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14 marzo 2013
Articolo 30
I soci delle banche popolari. Il limite di detenzione di azioni è stato aumentato da 0,50 a 1%.
Non si può avere una banca popolare con meno di 200 soci, se sono meno e non vengono reintegrati la banca viene po-
sta in liquidazione.
5 e 6 comma: contempla un istituto particolare. È obbligatorio averlo, a differenza di altre cooperative dove è facoltati-
vo.
Porta aperta ma clausola di gradimento, da parte di un organo della società (quasi sempre amministrativo). Nelle banche
cooperative assume connotati specifici.
Il consiglio di amministrazione ammette o rigetta l'ammissione di un nuovo socio. Le delibere di rigetto devono essere
motivate. È una norma che è cambiata nel corso del tempo. Nel 93 si prevedeva che le delibere del CdA dovevano esse-
re motivate tutte, anche quelle di accettazione. Forma di snellimento. Nessuno può avere qualcosa da ridire sull'ammis-
sione di un nuovo socio di una cooperativa.
Proprio perché c'è l'intento mutualistico la società dovrebbe accogliere nuovi soci senza problemi. Per questo il rigetto
va motivato. Si dice anche in base a quali criteri si possa rigettare una domanda di ammissione. 3 aree: interesse della
società, prescrizioni statutarie e spirito di forma cooperativa. Sono formule ampie.
1) interesse: è interesse fare entrare in società un condannato? No, è un buon motivo per non ammettere;
2) prescrizioni societarie: lo statuto può prevedere dei vincoli, ad esempio la territorialità dei soci, oppure lo sta-
tuto può prevedere solo persone fisiche;
3) spirito della forma cooperativa: più si è meglio è, l'interesse dovrebbe essere quello di ampliare la compagine
sociale. In una banca si vota con il principio capitario e l'ingresso potrebbe minare la stabilità degli organi so-
ciali. L'ammissione indiscriminata di soci può rovesciare il “potere” dell'amministrazione. Il legislatore tende a
voler evitare l'ammissione solo degli amici della maggioranza e non della minoranza.
Questa norma vale anche per le banche di credito cooperativo.
Non è sempre semplice motivare il rigetto.
Un esempio di esclusione potrebbe essere il rapporto con altre banche.
Spirito di cooperativa vuol dire anche avere la fiducia del territorio, se un socio può minarla l'amministrazione può ne-
garne l'accesso.
Immaginiamo che il CdA abbia rigettato una domanda motivandola. Cosa succede se un aspirante socio non viene am-
messo?
Prima possibilità è tribunale civile, autorità giudiziaria.
Seconda possibilità è il Collegio dei probiviri. Costituito ai sensi dello statuto. È obbligatorio istituirlo, tutti gli statuti
delle popolari e le bcc devono prevederlo. È un collegio indipendente chiamato a valutare le controversie tra soggetti e
banca.
Si dice che quanto meno il Collegio dei probiviri debba essere integrato con un rappresentante dell'aspirante socio,
avente diritto di voto.
Non si dice quanti siano i componenti del collegio. Ma va detto che gli statuti sono approvati preventivamente dalla
BdI, che valuterà il numero adeguato.
I probiviri non sono retribuiti, sono personalità esterne e indipendenti (spesso docenti universitari).
Cosa può fare il collegio dei probiviri? Non può ammettere un nuovo socio, è solo e soltanto l'organo amministrativo
che può farlo! Possono solo invitare a riconsiderare la decisione assunta.
Il CdA può però restare fermo nella posizione e non ammettere l'aspirante socio.
Il mancato socio può richiamare l'intervento del collegio entro 30 giorni, trascorsi i quali resta solo la possibilità di ri-
volgersi all'autorità giudiziaria.
È una clausola arbitrale? NO, i probiviri non sono degli arbitri. Quando si inserisce una clausola arbitrale le parti si
accordano prima di rivolgersi all'arbitro e rinunciano alla possibilità di rivolgersi alla autorità giudiziaria.
L'aspirante socio può sempre decidere di andare in tribunale, prima, dopo, contemporaneamente, ecc.
Articolo 31. scritto prima della norma societaria.
Ripassa fusioni eterogenee.
Può una banca popolare fondersi con una banca spa? E con una bcc (omogenea)?
Si deve partire dalla situazione anteriore ad oggi. La risposta è controversa, in base a una legge del '71 era fatto divieto
alle società cooperative di trasformarsi in altre tipologie di società, anche se all'unanimità.
Le ragioni sono di tipo fiscale, come forma di elusione fiscale si adottava una forma di questo tipo: mi costituisco come
cooperativa per avere le agevolazioni fiscali e poi mi trasformo in spa ma continuo a non pagare le tasse che pagano le
spa. La motivazione è quindi fiscale.
Divieto di trasformazione eterogenea. Ma specularmente non c'è nessuna norma che dice se una spa potesse o meno tra-
sformarsi in società cooperativa. Alcuni dicono che si poteva, altri no.
La legge di diritto societario ha cambiato molte cose, differenziando le tipologie di mutualità.
Si prevedono maggioranze agevolate.
Eccezione, le banche popolari potevano trasformarsi in spa o fondersi con spa.