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APITOLO

Il Testo Unico Bancario contiene 2 articoli fondamentali in tema di attività bancaria:

l’art. 10, che recita che “la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito

 costituiscono l’attività bancaria, che ha carattere d’impresa ed è riservata alle banche,

che esercitano inoltre ogni attività finanziaria, secondo la disciplina propria di

ciascuna, nonché le attività connesse o strumentali, escluse le riserve di attività previste

dalla legge”;

l’art. 11, che indica “la raccolta del risparmio” e “l’acquisizione di fondi con obbligo di

 rimborso” come operazioni con le quali la banca acquista la disponibilità

temporanea di moneta ed “esercizio del credito” come operazione con cui la banca

concede la stessa al cliente.

Il cliente nei cui confronti viene efettuata la raccolta, e la banca che eroga il credito,

sopportano il rischio economico derivante dall’eventualità che la controparte non sia

in condizione di restituire il denaro nel momento dovuto. L’inadempimento (o

l’insolvenza) è un rischio coerente con la raccolta e l’erogazione bancaria.

Allo stesso modo è presente il rischio di cambio, che si ha qualora la moneta oggetto

di raccolta o erogazione sia diversa da quella oggetto della restituzione.

Incompatibile risulta invece il rischio d’impresa, poiché il rimborso del risparmio e la

restituzione del credito non possono giuridicamente essere condizionati dal risultato

economico dell’impresa nella quale sono investiti.

C 6

APITOLO

Solo alle banche era concessa la possibilità di svolgere attività bancaria, ma questa

doveva essere l’unica funzione da esse esercitata.

Il sistema derivante dalla Legge Bancaria del 1936 era caratterizzato dalla distinzione

tra le attività a breve termine e attività a medio-lungo termine. La separazione era tale

che a svolgere queste operazioni dovevano essere due soggetti distinti: nel primo

caso si parlava di imprese che svolgevano attività di raccolta a vista, nel secondo di

istituti di credito che svolgevano attività di raccolta ed erogazione mutualistiche.

Per quanto elastica fosse, la Legge Bancaria non poteva stare al passo dei rapidi

cambiamenti del settore fnanziario, provocando lo sviluppo di fenomeni “atipici”.

Le attività fnanziarie sono operazioni riassumibili in 3 diversi schemi:

denaro-tempo-denaro, ovvero operazioni creditizie;

 denaro-spazio-denaro, ovvero operazioni di pagamento o di trasferimento;

 denaro-denaro, ovvero operazioni di cambio.

Il Testo Unico Bancario, invece, stabilisce che tutte le banche possono esercitare tutta

l’attività bancaria, sia a breve che a medio-lungo termine, e ogni altra attività

fnanziaria, salvo le riserve di legge. Ciò ha portato a un passaggio dai gruppi

polifunzionali, caratterizzati dall’esercizio di attività non-bancarie tramite imprese

controllate, alle imprese universali, in cui tutte le attività sono esercitate da un unico

soggetto.

Il divieto di raccolta del risparmio ai soggetti diversi dalle banche interviene qualora vi

sia oferta di denaro, intesa come disponibilità a ricevere capitale di credito,

strutturata in modo tale da poter essere rivolta a una pluralità indeterminata di

soggetti. C 7

APITOLO

Nel rapporto tra banca e cliente ricorrono le disposizioni delle “condizioni generali di

contratto” o dei “contratti conclusi mediante moduli o formulari”. Si tratta di disposizioni

che non fanno alcun riferimento all’impresa bancaria e ai contratti bancari, ma sono

rintracciabili nel Testo Unico Bancario.

Il complesso delle regole proprie del contratto tra banca e cliente si trova però nelle

Norme Bancarie Uniformi (NBU), ovvero schemi contrattuali predisposti

dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI). L’adesione a questa associazione non

comporta vincoli per le banche e dunque l’adozione di tali norme è libera. Nonostante

ciò, tutte le banche applicano queste disposizioni in modo uniforme.

Esistono delle Norme Bancarie Uniformi, intitolate “Condizioni Generali relative al

rapporto banca-cliente”, che si applicano in tutti i contratti tra banca e cliente.

Per quanto concerne le “disposizioni generali di contratto”, queste riguardano le

circostanze in cui uno dei contraenti predisponga delle condizioni generali all’altra

parte non in riferimento a un’operazione specifca, ma a una serie indeterminata di

contratti: queste sono efcaci nei confronti della controparte se, al momento della

conclusione del contratto, questa le ha conosciute, o avrebbe dovuto conoscerle

usando l’ordinaria diligenza. Non è quindi necessario che l’altra parte le abbia

espressamente volute.

Nel caso di “contratti conclusi mediante moduli o formulari”, predisposti per disciplinare

in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, la fattispecie prevede che la

conclusione debba avvenire in forma scritta, con un esemplare consegnato al cliente,

in occasione di un incontro diretto tra le parti. Per motivate ragioni tecniche,

particolari contratti possono essere stipulati in forma non scritta. In tutti gli altri casi,

l’inosservanza della forma scritta rende nullo il contratto. Il Testo Unico Bancario, per

fornire ulteriore garanzia al cliente, aferma che solo quest’ultimo può far valere la

nullità, sempre che il fatto avvenga in buona fede.

Tutte le clausole eventualmente aggiunte al modulo o formulario prevalgono su

quelle in esso già iscritte, anche se queste ultime non sono state cancellate.

L’imprenditore, nel predisporre il contenuto standard dei contratti, ha la tendenza a

massimizzare il suo vantaggio, ma al tempo stesso deve venire incontro alle esigenze

della clientela. Ciò rappresenta un vantaggio soprattutto per coloro che si trovano in

una posizione di debolezza contrattuale, che li porterebbe ad accettare condizioni

anche peggiori di quelle standard.

L’esigenza di tutelare gli interessi della clientela ha portato all’elaborazione della

“Tutela del Mercato”, che si occupa di salvaguardare l’efettiva concorrenzialità del

mercato, anche contro l’interesse dei singoli imprenditori. Tale legge vieta e sanziona

sia “le intese restrittive della libertà di concorrenza”, sia “l’abuso di posizione dominante”.

In soccorso dei consumatori è venuta anche la disciplina della “trasparenza bancaria”,

che però afronta problemi diversissimi risolvendoli solo in modo parziale.

Secondo il “principio della pubblicità”, in ciascun locale della banca aperto al pubblico

devono essere esposti i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla

clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi oferti.

Sono nulle e si considerano non apposte tutte le clausole contrattuali che prevedono

condizioni più sfavorevoli per il clienti di quelle esposte; inoltre, si applicano i tassi

minimi a favore della banca e quelli massimi a favore del cliente. È possibile variare in

senso sfavorevole al cliente le condizioni del contratto, ma solo con la specifca

approvazione di questi mediante apposita frma. Se, nei contratti di durata, è

convenuta la facoltà unilaterale di modifcare le condizioni del contratto, queste

variazioni devono essere comunicate al cliente, il quale può recedere entro 15 giorni.

“La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli abbiano un contenuto

tipico determinato”. Con ciò, il Legislatore concede alla Banca d’Italia il potere di

individuare un tipo di contratto usato nella pratica ma non regolato e di stabilirne il

contenuto, disponendo che “tutti i contratti e i titoli diformi sono nulli”.

Le Norme Bancarie Uniformi inizialmente contenevano la disciplina di vari tipi di

contratto e, tra le norme dettate in tal sede, quelle riguardanti il conto corrente di

corrispondenza si presentavano come “principi comuni” del rapporto banca-cliente. La

ragione di ciò stava nella funzione specifca del contratto di conto corrente bancario:

esso costituiva il rapporto base tra le due parti.

Nel 2000, si è giunti a stabilire alcuni principi generali chiamati appunto “Condizioni

Generali relative al rapporto banca-cliente”:

l’art. 4 stabilisce che “le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del

 cliente diretti alla banca devono essere inviati alla succursale presso la quale sono

costituiti i singoli rapporti; il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per

iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca siano compilati in modo chiaro

e leggibile”;

l’art. 5 prevede che “l’invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche

 e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca saranno indirizzati al

cliente con pieno efetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto”;

l’art. 7 recita che “le firme del cliente, e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad

 operare nei rapporti con la banca, sono depositate presso lo sportello ove il relativo

rapporto è intrattenuto; il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a

utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione in forma grafica

corrispondente alla firma depositata”;

l’art. 8 dispone che “il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a

 rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle

facoltà loro conferite; le revoche e le modifiche delle facoltà conferite alle persone

autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla

banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione oppure la stessa sia

stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, e non siano

trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione”.

C 8

APITOLO

Il conto corrente civilistico è un contratto piuttosto raro che presuppone una

relazione d’afari tra due parti, dalla quale si prevede la nascita di reciproci rapporti di

credito-debito. Questo tipo di contratto non ha nulla a che vedere con il conto

corrente bancario. Con esso, infatti, le parti si obbligano ad annotare in un conto i

crediti e i debiti derivanti da qualsiasi tipo di operazione intercorrente tra le stesse.

Alle scadenze prestabilite, il conto si chiude e si efettua la somma dei relativi crediti e

debiti, così da determinare il saldo fnale. Questo diventa esigibile e

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A.A. 2016-2017
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicogiordano1995 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof De Sario Michele Salvatore.