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COSA SI INTENDE PER "CULTURALE"?

Se si prende l'articolo 9 della Costituzione si vede che ha 2 commi, che possono essere letti separatamente o congiuntamente. Il primo comma riconosce che la Repubblica riconosce la cultura e la ricerca scientifica, cioè che la Repubblica ha l'obiettivo di aumentare il livello di conoscenze dei suoi cittadini, della civiltà delle persone. Il secondo comma aggiunge "tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione"; è priorità dello Stato di preservare il patrimonio della Nazione, cioè il complesso dei beni culturali nazionali. L'identità nazionale non ha come finalità soltanto il dare un elemento unificante ad una nazione, come accadeva nei regimi totalitari (fascismo in primis), nella Costituzione lo stato è pluralista ed ogni idea è legittima (nella liceità della stessa), allora l'obiettivo ultimo non è

quello di fare gli interessi dello Stato – Unità astratta, ma di usare il patrimonio come mezzo di unità nazionale e come volano per aumentare il livello di conoscenza dei cittadini, strumento per ottenere quel risultato di crescita dei cittadini come persone (elemento alla base della Costituzione). Per questa ragione la Repubblica tutela i beni culturali e queste sono le principali direttici seguite dal legislatore per individuare i beni culturali (cosa è culturale e cosa non lo è) e per ispirare le politiche di valorizzazione.

L'individuazione dei beni culturali, ovvero il modo in cui il legislatore ordinario stabilisce cosa sia il bene culturale, riecheggiando l'articolo 9, si basa su tre direttive, tre principi: il primo principio è quello della tipicità, i beni culturali devono essere un numero chiuso, tipizzati (il legislatore deve stabilire a monte le caratteristiche affinché un bene possa dirsi culturale,

  • Un'elencazione di categorie, delle tipologie di beni culturali, principio di tipicità);
  • Il secondo principio è quello della pluralità, si adotta un'idea pluralista di beni culturali (beni mobili, immobili, documenti, tipologie eterogenee);
  • Il terzo principio è quello della materialità.

Le Convenzioni UNESCO sono quelle forme di accordo tra stati che concertano di tutelare, a livello mondiale, tutta una serie di beni e manifestazioni culturali, che abbiano carattere materiale o no. Questa è stata assorbita dalla Costituzione dello Stato Italiano e tutela le rappresentazione marionettiste siciliane (forme espressive che appartengono alla storia della nostra nazione che hanno delle caratteristiche di storicità tali che meritano protezione). La normativa UNESCO non ha alla base una concezione materiale del bene culturale, ma una concezione funzionale.

L'interesse legittimo è una particolare figura protetta, una garanzia di

protezione che viene riconosciuta ai cittadini quando l'amministrazione rappresenta il potere discrezionale o funzione (quando il potere discrezionale è imperativo, quindi impone qualcosa al cittadino, lo obbliga anche se il destinatario non è d'accordo), il costituente la mitiga riconoscendo al soggetto destinatario dell'ordine un interesse a che l'amministrazione abbia agito legittimamente. Questo processo si può concludere o con il rigetto della domanda (il cittadino sarà costretto a fare quanto ordinato dall'amministrazione) o si può arrivare all'annullamento della richiesta amministrativa. L'amministrazione potrà rideterminarsi non discostandosi da quanto detto dal giudice amministrativo.

La Carta Costituzionale per i beni culturali traccia il percorso per il legislatore, ovvero detta quelli che sono gli obiettivi e gli scopi che il costituente volle per la nostra società.

L'articolo 9 della Costituzione dev'essere interpretato, a dispetto della sua suddivisione in due parti, in chiave unitaria. Risposta che gli studiosi hanno dato al dubbio di quali fossero gli obiettivi dei padri costituenti. Il patrimonio culturale è uno strumento attraverso il quale si può ottenere una crescita nel livello culturale e sociale della popolazione. La normativa di rango statale principe in questa materia è, appunto, il decreto legislativo n.42 del 2004, che reca il Codice dei Beni Culturali. La nomenclatura completa di questo testo normativo è "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", perché questi due valori parimenti identitari della nostra nazione, ed a cui parimenti il costituente assegna un ruolo educativo-didattico, sono accomunati dalla stessa matrice e finalità comune. Non deve sorprendere che, nel corso del tempo, a testi legislativi che li disciplinavano separatamente, siè so-stituito un testo unitario, un codice, che ha una funzione strutturale ben precisa: le codificazioni sono quelle forme di legislazione che non hanno soltanto l'obiettivo di disciplinare, regolamentare una materia, ma si pongono come la norma di principi di quella materia. È una serie di norme con un loro ordine e che rispondono ad un'architettura interna unitaria; cioè sono un gruppo di regole, un corpo di regole, tenuto insieme da principi unitari. Sono regole iscritte all'interno di un'unica circonferenza ideale. Il Codice dei Beni Culturali, per prima cosa, è un'attuazione della Costituzione. Si ha poi la disposizione sui principi, dove il legislatore fa una proclamazione: dichiara quali sono i principi ai quali intende ispirarsi ed ai quali risponde la legislazione, quindi, a quali principi guida le successive norme andranno a disciplinare. In queste norme e principi si può verificare "in contro luce" sequest'investitura nei riguardi della Costituzione è stata rispettata o meno. Nel primo articolo del Codice dei Beni Culturali siamo immediatamente catapultati nella realtà del confronto con la Costituzione; cioè del confronto che il legislatore, quasi in un atto di vassallaggio (di ossequio), fa alla Costituzione per dimostrare che sta operando in attuazione della stessa. → I regimi totalitari, soprattutto in questi anni, talvolta non si appalesano, ma si celano in autorità territoriali politiche dove, apparentemente, si cela la democrazia. La Costituzione vuole prevenire, vuole creare strumenti e vuole creare le possibili devianze che si potrebbero innescare nella dialettica democratica. La Corte Costituzionale è uno di questi rimedi: è un organo composto da giudici, con una serie di garanzie di indipendenza che li separino dalla politica (e dalle istituzioni) che possano essere espressione della maggioranza, a patto che una legge

ordinaria non sconfini oltre la Costituzione (sarebbe una legge che danneggia i cittadini).

PERCHÈ SI PARLA DI PATRIMONIO E NON DI BENI? Se si ha curiosità di capire se si tratta di bene culturale, la prima cosa che si fa è leggere la norma. Il comma 1 del secondo articolo del Codice dei Beni Culturali dice che il patrimonio culturale è l’unione dei Beni Culturali e dei Beni Paesaggistici. Se si volesse ulteriormente sgrossare altri concetti che sono esclusi dalla definizione dei Beni Culturali del Codice si dovrebbe leggere l’articolo 10. Questo articolo viene strutturato in vari commi ed i principali sono i primi 3: sono i contributi specializzanti che possono contribuire alternativamente a specializzare un bene culturale. Il terzo comma dell’articolo 10 afferma che per essere beni culturali non è necessaria l’appartenenza pubblica, ma anche la privata (quando sia avvenuta la dichiarazione). I beni sono indicati specificamente

ed hanno una caratterizzazione peculiare perquanto riguarda la loro indole strutturale.12 – 03

Un comune, per compiere bene il suo lavoro, deve potersi organizzare con il personale, con le strutture, con iluoghi dove la funzione viene esercitata: si pensi ad un comune che ha per sede un palazzo storico. Il punto diequilibrio tra tutti gli interessi in gioco, tra tutte le potenze che ruotano attorno al bene culturale, viene trovatoin una posizione di compromesso, cioè ritenendo che si potesse sufficientemente e adeguatamente soddisfarel’interesse alla tutela con applicazione parcellizzata di soltanto alcune norme utili allo scopo.

ARTICOLO 11: Elencazione a parte rispetto all’articolo 10. Cambiano sia l’incipit che la rubrica (titolo) della nor-ma. Il legislatore per rimarcare la diversità ad occhio dà delle diciture differenti, tendenzialmente neutre, “cose-oggetto di specifiche disposizioni di tutela. Già

l'attività di individuazione dei beni culturali è, a sua volta, il frutto di un'attività di mediazione legislativa. Ci sono regole che regolano un numero indeterminato (in fattispecie astratto) e norme che, soprattutto quando l'effetto diventa l'accertamento di un requisito esistente, il precetto, l'opera di completamento della norma, avvengono decretando le attività di traduzioni di un precetto astratto in una storia concreta, delegando il tutto ad un soggetto diverso, cioè la pubblica amministrazione. Ha le qualità per decretare se quel precetto esista o no, ha la struttura per poterlo fare, può dare una valutazione realistica, casistica, rispetto ad un tipo di norma che valuta situazioni simili in un modo uguale per tutte. La valutazione per decidere se un bene è culturale o meno può essere solo di due tipi: o assoluta o casistica. Il legislatore dei beni culturali propende per questa.

seconda opzione, delega dunque l'amministrazione a se-conde parti per poter controllare tutti i singoli casi uno alla volta. È qui che interviene un ulteriore gruppo di attività, che portano la traduzione della norma all'individuazione di beni culturali concreti.

Tutti i procedimenti amministrativi si compongono di quattro fasi (3 necessarie ed 1 eventuale):

  1. Avvio del procedimento; l'amministrazione dichiara di aver aperto un procedimento (fascicolo). Si dichiara che il procedimento ha inizio, occorre un atto di impulso che metta in moto la macchina.
  2. Fase istruttoria; quella fase in cui l'amministrazione che ha aperto il procedimento deve acquisire informazioni e notizie; si devono aprire le raccolte di documenti e di circostanze che sono indispensabili all'amministrazione per raggiungere un verdetto. Es, l'esistenza o meno di un bene culturale.
  3. Fase decisoria; si conclude il procedimento. L'amministrazione ha raggiunto un verdetto,

chiude il pro-cedimento con provvedimento. La decisione si fa atto e si producono degli effetti giuridici. Es, se il bene è riconosciuto sarà posto sotto vincolo, le autorità dei beni culturali potranno sindacare sull’uso del bene.

4. Fase integrativa dell’efficacia; si ha quando la sing

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AureoB00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Poli Gianmarco.