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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN CANTINA
Regole potenziale produttivo, pratiche enologiche, autorizzazioni, trattamenti vanno registrate per verificare quanto viene fatto in vigneto/cantina e se corrisponda ai regolamenti. Sistema di controlli che garantiscono tracciabilità quanti/qualitativa della produzione vinicola. Prima cartaceo ora informatizzato (SIAN).
SIAN: strumento di supporto al Mipaaf, piattaforma telematica che si occupa di agricoltura, trattando tutte le filiere e di servizi diversi come gestione anagrafe aziendale, contributi agricoltura, controllo potenziali produttivi e gestione banche dati. Svolge ruolo centrale nel settore vitivinicolo per controlli e registrazioni previsti da norme. TU vino prevede che nel SIAN siano inserite tutte le 30 dichiarazioni/informazioni/comunicazioni/autocertificazioni, registri, dati aggiornamenti che imprese devono fornire per normativa.
Schedario viticolo: imposto a stati membri a istituire e mantenere un catasto viticolo per
monitorare il potenziale produttivo. Informazioni: - Identificazione del viticoltore - Elenco e ubicazione delle particelle viticole coltivate - Dichiarazioni di vendemmia, produzione e giacenza per ogni particella/gruppo - Identificazioni con ortoimmagini per ogni particella/gruppo - Superficie coltivata - Superfici ammissibili per produzione DOP e IGP - Superfici ammissibili per produzione di vini generici in zone ammesse a DOP/IGP - Superfici ammissibili per produzione di vini generici in zone non ammesse a DOP/IGP - Varietà dell'uva e stima delle superfici - Anno di impianto - Superficie vitata sottoposta a riconversione/ristrutturazione - Superficie vitata sottoposta a vendemmia verde Devono essere indicate: - Autorizzazioni di impianto concesse ma non utilizzate (e diritti di impianto in attesa di conversione) - Superfici vitate per deroga alle autorizzazioni (sperimentali, piante madri per marze) - Superfici vitate non autorizzate o autorizzate ad estirpazione ITALIA dettata dal DM. Dati raccolti su base regionale. Per accedere a contributi e variazioni del potenziale produttivo è necessaria l'iscrizione. La massima resa per ettaro è determinata dal DM.superfici non iscritte a DO e IG sia di 50 tonnellate.
Anagrafe aziende: all'interno del SIAN, ogni azienda ha fascicolo aziendale con: ubicazione, rappresentante, dati produzione, trasformazione e commercializzazione, catasto immobili. In questi dati presente anche schedario viticolo e dati da dichiarazioni annuali obbligatorie.
Dichiarazioni annuali: quanto vino è presente o sarà presente, bilancio previsionale (da tali dichiarazioni). Non tutte obbligatorie. Tipi: produzione, giacenza, vendemmia, trattamento o commercializzazione.
Dichiarazioni vendemmia: stati membri possono richiederla, EU no obbligo, Italia si. Entro 15 novembre e contiene: info anagrafiche dichiarante, riepilogo uve raccolte e destinazione, rivendicazione uve, cessione uve, conferimento uve a cantina o associazione. Attraverso SIAN.
Rivendicazione uve: connessa a vendemmia, rivendicazione uve DO e IG, per disciplina DOCG DOC e IGT. Vigneti ritenuti idonei a DO e/o IG possono rivendicare uve DO/IG
Compilando un quadro, le uve verranno utilizzate per la vinificazione DO/IG verso la quale si effettua la rivendicazione. Andranno indicati gli esuberi e le redevue DO nei limiti dei disciplinari e le destinazioni produttive.
Le dichiarazioni di produzione sono obbligatorie e riguardano le seguenti informazioni: info anagrafiche del dichiarante, dati sulla produzione di vino e mosto, uva da vino acquistata, elenco dei fornitori di mosto/vini. La SIAN deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno. Può essere presentata insieme alla dichiarazione di vendemmia se si tratta di:
- prodotti di uva da vino che effettuano raccolta e vinificazione con uve solo proprie;
- prodotti da uva da vino che effettuano raccolta, cessione parziale e vinificazione con uso esclusivo delle proprie uve.
La dichiarazione di giacenza è obbligatoria per i produttori, trasformatori, imbottigliatori e commercianti che hanno giacenze di vino e mosto al 31 luglio. Deve essere comunicata entro il 10 settembre e contiene le seguenti informazioni: identità, luogo di detenzione dei prodotti, per i vini scorte ripartite in rosso/rosato e bianco, tipo DOP/IGP, varietale.
no DOP/IGP, osenza DOP/IGP; origine e tipo detentore.
Mosti: colore, tipo, tipo detentore produttore o commerciante.
SIAN.
Registro telematico: libro mastro in cui registrate: entrate, trasformazioni, pratiche, trattamenti, lavorazioni, uscite da stabilimento o da deposito. Tenute in ordine cronologico, per tipo di prodotto per stabilimento/deposito. La tenuta di tali registri avviene tramite il SIAN. Funge anche da registro di carico e scarico per contabilità. Vanno inseriti:
- vini DOP e prodotti destinati ad essere trasformati in tal vino;
- vini IGP e prodotti destinati ad essere trasformati in tal vino;
- vini senza DOP/IGP prodotto con unica varietà e prodotti (indicazione annata e varietà);
- vino senza DOP/IGP con 2 o più varietà e prodotti (annata);
- ogni prodotto non conforme a pratiche enologiche che va distrutto.
Per prodotti: saccarosio, mosto uva concentrato (e rettificato), prodotti acidificazione, disacidificazione,
alcoli, acquaviti. Sottoprodotti da eliminare con indicazione se per distillazione, aceto o altro uso.
PER ENTRATE e USCITE SI DEVE INDICARE: numero partita prodotto, data operazione, quantitativo, il prodotto, certificato che accompagna.
PER OGNI TRATTAMENTO SI DEVE INDICARE: operazioni effettuate (data, natura e quantità prodotti, prodotto ottenuto con tenore alcolico e zuccherino), quantità prodotto per aumentare alcol, acidificazione, disacidificazione, dolcificazione; designazione prodotti prima e dopo operazione. Marcatura recipienti dei prodotti prima e dopo operazione, se si tratta di imbottigliamento capacità e numero, imbottigliamento conto terzi (nome e indirizzo imbottigliatore).
PER OGNI PARTITA SI DEVE INDICARE: data preparazione, data imbottigliamento per spumanti di qualità, volume partita (cuvee) e indicazione componenti/volumi/titolo alcol/potenziale, sciroppo zuccherino usato, contenitori ottenuti (spumante: contenuto zuccherino residuo).
CONTI
SEPARATI PER PRODOTTI RIPORTANO (saccarosio e mosti conc):
entrate (nome e indirizzo fornitore, documento trasporto, quantità e data;
uscite (quantità, data utilizzazione/uscita, nome e indirizzo destinatario.
Documenti accompagnamento: obbligo per ciascun trasporto con riferimento a ciascuna partita, traviticoltori, produttori, trasformatori o commercianti. Eccezioni: prodotti vitivinicoli da vigneto a locali vinificazione (medesima impresa o gruppo di produttori senza cambiamento proprietario) vinacce e fecce divino verso distilleria/acetificio (altri documenti) prodotti trasportati sono nel territorio di uno stato membro in contenitori di volume non superiore a 60L con restrizioni.
2 tipi di documenti:
- prodotti soggetti ad accisa, documento amministrativo elettronico o altro documento commerciante con codice ARC;
- prodotti no accisa, prodotti di accisa destinati a sola circolazione nazionale e per prodotti di accisa spediti da piccoli produttori DOCUMENT MVV.
MVV:
validato da ICQRF o comune competente, nel caso di prodotto sfuso necessaria convalida successiva da ICQRF o comune (timbratura i PEC), redatto da speditore in 3 copie (una per sé, una al destinatario, una al trasportatore), dotati di numero progressivo, anno riferimento, quantità prodotti; indicata ora partenza.
Trasportatore deve sottoscrivere MVV a ricezione prodotti; destinatario prima di inserire nel registro telematico i prodotti ricevuti deve verificare che MVV completo e corretto.
26) SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
UE obbliga a disporre di sottoprodotti per: mantener qualità prodotti vitivinicoli evitando uve troppo pressate; evitare frodi legate a riutilizzo per nuovi prodotti. Eliminazione attraverso distillazione. Contributo per incoraggiare: versato a distillatori e legato alla % di alcol ottenuto per hL, titolo minimo 92%, mira a coprire costi di raccolta sottoprodotti e trasferito a produttore se deve sostenere questi costi.
Distillazione: divieto di:
Sovrapressione uve, pressatura fecce e rifermentazione vinacce per NONdistillazione. Stati membri fissano quantità minima alcol che vinaccia deve avere dopo pressatura.
ITALIA: consegna vinacce entro 30gg da fine periodo vendemmia, fecce entro 30gg da loro ottenimento, non oltre 31 luglio. Alcuni casi esonero obbligo di consegna ma soggetti a obbligo ritiro sotto controllo. Uso anche per i fertilizzanti, compostaggio, cosmetici.
Da distillazione: alcol etilico origine agricola, distillato origine agricola, acquavite di vinaccia, grappa, alcol grezzo >92%. Distillatore fornisce a produttore entro 20gg da ultima consegna, non oltre 30 settembre, documento che riepiloghi natura, quantitativo, titolo alcol e data consegna sottoprodotti forniti. Prodotti ottenuti sottoposti a controlli sia in distillazione che dopo.
27) DISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE
Chi fornisce info? Quali strumenti giuridici? Informazione come file rouge che permetti di far funzionare meccanismi giuridici. Legame informazione-tecnologia.
Tecnologia regola nuove fonti di informazione (web, tv), nuove informazioni (nutrizionali, sulla salute). La tecnologia risponde ad esigenze normative RFID. Più informazioni meglio è? Problema sovraccarico informativo, manipolazione, costo nel generare e tutelarle, limiti cognitivi. Interessi circolazione informazione: tutela consumatori (salute, libera determinazione) tutela produttori (iniziativa economica, competizione leale). Informazione fondamentale per funzionamento del mercato: regolamentazione della sua circolazione (e presentazione) rappresenta risultato di un bilanciamento tra interessi diversi. ENTRA IN VIGORE REG 1169/2011, CONFINI GIURIDICI ETICHETTATURA: definizione di informazioni sugli alimenti, etichettatura ed etichetta. Nozioni base: campo visivo e campo visivo principale, leggibilità, ingrediente primario, termine minimo di conservazione. Informazioni etichetta: informazioni generali (nutrizionali, sulla salute, sulla qualità dei prodotti) emarchi.Principi generali: pratiche leali di informazione (no ingannevolezza, si chiarezza precisione ecomprensibilità). Responsabilità (“chi” principio di apparenza, responsabile è chi appone il suo nome sulprodotto; “per cosa” verifica completezza ed esattezza informazioni; “responsabilità concorrente” anchecoloro che ricevono gli alimenti hanno un obbligo di verifica).INFORMAZIONI OBBLIGATORIE:- identità, composizione, proprietà o altre caratteristiche
- protezione della salute dei consumatori e uso sicuro dell’alimento
- caratteristiche nutrizionali
- presentazione delle informazioni: visibilità, leggibilità, requisiti da Commissione o disposizioniapplicabili a specifici alimenti
- requisiti linguistici: comprensibilità consumatori nello stato in cui si trovano