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Diritto e religione nella storia d'Europa
Ferrari
Frequentanti: appunti e slides
Lezione 1
Studio del diritto prodotto da una precisa comunità religiosa, nel caso del diritto canonico è il diritto prodotto dalla Chiesa cattolica. Il diritto canonico insieme al diritto romano è quello che ha maggiormente contribuito alla creazione dei diritti di oggi. Fino all'illuminismo possiamo dire che la tradizione giuridica dell'Europa è tradizione fortemente collegata alla tradizione della Chiesa cattolica. I sistemi politici di oggi sono il frutto di un bilanciamento tra le posizioni della chiesa e dello stato, per lungo tempo la storia di Europa è stata fortemente condizionata dal rapporto tra sfera temporale e secolare.
Introduzione
Perché il diritto canonico? Le motivazioni che spiegano giuridicamente perché ha senso un corso di diritto canonico sono duplici: è utile in quanto giuristi e in quanto battezzati nella Chiesa Cattolica.
- In quanto battezzati: chi è battezzato è giuridicamente un membro di questa comunità, il battesimo introduce l'individuo nella comunità e a questo seguono dei determinati effetti giuridici.
- In quanto giuristi: vi sono delle professioni nelle quali la conoscenza del diritto canonico non è necessaria ma è una conoscenza maggiore che dà la possibilità di avere più strumenti per analizzare il panorama dello scenario interreligioso e multiculturale. Per un notaio è importante conoscere il diritto canonico poiché quando un notaio redige un atto che ha come oggetto un bene della chiesa o di un ente ha l'obbligo di controllare le autorizzazioni, altrimenti espone in modo automatico l'atto alla nullità. L'atto redatto da un notaio che non rispetti il regime delle autorizzazioni è un atto nullo.
222/1985: Lo stato decide di dare valore a questo sistema di autorizzazioni interne in virtù di un accordo tradotto in legge. Art.18 prevede espressamente che lo stato deve rispettare questo regime di autorizzazione, rispettare determinate regole è la condizione di validità dell'atto posto in essere dal notaio. È importante anche per i giudici della corte d'appello dal momento che c'è una norma che dice che sentenze che dichiarino la nullità di un matrimonio che è stato celebrato davanti al ministro di culto possono avere effetto non solo nell'ordinamento della chiesa ma anche in quello dello stato.
Legge 121/1985, art. 8 è la legge che ha reso esecutivo nell'ordinamento giuridico italiano l'accordo di revisione del concordato lateranense. Nel 1984 viene modificato il concordato del 1929.
Art. 8 qualora due persone vogliano sposarsi davanti al ministro di culto possono farlo anche con effetti per lo stato, intenzione di contrarre un matrimonio canonico ma che ha effetti anche per l'ordinamento giuridico italiano, questi avvengono in virtù della trascrizione purché sia preceduta dalle pubblicazioni, che si fanno nella chiesa parrocchiale e nell'albo del comune. Nell'accordo è previsto che lo stato si impegni a trascrivere il matrimonio trascritto davanti al ministro di culto a condizione che non vi siano determinati impedimenti: i contraenti hanno un'età diversa da quella prevista dal codice civile, l'età per contrarre validamente matrimonio per il codice è di 18. Invece per la chiesa cattolica è 14 per la donna e 16 per gli uomini, nel caso di contraenti di età minore dei 18 anni perciò il matrimonio non è trascrivibile. Poi non è trascrivibile quando tra i contraenti ci sono degli impedimenti che vengono considerati dalla legge civile come inderogabili: tra i coniugi c'è già un matrimonio civile, una delle parti è interdetta, in presenza di affinità in linea diretta, delitto. Qualora però non esistano delle cause di impedimento, il parroco trasmette l'atto all'ufficiale civile che provvederà a trascrivere. La parte interessata può domandare al giudice di delibare la sentenza dichiarativa di nullità del matrimonio. La chiesa si dichiara competente a celebrare matrimoni che abbiano effetti anche civili.
Le sezioni unite della cassazione hanno deciso che vi sia un limite temporale cioè se il matrimonio è durato più di tre anni, l'ordinamento nazionale non riconosce la sentenza di annullamento del giudice ecclesiastico, la sentenza non viene delibata pertanto non viene riconosciuta nessuna validità alla decisione del giudice. Il giudice della corte di appello ai sensi dell'art 8 L. 121/1985 deve verificare che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa in quanto matrimonio celebrato ai sensi dell'accordo tra lo stato e la chiesa cattolica (art 8.1), nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato riconosciuto alle parti il diritto di agire e di stare in giudizio in modo non difforme dai principi dell'ordinamento giuridico italiano, infine deve verificare che sussistano tutte le condizioni che sono richieste dalla legislazione italiana or la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere e il rinvio nel 1985 era agli art 796 e 797 di codice di procedura, queste norme sono state abrogate dalla L. 218/1995. Di fatto la dottrina però ritiene che continuino a operare nel caso di specie.
Art. 8
1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
- Quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;
- Quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente, quando questa accerti:
- Che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
- Che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- Che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La Corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.
Art 9 L. 121/1985
La Repubblica italiana riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio culturale del popolo italiano continuerà ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica. È principio che viene invocato nella questione del crocifisso nelle aule scolastiche, la questione arriva fino alla corte di Strasburgo. Signora atea scopre che nelle aule dove i figli fanno lezione ci sono dei crocifissi. Chiede che venga rimosso perché quel simbolo dal suo punto di vista può condizionare la libertà di coscienza dei suoi figli e contrasta con il contenuto dell'educazione dei suoi figli. Un crocifisso appeso in un'aula scolastica può avere questo effetto poiché è un simbolo religioso attivo che interferisce, la signora Lautsi si rivolge al TAR del Veneto ritenendo che la presenza del crocifisso viola i principi di imparzialità e laicità dello stato, viola l'art. 3 Cost. Principio di uguaglianza, viola l'art.19 il quale riconosce la piena libertà di professare la propria religione compresa l'ateismo e l'agnosticismo, viola l'art 9 CEDU. Il TAR riceve il ricorso e ritenendo che molte delle questioni siano fondate, solleva la questione di legittimità costituzionale dal momento che la presenza del crocifisso contrasta con il principio di laicità. La presenza del crocifisso è disposta da due regolamenti pertanto la corte costituzionale non può dire nulla di questi regolamenti, rimanda la questione al TAR che decide con sentenza 1110/2005 il crocifisso è simbolo di una particolare storia cultura e identità ma anche espressione di alcuni principi di laicità comuni pertanto può essere legittimamente collocato in quanto non solo non contrastante ma anche confermativo del principio della laicità dello stato. La chiesa cattolica durante il dibattito ha assolutamente sposato questa linea cioè l'idea che il crocifisso dovesse rimanere perché simbolo di principi e valori del nostro stato. Sentenza del Consiglio di Stato conferma la pronuncia del TAR del Veneto, come ad ogni simbolo possono essere attribuiti vari significati. Il ricorso della corte di Strasburgo poiché viola l'art 2 e 9 CEDU.
Ricorso alla Corte di Strasburgo
La signora ricorre alla corte per violazione dell'art. 2 e 9. Il crocifisso è un simbolo attivo che pone un problema di identità, e non lascia secondo la signora la libertà di una educazione e istruzione poiché potrebbero non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ma comunque l'insegnante di ogni altra materia si trova davanti a un simbolo che ha un significato. Un simbolo passivo è invece un simbolo che ha perso significato, è irrilevante. Si lamenta poi la disposizione dell'art 9 CEDU che salvaguardia la libertà di pensiero, libertà assoluta fino a che non è necessario inserire restrizioni per legge, se queste risultino essere necessarie per ragioni di pubblica sicurezza, ordine pubblico ed età. È diritto assoluto se non deve venire bilanciato con esigenze di pericolo e in ogni caso deve esserci una previsione di legge.
In prima istanza la corte ha ammesso la violazione dell'art.2 del protocollo addizionale del 1952 esaminato in modo congiunto con art. 9. Le sentenze della corte di Strasburgo si impugnano con il mezzo della revisione davanti alle sezioni unite della corte. Il governo dello stato italiano fa ricorso e in fase di riesame la corte ha escluso che l'esposizione del crocifisso costituisca una violazione del diritto dei genitori di educare ed istruire i figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. La corte sancisce definitivamente che il crocifisso sia un simbolo passivo.
Lezione 2
Diritto religioso: caratteri
Il diritto religioso è quel diritto che nasce e si sviluppa all'interno della comunità religiosa. È perciò diverso dai diritti degli stati nel senso che non è quello prodotto dallo stato ma un diritto che trova nell'elemento religioso l'origine, l'oggetto, e il fine della propria sfera d'azione. Il diritto religioso è il diritto di una comunità che è religiosamente connotata.
Fonti
Etero fondati: trovano il loro fondamento non nell'uomo ma in una realtà esterna all'uomo stesso che per i cristiani, ebrei, islamici coincide con Dio. Si pone il problema dell'imputabilità di questo diritto, come può un membro di una comunità religiosa modificare una norma la cui fonte è Dio? Il problema è in realtà relativo poiché questa immutabilità non è assoluta ma relativa, ad essere immutabili sono solo i valori cristallizzati nei testi rivelati, mutabili sono invece le regole che garantiscono l'applicazione di questi principi. È sempre possibile adattare l'applicazione del diritto rivelato alla realtà. I principi che si trovano nei testi sacri sono immutabili ma applicando il principio al caso concreto, l'immutabilità diviene relativa.
Esempio: l'usura. Il divieto cade, è possibile prestare del denaro a tassi di interesse basso. In alcune comunità come l'Islam non accettano il prestito con gli interessi. La Bibbia prevede la pena di morte, ma i principi che danno attuazione non la applicano. Il sistema di interpretazione che offre maggiore garanzia è quella della chiesa cattolica dal momento che questa ha un preciso organigramma riconosciuto giuridicamente centrale e locale. (Papa, Vescovi, Conferenza episcopale) chiari sono i soggetti che governano e pertanto chiari sono i soggetti che interpretano le norme. Diverso è il discorso per Islam e ebraismo dal momento che in questo caso l'interpretazione è affidata a singoli o a singole scuole che fanno giurisprudenza ma senza un'unità di fondo. Il sistema chiesa garantisce una unità e chiarezza maggiore per quel che riguarda le norme applicative. La comunità islamica è comunità ampia che solleva diverse questioni sul problema dell'interpretazione perché diventa difficile capire se una regola valga per tutti.
Destinatari
Diritto personale. L'appartenenza alla comunità cristiana è legata all'atto formale che è il battesimo. L'appartenenza alla comunità ebraica invece è sancita dalla nascita, è legata ad una discendenza genetica. Ebreo è chi è figlio di ebrei. La discendenza si trasmette per linea materna, pertanto madre ebrea figlio ebreo, se invece a esserlo è il padre, occorre interpretare: per gli ebrei ortodossi il nato non è ebreo ma lo potrà diventare con un percorso di conversione, per l'ebraismo liberale invece il nato è ebreo. Per i musulmani l'appartenenza alla comunità non pone problemi quando musulmani sono entrambi i genitori o il padre, anche in questo caso si trasmette per nascita ma per linea paterna ed è il motivo per cui l'educazione dei figli spetta al padre. Se ad essere musulmana è la madre e non il padre, per principio di conservazione il figlio sarà comunque musulmano. Si può diventare musulmani per conversione.
I diritti religiosi si rivolgono alla persona nel suo foro interno, cioè per loro natura i diritti religiosi non riguardano la dimensione pubblica dell'individuo, ma riguardano in prima istanza il foro della coscienza o anche foro interno. Mentre i diritti statuali che sono territoriali riguardano la sfera pubblica del soggetto.
Contenuti
Hanno un contenuto più ampio; non distinguono politica, etica, diritto religione. A differenza dei diritti secolari (diritti degli Stati) che seguono la logica propria del positivismo in forza del quale il diritto è posto dall'uomo ed è legittimo nella misura in cui rispetti le procedure. I diritti religiosi non si muovono secondo le regole del positivismo, ma secondo le regole del giusnaturalismo: il diritto deve esprimere un ordine naturale universale cui la volontà umana deve conformarsi. Non c'è problema di effettività giuridica, il fedele che appartiene alla comunità rispetta le regole perché determinazioni di cose che sono giuste.
Fine
Soprannaturale, è di tipo disciplina di società il cui orizzonte è l'eternità. Il tempo è quello di Dio. Il fine è la salvezza delle anime, canone 1752 la salvezza delle anime deve sempre essere nella chiesa la legge suprema nel senso che la chiesa può anche sospendere l'applicazione di una norma se ritiene che non si rispetta questa finalità.
Quali rapporti tra diritti religiosi e secolari
Tutti siamo cittadini, i diritti secolari sono diritti territoriali. I diritti religiosi sono invece personali, l'appartenenza religiosa può scontrarsi contro l'appartenenza territoriale, cioè l'identità religiosa può non essere compatibile con la legge statale. È un problema minore per le società che sono omogenee per quel che riguarda la religione. Circoncisione: Gli ebrei fanno circoncidere i figli entro una settimana dalla nascita, se il bambino non lo è non appartiene alla comunità. Ci sono alcuni paesi in cui...
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