Estratto del documento

Riserva vendemmiale

Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un’altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT. Chiunque può effettuare la riclassificazione del prodotto atto a divenire DO o IG, a condizione che ciascuna partita sia annotata nel registro e comunicata all’organismo di controllo autorizzato. Il prodotto già certificato con la DO o classificato con l’IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici ed organolettici.

Il taglio tra due o più mosti o vini a DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all’uso del riferimento geografico originario per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche. Il trasferimento delle partite di mosti e dei vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime.

Regolamentazioni regionali

Le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell’annata.

Etichettatura e sistemi di chiusura

Per l’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII, parte II, numeri da 1 a 11 e numeri 13, 15 e 16, in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell’Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella legge 238/2016 e nel decreto del Ministro ancora da emanare.

Sistemi di chiusura dei contenitori: l’articolo 46 risulta abrogato a partire da ottobre 2020. Il suddetto articolo disponeva che «Il sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall’esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall’ICQRF.».

Le disposizioni relative al colore, alla forma, alla tipologia, alle capacità materiali e alle chiusure dei contenitori nei quali sono confezionati i vini a DO sono stabilite dalla normativa dell’Unione europea e dal decreto del Ministro ancora da emanare.

La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salve deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine.

Immissione al consumo

I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacità non superiore a sei litri, salve diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Il contrassegno è utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC. Per tali vini, in alternativa al contrassegno, è consentito l’utilizzo del lotto, ai sensi dell’articolo 118 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in applicazione dell’articolo 17 del D. Lgs n. 231/2017, attribuito alla partita certificata dall’impresa imbottigliatrice e comunicato dalla medesima impresa all’organismo titolare del piano dei controlli.

Dichiarazioni obbligatorie

Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri: sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell’Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti ministeriali. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’obbligo di tenuta del registro si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l’inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall’articolo 5 del decreto del Ministro 20 marzo 2015. Per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell’Unione europea e le disposizioni nazionali.

Rivendicazione DOCG e DOC

Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo comporta l’esecuzione dell’analisi chimico-fisica e organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva attestazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione e ha:

  • Validità di centottanta giorni per i vini a DOCG
  • Di due anni per i vini a DOC
  • Di tre anni per i vini a DOC liquorosi

L’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate dal competente organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC.

Decreto n. 6778 del 18 luglio 2018

Il Decreto n. 6778 del 18 luglio 2018 a norma dell’articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, stabilisce le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l’annata o con il nome della varietà o delle varietà di vite. Gli organi di controllo possono accedere liberamente agli stabilimenti e ai depositi, compresi i depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte degli Uffici doganali, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge.

Allegato II reg. 934/19 - Pratiche enologiche autorizzate

Per vini spumanti si intende:

  • “Sciroppo zuccherino” (liqueur de tirage) il prodotto destinato a essere aggiunto alla partita (cuvée) per provocare la presa di spuma
  • “Sciroppo di dosaggio” (liqueur d’expedition) il prodotto destinato a essere aggiunto ai vini spumanti per conferire loro caratteristiche gustative particolari

Lo sciroppo di dosaggio può essere composto solo da: saccarosio, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato, vino, o una miscela di questi prodotti, eventualmente addizionati di distillato di vino. Fatto salvo l’arricchimento dei componenti della partita (cuvée) autorizzato a norma del reg. 1308/13, è vietato qualsiasi arricchimento della partita medesima.

Per quanto riguarda i vini spumanti diversi dai vini spumanti a denominazione di origine protetta, lo sciroppo zuccherino destinato alla loro elaborazione può essere composto solo da: mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato, o saccarosio e vino. Il loro titolo alcolometrico volumico effettivo, compreso l’alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 9,5% vol.

Vini spumanti di qualità

Lo sciroppo zuccherino destinato all’elaborazione di un vino spumante di qualità può essere composto solo da: saccarosio, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato, oppure e vino. Tuttavia, vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere elaborati in modo tradizionale utilizzando, quali componenti della partita (cuvée), vini ottenuti dalle uve della varietà “Prosecco” raccolte nelle regioni del Trentino-Alto Adige, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Il controllo del processo di fermentazione anteriormente e successivamente alla costituzione della partita (cuvée) può essere effettuato, per rendere spumante la partita, soltanto mediante refrigerazione o altri processi fisici. È vietata l’aggiunta di uno sciroppo di dosaggio; la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico non può essere inferiore a un mese. Per i vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta contenuti in recipienti chiusi di capacità inferiore a 25 cl, conservati alla temperatura di 20°C, possono presentare una sovrappressione minima di 3 bar.

La durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta, compreso l’invecchiamento nell’azienda di produzione, calcolata dall’inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore:

  • A sei mesi se la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in recipiente chiuso
  • A nove mesi se la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in bottiglia

La durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della permanenza della medesima sulle fecce non può essere inferiore: a 90 giorni, a 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori. A titolo di deroga, un vino spumante di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta può essere ottenuto utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), vini ottenuti da uve della varietà “Glera” raccolte nelle regioni delle DOP “Prosecco”, “Conegliano - Valdobbiadene – Prosecco”, “Colli Asolani – Prosecco” e “Asolo - Prosecco”. Il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a 6% vol; mentre il titolo alcolometrico volumico totale non può essere inferiore a 10% vol. Devono essere conservati alla temperatura di 20 in recipienti.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Doc2020 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Portinari Vittorio.
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