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Estratto del documento

Le fonti del diritto in Italia

Il sistema giuridico italiano si basa su diverse fonti del diritto, che sono classificate in diversi gradi di importanza.

Il primo gradino

La Costituzione è la fonte principale del diritto italiano. Essa stabilisce i principi fondamentali del sistema giuridico e garantisce i diritti e le libertà dei cittadini. La Costituzione può essere modificata solo attraverso un procedimento particolare, che richiede il voto favorevole di entrambe le camere del Parlamento.

Il secondo gradino

Le fonti comunitarie sono le direttive e i regolamenti emanati dall'Unione Europea. Queste fonti hanno un'importanza sempre maggiore nel diritto italiano, poiché l'Italia fa parte della Comunità Europea. Le direttive devono essere recepite e trasposte in leggi nazionali, mentre i regolamenti sono direttamente applicabili.

Il terzo gradino

Le leggi sono emanate dal Parlamento italiano. Esse possono essere costituzionali o ordinarie, a seconda della materia trattata. Le leggi costituzionali richiedono una procedura di revisione costituzionale particolare, mentre le leggi ordinarie possono essere modificate più facilmente.

Il quarto gradino

I decreti legislativi sono emanati dal Governo, ma devono essere autorizzati dal Parlamento. Essi sono utilizzati per attuare le leggi e regolamentare specifiche materie.

Il quinto gradino

I decreti ministeriali, i decreti ministeriali integrativi e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati dai rispettivi organi di governo. Questi decreti richiedono una legge di autorizzazione a monte e sono solitamente redatti da un singolo ministero.

Il sesto gradino

Le usanza e consuetudini sono fonti non scritte ma a cui tutti si adeguano per il comportamento e anche consuetudini nominative o regolamenti locali.

Questo è un breve panorama delle fonti del diritto in Italia, che contribuiscono a regolare la vita dei cittadini e garantire l'ordine e la giustizia nella società.

non individuali, infatti tutti gli stati devono contribuire e raggiungere gli obiettivi entro un certo termine. (Es. garantire che tramite un'autorità giudiziaria con un processo veloce un bene torni indietro) individuali per loro, adattano l'obiettivo alla loro realtà. A noi questi.

Gli stati hanno disposizioni che arrivano secondo le decisioni dello Stato e così diventano operativi anche nei nostri confronti.

REGOLAMENTI:

Hanno efficacia immediata e generale senza bisogno di atti di recepimento. → hanno come destinatari immediati i cittadini dell'UE. Hanno efficacia immediata.

Regolamenti Entrano subito nell'ordinamento dello Stato e generale senza bisogno di atti di recepimento. Possono abrogare decreti ed hanno anche resistenza, se dopo esce una legge che lo contraddice questa non può essere applicata. Se lo Stato è negligente e non rispetta i termini gli viene applicata una sanzione. Se la direttiva non viene recepita subito dallo Stato, essa diviene anche.

una norma precettiva. privilegiata anche perché per l'articolo 10 l'Italia ha il permesso. Queste entrano in una posizione di entrare in unione con altri stati. Sono preferite le direttive che lasciano più spazio agli stati.

PANORAMA STORICO- PATRIMONIO CULTURALE PRIMA DELLA COSTITUZIONE

PATRIMONIO CULTURALE NELLA COSTITUZIONE

PATRIMONIO CULTURALE E COMPETENZE COSTITUZIONALI

Il patrimonio culturale pre-Costituzione

Norme di origine antica

Rimaste pressoché inalterate per 60 anni

Riscritte nel 1999 (Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali)

Urbani)

Riformate nel 2004 (Codice

Riviste nel 2006

Riviste nel 2008

Qualche modifica nel 2011

Qualche modifica nel 2013

Qualche modifica nel 2014

Qualche modifica nel 2015

Qualche lieve modifica nel 2016

Qualche lieve modifica nel 2017

Una modifica importante nel 2022 (norme penali arricchite e spostate nel Codice Penale)

Da moltissimo tempo (1400) esiste un settore di legislazione culturale, questo ha valicato la storia e coinvolge

interessi collettivi. Le leggi di Giuseppe Bottai1089 del 1939:

-Legge tutela delle cose d'interesse artistico e storico1497 del 1939:

-Legge bellezze naturali

Le norme che abbiamo sono contenute in un codice, le regole sono state fissate nel 1939 in epoca fascista dal Ministro della propaganda e della formazione Giuseppe Bottai, che ha raccolto le regole e ha dato loro forma compiuta, molte sono anche tutt'oggi rimaste inalterate. All'epoca dell'Unità d'Italia la situazione era molto differenziata e non c'è stata una formazione omogenea per molti anni. Dopo la guerra c'erano molti problemi, ma disturbava il fatto che le norme per un settore così importante per la Costituzione fossero ancora quelle di epoca fascista. In passato c'erano stati crolli dei governi e non c'è mai stata una riforma in questo settore, è stato un processo molto lento. Negli anni 60 sono state istituite delle commissioni di esperti per dare suggerimenti su come riformare le norme,

come la Commissione Franceschini. Ha dato risultati importanti, anche se sono stati elaborati molto dopo. È stata coniata anche l'espressione "beni culturali", questi sono stati posti assieme ai beni paesaggistici. Si chiamano beni, non perché hanno una notazione economica, ma perché vanno a soddisfare un bisogno o un interesse, quello che viene applicato anche ai beni paesaggistici e a quelli immateriali. Hanno provato a dare una definizione su cosa sia un bene culturale: è una testimonianza di valore di civiltà. All'epoca era considerata solo una testimonianza materiale, poi questo aggettivo è stato tolto, per considerare anche le realtà intangibili. Il nostro codice richiama delle leggi internazionali sui beni immateriali. 11/10/2022 Le leggi di Giuseppe Bottai 1089 del 1939: - Legge tutela delle cose d'interesse artistico e

storico1497 del 1939:-Legge bellezze naturaliInnovative per la copertura nazionale e sistema di copertura efficaceCambiato l9ordinamento politico c9è stato un cambio significativo in cui si delineano il settore dei beniculturali.Tutto lo Stato è cambiato in causa dall9articolo 9, non solo l9autorità.Valori molto in alto nella gerarchia.Altra svolta la messa insieme di paesaggio e beni culturali → stessa importanza dell9opera dell9uomo.Bottai invece le aveva messe divise.

Articolo 9 della Costituzione(appena integrato con legge costituzionale n. 1/2022)La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle futuregenerazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Cosa spinge al cambiamento?esigenze puramente politiche-

Volontà di riforma per (le norme precedenti risalivano al Governo di Mussolini); far entrare in gioco le Regioni (TUTELA e VALORIZZAZIONE); - Volontà di riforma per compenetrazione tra opera dell'uomo ed opera della natura (BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI); Esigenza di rinnovamento: riformulazione delle norme in chiave più moderna, al passo con le modifiche istituzionali e costituzionali LEGGI DEL 39 → fastidio che si usassero strumenti datati e di un'epoca scomoda, ma difficile trovare sistemi. C'erano comunque moltissimi altri problemi. Ci sono state leggi con scadenze, tentativi di nuovi arrivare ad una riforma senza riuscirci. I tentativi di riforma Plurimi tentativi di riforma: Commissione Franceschini, il principale con l'istituzione della che fa proprio il termine culturale esteso anche al paesaggio

Elabora un e riassumibile

CIVILTA’TESTIMONIANZA AVENTE VALORE DI

nell'espressione (ancora molto attuale!) di

Passaggio ulteriore negli anni 860, con la Commissione Franceschini.

inserita, viene dal diritto internazionale dell9Unesco. Comincia

  1. Espressione beni culturali a comparire in qualche legge laterale.
  2. Dare definizione e concetto di bene culturale: testimonianza avente valore di civiltà (già usata dallo stato pontificio), si ritrova ancora nel codice, non come definizione.

Ad un certo punto diventa più urgente intervenire, deve anche esserci pubblico in grado di apprezzarlo.

Primo passaggio

Dall’emersione graduale della VALORIZZAZIONE come secondo caposaldo, accanto alla→tutela DECENTRAMENTO

dalla tendenza (un po' alterna) al ed al potenziamento delle funzioni delle Regioni.

DLGS 490/99

TESTO UNICO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI (UN TAGLIA E INCOLLA)

Questi due settori sono insieme, è il primo

risultato importante. Il testo unico è la messa insieme è stata la ricognizione e poi la giustapposizione →di norme sparse, il titolo di ogni articolo dice le norme che comprende. Deve esserci anche l'attenzione dei cittadini. Spinge al miglioramento dell'esperienza in ambito qualitativo e quantitativo delle iniziative e delle persone coinvolte.

Secondo passaggio Riforma costituzionale legge 3/2001: nuova definizione delle competenze tra Stato e Regioni (Art 117 - 118) - la tutela dei beni culturali resta nelle competenze legislative Statali - la valorizzazione dei beni culturali si sposta tra le competenze legislative concorrenti (delle regioni)

TESTO UNICO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI: raggruppamento di norme già esistenti. Mette insieme due parti distinte, come la Costituzione suggeriva.

Perché per moltissimo non ci sono state riforme, ma poi moltissime dal 1999 al 2004? → cambiato molto l'approccio

Nel 2000 approvata la convenzione di Firenze sul

paesaggiocon cui si protegge il paesaggio. Molto innovativa e riformista consistente di tutti i beni.riforma del Titolo quinto della costituzione → elenca i settori diNel 2001 approvata laazione di Stato e regioni.C9è anche il settore di legislazione concorrente, che hanno dato alle regioni un potere specifico,tra le aree costituzionalmente garantito.Dal 2002 una grande riformaTerzo passaggioLegge n. 137 del 2002 delega al Governo per un → CODICE URBANICODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIODLGS 42/2004riformato nell'aprile del 2006 (dlgs 156 e 157 del 2006) e nel marzo 2008 (dlgs 62 e 63 del2008) e nell’agosto 2011 (legge 106 del 2011) più qua

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
115 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erinsorin03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Mognato Maddalena.