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STATUS LIBERTATIS
condizione dell’individuo all’interno del rapporto che c’è tra l’individuo e la Civitas, per
quanto riguarda la sua condizione di libero o schiavo. C’è una distinzione tra ingenui (nati
liberi) e liberti (divenuti liberi tramite le manomissioni).
Le manomissioni possono essere civili o pretorie.
Civili= producono effetti secondo il diritto civile e dunque concedono libertà e cittadinanza.
Il numero delle manomissioni con il tempo aumenta a dismisura, questo fa sì che diminuisca
la manodopera, inoltre spesso si danneggia lo schiavo perché non era in grado di
mantenersi.
Sotto Augusto due leggi=
-Lex Fufia Canina del 2 a.C—> si riferisce alla manomissione testamentaria e introduce un
rapporto tra numero schiavi appartenente al testatore e la parte che il testatore poteva
manomettere, fissando il numero massimo di quanti potevano essere manomessi.
-Lex Aelia Sentia del 4 d.C.—> molto più complessa della prima, prevede una serie di
differenti disposizioni, per esempio il divieto di manomettere schiavi dalla condotta turpe, per
evitare che lo schiavo con atteggiamenti turpi potesse recare ancora più danni da libero.
Nel periodo pre classico accanto alle manomissioni civili furono create altre manomissioni
che creavano però effetti diversi dalle prime: manomissione pretorie.
-manomissione pretorie che producono effetti secondo il diritto pretorio= efficacia
etico-morale, non giuridica. Si chiamano così perché il pretore (magistrato che amministra
la giustizia a Roma e che va a tutelare la condizione giuridica di alcuni soggetti) tutelava la
libertà di fatto concessa allo schaivo.
Manumissio Inter amicos—> rendi uno schiavo libero davanti ai tuoi amici che sono
testimoni della libertà dello schiavo.
Manumissio per epistulam—> rendi uno schiavo libero attraverso una lettere inviata a un
terzo
Manumissio per mensam—> a Roma gli schiavi non potevano mangiare con i liberi, il
padrone invitava lo schiavo a cena e questo lo rendeva libero
Lex iunia Norbana= conferiva lo status di latini iuniani ai liberti manomessi in via informale
e pertanto sanciva il principio di latinità fittizia.
Vendicatio in Servitutem= annullare la manomissione pretoria, il padrone può agire perche
lo schiavo ritorni in schiavitù.
revoca in servitù (denegatio actionis)
Il pretore applica la denegatio actionis (atio= azione si riferisce al processo), il padrone può
agire perché lo schiavo ritorni nella condizione di schiavitù, il pretore però deve valutare se
l’azione inventata dall’attore, è praticabile o meno. Può anche rifiutare l’azione e può
delegare l’azione, rifiutando la denegatio.
Le tre manomissioni sopra citate avevano effetti diversi dalle manomissioni civili, esse
concedono la libertà, ma non la cittadinanza, erano dei liberi di seconda specie, non erano
cittadini romani ma semplicemente uomini liberi.
Nel 19 d.C con la Lex iunia Norbana si ottiene che questi manomessi avessero un certo
grado di libertà e anche lo status civitatis proprio dei Latini Coloniarii. Essi sono quei latini
che abitavano nelle colonie, i romani concedono loro lo Ius Commercii e lo Ius Connubii.
Non erano cives romani ma veniva riconosciuto loro il Commercium, quindi la possibilità di
usare quei negozi giuridici propri del Ius Civile, cioè, in ambito commerciale, potevano usare
la Mancipatio (atto per acquistare le proprietà di determinate Res).
Ius Connubi= potevano sposarsi con i cittadini romani
Ius Migrandi= possibilità di trasferirsi a Roma
Essi sono associati agli antichi abitanti del Lazio a cui i romani concedono una certa libertà e
determinati diritti.
I Latini Iuniani vengono equiparati ai Latini Coloniarii, viene concessa loro una limitata
condizione giuridica, liberi ma non pienamente cittadini romani.
Non viene riconosciuta loro la possibilità di fare testamento. Si dice infatti che i latini iuniani
vivono da liberi e muoiono come schiavi, non avendo testamento una volta morti i loro beni
tornano al vecchio padrone.
L’attività del pretore che creava lo Ius Honorarium per colmare le lacune del diritto civile,
tutte le azioni che il pretore fa vanno ad incrementare il diritto dal punto di vista processuale
e sostanziale perché rifiutando l’azione dal punto di vista processuale si va a tutelare la
condizione dello schiavo manomesso secondo atti di affrancamento diversi da quelli dello
Ius Civile.
Il diritto processuale a Roma precede il diritto sostanziale, questo perché esistono
determinate situazioni giuridiche solo se vi sono le azioni che le tutelano. Questa era
un’impostazione di metodo che potrebbe o meno rispondere al vero. L’attività del pretore va
ad incidere attraverso determinati interventi anche sul diritto sostanziale.
Nel mondo romano il sistema processuale andrà ad incidere sull’esistenza o meno di
posizioni giuridiche relative al diritto sostanziale, il nostro è un procedimento inverso.
Gaio distingue liberi e schiavi, poi i liberi li divide in ingenui e liberti.
I liberti possono essere:
-cittadini romani= perché sono stati manomessi secondo le manomissioni civili
-latini iuniani= non viene loro riconosciuta la civitas romana, ma la latinitas (quindi Ius
Commercii ecc…)
sono chiamati Latini luniani; Latini perché sono assimilati ai Latini coloniarii; luniani perché
hanno acquistato la libertà in forza della legge lunia, dato che un tempo si riteneva che
fossero schiavi. 23. La legge lunia non permette loro di fare il proprio testamento né di
acquistare per testamento altrui né di essere designati tutori tramite testamento
-dediticii= si chiamano stranieri dediticii, coloro che combatterono contro il popolo romano,
furono vinti e si arresero. Per noi non è una figura nuova. I dediticii non possono acquistare
per testamento, non possono fare testamento, la loro condizione è la peggiore secondo
Gaio perché non viene concessa loro la cittadinanza né attraverso la legge, né attraverso la
costituzione imperiale. Si trovano in uno stato di incertezza giuridica.
Coloro che sono nel novero dei deditici non possono in nessun modo acquistare per
testamento, non più di qualsivoglia straniero; perché, anzi, neppure loro, secondo l'opinione
prevalente, possono fare testamento. 26. La peggior specie di libertà spetta così a quanti
sono nel novero dei deditici; e nessuna legge o senatoconsulto o costituzione imperiale dà
loro accesso alla cittadinanza.
STATUS CIVITATIS
Comporta una serie di diritti per coloro che godono della civitas romana.
Attraverso questo il cittadino esercita:
-Commercium= diritto al commercio
-Conubium= diritto al matrimonio
-Ius suffragii= diritto di voto
-Ius honorum= diritto di partecipare cursus honorum
-Provocatio ad populum= diritto di appellarsi al popolo
La cittadinanza romana con lo status libertatis si acquista alla nascita. Nell’ambito di
un’unione solo coloro che nascono da un matrimonio iustum acquistano da una
cittadinanza romana, chi nasce fuori dal matrimonio può farlo ma deve seguire vie differenti.
Affinché la prole acquisti lo status di cittadino era necessario che il marito della madre
avesse la cittadinanza romana al momento del concepimento perché il padre poteva morire
però se il bambino era stato concepito, allora si seguiva la cittadinanza romana del padre,
indipendentemente dalla cittadinanza della madre.
I figli nati da un’unione che non rientrava nel matrimonio iustum, allora il bambino segue lo
status giuridico della madre, indipendentemente da quello del padre.
La cittadinanza si acquisisce per nascita, ma ci possono essere delle concessioni da parte
dello stato, concessione che può riguardare sia singoli individui che intere comunità.
-cittadinanza piena= con divisione dei diritti politici (cittadinanza Optimo Iure, hai anche i
diritti poltici )
-cittadinanza latina= latinitas, comporta Ius Commercii e Ius Connubii. La latinitas non
includeva diritti politici, non potevano votare, rivestire cariche che facevano parte dello Ius
Honorarium.
Peregrini= non hanno nulla a che fare con la civitas romana, sono stranieri. A volte
venivano loro concessi lo Ius Connubii e lo Ius Commercii e lo Ius Latii che erano dei diritti
concessi in origine agli alleati latini. Questi alleati latini scompaiono con la Bellum Sociale, al
termine della quale si concede la cittadinanza romana a quasi tutta la penisola fino a Reggio
Calabria nell’89.
-Latini veteres= coloro che avevano stretto antichissime alleanze con i romani
-Latini coloniarii= color che abitavano le colonie recentemente fondate dai romani
Municipi= città alleate, ci sono gli statuti municipali (concessi da Roma), i municipi sono
città che avevano un proprio statuto, già esistevano, ma si alleano o vengono conquistate
dai romani e viene concesso loro un diritto particolare, vengono a costituirsi gli statuti
municipali che tengono conto anche dei diritti locali.
STATUS FAMILAE
Terza condizione giuridica, la condizione giuridica dei membri di una famiglia. I romani con il
termine famiglia intendevano sia il complesso dei beni patrimoniali del de cuius (colui che fa
il testamento) , tutti quegli oggetti di successione, sia una comunità di persone legate da
determinati vincoli che possono essere sia di sangue che di diritto.
Una comunità di persone legate da tali vincoli che dipendono tutti da un Paterfamilias. In
questo caso viene detto Familia proprio Iure dicta che la distingue dalla Familia Comune
Iure formata da individui che furono in origine tutti in potestate di un Paterfamilias deceduto.
Questo è un concetto più ampio di famiglia che va a comprendere quei soggetti che alla
morte del padre diventano Sui Iuris, nel caso della donne essa diventa soggetta a tutela, nel
caso degli uomini diventano Patres familiari ossia padri delle proprie famiglie, di famiglie
proprio Iure.
Gaio procede per divisioni, fa una divisione all’interno di uno status familiae.
All’interno di una famiglia esistono due soggetti:
-Persone Iuris sunt= ovvero di proprio diritto, hanno la capacità di condurre i propri affari
es: paterfamilias
-Persone Alieni Iuris= soggetti sottoposti al pater familias, come i figli i potestate del
paterfamilias e gli schiavi
È Iuris il paterfamilias perché indipendente.
Alcuni soggetti Alieni Iuris possono trovarsi in 3 diverse situazioni giuridiche, il paterfamilias
esercita sud di loro Potestas, Manus, Mancipium. Sono 3 categorie diverse di potere che si
esercitano sui sottoposti.
1)Potestas= i servi ne sono soggetti rispetto ai padroni, i figli nati da un matrimonio Iustum
anche. Il paterfami