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Legislazione Vitivinicola Prima Parte

1) REGOLE

• REGOLE DESCRITTIVE (naturali): l’acqua fatta bollire diventa vapore, domanda elevata aumenta

prezzo dei beni

• REGOLE PRESCRITTIVE: non tutte giuridiche, cosa bisogna fare es: regole per giocare a basket, se

firmi un contratto devi adempire alle obbligazioni contenute in esso. Contengono condotte che

devono o non devono essere tenute.

Le regole sono:

• GENERALI: La regola si applica (tendenzialmente) a chiunque si trovi in una determinata situazione

(fermo al semaforo rosso a prescindere da che io mi chiami Marco o Alex) possono esservi

ECCEZIONI.

• ASTRATTE: in tutti i casi in cui una persona si trova in una determinata situazione (a prescindere che

sia martedì o mercoledì) con delle eccezioni (semaforo rosso, persona ferita a bordo).

Regole prescrittive: impongono di conformarsi ad una determinata condotta, se non rispettata si verrà

puniti attraverso una sanzione applicata da un Autorità:

• sanzioni PRESCRITTIVE: adottata se qualcuno viola una regola (pagare multa se non ti fermi al

rosso)

• sanzioni NON PRESCRITTIVE: sanzione adottabile ma non deve (non dire bugie sanzione potrebbe

essere sociale, venir chiamato bugiardo).

Regola prescrittiva: cosa una persona deve o non deve fare sotto minaccia di sanzione, chiamate anche

NORME (non tutte sono regole giuridiche, possono essere morali, religiose, o anche tutte assieme es: non

uccidere).

Regole giuridiche sono poste da una comunità (società) per permetterne la sua sopravvivenza, regole

presidiate da sanzioni imposte da un’autorità. Sono strumenti sociali col fine di prevenire o risolvere

conflitti, regolando la vita sociale e le relazioni fra individui. IN TUTTI I CASI la nozione di regola giuridica

implica il concetto di un’autorità SUPER PARTES in grado di imporre (anche coercitivamente) la sua volontà.

Le regole giuridiche prodotte dal medesimo gruppo sociale al quale verranno applicate, fonti delle regole

giuridiche (ogni atto o fatto capace di produrre una regola giuridica), la loro produzione non richiede il

consenso di ogni singolo membro. Rappresentanza: alcune persone rappresentano i membri (parlamento) e

concordano nel creare una regola; può essere DEMOCRATICA o di altra natura (religiosa, monarchica).

PRODUZIONE REGOLE giuridiche sono regolate da regole giuridiche, produzione e applicazione richiede

un’organizzazione (autorità) che assume diverse forme (parlamento, governo, giudici, polizia), questa

organizzazione è a sua volta regolata.

o Sistema giuridico: diversi tipi di regole (come ci dobbiamo comportare, regole con sanzioni nel caso

violassimo una regola, regole sull’organizzazione che creano applicano regole)

o Pluralità sistemi giuridici: differenti gruppi sociali = molti sistemi giuridici (più importanti quelli

creati da gruppi sociali indipendenti a cui altri gruppi non possono imporre regole: STATI

ANZIONALI), ma vi sono anche sistemi giuridici come quello internazionale che regola rapporto fra

stati.

o Diritto e giustizia: regole ingiuste restano giuridiche se prodotte legittimamente in base alle norme

organizzative, queste possono essere comunque contestate (diritto positivo) 1

o Diritto positivo: (qualcosa di posto, creato artificialmente), diritto naturale è un gruppo di regole e

principi naturalmente presenti in ogni società ed essere umano (deriva da dio, ragione, altre

entità).

o Fonti regole giuridiche: non tutte regole sono uguali, gerarchia a piramide e determinano

parzialmente il contenuto di quelle poste a un livello più basso. Più alto lo status più difficile

crearla/modificarla. Una regola nello stesso status può abrogare o modificare altre nello stesso.

Gerarchia: COSTITUZIONE-LEGGI-DECRETI LEGISLATIVI-REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI.

o Diritto comunitario: non solo gli stati ma anche UE crea norme, proprio sistema di fonti e

gerarchia, 2 problemi: gerarchia europea tra fonti del diritto, relazioni tra fonti nazionali ed

europee. (norma europea-stato trasforma in legge o decreto- applicazione / regolamento –

cittadini EU) regolamenti: norme create da istituzioni comunitarie (consiglio, commissione,

parlamento) direttamente applicabili negli stati membri direttive: norme create non direttamente

applicabili ma vanno prima tradotte.

o Relazioni: fonti europee prevalgono su nazionali, regolamenti in modo immediato e diretto,

direttive devono convertire le norme comunitarie in norme interne (non fatto o in ritardo portano

sentenze). Diritto comunitario importante, gran parte diritto vitivinicolo è comunitario.

o Fonti private di regole giuridiche: normalmente create da soggetti pubblici ma anche regole create

da operatori privati, disciplinano relazioni fra privati (produzione e commercializzazione diversi tipi

di beni), queste regole possono essere rispettate volontariamente (standards) a volte devono

essere rispettate (contratto).

CONTRATTO E REGOLE GIURIDICHE: accordo tra 2 o più persone per regolare i loro rapporti reciproci,

creano obbligazioni (condotte da seguire) nel caso di violazione può essere applicata sanzione. Una parte

può inserire/imporre una clausola che stabilisca determinati standard di condotta dovuti dall’altra parte

(come svolgere un compito, quali caratteristiche deve avere un prodotto, come agire su questioni

ambientali), contratto crea alcuni tipi di regole private poiché tutte stabiliscono STANDARDS di condotta

che devono essere rispettati dalle parti.

Standards: regole create da privati (es GDO) che si applicano su tutti i soggetti che decidono di applicarle,

spesso possono essere molto dettagliati, alcune clausole possono richiamare gli standards rendendoli

obbligatori. Il loro rispetto è un prerequisito per entrare in una relazione contrattuale con un altro soggetto

(con GDO).

Interpretazione norme: applicazione di una norma=attività volta a dare esecuzione coattiva ad essa, diversi

soggetti possono dare applicazione: privati (certificatori) pubblici (giudici, pubblici ufficiali, organismi

amministrativi), per essere applicata una norma deve essere interpretata (attribuire un significato alla

norma e valuta se applicabile al caso specifico da risolvere) Es: divieto di sosta da solo o con cartello

integrativo delle ore. Le norme sono interpretate da tutti, una norma può avere differenti significati.

(legislatori con emendamenti, giudici con sentenze, organismi amministrativi con circolari, privati con usi e

consuetudini cercano di risolvere conflitti fra interpretazioni, vi è una gerarchia di interpretazione).

Interpretazioni diverse e risultati diversi possono coesistere, diritto ha a che fare con persuasione e non con

dimostrazione.

2) DIRITTO DI PROPRIETA’

Proprietà: prototipo del diritto soggettivo (diritto privato, patrimoniale, assoluto e disponibile) terzo libro

Codice civile. Art 832 definisce come “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,

entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico” 3 blocchi: definizione

poteri proprietario, modalità di esercizio dei poteri, limiti a cui vanno incontro tali poteri.

Differenza tra diritto di proprietà e beni su cui tale diritto insiste. 2

1800: potere pieno ed esclusivo, legge interferiva meno possibile (2 ragioni: espressione libertà cittadino di

fronte allo stato E reazione contro organizzazione feudale/corporativa)

1900: crisi visione liberale, 4 motivi: mobilizzazione ricchezza; smaterializzazione ricchezza (capitale e

tecnologie ruolo importante), separazione proprietà e controllo della ricchezza (differenza proprietario e

imprenditore) e trasformazioni politiche sociale (sindacati e chiesa).

Proprietà e costituzione: art 42 “proprietà pubblica o privata, beni economici appartengono a Stato, enti o

privati; la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che determina i modi di acquisto, di

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti.” RESTA però

NON un diritto fondamentale. Proprietà mista, non solo statale ne solo privata; è soggetta ad una riserva di

legge, il suo contenuto è fissato dalla legge e il legislatore deve renderla accessibile a tutti.

Art42: “la proprietà può essere nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di

interesse generale.” Togliere proprietà anche contro volontà dandola ad un ente pubblico, 3 limiti di

espropriazione: 1) deve corrispondere ad un interesse generale (opera pubblica), 2) casi definiti dalla legge,

valutazione interesse generale viene fatto dalla legge 3) diritto ad indennizzo, non pieno prezzo ne

risarcimento danno, ma deve essere serio, congruo ed adeguato.

Funzione della proprietà: distacco da concezione liberale ottocentesca, proprietario no sovrano assoluto,

limite generale della funzione sociale. Proprietà ha anche effetti sistemici e sociale da prendere in

considerazione, libertà del singolo contemperata all’assetto economico sociale. Legge stabilisce limiti

proprietario va in contro in ragione della funzione sociale, legati a: obiettivi di efficienza economica (divieto

frazionare terreni uso agricolo) obiettivi giustizia sociale (garanzie a favore del conduttore) posizione dei

soggetti coinvolti (figura coltivatore diretto) al tipo di beni interessato (beni produttivi - terreno agricolo,

beni sociale–immobile).

Proprietà conformata: art 42 stabilisce una riserva di legge con riferimento ai poteri che il proprietario ha,

la legge fissa i contenuti del diritto di proprietà, art 832 indica i contenuti; ma anche altre leggi: norme

urbanistiche, norme su terreni agricoli, norme ambientali.

La conformazione del diritto di proprietà avviene tramite leggi (che differiscono in base ai soggetti/beni

coinvolti) si possono avere statuti proprietari diversi (complesso di norme che disciplina i poteri del

proprietario): statuto per terreni agricoli, per immobili residenziali, per invenzioni (brevetti). Si parla quindi

di proprietà al plurale e non come nozione unitaria. Proprietà agraria = statuto proprietario.

Poteri del proprietario: art 832 2 facoltà: di godere: impiegare il bene e trarne utilità, valore d’uso del

bene. di disporre: possibilità di cedere il bene realizzando valore di scambio.

ESERCITABILI IN MODO:

• pieno: proprietario gode di tutte le facoltà che derivano dai diritti di proprietà;

• esclusivo: proprietario può escludere terzi dal godimento del bene (esclusione fisica: recinzione;

non fisica: beni immateriali) Potere di esclusione soggetto a limiti:

• generali: spazio sopra o sotto il terreno a distanze che non debbano interessare al proprietario

possono subire lavori.

• specifici: cacciatore può entrare in fondo altrui se non recintato e non vi sono rischi di danni alle

colture, vicino di entrare per riparare un muro (obbligo di indennizzo)

Limiti privati alla proprietà: limiti nell’interesse pubblico: soddisfano interesse della collettività (norme

urbanistiche/ambientali) e limiti nell’’interesse privato: soddisfano interessi di altri privati (vicini)

Limiti privati il primo è interessato dal divieto di atti c.d. emulativi oppure dalla disciplina delle immissioni.

Immissioni di fumo, calore, rumore da un fondo vicino devono essere tollerate se non superano le soglie di

tollerabilità. Immissioni tollerabili deciso dal giudice (condizione luoghi, contemperare esigenze produzione

con ragioni proprietà, priorità di un determinato uso). OLTRE NORMALE TOLLERABILITA’ rimedio inibitorio

o risarcitorio. 3

3) CONTRATTO

Fonte più importante di obbligazioni, ruolo centrale sistema del diritto privato. OBBLIGAZIONI: legame,

vincolo giuridico, intercorre tra creditore e debitore, ultimo obbligato (deve) tenere un certo

comportamento nei confronti del creditore. Contratto è l’accordo di due o più parti per costituire,

regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Contratto come atto negoziale, atto

bilaterale, atto patrimoniale.

Negoziale: pone al suo centro l’ACCORDO, inteso come volontà concorde delle parti, volta a incidere un

rapporto giuridico (creare modificare o estinguere un rapporto giuridico). VOLONTA’ fondamentale,

esprime che i soggetti sono toccati nella propria sfera giuridica solo se lo vogliono. Necessario vi siano

almeno 2 parti (bilaterale) o più (plurilaterale). Frutto di volontà congiunta. Effetti giuridici avvengono

perché almeno 2 parti esprimono volontà comune a tal fine, ciò distingue contrato da atti unilaterali.

Patrimoniale: non incide su qualsiasi tipo di rapporto ma solo su rapporti giuridici patrimoniali (matrimonio

no contratto, crea rapporto giuridico ma non solo patrimoniale), rapporto giuridico patrimoniale significa

che deve dar luogo ad una prestazione suscettibile di valutazione economica (prestazione che forma

oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile a valutazione economica) Patrimonialità del contratto

allude anche al fatto che il contratto è il mezzo più importante per la circolazione della ricchezza.

Distinzioni: contratto come ATTO: documento o momento che denota esistenza di volontà comune tesa a

produrre effetti giuridici. Come RAPPORTO: da contratto-atto nasce un rapporto giuridico, riguarda effetti e

relazioni che si instaurano fra le parti. DISCIPLINA del contratto distinta in macro-ambiti: contratto

disciplinato in via generale da art 1321, salvo deroghe, si applica in qualsiasi tipo di contratto; disciplina per

tipo contrattuali, contratti tipici sono quelli disciplinati espressamente e specificatamente nel Codice civile

o nelle leggi speciale, la disciplina generale sarà comunque applicata salvo deroghe dalla disciplina speciale.

Nel caso le parti vogliano dar luogo a un contratto che non è disciplinato espressamente daranno luogo a

un contratto atipico, applicazione disciplina generale.

4) ELEMENTI CONTRATTO

Elementi strutturali che devono essere presenti, pena la nullità: ACCORDO, CAUSA, OGGETTO, FORMA se

prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

FORMAZIONE DELL’ACCORDO: contratto richiede sempre un’offerta e un’accettazione, pur non essendo

menzionato nei requisiti essenziali i contranti devono avere: capacità giuridica (idoneità ad essere titolare

di diritti e doveri) capacità di agire (idoneità a compiere atti giuridici che producano effetti che diano luogo

a diritti e doveri).

Accordo: contratto concluso nel momento in cui chi fa la proposta ha conoscenza dell’accettazione

dell’altra parte, possono essere simultanee. Consenso è produttivo dell’accordo, accordo può essere:

• espresso: la volontà viene dichiarata espressamente, cioè iscritto oppure oralmente;

• tacito: la volontà può essere desunta da comportamenti che implicano la volontà di contrattare

(comportamento concludente, in senso oggettivo e non soggettivo).

Proposta e accettazione: atti unilaterali recettizi, producono i loro effetti quando giungono a conoscenza

del destinatario. Presunzione di conoscenza di tali atti quando giungono all’indirizzo del destinatario (salvo,

senza sua colpa, non ne sia potuto venire a conoscenza) nel caso dell’imprenditore, la sua morte o

incapacità non fanno venir meno la proposta/accettazione già espresse. Proposta o accettazione possono

essere revocate, perché abbia effetto: revoca deve avvenire prima che il contratto sia concluso, revoca

deve giungere prima dell’accettazione. 4

Proposta: deve essere COMPLETA (elementi essenziali contratto) SERIA (volontà attuale di contrattare o

invito a proporre); può essere irrevocabile (a scelta del proponente per tempo determinato o

indeterminato)

Forma particolare è offerta al pubblico offerta rivolta a tutti e non al singolo (deve però contenere gli

estremi essenziali del contratto, offerta al pubblico diversa da promessa al pubblico, negozio unilaterale

rivolto al pubblico in cui si promette una prestazione a favore di chi si trova in una certa situazione o

compia una certa azione).

Accettazione: deve essere CONFORME (o controproposta) TEMPESTIVA (termine previsto dal proponente)

RISPETTOSA della forma eventualmente imposta. Quotidianamente il contratto si conclude anche in

essenza di accettazione formale (acquisto biglietto cinema). Legato ad esigenze di speditezza e semplicità.

Causa: ogni spostamento di ricchezza deve essere giustificato, basato su una ragione approvata

dall’ordinamento; “funzione economico sociale del contratto approvata dall’ordinamento”, se causa illecita

il contratto è nullo (contraria a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume), causa diversa da

motivo (motivi personali “soggettivi” che hanno spinto le parti a concludere il contratto non rilevano per

l’ordinamento.

Oggetto: non si intende ne la cosa materiale (es: oggetto scambiato) ne contenuto formale del contratto

(dichiarazioni contrattuali come premesse, motivi personali) MA la prestazione dedotta in contratto,

l’intera operazione voluta dalle parti.

REQUISITI OGGETTO: pena nullità oggetto deve essere: possibile: prestazione deve essere realizzabile

(impossibilità fisica o giuridica come vendita di unicorno o rene) vendita di cose future possibile. Lecito: no

contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume. Determinato o determinabile: prestazione

definita o definibile nel senso di identificata. Nel caso sia determinabile possono essere usate tecniche

(determinazione tramite criteri indicati ex ante dalle parti, per relationem “listini di borsa”, per arbitraggio

“intervento di un terzo”).

Forma: no vincolo di forma (orale o scritta) possibili svantaggi nel provare un contratto orale. In alcuni casi

la forma è richiesta dalla legge (ad substantiam pena nullità “forma richiesta per validità atto”. Ad

probationem pena impossibilità di provare il contratto per testimoni “pro

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Scienze agrarie e veterinarie AGR/01 Economia ed estimo rurale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher m.v.-1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Marketing e legislazione dei prodotti vitivinicoli e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Ferrari Matteo.
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