Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RISERVA VENDEMMIALE>.
Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a
DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in
vino non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti
disciplinari di produzione.
È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un’altra DOCG, sia da DOC ad altra
DOC, sia da IGT ad altra IGT.
Chiunque può effettuare la riclassificazione del prodotto atto a divenire DO o IG, a
condizione che ciascuna partita sia annotata nel registro e comunicata all’organismo di
controllo autorizzato. Il prodotto già certificato con la DO o classificato con l’IG deve essere
declassato in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici ed organolettici.
Il taglio tra due o più mosti o vini a DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del
diritto all’uso del riferimento geografico originario per il prodotto ottenuto, che può tuttavia
essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
Il trasferimento delle partite di mosti e dei vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona
di produzione delimitata, comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o
dell’IGP per le partite medesime.
Le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le
organizzazioni professionali della regione, in annate climaticamente sfavorevoli, possono
ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell’annata.
Etichettatura, presentazione e pubblicità = per l’etichettatura e la presentazione dei
prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII, parte II, numeri da 1
a 11 e numeri 13, 15 e 16, in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni
tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, sono
direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell’Unione
europea e le disposizioni nazionali contenute nella legge 238/2016 e nel decreto del Ministro
ancora da emanare.
Sistemi di chiusura dei contenitori = l’articolo 46 risulta abrogato a partire da ottobre
2020. Il suddetto articolo disponeva che «Il sistema di chiusura dei contenitori di capacità
pari o inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall’esterno, il nome, la
ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, il
numero di codice identificativo attribuito dall’ICQRF.».
Le disposizioni relative al colore, alla forma, alla tipologia, alle capacità materiali e alle
chiusure dei contenitori nei quali sono confezionati i vini a DO sono stabilite dalla normativa
dell’Unione europea e dal decreto del Ministro ancora da emanare.
La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti,
salve deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una
differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine.
I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacità
non superiore a sei litri, salve diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione,
muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da
impedirne il riutilizzo.
Il contrassegno è utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC. Per tali vini, in
alternativa al contrassegno, è consentito l’utilizzo del lotto, ai sensi dell’articolo 118 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 in applicazione dell’articolo 17 del D. Lgs n. 231/2017,
attribuito alla partita certificata dall’impresa imbottigliatrice e comunicato dalla medesima
impresa all’organismo titolare del piano dei controlli.
Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri = sono
direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell’Unione
europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti ministeriali.
Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con
annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’obbligo di tenuta del registro, si considera
assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di
giacenza.
Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca dati SIAN,
il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l’inserimento dei dati
nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di
rispettare quanto previsto dall’articolo 5 del decreto del Ministro 20 marzo 2015.
Per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche
disposizioni stabilite dalla normativa dell’Unione europea e le disposizioni nazionali.
Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro
designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite
da parte del competente organismo di controllo comporta l’esecuzione dell’analisi
chimico-fisica e organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai
rispettivi disciplinari. La positiva attestazione è condizione per l’utilizzazione della
denominazione e ha:
1. Validità di centottanta giorni per i vini a DOCG
2. Di due anni per i vini a DOC
3. Di tre anni per i vini a DOC liquorosi.
L’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle
istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate dal
competente organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC.
Il Decreto n. 6778 del 18 luglio 2018 a norma dell’articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1308/2013, stabilisce le procedure e le modalità per il controllo delle
produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l’annata o con il nome della varietà o
delle varietà di vite.
Gli organi di controllo possono accedere liberamente agli stabilimenti e ai depositi, compresi
i depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte
degli Uffici doganali, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e
sulle sostanze di cui alla presente legge.
ALLEGATO II reg. 934/19 - PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI
RELATIVE AI VINI SPUMANTI, AI VINI SPUMANTI DI QUALITA’ E AI VINI SPUMANTI DI
QUALITA’ DEL TIPO AROMATICO
Per vini spumanti si intende:
1. “Sciroppo zuccherino” (liqueur de tirage) il prodotto destinato a essere aggiunto alla
partita (cuvée) per provocare la presa di spuma
2. “Sciroppo di dosaggio” (liqueur d’expedition) il prodotto destinato a essere aggiunto
ai vini spumanti per conferire loro caratteristiche gustative particolari
Lo sciroppo di dosaggio può essere composto solo da: saccarosio, mosto di uve, mosto di
uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato,
vino, o una miscela di questi prodotti, eventualmente addizionati di distillato di vino.
Fatto salvo l’arricchimento dei componenti della partita (cuvée) autorizzato a norma del reg.
1308/13, è vietato qualsiasi arricchimento della partita medesima.
Per quanto riguarda i vini spumanti diversi dai vini spumanti a denominazione di origine
protetta, lo sciroppo zuccherino destinato alla loro elaborazione può essere composto solo
da: mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, mosto di
uve concentrato rettificato, o saccarosio e vino.
Il loro titolo alcolometrico volumico effettivo, compreso l’alcole contenuto nello sciroppo di
dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 9,5% vol.
● Vini spumanti di qualità
Lo sciroppo zuccherino destinato all’elaborazione di un vino spumante di qualità può essere
composto solo da: saccarosio, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato
rettificato, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato, oppure e vino.
Tuttavia, vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere elaborati in modo
tradizionale utilizzando, quali componenti della partita (cuvée), vini ottenuti dalle uve della
varietà “Prosecco” raccolte nelle regioni del Trentino-Alto Adige, del Veneto e del
Friuli-Venezia Giulia.
Il controllo del processo di fermentazione anteriormente e successivamente alla costituzione
della partita (cuvée) può essere effettuato, per rendere spumante la partita, soltanto
mediante refrigerazione o altri processi fisici. È vietata l’aggiunta di uno sciroppo di
dosaggio; la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo
aromatico non può essere inferiore a un mese.
Per i vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta contenuti in recipienti chiusi
di capacità inferiore a 25 cl, conservati alla temperatura di 20°C, possono presentare una
sovrappressione minima di 3 bar.
La durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di
origine protetta, compreso l’invecchiamento nell’azienda di produzione, calcolata dall’inizio
della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore:
● a sei mesi se la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in recipiente
chiuso;
● a nove mesi se la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in bottiglia.
La durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata
della permanenza della medesima sulle fecce non può essere inferiore: a 90 giorni, a 30
giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori.
A titolo di deroga, un vino spumante di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine
protetta può essere ottenuto utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), vini ottenuti
da uve della varietà “Glera” raccolte nelle regioni delle DOP “Prosecco”, “Conegliano -
Valdobbiadene – Prosecco”, “Colli Asolani – Prosecco” e “Asolo - Prosecco”.
Il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a
denominazione di origine protetta non può essere inferiore a 6% vol; mentre il titolo
alcolometrico volumico totale non può essere inferiore a 10% vol.
Devono essere conservati alla temperatura di 20 in recipienti