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CAPITOLO III: PERSONE E FAMIGLIA

Capacità giuridica. La dottrina dei tre status: libertatis, civitatis, familiae47

Per determinare la capacità giuridica delle persone fisiche è utile fare ricorso allo schema degli status:

  • status libertatis, riguarda gli uomini liberi;
  • status civitatis, riguarda la comunità cittadina;
  • status familiae, riguarda la familia.

Gode di capacità la persona che si trova al contempo libera, cittadina romana e pater familia, non soggetto a potestà. La persona giuridicamente capace è detta sui iuris, al quale si contrappone l'alieni iuris, persone giuridicamente incapaci soggette ad altrui potestà.

Status libertatis. Liberi e schiavi

Il possesso dello status libertatis è la prima condizione per poter godere di capacità giuridica. Si nasce liberi se si nasce da madre libera e sono detti ingenui, mentre si diventa liberi se schiavi liberati e sono chiamati liberti.

La schiavitù è un...

istituto dello ius civile, perché lo schiavo è oggetto di dominium ex iure Quiritium e come tale è classificato tra le res mancipi. Schiavi si nasce se si nasce da madre schiava, questo tipo è la causa di schiavitù più comune a Roma. Si può anche diventare schiavi, ad esempio in seguito a cattura, per captivitas, prigionia perché è diffusa l'idea che la persona libera catturata dal nemico perde la libertà e diventa schiava. A Roma esiste un'autorità pubblica che si occupa della vendita degli schiavi. La regola per cui con la captivitas si perde la libertà vale sia per i nemici catturati dai Romani, sia per i Romani catturati dai nemici. Essi però non tollerano che chi gode di cittadinanza romana sia schiavo in patria, poiché al loro patrimonio giuridico appartiene un antico istituto, lo ius postliminii, per cui il cittadino turato e diventato schiavo, riacquista la libertà.

Cittadinanza una volta tornato in patria. Inoltre, egli viene reintegrato nella posizione giuridica personale e patrimoniale di prima della cattura.

Le condizioni giuridiche dei sociali e giuridiche dei servi

La condizione giuridica dei servi è simile a quella dei vilii familias, fino a quando il dominus resta invita, ma con la sua morte i filii familia diventano sui iuris e acquistano capacità giuridica, mentre i servi restano servi sotto il dominium degli eredi.

La posizione dei servi è complessa, poiché in quanto essere umani sono considerati personae, ma considerati come possibili oggetti di proprietà o di altri diritti soggettivi (usufrutto e pegno) sono res mancipi. Non sono giuridicamente capaci, per cui ad essi non può essere riconosciuto nessun diritto soggettivo o potestà e nemmeno nessun obbligo giuridico. Le unione tra schiavi non sono riconosciuti come matrimonium, ma contubernium e per questo non hanno rilevanza i vincoli.

tragenitori e figli. I proprietari hanno quindi il potere di separare le famiglie servili. Gli schiavi sono soggetti alieni iuris perché sono assoggettati ad altrui potestà, alla potestà del proprietario, dominus, sotto la sua dominicia potestas, nel suo dominium ex iure Quiritium. Su di essi, il dominus esercita un potere assoluto, anche di vita e di morte. Essendo lo schiavo alieni iuris è dunque privo di capacità giuridica, per cui a lui non possono fare capo né diritti soggettivi né doveri giuridici. L'attività del servo però può migliorare e non peggiorare la posizione giuridico-patrimoniale del dominus. Al servo si riconosce capacità di agire come organo di acquisto di diritti soggettivi, può compiere mancipatio nel ruolo di mancipio accipiens o traditio nel ruolo di accipiente o stipulatio nel ruolo di stipulante. Ad acquistare ogni volta la proprietà o il credito non è il servo, ma

il suo dominus. Gli atti del servo non possono peggiorare la posizione del dominus, infatti contro il servo altrui, responsabile di delicta, la vittima esercita diretta impossessandosene o infliggendo una pena corporale, salvo la facoltà del dominus di evitare l'impossessamento e la pena corporale con il pagamento di una pena pecuniaria. Ciò dà luogo al regime delle azioni nossali. Lo schiavo colpevole, liberato dal dominus prima dell'esercizio dell'azione nossale, è direttamente perseguibile dal terzo con la normale actio poenalis, denunciando il riconoscimento di una sorta di responsabilità penale del servo. Il peculio e le obbligazioni naturali Per quanto riguarda gli atti di disposizione e ai negozi di assunzione di debiti, se compiuti da schiavi, devono essere inefficaci, questo perché il servo non ha nulla di proprio di cui disporre. Lo schiavo, inoltre, non può peggiorare la posizione patrimoniale del dominus e quindi.

Nessun negozio compiuto può generare obbligazioni a carico dello stesso dominus.

Si decide di concedere al servo un peculio, anche se il proprietario resta il dominus, ma si ammette che i servi possano, purché a titolo oneroso, trasferire il possesso delle res peculiares e anche la proprietà, quando si tratta di res nec mancipi, salvo la facoltà del dominus di revocare il peculio in ogni momento.

I servi che hanno peculio possono trafficare con esso con terzi o con il dominus stesso, possono spenderlo e fare onore agli impegni assunti, infatti i servi possono adempiere ad obblighi assunti con atto lecito e possono adempiere validamente pure se i terzi non possono costringere l'adempimento.

La negazione al dominus del diritto di pretendere dal terzo la restituzione di quanto lo schiavo gli dà in adempimento di un rapporto proprio obbligo.

Il servo può assumere obligationes da atto lecito, ma solo obligationes naturales non civiles, esse non dannolugo.

creditori possono ricorrere alla soluti retentio, dove il creditore, pur non potendo costringere il servo ad adempiere, può trattenere quanto ricevuto in adempimento. Le azioni (cosiddette) adiettizie A causa della crescente situazione economica, è necessario che lo schiavo possa compiere atti negoziali, ma il dominus quindi deve assumersi esplicitamente la responsabilità di certe operazioni finanziarie compiute dal proprio servo. I creditori da atto lecito di servo altrui possono esercitare alcune azioni contro il dominus e si parla di azioni adiettizie, perché viene presa in considerazione una responsabilità aggiuntiva, sempre sanzionata da actio, che si aggiunge a quella naturale del servo. Le azioni adiettizie sono: - l'actio quod iussu, il dominus risponde dell'intero debito contratto dallo schiavo e presuppone che l'impegno del servo nei confronti del terzo sia assunto di seguito ad autorizzazione, dal dominus stesso; - l'actio quod metus causa, il dominus risponde dell'intero debito contratto dallo schiavo a causa di un timore ingiustificato che il dominus ha creato nel terzo; - l'actio quod dolo causa, il dominus risponde dell'intero debito contratto dallo schiavo a causa di un inganno commesso dal dominus nei confronti del terzo; - l'actio quod iudicati, il dominus risponde dell'intero debito contratto dallo schiavo a causa di una sentenza giudiziaria che ha dichiarato il dominus responsabile del debito del servo.dominusrivolta al terzo, di negoziare con il servo, assumendosi ogni rischio;-l'actio exercitoria, il dominus risponde dell'intero debito contratto dallo schiavo e presuppone che il proprietario dello schiavo sia un exercitor navi. Infatti un armatore può affidare la gestione e l'amministrazione della nave a un proprio schiavo, preponendolo ad essa come magister navi. Per i debiti contratti dal servo, durante l'incarico, contro i dominus si dà ai creditori l'actio exercitoria;-l'actio institoria, il dominus risponde dell'intero debito contratto dallo schiavo e può preporre il servo a un settore di attività economica, come institor. Il dominus risponde dei crediti contratti nell'espletamento dei compiti al servo affidati;-l'actio de peculio et de in rem verso, la responsabilità del dominus non va oltre certi limiti. Sono presenti, nella formula, due taxationes: una de peculio, che presuppone che il servo

abbia un peculio e la responsabilità del dominus per i debiti naturali assunti dal servo verso terzi nella gestione del peculio non va oltre il valore del peculio stesso; l'altra taxatio è de in rem verso e presuppone un arricchimento del dominus e per essa il dominus medesimo, mancando o risultando inefficiente il peculio, risponde dei debiti del servo nei limiti di quanto sia concretamente avvantaggiato in dipendenza dell'obbligazione naturale assunta dal suo schiavo. La clausola de peculio esige che si proceda alla stima del peculio e l'importo si calcola al netto debiti naturali che il servo eventualmente ha verso il padrone (nei confronti del servo, il dominus è un creditore privilegiato). I terzi creditori vengono soddisfatti quando promuovono l'azione, tranne quando, esaurito il peculio e mancato l'arricchimento del dominus, accade si muovono dopo e restano insoddisfatti;-l'actio tributoria, presuppone una concessione di peculio,

Oltre al fatto che il servo deve compiere negozi e assumere obbligazioni in ordine a beni peculiari affidatigli dal dominus perché non commerci, i terzi creditori, temendo un dissesto finanziario del servo, si rivolgono al pretore e questi invita il dominus a ripartire l'importo delle merci peculiari tra i creditori, attribuendo, se le merci non bastano, a ciascuno una quota proporzionale al credito e partecipando alla ripartizione proporzionale sullo stesso piano degli altri creditori. Inoltre, si realizza una par condicio dei terzi creditori tra di loro e di essi con il dominus. L'actio tributoria è un'azione pretoria in factum, di per sé non adiettizia, perché in essa viene in considerazione solo la responsabilità del dominus che procede alla spartizione. Inoltre, essa può essere esperita contro il dominus dai creditori che lamentano di avere avuto attribuita fraudolentemente una quota minore rispetto a quella loro dovuta.

liti di libertà (causae liberales)

Lo status libertatis può essere oggetto di contestazione, si istituisce quindi un processo di libertà (causa liberalis), che può essere o una vindicatio in libertatem ex servitute, nel caso del libero che vive come schiavo, o una vindicatio in servitutem ex libertate.

Il rito adottato con le legis actiones è quella della legis actio sacramenti in rem, con il sacramentofissato in 50 assi e con decisione affidata ai decemviri stlitibus iudicandis. Nel processo formulare si adottano formule ricalcate su quella della rei vindicatio e a giudicare ci sono i recuperatores. Nel processo postclassico, per le vindicationem in libertatem la forma processuale è quella dei praediudicia, ossia azioni dichiarative, che si concludono con sentenza di accertamento, senza condanna.

Una regola propria delle causae liberales è il soggetto su cui status si disputa sulla libertà. Occorre sottolineare, in merito alle liti di libertà,

che il principale interessato non è dal punto di vista formale soggetto della lite ma oggetto. Per rappresentare con il ruolo di attore o conv
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A.A. 2023-2024
170 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescamatteinii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.