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CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Prendiamo in considerazione dall'art. 20 in avanti. Analizziamo il capo terzo, riguardante la protezione e la conservazione. Si tratta della parte più statica del codice, in cui si spiega cosa succede quando io devo toccare un bene culturale e prende in considerazione la sua fisicità, ricordandoci che il bene culturale è un bene, un oggetto a tutti gli effetti.

Art. 1 - Principi

  1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
  2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
  3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio.
culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
  1. Gli enti locali, in collaborazione con lo Stato, assicurano la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale di loro competenza.
  2. Lo Stato, in collaborazione con gli enti locali, assicura la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale di sua competenza.
  3. Le istituzioni scolastiche e universitarie promuovono la conoscenza e lo studio del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
  4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
  5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
  6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Fin dall'art.1, si fa una ripartizione di competenze. Lo stato e gli enti locali assicurano e sostengono la conservazione, obbligo di valorizzazione e pubblica fruizione. La conservazione è un obbligo che spetta a chiunque goda fisicamente di un bene culturale. Sottolineando che è un obbligo, non una facoltà. La valorizzazione è invece per il

proprietario privato una facoltà. Il vincolo di culturalità comprime la proprietà privata, la conservazione comprime a tutti gli effetti la proprietà privata. Nonostante la conservazione sia un obbligo per tutti (al soggetto proprietario, indipendentemente che sia privato o pubblico), lo stato e gli altri enti pubblici, non solo hanno l'obbligo di conservare i loro beni culturali, ma di promuovere la conservazione di tutti i beni culturali del territorio, hanno quindi una funzione pro-attiva. Tuttavia l'obbligo e le modalità di conservazione sono uguali per tutti.

Art. 29 - Conservazione

  1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
  2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
  3. Per manutenzione si intende il

Il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed

esecuzione di operesu beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili esuperfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sonorestauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro

è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le

caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredatadalla prescritta documentazione.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di

Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università ed altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Iniziamo dall'art.29, che dà la definizione di conservazione.conservazione è composta da 4 attività precise: studio, prevenzione (attività fatte prima, per evitare che il bene possa essere esposto a situazioni che producono danni), manutenzione (mantenere il bene culturale in situazioni ottimali) e restauro (intervento successivo, quando il danno si è già prodotto). Non tutti possono fare i restauratori, la parte di tutela è di competenza statale, per tanto è solo una scuola statale che rilascia un titolo di studio statale che abilita il restauro. Il restauratore è quindi un soggetto abilitato, c'è un vero e proprio albo dei restauratori. Il principio che sottende questa definizione di conservazione è che il vincolo di culturalità è un vincolo statico. E' un vincolo che mira a preservare il bene così come era quando è stato prodotto o riportarlo nelle sue condizioni originarie (e non a creare nuovi valori culturali, in quanto il valore culturale).

c'è già, ed è quello che deve essere preservato). È una visione di restauro recente: in passato era, invece, un processo di integrazione e cambiamento. Il valore culturale del paesaggio è diverso rispetto a quello dei beni culturali, in quanto è in continua evoluzione, perché legato alla comunità che lo abita.

Art. 20 - Interventi vietati

  1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
  2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.

Gli interventi possono essere di 2 tipi: vietati oppure autorizzati. È vietato qualsiasi intervento sui beni culturali, se non quelli autorizzati. Gli usi non compatibili sono usi che rischiano di danneggiare il bene dal punto di vista

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fisico ereputazionale.Se un soggetto distrugge un bene culturale, nel caso di volonta’ di distruzione ci sarà una sanzionepenale, se succede, invece, accidentalmente ci sarà una sanzione amministrativa, pecuniaria.Se un soggetto danneggia un SUO bene culturale, oltre al suo danno personale, dovrà ancherisarcire lo Stato, questo perché un bene culturale ha valore non solo per chi gode il bene, ma ancheper tutta la collettività.

Art. 21- Interventi soggetto ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

1.a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

2.b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto aicommi 2 e 3;

3.e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

4.d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali siaintervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di

materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10,

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentina1600 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Florian Francesco.