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LEZIONE 8
27.03.2018
Ricorda: un bene culturale passa automaticamente a bc se il proprietario è morto,
sono passati oltre 70, è contenuto in un museo (in ambito pubblico), bisogna fare la
dichiarazione se è privato.
Tutti gli oggetti sacri che sono in una chiesa sono considerati beni culturali
(ovviamente se le premesse sopra indicate sono rispettate). Nei casi delle “casi natali”
la dichiarazione è obbligatoria, anche se è di proprietà pubblica, poiché bisogna
controllare chi veramente è passato per quella casa. Gli archivi sono automaticamente
beni culturali nel caso di archivi di enti pubblici, non archivi presenti nelle case private.
La protezione e la conservazione del bene culturale. Lo scopo del codice deve mettere
in atto questa azione affinchè questa affermazione viene mantenuta nel tempo. Una
volta che viene individuato un bc l’ente deve anche controllare che le generazioni
future potranno vederlo così come quando viene dichiarato. Protezione sono tutte
quelle misure che sono dettate per controllare comportamenti umani che possono
danneggiare il bc. Queste misure si concretizzano in limitazioni.
Lo stato è incaricato di sorvegliare l’interesse pubblico della conservazione, può farlo
tramite divieti assoluti o tramite un processo di verifica della sovrintendenza.
Protezione
La prima misura di protezione massima è presente nell’art. 20 del codice. Tra gli
interventi vietati vengono indicati la distruzione, il deterioramento, il danneggiamento,
gli usi non compatibili con il carattere storico-artistico orali da recare pregiudizio alla
loro conservazione. Ribadisce inoltre (secondo comma) il divieto di smembrare gli
archivi pubblici e privati (in quest’ultimo caso ovviamente solo per quelli in cui ci sia
stata una dichiarazione di interesse culturale). Nel momento in cui questa legge non
venga rispettata, gli studiosi dichiarano l’art. 733 del codice penale adatto per
spiegarne le conseguenze.
L’art. 21 specifica quali interventi su bc sono soggetti ad autorizzazione da parte del
Ministero:
la rimozione o la demolizione delle cose costituenti beni culturali anche con
successiva ricostruzione;
Lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali. In questo caso di intervento
il secondo comma dell’articolo disciplina lo spostamento di un bc dipendente dal
mutamento di dimora o sede del proprietario. Perciò sussiste l’obbligo di denuncia
al soprintendente, che entro 30 dal suo ricevimento deve notificare al proprietario
le misure necessarie per far in modo che il bc non subisca danni durante il
trasporto;
lo smembramento di collezioni, serie o raccolte;
lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e privati (dotati di dichiarazione di
interesse culturale), di materiale bibliografico di biblioteche pubbliche e private
(dotate di dic);
il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione
di archivi pubblici e di archivi di soggetti giuridici privati.
L’art. 22 dispone gli interventi di edilizia che necessitano di autorizzazione da parte
del Ministero. Il soggetto interessato deve presentare la dichiarazione alla
soprintendenza ad almeno 30 giorni dalla data di inizio lavori. Quando la dichiarazione
arriva, l’amministrazione deve valutare la sussistenza dei requisiti prescritti in modo
tale che l’interessato posso esercitarne autonomamente l’attività edilizia.
L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 120 giorni.
L’art. 23 prevede un adeguamento della denuncia di inizio attività in materia di
interventi di edilizia su immobili sottoposti a tutela. (?)
L’art. 24 stabilisce che nel caso di interventi su bc pubblici, e quindi di proprietà dello
Stato o di altri enti, l’autorizzazione può essere espressa tramite accordi tra il
Ministero e il soggetto pubblico interessato.
L’art. 26 si occupa di quei casi in cui il bc è assoggettato a V.I.A., Valutazione di
Impatto Ambientale e l’autorizzazione rilasciata dal Ministero è basata sul progetto
definitivo da presentare ai fini della V.I.A. I progetti di opere sottoposti a via sono
progetti che possono avere un effetto rilevante sull’ambiente come gli impianti ad alto
potenziale inquinante oppure le opere che comportano trasformazioni sul territorio.
Nel caso in cui l’opera non risulti in alcun modo compatibile con le esigenze di
protezione dei bc sui quali è destinata a incidere, il Ministero si pronuncia
negativamente dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente. La procedura di via
quindi si considererà col usa negativamente.
L’art. 27 si riferisce agli interventi di assoluta urgenza, indispensabili al fine di evitare
dei danni ai beni tutelati. Di tali interventi bisogna inviarne un’immediata
comunicazione alla soprintendenza, la quale invierà tempestivamente i progetti degli
interventi necessari.
L’art. 28 è una norma di carattere un po' più generale, posta al termine della sezione
dedicata alle misure di protezione sui bc, che riconosce in capo al Ministero la facoltà
di sospendere qualsiasi intervento sui beni culturali che sia eseguito in assenza di
autorizzazione e/o difformità da essa.
Il Codice si occupa anche di altre forme di protezione. Gli artt. 45-47 parla di tutela
indiretta, ovvero di limitazioni che l’amministratore dispone circa l’uso di beni immobili
continui, confinanti o prossimi ad un bene culturale, oggetto di tutela diretta. Ciò è per
evitare che l’integrità dei bc immobili sia messa in pericolo, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce, ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Si deve
tenere presente che la tutela indiretta necessita dei presupposti affinché venga
istituita:
1. Dovrà necessariamente interessare beni immobili;
2. Dovrà essere conseguente a una tutela diretta d’un un altro bene;
Quanto al procedimento per la tutela indiretta, il soprintendente lo avvia dandone
comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile
cui le prescrizioni si riferiscono.
L’art. 49 rappresenta il divieto di collocazione o affissione di cartelli o altri mezzi
pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come bc, salvo nel caso in cui il Ministero
ne autorizzi la collocazione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e alla
pubblica fruizione degli edifici e delle aree tutelate. A tal proposito il Codice dispone
un’innovazione: utilizzo a scopo pubblicitario delle coperture di punteggi relativi ad
interventi di restauro su edifici riconosciuti bc, ovviamente dopo autorizzazione da
parte della soprintendenza e per un periodo di tempo non oltre alla durata dei lavori.
L’art. 50 vieta il distacco di beni culturali, quali affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, anche non esposti alla
pubblica vista.
L’art. 52 disciplina l’esercizio del commercio in aree di valore culturale. La norma
pone delle condizioni e dei limiti per i Comuni interessati che hanno l’obbligo di
informare la soprintendenza prima di individuare le aree pubbliche nelle quali è vietato
o limitato l’esercizio del commercio.
Conservazione
Il primo articolo dedicato alla conservazione dei bc, l’art. 29, non da una vera e
propria definizione di conservazione, ma indica le modalità con cui essa viene
assicurata, ossia mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio,
prevenzione, manutenzione e restauro (comma 1).
1. Per prevenzione si intende l’insieme di attività idonee a limitare le situazioni di
rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
2. Per manutenzione il codice intende l’insieme delle attività e degli interventi
destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell’integrità, dell’efficienza funzionale, dell’identità del bene e delle sue parti.
3. Per quanto riguarda il restauro (comma 4) si intende l’intervento diretto sul bene
attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale e al
recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori
culturali. E’ inserita poi una specificazione in merito al restauro di beni immobili
situati in zone sismiche, per i quali il restauro deve comprendere necessariamente
l’intervento di miglioramento strutturale.
Successivamente l’articolo specifica che Ministero, Regioni, Università e istituti di
ricerca si devono impegnare per trovare un punto di incontro in merito a linee di
indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione
dei bc (comma 5). Nei commi successivi, l’articolo propone indicazioni relative alla
formazione professionale di settore, come la figura del restauratore.
L’art. 30 fa riferimento agli obblighi conservativi che devono essere tenuti dai
soggetti interessati. In particolare:
1. Per lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e pubblici l’obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei bc di loro appartenenza.
2. Per lo Stato, le Regioni, ^^ ^^ e le persone giuridiche private senza scopo di lucro
compresi gli enti ecclesiastici riconosciuti, il sovrintendente indica il modo in cui
devono essere fissati i bc di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti.
3. Per i privati proprietari, possessori o detentori di bc con l’obbligo di garantirne la
conservazione.
4. Per lo Stato, Regioni ed enti terr e pubb l’obbligo di conservare i propri archivi nella
loro organicità e di ordinarli. Gli stessi soggetti hanno anche l’obbligo di inventare i
propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40
anni ed istituiti in sezioni separate;
5. Per i proprietari, detentori o possessori, a qualsiasi titolo, di archivi privati l’obbligo
analogo fissato per i soggetti pubblici, nel caso sia intervenuta la dichiarazione di
interesse culturale.
Negli articoli successivi viene disposta una differenza tra interventi conservativi
volontari ed imposti. Nel primo caso, l’intervento è ad iniziativa non solo del
proprietario, ma anche del possessore o detentore a qualsiasi titolo e deve essere
autorizzato. Anche sul piano economico l’intervento sarà a carico del proprietario, ^^.
Per quanto riguardo gli interventi imposti il Ministero può attuare un intervento nei
confronti del proprietario, indicando gli interventi necessari ^^. Sul piano economico
anche in questo caso la spesa sarà a carico del proprietario, ^^, ad eccezione del caso
di bc di particolare rilevanza pubblica, infatti qui il Ministero può concorrere i