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Legislazione dei beni culturali

Lezione 1 - 27.02.2018

Slides uguali al libro di testo. Nel libro è presente un errore perché nel frattempo alcune leggi sono cambiate. Esame con prova scritta in cui ci saranno 6 domande aperte (2 generali su diritto pubblico, 1 sulla provincia di Trento, 3 sui beni culturali). C'è un preappello a maggio.

La tutela che in genere ha una caratteristica statica, ora ha delle aperture. Dal 1939 al 1999 la legge sui beni culturali è stata uguale, molto legata alla conservazione più che alla tutela. I concetti di tutela sono presenti già dal diritto romano.

Il bene culturale è un oggetto o una forma di espressione che testimonia un’epoca della civiltà (definizione). Ciò che si protegge con la tutela non è soltanto il bene, ma soprattutto l’identità di una civiltà o di un popolo. Ha quindi anche un valore simbolico oltre che economico. L’insieme dei beni costituisce il patrimonio culturale. Quando ci sono stati i saccheggi di guerra, perché il nemico rubava i beni culturali? Perché è simbolo dell'identità, ognuno di noi è fortemente legato a un bene.

Costituzione Italiana, Principi Fondamentali, Art. 9, “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. La legge incide sulla gestione dei beni culturali, quando si è scritta la Costituzione si è cercato di trovare un punto di incontro tra le leggi che c’erano state prima senza però dimenticare la salvaguardia delle generazioni future. Se non ci fosse stato questo articolo 9 noi avremmo visto una prevalenza del diritto di proprietà sul bene culturale.

La lettura dell’art. 9 della costituzione va correlata con le disposizioni dell’art. 1. Con “la sovranità appartiene al popolo”, si intende che anche il patrimonio culturale appartiene al popolo, quando in Italia c’era la monarchia il patrimonio apparteneva al re. Però non tutti i beni appartengono al popolo, poiché il bene culturale ha un duplice valore. Esempio, un quadro è mio, la legge l’ha riconosciuto bene culturale, come faccio a dire che il quadro appartiene al popolo? È il valore simbolico che appartiene al popolo. Non è perché io ho un palazzo dichiarato bene culturale tutti possono venire a casa mia, sarà riconosciuto con dei documenti consultabili da tutti e accessibile soltanto a determinate condizioni.

La caratteristica del bene culturale quindi è che ha sia un’appartenenza materiale a qualcuno, ma anche un valore simbolico per tutti.

Il fine dell’art. 9 dovrebbe essere lo sviluppo della cultura del cittadino. La tutela e la valorizzazione dovrebbero essere dei strumenti per far sì che ciò si ottenga. Non è la tutela in sé ma la conoscenza rivolta alla comunità. La stessa cosa è scritta nei principi del codice dei bc (“La tutela e la valorizzazione concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale ecc”).

La Chiesa è stata la prima istituzione a stilare leggi sulla conservazione dei bc. Nell’ambito della legislazione, fino al Testo Unico (1998) si parlava sicuramente di tutela ma non di valorizzazione. Al giorno d’oggi è il contrario, è più facile conoscere la valorizzazione che la tutela. Con la riforma del Titolo 5 del 2000 la competenza legislativa in ambito di tutela è dello Stato, spetta alle Regioni la competenza in valorizzazione. Ecco perché il Codice dei BC sembra scritto in due lingue diverse. Nel 2013 accanto ai bc si è inserito l’ambito turistico, dando ai bc una competenza di sviluppo economico di una società turistica.

Perché l’ordinamento italiano si è trovato nella circostanza di creare un codice dedicato ai bc? La prima motivazione è quella sopra spiegata (valore simbolico + valore economico). Per questo il bc è sottoposto alle leggi di due codici diversi, uno il codice di diritto privato e l’altro il diritto pubblico. Noi ci occupiamo di beni, ma in realtà le norme sono rivolte alle persone, e sono obbligatorie. Le norme morali possono essere altrettanto valide, ma non comportano nessuna conseguenza se non le applichiamo. Se invece non rispettiamo una norma giuridica, siamo soggetti a delle conseguenze. Tutte le norme della tutela sono caratterizzate da un precetto (comportamento da tenere) e una sanzione (conseguenza se non si rispetta), e quindi sono norme giuridiche. Ad ogni comportamento contro le leggi del codice dei bc il sovrintendente darà un’ammenda, avviserà la procura dello stato e in casi gravi si aprirà un processo penale. Per capire questo, è utile differenziare diritto privato, rapporti tra soggetti in posizione paritaria, che riconosce la proprietà di un bene; diritto pubblico, rapporti tra stato e cittadini, in posizioni diverse, perché la pubblica amministrazione va a interessarsi della collettività e assume la decisione universalmente che va a toccare il destinatario. È proprio in quest’ambito che si colloca il Codice dei bc. Questo tipo di diritto può sottrarre i miei poteri del bc; diritto penale, contiene norme che reprimono i comportamenti pericolosi per la società nel suo insieme. Gli stessi bc sono importanti a tal punto che comportamenti ritenuti gravi possono essere giudicati tramite il diritto penale.

Fino a qualche anno fa la sovrintendenza dei bc diceva che un tale bene è stato riconosciuto e basta. L’unica possibilità del cittadino era rivolgersi al Presidente della Repubblica per eventuali ricorsi. Ad oggi prima di dichiarare un bc la sovrintendenza manda una lettera al proprietario con scritto “è in corso una verifica su tale particella catastale…”, il cittadino ha tempo 30gg per presentare dei ricorsi e può rivolgersi a numerosi enti (es. TAR). Un’altra particolarità è che il codice ha norme che non sono uguali per tutti i soggetti. La legge sarà meno rigorosa nell’ambito privato, e più rigorosa se il bene è pubblico o di associazioni senza scopo di lucro.

Lezione 2 - 01.03.2018

Saltata

Lezione 3 - 06.03.2018

Lezione di diritto pubblico italiano.

Per entrare poco a poco nella materia si spiega in termini generali cosa sono le fonti del diritto. Ci sono delle macro categorie, una prima grande distinzione è tra fonti atto e fonti fatto. Fonti atto in cui la norma giuridica si crea per un documento giuridico. Le fonti fatto non si basano su un fatto scritto ma su un fatto di volontà a cui viene data importanza giuridica (es. consuetudine). Una seconda distinzione c’è tra fonti di produzione che è tutto quel complesso di atti e fatti che producono norme giuridiche, e fonti di cognizione, come la gazzetta ufficiale, che non crea una legge ma c’è la fa conoscere.

Il sistema delle fonti è un sistema chiuso che chiude l’ammissibilità di norme extra, solo quelle fonti riconosciute abilitate a produrre regole che possono essere applicate direttamente o indirettamente davanti a un giudice sono inserite. Il sistema delle fonti si può categorizzare in una piramide divisa a fasce, organizzata in modo gerarchico, in modo che ciascuna fascia ha un’importanza tale che più si sale e più la forza normativa è maggiore.

  • Fonti costituzionali, tra cui la Costituzione e le leggi costituzionali;
  • Fonti primarie, come leggi regionali e atti aventi forza di legge (decreto legge e decreto legislativo);
  • Fonti secondarie, regolamenti e consuetudini.

Partendo dalla Costituzione, che è la fonte suprema del diritto ed è caratterizzata lei stessa da un insieme di fonti. Ciò è la conseguenza di una ragione storica: dopo la 2gm si sentiva la necessità di rifondare uno stato con nuove norme, quindi il 2 giugno 1946 ci fu il referendum per decidere monarchia o repubblica. Inoltre fu la prima volta che le donne italiane votarono, e con il referendum si elesse anche la cosiddetta assemblea costituente, che aveva un ruolo fondamentale ovvero quello di formare le nuove leggi. L’unico limite dell’assemblea era quello di non poter decidere se tali norme potessero essere applicate a una monarchia o a una repubblica, poiché spettava al popolo questa decisione, tramite appunto il referendum. La Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio 1948, come l’unico risultato del potere costituente dato che dopo la nascita della Costituzione l’assemblea si sciolse e non fu più costituita. La Costituzione ha carattere normativo, vuol dire che pone delle norme direttamente applicabili, infatti inizialmente fu difficile usare questa caratteristica poiché si pensava che servissero altre norme per dare attuazione alle stesse inserite nella Costituzione. Ciò accadde fino al 1956 quando nacque la Corte Costituzionale e come sua prima pronuncia dichiara che la Costituzione va osservata attentamente e applicata direttamente, non come linea guida. Inoltre la Costituzione ha un carattere rigido, le sue leggi non si possono modificare se non con un procedimento molto lungo (differenza con lo statuto Albertino, l’antenato della Costituzione, che invece poteva essere modificato con un decreto, motivazione per cui il partito fascista ha potuto modificare le leggi e lo Stato sulla base della proprie idee dittatoriali). La Costituzione ha un “limite”, contenuto nell’articolo 139, il quale afferma che la forma repubblicana dello stato non si può cambiare, lo stesso dell’assemblea costituente del 1946. Nel corso degli anni si è ritenuto inserire tra gli articoli intoccabili della Costituzione anche i principi fondamentali, ovvero i primi 12 articoli.

Per legge si intende ogni atto normativo posto in essere dal Parlamento (dall’insieme delle 2 Camere) seguendo un procedimento chiamato procedimento legislativo (vedi sotto). Le leggi si possono dividere in:

  • Leggi Costituzionali;
  • Leggi di revisione costituzionale;
  • Leggi ordinarie.

Per leggi costituzionali si intendono norme che per la loro importanza si affiancano alla Costituzione ma rimangono autonome, ad esempio gli statuti delle regioni a statuto speciale. Le leggi di revisione costituzionale sono rivolte a modificare la Costituzione e una volta emanate si “fondono” con essa e quindi non rimangono autonome (esempio referendum del 4 dicembre 2017 che poi non è stata approvata, l’ultimo caso di modifica è quello del titolo V del 2001). Entrambe si pongono sullo stesso piano della Costituzione e non possono essere modificate dalla legge ordinaria, bensì solo tramite un procedimento aggravato (art. 138). Non c’è all’esame > procedimento aggravato, la legge deve essere approvata due volte da ciascuna Camera, questo per evitare “emozioni” della prima volta, e tra le due approvazioni di ogni camera devono trascorrere almeno tre mesi, nella seconda approvazione si deve ottenere la maggioranza assoluta, e può essere richiesto un referendum per i casi di modifica (vedi slides).

Sempre restando nelle fonti costituzionali, ci sono i regolamenti delle comunità europee. Secondo il diritto comunitario i regolamenti dell’UE devono essere applicati da subito. L’Italia inizialmente faceva da copia e inc...

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vsimeoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Primerano Domenica.
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