Nancy Di Rollo
DIRITTO CANONICO
Diritto Canonico
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DIRITTO CANONICO
Lezione n.0 3
Lezione n.1 10
Lezione n.2 21
Lezione n.3 26
Lezione n.4 30
Lezione n.5 33
Lezione n.6 41
Lezione n.7 43
Lezione n.8 45
Lezione n.9 50
Lezione n.10 51 Pag. 2 di 61
Nancy Di Rollo
DIRITTO CANONICO
Lezione n.0
Mercoledì 25 Settembre
Giovedì 26 Settembre
Cosa si intende per Diritto Canonico? dall’insieme delle norme
Il Diritto Canonico è un diritto religioso, composto
giuridiche della regolamentazione della struttura giuridica
che si occupano
della Chiesa, e dell’interazione con gli altri
c.d. PRIMA MACROAREA,
ordinamenti giuridici, c.d. SECONDA MACROAREA. È importante, però, precisare
che la prima macroarea è il diritto canonico, mentre la seconda macroarea si avvia al
Diritto Ecclesiastico, ed è infatti
considerata come un ulteriore sviluppo
nello studio della materia. Come
il Diritto Canonico è
abbiamo detto,
un diritto religioso, ovvero un diritto
con particolari caratteristiche che lo
Ma non
rapportano ai diritti secolari.
è l’unico diritto religioso. Infatti, se
solo pensiamo alle “Religioni del
Libro” possiamo individuare altri due
il Diritto
diritti religiosi, ovvero
Islamico ed il Diritto Ebraico.
Si potrebbe pensare che il Diritto
Canonico si occupi anche di una
seconda macroarea, ovvero quella
riguardante l’interazione fra la Chiesa e gli altri ordinamenti giuridici, ma non è così.
Infatti, questa particolare macroarea è considerata come uno sviluppo nello studio
della materia ed è trattata dal Diritto Ecclesiastico.
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DIRITTO CANONICO
Eppure, nei corsi di Giurisprudenza si è sempre insegnato solo il Diritto
Canonico. Perché? Lo studio del Diritto Canonico
può essere affrontato da diversi
punti di vista. Analizziamoli.
Storico-Giuridico.
Punto di vista
Lo studio del Diritto Canonico viene
molto spesso affrontato sotto questo
vanta
punto di vista, poiché esso
un ruolo fondamentale nel
percorso che ha portato alla
nascita dei diritti secolari come
oggi li conosciamo. Infatti, questo
particolare diritto nasce come una
reinterpretazione del Diritto
Romano, trasforma ed evolve
quest’ultimo, per poi lasciarlo in consegna ai diritti secolari che noi oggi conosciamo.
A conferma di questo particolare percorso affrontato dal Diritto Canonico possiamo
il Matrimonio.
prendere in considerazione Questo è un istituto che per molto tempo
competenza esclusiva della Chiesa Cattolica,
è rientrato nella e quindi del Diritto
Canonico, solo successivamente subentrò l’interesse degli Stati per la disciplina in
materia. Quando il Diritto Canonico iniziò a costruire la disciplina di questo istituto, il
dovette individuare quale fosse la
quale si fonda sul consenso matrimoniale,
condizione necessaria e sufficiente affinché il matrimonio potesse esistere ed
essere considerato valido. consenso valido di
In particolar modo, ci si chiese se il
entrambe le parti potesse bastare a far sì che il matrimonio fosse valido, oppure
consumazione.
fosse necessaria anche la Su tale questione si contrapposero due
la Scuola di Bologna e la Scuola di Parigi.
diverse scuole giuridiche, ovvero La
prima sosteneva che il perfezionamento del matrimonio non poteva avvenire con il
semplice scambio dei consensi, e che quindi esso dovesse necessariamente dipendere
dalla consumazione. Ed a conferma di questa sua teoria utilizzava come strumento
giuridico di riferimento il Diritto Romano, e in particolar modo la teoria dei contratti
reali che prevedevano lo scambio della cosa per poter essere considerati validi.
Dall’altra parte, invece, la Scuola di Parigi, la quale posizione prevalse, sostenne che
fosse sufficiente il semplice consenso delle parti.
Un altro punto di vista che possiamo utilizzare per poter studiare il Diritto Canonico è
Chiesa come contraltare politico degli Stati
quello che tiene conto della
secolari. i vari
In particolar modo vengono presi in considerazione e studiati
accordi che spesso la Chiesa Cattolica sigla con gli Stati nazionali per
disciplinare materie che ricadono tanto nell’interesse della Chiesa quanto
nell’interesse dello Stato di riferimento. Ad esempio, il matrimonio interessa
molto alla Chiesa ma non può più averne la competenza esclusiva e quindi laddove ci
sia necessità e vi siano i presupposti la Chiesa può negoziare con gli Stati interessati
affinché i diritti dei fedeli cattolici, con riferimento alla centralizzazione del
matrimonio, siano salvaguardati. multiculturale
Infine, il Diritto Canonico può essere studiato sotto un punto di vista
e plurireligioso. Fino alla fine degli anni ’80/inizi anni ’90 studiare Diritto Canonico
significava concentrarsi solamente sulla religione cattolica in quanto questa era, nella
società, la confessione religiosa prevalente. Al giorno d’oggi non è più così però,
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DIRITTO CANONICO
ci troviamo ormai in una realtà nella quale coesistono diverse
infatti
confessioni religiose. Quindi, studiare Diritto Canonico significa anche prendere in
la relazione che vi è fra il diritto della Chiesa
considerazione, in linea teorica,
Cattolica e il diritto delle altre comunità religiose.
Come abbiamo precedentemente
affermato, ci troviamo ormai a
vivere in una società
multiculturale nella quale
coesistono diverse confessioni
religiose, ognuna delle quali si
“scontra” con l’ordinamento
giuridico dello Stato. Ed è da tale
scontro che nascono i cosiddetti
conflitti di lealtà, i quali altro
i conflitti che
non sono che
possono nascere tra la regola
religiosa di una comunità, che
il fedele deve rispettare, e la
legge dello Stato, che il
cittadino deve rispettare. In
passato, quando la religione più diffusa era il cristianesimo, gli unici conflitti di leatà
che si venivano a creare erano quelli tra le regole religione del Diritto della Chiesa e
le regole del Diritto Statale. Ma al giorno d’oggi non è più così. Infatti, con il
propagarsi nella società di altre religioni, e dei loro diritti, si è passanti da un solo
molteplici conflitti di lealtà.
conflitto di lealtà a Ognuno dei quali deve essere
equilibro
risolto cercando di trovare un e bilanciando da una parte i diritti e doveri
dei credenti e dall’altra gli interessi dello Stato interessato. Analizziamo ora alcuni
conflitti di lealtà.
Un esempio di regola religiosa, imposta dal Diritto Canonico, che deve essere
il divieto
rispettata e che può entrare in conflitto con la legge dello Stato riguarda
per i ministri di culto di testimoniare su quanto hanno appreso nell’esercizio
della confessione, pena la scomunica. Tale regola religiosa entrebbe in conflitto con
la legge statale se non fosse che l’art.200 del nostro c.p.c. ha previsto un esenzione
da tale obbligo, trovando così un equilibrio fra i due interessi contrapposti. il tema
Un altro classico esempio di conflitto di lealtà è quello che riguarda
dell’aborto. Dal 1978, con la legge n.194, lo Stato Italiano prevede la possibilità per
la donna, in determinate situazioni, di poter interrompe la gravidanza. Tale diritto
entra però in contrasto con i valori cristiani. Di fatto, il Diritto Canonico prevede, non
tanto per la donna che ci si sottopone a questa pratica, ma per il medico che la
esegue e per coloro che la rendono possibile la scomunica automatica. Per risolvere
tale conflitto, il legislatore ha previsto la cosiddetta obiezione di coscienza per il
medico, il quale potrà quindi, per motivi religiosi, non porre in essere tale
trattamento sanitario. Pag. 5 di 61
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DIRITTO CANONICO l’uso
Un altro conflitto di lealtà riguarda
del burqa, da parte delle donne
islamiche, nei luoghi nei quali bisogna
poter essere in grado di farsi
riconoscere. In questo particolare caso,
quindi, la tradizione religiosa islamica
che invita ad indossare il burqa si pone
in contrasto con le norme
dell’ordinamento in cui si vive. Nel
dicembre del 2015, la Giunta della
il
Regione Lombardia ha deliberato
divieto, in ogni edificio della
Regione, per motivi di sicurezza
pubblica, di indossare tre particolari copricapi, ovvero il casco/il
passamontagna/e il velo. Per la precisione, il divieto per i primi due copricapi,
ovvero il casco e il passamontagna, entrò in vigore con la cosiddetta legge Reale del
1975, quindi tale delibera ebbe solo lo scopo di vietare anche l’uso del velo, il quale
nella sua versione integrale rende difficoltoso il riconoscimento della donna. Le
motivazioni che giustificano tale divieto si fondano principalmente su ragioni di
sicurezza. La legittimità di tale provvedimento è stata presa in considerazione dal
Tribunale di Milano con la sentenza del 20 aprile del 2017, la quale ne conferma la
legittimità affermando che la pubblica sicurezza è un interesse meritevole di tutela
anche se ciò può arrecare uno svantaggio per le donne che per tradizione islamica
indossano il velo integrale. Pag. 6 di 61
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DIRITTO CANONICO
Un altro interessante conflitto di lealtà, che si viene a creare nella nostra società, è
la religione Sikh.
quello riguardante Questa è una religione molto particolare che
“cinque K”.
prevede che i suoi seguaci indossino sempre cinque simboli, i cosiddetti
Ovvero: I Kesh, capelli lunghi raccolti in un
turbante.
Il Kangha, un pettine che sta a
simboleggiare l’obbligo di avere
sempre i capelli in ordine. I quali sono,
quindi, differenti dai capelli disordinati
degli asceti induisti.
Il Kara, un braccialetto di ferro che
rappresenta il controllo morale nelle
azioni e il ricordo costante di Dio.
I Kacha, ovvero degli indumenti intimi
o sottovesti di tipo allungato, che
stanno a simboleggiare l’autocontrollo
e la castità.
Il Kirpan, il quale è una spada
cerimoniale, simbolo religioso di
fortezza e lotta contro l’ingiustizia. il
Il conflitto di lealtà ha origine da questo ultimo simbolo della religione Sikh, infatti
porto del Kirpan reato
è un dovere religioso che porta però in essere un
“culturalmente motivato”. Diversi sono stati i casi affrontati dai nostri giudici su
la sentenza della Corte di Cassazione,
tali reati, analizziamo quindi ora del 31
marzo 2017, su uno di questi casi. Con tale sentenza, la Corte fu chiamata a giudicare
il caso di un indiano Sikh che, mentre passeggiava per le vie del suo paese, viene
fermato da un ufficiale di polizia locale, alla richiesta di quest’ultimo di consegnargli
“l’arma” egli rifiuta affermando che il suo comportamento, ovvero il possesso del
Kirpan, si conformava ai precetti della sua religione. La questione, in primis, viene
presa in esame dal giudice di merito, il quale afferma che la scelta di portare questo
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pugnale non può avere effetto autoritativo su una norma penale, dettata per motivi di
sicurezza pubblica. Allorché, l’imputato decide di accorrere in Cassazione, dove
sostiene che il porto del Kirpan, come l’uso del turbante, costituirebbe l’adempimento
di un dovere religioso, e che quindi questo era tutelato dall’art.19 della Costituzione.
La Corte di Cassazione, nella sua sentenza, conferma la decisione del giudice
di merito, affermando che, anche se l’integrazione non impone l’abbandono della
cultura di origine, l’immigrato deve conformare i propri valori a quelli del mondo
occidentale in cui ha deciso di inserirsi, nel quale la sicurezza pubblica è un bene da
tutelare prevalente rispetto alla propria tradizione religiosa. Inoltre, viene
sottolineato che con tale decisione in nessun modo viene ostacolata la libertà
religiosa dell’imputato, in quanto lo stesso articolo 19 della Costituzione prevede
come limite a tale libertà particolari esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza
e della sicurezza compendiate nella formula dell’ordine pubblico. Corte
Diversi conflitti di lealtà sono stati affrontati, a livello europeo, anche dalla
Europea dei Diritti dell’Uomo, la cosiddetta CEDU. Analizziamo ora alcuni di
questi particolari casi.
Nel gennaio del 2017 la CEDU dovette affrontare un particolare caso, che vedeva
come protagonisti due genitori turchi residenti in Svizzera. Questi avevano deciso di
i corsi di nuoto obbligatori
non far frequentare alle loro figlie, di sette e nove anni,
offerti dalla scuola, e previsti da una particolare normativa del Cantone dove
tali corsi erano aperti sia a maschi che a femmine.
risedevano, poiché La scuola
cerca quindi di risolvere tale problema assicurando la presenza di spogliatoi e docce
separate, e dando inoltre la possibilità alle due sorelle di indossare un burkini, ovvero
un particolare costume da bagno che copre interamente braccia e gambe.
Nonostante tali incentivi, le due bimbe non partecipano ai corsi di nuoto, e i genitori
una sanzione
subiscono
amministrativa come previsto dalla
normativa del Cantone di riferimento.
I genitori, però, decidono di opporsi
alla sanzione amministrativa avviando
così tutto l’iter di ricorsi e appelli che
Nella
ha portato dinanzi alla CEDU.
sua sentenza, la Corte di
Strasburgo dà ragione alla scuola,
affermando in primis che
l’integrazione sociale degli alunni, a
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prescindere dalle loro origini/culture/religioni, fosse un interesse pubblico prevalente
rispetto alle convinzioni religiose e filosofiche dei loro genitori. E ricordando, inoltre,
che l’interferenza alla libertà religiosa dei genitori e delle loro figlie era stata
minimizzata dalle misure prese dalla scuola, ovvero spogliatori/docce separate e
burkini. Un altro interessante conflitto di lealtà
che viene affrontato dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo è legato
una campagna pubblicitaria
ad
creata da una casa di moda
lituana. Quest’ultima, infatti, decide
di utilizzare le figure religiose di Gesù
e della Madonna per pubblicizzare la
propria linea di Jeans. Tale pubblicità,
oltraggiosa e
però, viene considerata
blasfema da alcune associazioni,
tant’è che i tribunali della Lituania,
nei diversi ricorsi affrontati,
confermano che l’uso dei simboli
una
cristiani fatt0 da questa campagna pubblicitaria raffigurava, in sostanza,
violazione del sentimento religioso cristiano. Il caso arriva, quindi, dinanzi alla
CEDU, la quale però esprime un’opinione diversa rispetto alle autorità locali. Infatti,
tra i due interessi
la Corte, nella sentenza del 30 gennaio del 2018, afferma che
contrapposti in gioco, ovvero la libertà d’espressione da una parte e la tutela delle
convinzioni religiose dall’altra, il primo sia prevalente rispetto l’altro. Questo poiché,
la libertà d’espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società
democratica e deve quindi prevalere rispetto ad altri interessi, salvo i casi in cui tale
libertà risulti offensiva e/o inciti all’odio. Inoltre, la Corte arriva a questa soluzione
anche perché il conflitto tra tutela delle convenzioni religiose e libertà di espressione
non riguardava l’intera popolazione lituana, ma solo una parte della comunità.
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Lezione n.1
Venerdì 27 Settembre
Mercoledì 02 Ottobre
Giovedì 03 Ottobre
Venerdì 04
Ottobre Pag. 10 di 61
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DIRITTO CANONICO
Il Diritto Canonico non è
un diritto statale o
secolare, bensì un diritto
religioso, come lo sono ad
esempio anche il diritto
islamico o il diritto ebraico.
Quindi, per poter
comprendere al meglio il
Diritto Canonico e qualsiasi
altro diritto religioso, è
necessario in primis studiare
cos’è e cosa caratterizza
un diritto religioso.
Analizzeremo ora il diritto
quattro domande fondamentali.
religioso rispondendo a
1. Cos’è un Diritto Religioso? un diritto che nasce e si sviluppa
Possiamo definire il Diritto Religioso come
all’interno di una comunità religiosa, e che ha nell’elemento religioso la
propria origine, il proprio oggetto e il proprio fine.
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DIRITTO CANONICO
2. Che cosa caratterizza i
Diritti Religiosi?
Tutti i Diritti Religiosi
hanno delle
caratteristiche che li
accomunano, le quali
fanno inoltre sì che
questi particolari diritti
si possano differenziare
dai diritti secolari.
caratteri
Questi
fondamentali
riguardano le fonti, i
destinatari, i contenuti e
il fine di ogni Diritto
Religioso. Analizziamoli
nel dettaglio.
Le Fonti dei Diritti Religiosi. Tutti i Diritti Religiosi, a differenza dei diritti
secolari, non trovano il loro fondamento nell’uomo, bensì in qualcosa di esterno
all’uomo, ad esempio nella natura oppure in un’entità particolare e sovrannaturale
I Diritti Religiosi sono, quindi, tutti
come lo è Dio per le Religioni del Libro.
diritti etero-fondati. Tale caratteristica, però, pone in essere dei problemi
riguardanti la validità e la modif
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Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Milani Daniela, libro consigliato Lezioni di diritto canonico (5^ edizione)…
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