnato solo il Diritto

Canonico. Perché? Lo studio del Diritto Canonico

può essere affrontato da diversi

punti di vista. Analizziamoli.

Storico-Giuridico.

Punto di vista

Lo studio del Diritto Canonico viene

molto spesso affrontato sotto questo

vanta

punto di vista, poiché esso

un ruolo fondamentale nel

percorso che ha portato alla

nascita dei diritti secolari come

oggi li conosciamo. Infatti, questo

particolare diritto nasce come una

reinterpretazione del Diritto

Romano, trasforma ed evolve

quest’ultimo, per poi lasciarlo in consegna ai diritti secolari che noi oggi conosciamo.

A conferma di questo particolare percorso affrontato dal Diritto Canonico possiamo

il Matrimonio.

prendere in considerazione Questo è un istituto che per molto tempo

competenza esclusiva della Chiesa Cattolica,

è rientrato nella e quindi del Diritto

Canonico, solo successivamente subentrò l’interesse degli Stati per la disciplina in

materia. Quando il Diritto Canonico iniziò a costruire la disciplina di questo istituto, il

dovette individuare quale fosse la

quale si fonda sul consenso matrimoniale,

condizione necessaria e sufficiente affinché il matrimonio potesse esistere ed

essere considerato valido. consenso valido di

In particolar modo, ci si chiese se il

entrambe le parti potesse bastare a far sì che il matrimonio fosse valido, oppure

consumazione.

fosse necessaria anche la Su tale questione si contrapposero due

la Scuola di Bologna e la Scuola di Parigi.

diverse scuole giuridiche, ovvero La

prima sosteneva che il perfezionamento del matrimonio non poteva avvenire con il

semplice scambio dei consensi, e che quindi esso dovesse necessariamente dipendere

dalla consumazione. Ed a conferma di questa sua teoria utilizzava come strumento

giuridico di riferimento il Diritto Romano, e in particolar modo la teoria dei contratti

reali che prevedevano lo scambio della cosa per poter essere considerati validi.

Dall’altra parte, invece, la Scuola di Parigi, la quale posizione prevalse, sostenne che

fosse sufficiente il semplice consenso delle parti.

Un altro punto di vista che possiamo utilizzare per poter studiare il Diritto Canonico è

 Chiesa come contraltare politico degli Stati

quello che tiene conto della

secolari. i vari

In particolar modo vengono presi in considerazione e studiati

accordi che spesso la Chiesa Cattolica sigla con gli Stati nazionali per

disciplinare materie che ricadono tanto nell’interesse della Chiesa quanto

nell’interesse dello Stato di riferimento. Ad esempio, il matrimonio interessa

molto alla Chiesa ma non può più averne la competenza esclusiva e quindi laddove ci

sia necessità e vi siano i presupposti la Chiesa può negoziare con gli Stati interessati

affinché i diritti dei fedeli cattolici, con riferimento alla centralizzazione del

matrimonio, siano salvaguardati. multiculturale

Infine, il Diritto Canonico può essere studiato sotto un punto di vista

 e plurireligioso. Fino alla fine degli anni ’80/inizi anni ’90 studiare Diritto Canonico

significava concentrarsi solamente sulla religione cattolica in quanto questa era, nella

società, la confessione religiosa prevalente. Al giorno d’oggi non è più così però,

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DIRITTO CANONICO

ci troviamo ormai in una realtà nella quale coesistono diverse

infatti

confessioni religiose. Quindi, studiare Diritto Canonico significa anche prendere in

la relazione che vi è fra il diritto della Chiesa

considerazione, in linea teorica,

Cattolica e il diritto delle altre comunità religiose.

Come abbiamo precedentemente

affermato, ci troviamo ormai a

vivere in una società

multiculturale nella quale

coesistono diverse confessioni

religiose, ognuna delle quali si

“scontra” con l’ordinamento

giuridico dello Stato. Ed è da tale

scontro che nascono i cosiddetti

conflitti di lealtà, i quali altro

i conflitti che

non sono che

possono nascere tra la regola

religiosa di una comunità, che

il fedele deve rispettare, e la

legge dello Stato, che il

cittadino deve rispettare. In

passato, quando la religione più diffusa era il cristianesimo, gli unici conflitti di leatà

che si venivano a creare erano quelli tra le regole religione del Diritto della Chiesa e

le regole del Diritto Statale. Ma al giorno d’oggi non è più così. Infatti, con il

propagarsi nella società di altre religioni, e dei loro diritti, si è passanti da un solo

molteplici conflitti di lealtà.

conflitto di lealtà a Ognuno dei quali deve essere

equilibro

risolto cercando di trovare un e bilanciando da una parte i diritti e doveri

dei credenti e dall’altra gli interessi dello Stato interessato. Analizziamo ora alcuni

conflitti di lealtà.

Un esempio di regola religiosa, imposta dal Diritto Canonico, che deve essere

il divieto

rispettata e che può entrare in conflitto con la legge dello Stato riguarda

per i ministri di culto di testimoniare su quanto hanno appreso nell’esercizio

della confessione, pena la scomunica. Tale regola religiosa entrebbe in conflitto con

la legge statale se non fosse che l’art.200 del nostro c.p.c. ha previsto un esenzione

da tale obbligo, trovando così un equilibrio fra i due interessi contrapposti. il tema

Un altro classico esempio di conflitto di lealtà è quello che riguarda

dell’aborto. Dal 1978, con la legge n.194, lo Stato Italiano prevede la possibilità per

la donna, in determinate situazioni, di poter interrompe la gravidanza. Tale diritto

entra però in contrasto con i valori cristiani. Di fatto, il Diritto Canonico prevede, non

tanto per la donna che ci si sottopone a questa pratica, ma per il medico che la

esegue e per coloro che la rendono possibile la scomunica automatica. Per risolvere

tale conflitto, il legislatore ha previsto la cosiddetta obiezione di coscienza per il

medico, il quale potrà quindi, per motivi religiosi, non porre in essere tale

trattamento sanitario. Pag. 5 di 61

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DIRITTO CANONICO l’uso

Un altro conflitto di lealtà riguarda

del burqa, da parte delle donne

islamiche, nei luoghi nei quali bisogna

poter essere in grado di farsi

riconoscere. In questo particolare caso,

quindi, la tradizione religiosa islamica

che invita ad indossare il burqa si pone

in contrasto con le norme

dell’ordinamento in cui si vive. Nel

dicembre del 2015, la Giunta della

il

Regione Lombardia ha deliberato

divieto, in ogni edificio della

Regione, per motivi di sicurezza

pubblica, di indossare tre particolari copricapi, ovvero il casco/il

passamontagna/e il velo. Per la precisione, il divieto per i primi due copricapi,

ovvero il casco e il passamontagna, entrò in vigore con la cosiddetta legge Reale del

1975, quindi tale delibera ebbe solo lo scopo di vietare anche l’uso del velo, il quale

nella sua versione integrale rende difficoltoso il riconoscimento della donna. Le

motivazioni che giustificano tale divieto si fondano principalmente su ragioni di

sicurezza. La legittimità di tale provvedimento è stata presa in considerazione dal

Tribunale di Milano con la sentenza del 20 aprile del 2017, la quale ne conferma la

legittimità affermando che la pubblica sicurezza è un interesse meritevole di tutela

anche se ciò può arrecare uno svantaggio per le donne che per tradizione islamica

indossano il velo integrale. Pag. 6 di 61

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DIRITTO CANONICO

Un altro interessante conflitto di lealtà, che si viene a creare nella nostra società, è

la religione Sikh.

quello riguardante Questa è una religione molto particolare che

“cinque K”.

prevede che i suoi seguaci indossino sempre cinque simboli, i cosiddetti

Ovvero: I Kesh, capelli lunghi raccolti in un

 turbante.

Il Kangha, un pettine che sta a

 simboleggiare l’obbligo di avere

sempre i capelli in ordine. I quali sono,

quindi, differenti dai capelli disordinati

degli asceti induisti.

Il Kara, un braccialetto di ferro che

 rappresenta il controllo morale nelle

azioni e il ricordo costante di Dio.

I Kacha, ovvero degli indumenti intimi

 o sottovesti di tipo allungato, che

stanno a simboleggiare l’autocontrollo

e la castità.

Il Kirpan, il quale è una spada

 cerimoniale, simbolo religioso di

fortezza e lotta contro l’ingiustizia. il

Il conflitto di lealtà ha origine da questo ultimo simbolo della religione Sikh, infatti

porto del Kirpan reato

è un dovere religioso che porta però in essere un

“culturalmente motivato”. Diversi sono stati i casi affrontati dai nostri giudici su

la sentenza della Corte di Cassazione,

tali reati, analizziamo quindi ora del 31

marzo 2017, su uno di questi casi. Con tale sentenza, la Corte fu chiamata a giudicare

il caso di un indiano Sikh che, mentre passeggiava per le vie del suo paese, viene

fermato da un ufficiale di polizia locale, alla richiesta di quest’ultimo di consegnargli

“l’arma” egli rifiuta affermando che il suo comportamento, ovvero il possesso del

Kirpan, si conformava ai precetti della sua religione. La questione, in primis, viene

presa in esame dal giudice di merito, il quale afferma che la scelta di portare questo

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pugnale non può avere effetto autoritativo su una norma penale, dettata per motivi di

sicurezza pubblica. Allorché, l’imputato decide di accorrere in Cassazione, dove

sostiene che il porto del Kirpan, come l’uso del turbante, costituirebbe l’adempimento

di un dovere religioso, e che quindi questo era tutelato dall’art.19 della Costituzione.

La Corte di Cassazione, nella sua sentenza, conferma la decisione del giudice

di merito, affermando che, anche se l’integrazione non impone l’abbandono della

cultura di origine, l’immigrato deve conformare i propri valori a quelli del mondo

occidentale in cui ha deciso di inserirsi, nel quale la sicurezza pubblica è un bene da

tutelare prevalente rispetto alla propria tradizione religiosa. Inoltre, viene

sottolineato che con tale decisione in nessun modo viene ostacolata la libertà

religiosa dell’imputato, in quanto lo stesso articolo 19 della Costituzione prevede

come limite a tale libertà particolari esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza

e della sicurezza compendiate nella formula dell’ordine pubblico. Corte

Diversi conflitti di lealtà sono stati affrontati, a livello europeo, anche dalla

Europea dei Diritti dell’Uomo, la cosiddetta CEDU. Analizziamo ora alcuni di

questi particolari casi.

Nel gennaio del 2017 la CEDU dovette affrontare un particolare caso, che vedeva

come protagonisti due genitori turchi residenti in Svizzera. Questi avevano deciso di

i corsi di nuoto obbligatori

non far frequentare alle loro figlie, di sette e nove anni,

offerti dalla scuola, e previsti da una particolare normativa del Cantone dove

tali corsi erano aperti sia a maschi che a femmine.

risedevano, poiché La scuola

cerca quindi di risolvere tale problema assicurando la presenza di spogliatoi e docce

separate, e dando inoltre la possibilità alle due sorelle di indossare un burkini, ovvero

un particolare costume da bagno che copre interamente braccia e gambe.

Nonostante tali incentivi, le due bimbe non partecipano ai corsi di nuoto, e i genitori

una sanzione

subiscono

amministrativa come previsto dalla

normativa del Cantone di riferimento.

I genitori, però, decidono di opporsi

alla sanzione amministrativa avviando

così tutto l’iter di ricorsi e appelli che

Nella

ha portato dinanzi alla CEDU.

sua sentenza, la Corte di

Strasburgo dà ragione alla scuola,

affermando in primis che

l’integrazione sociale degli alunni, a

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DIRITTO CANONICO

prescindere dalle loro origini/culture/religioni, fosse un interesse pubblico prevalente

rispetto alle convinzioni religiose e filosofiche dei loro genitori. E ricordando, inoltre,

che l’interferenza alla libertà religiosa dei genitori e delle loro figlie era stata

minimizzata dalle misure prese dalla scuola, ovvero spogliatori/docce separate e

burkini. Un altro interessante conflitto di lealtà

che viene affrontato dalla Corte

Europea dei Diritti dell’Uomo è legato

una campagna pubblicitaria

ad

creata da una casa di moda

lituana. Quest’ultima, infatti, decide

di utilizzare le figure religiose di Gesù

e della Madonna per pubblicizzare la

propria linea di Jeans. Tale pubblicità,

oltraggiosa e

però, viene considerata

blasfema da alcune associazioni,

tant’è che i tribunali della Lituania,

nei diversi ricorsi affrontati,

confermano che l’uso dei simboli

una

cristiani fatt0 da questa campagna pubblicitaria raffigurava, in sostanza,

violazione del sentimento religioso cristiano. Il caso arriva, quindi, dinanzi alla

CEDU, la quale però esprime un’opinione diversa rispetto alle autorità locali. Infatti,

tra i due interessi

la Corte, nella sentenza del 30 gennaio del 2018, afferma che

contrapposti in gioco, ovvero la libertà d’espressione da una parte e la tutela delle

convinzioni religiose dall’altra, il primo sia prevalente rispetto l’altro. Questo poiché,

la libertà d’espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società

democratica e deve quindi prevalere rispetto ad altri interessi, salvo i casi in cui tale

libertà risulti offensiva e/o inciti all’odio. Inoltre, la Corte arriva a questa soluzione

anche perché il conflitto tra tutela delle convenzioni religiose e libertà di espressione

non riguardava l’intera popolazione lituana, ma solo una parte della comunità.

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DIRITTO CANONICO

Lezione n.1

Venerdì 27 Settembre

Mercoledì 02 Ottobre

Giovedì 03 Ottobre

Venerdì 04

Ottobre Pag. 10 di 61

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DIRITTO CANONICO

Il Diritto Canonico non è

un diritto statale o

secolare, bensì un diritto

religioso, come lo sono ad

esempio anche il diritto

islamico o il diritto ebraico.

Quindi, per poter

comprendere al meglio il

Diritto Canonico e qualsiasi

altro diritto religioso, è

necessario in primis studiare

cos’è e cosa caratterizza

un diritto religioso.

Analizzeremo ora il diritto

quattro domande fondamentali.

religioso rispondendo a

1. Cos’è un Diritto Religioso? un diritto che nasce e si sviluppa

Possiamo definire il Diritto Religioso come

all’interno di una comunità religiosa, e che ha nell’elemento religioso la

propria origine, il proprio oggetto e il proprio fine.

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DIRITTO CANONICO

2. Che cosa caratterizza i

Diritti Religiosi?

Tutti i Diritti Religiosi

hanno delle

caratteristiche che li

accomunano, le quali

fanno inoltre sì che

questi particolari diritti

si possano differenziare

dai diritti secolari.

caratteri

Questi

fondamentali

riguardano le fonti, i

destinatari, i contenuti e

il fine di ogni Diritto

Religioso. Analizziamoli

nel dettaglio.

Le Fonti dei Diritti Religiosi. Tutti i Diritti Religiosi, a differenza dei diritti

secolari, non trovano il loro fondamento nell’uomo, bensì in qualcosa di esterno

all’uomo, ad esempio nella natura oppure in un’entità particolare e sovrannaturale

I Diritti Religiosi sono, quindi, tutti

come lo è Dio per le Religioni del Libro.

diritti etero-fondati. Tale caratteristica, però, pone in essere dei problemi

riguardanti la validità e la modif

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nancydr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Milani Daniela.
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