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DETERMINAZIONE dell'imposta
Si parte da reddito complessivo lordo del soggetto (se residente quindi la somma algebrica di tutti i redditi conseguiti dal contribuente durante il periodo d'imposta) e vengono sottratti tutti gli oneri deducibili, ottenendo così il reddito complessivo netto.
Dal reddito netto si scomputano i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta, l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero, le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Se l'ammontare risultasse superiore a quello dell'imposta netta allora il contribuente ha il diritto di scegliere tra:
- computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva
- chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi
Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si computano in diminuzione del reddito complessivo e non.
possono essere riportate nei periodi d'imposta successivi; ad eccezione per le perdite di imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria, in quanto in tal caso tali perdite andrebbero a diminuire i redditi della medesima categoria. Se la perdita superasse il reddito potrebbe essere portata in deduzione del reddito dei periodi successivi, ma non oltre il quinto. Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta di funzionamento dell'impresa è applicata una speciale disciplina: possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo per i periodi d'imposta successivi senza limite di tempo. Vengono esclusi dalla formazione della base imponibile: - I redditi esenti d'imposta - I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva - Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli. Se il reddito è stato prodotto mediante un ente collettivo, allora il legislatore potrà.attribuire direttamente la soggettività all'ente oppure optare per il criterio d'imputazione del reddito per TRASPARENZA. L'articolo 5 del testo unico prevede che i redditi delle società personali, residenti, sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione. 33Diritto Tributario La società è vista come un soggetto strumentale di produzione di un reddito immediatamente destinato a soci o associati. In questo modo l'impresa perde la sua autonoma soggettività passiva, diventando fiscalmente trasparente, ma tuttavia l'ente mantiene la funzione di soggetto di accertamento. Questa impostazione risolve il problema della DOPPIA IMPOSIZIONE sugli utili societari ed evita un trattamento discriminatorio tra soggetti che esercitano un'attività in forma collettiva anziché individuale. Possiamo distinguere i tipi di tassazione.in base:
- Alla forma giuridica
- All'attività svolta
A seconda del soggetto tassato cambierà anche la modalità di tassazione del reddito d'impresa:
Nel caso dell'imprenditore individuale il reddito d'impresa partecipa alla formazione del reddito complessivo IRPEF, quindi si applica una tassazione ad aliquote progressive. Vi è la possibilità di riporto perdite verticalmente in 5 anni con redditi della stessa specie (ovvero compensazione orizzontale con altri redditi se in regime semplificato)
Nel caso delle società di persone invece la società è il soggetto di accertamento del reddito, ma non il soggetto passivo. L'imposta si applica ai soci sulla relativa quota in base al principio di trasparenza. Inoltre vi è l'irrilevanza dell'effettiva percezione degli utili (anticipata o posticipata). Per i soci le perdite si riportano solo su utili dello stesso tipo (ma si
compensano con altri redditi in regime semplificato). Per le società di capitali la società è il soggetto d’imposta e viene applicato l’IRES. La tassazione è proporzionale sugli utili prodotti e le perdite possono essere di norma riportate nei cinque esercizi successivi. I dividendi distribuiti sono tassati solo se fuoriescono dal sistema IRES.
- TASSAZIONE degli UTILI PERCEPITI
Gli utili percepiti da soggetti IRPEF non in regime d’impresa su partecipazioni non qualificate subiscono una ritenuta a titolo definitivo del 12,50%. Mentre gli utili percepiti da soggetti IRPEF non in regime d’impresa su partecipazioni qualificate e in regime d’impresa su qualsiasi partecipazione subiscono una tassazione ordinaria sul 40% degli utili percepiti. È importante però saper determinare la natura di una partecipazione:
L’IRES – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’
L’IRES è l’imposta personale che
Colpisce i soggetti diversi dalle persone fisiche, la personalità d'imposta si ravvisa nel fatto che colpisce tutti i redditi del soggetto passivo, ovunque prodotti. È un'imposta proporzionale, la cui aliquota è fissata nella misura unica del 24%.
I soggetti passivi dell'IRES sono tutti i soggetti nei cui confronti il possesso del reddito si verifichi in modo unitario e autonomo. Non colpisce infatti solo le società; ma una serie eterogenea di enti collettivi, sia societari che non, con o senza personalità giuridica, sia pubblici che privati.
Si può individuare la soggettività passiva dell'imposta in modo residuale, l'IRES colpisce tutti i soggetti, residenti e non residenti, nei confronti dei quali si manifesta il possesso di redditi tassabili, diversi dalle persone fisiche.
La disciplina cambia a seconda che l'ente sia residente o non residente, oppure commerciale o non commerciale.
Questi due criteri si combinano. RESIDENZA: sono soggetti residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. COMMERCIALITÀ: sappiamo che: - per le società di capitali la commercialità è presunta per legge; - per gli altri enti pubblici o privati occorre verificare se l'oggetto principale dell'attività consiste in un'attività commerciale (articolo 55 testo unico) [per oggetto principale si deve intendere l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.] ENTI NON COMMERCIALI La nozione di ente NON COMMERCIALE si ricava a contrariis da quella di ente commerciale: sono enti non commerciali tutti i soggetti collettivi, residenti nello Stato, pubblici o privati, diversi dalle società che nonabbiamo come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Nel caso di svolgimento di più attività, di natura commerciale e non, per la qualificazione dell'ente occorre far riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale (quindi che gli consente il raggiungimento degli scopi primari). Quindi se un'attività commerciale è secondaria rispetto all'oggetto principale, il soggetto mantiene la qualifica di ente non commerciale. Si ha la perdita della qualifica di ente non commerciale quando l'ente esercita prevalentemente un'attività commerciale per un intero periodo di imposta. - TASSAZIONE La tassazione degli enti non commerciali è simile a quella delle persone fisiche. Il reddito complessivo è la somma di redditi eterogenei, ovunque prodotti e qualunque sia la loro destinazione. Sono soggetti passivi di IRES (aliquota 27.5%), per non penalizzarli con.La progressività dell'imposizione IRPEF. I singoli redditi e le singole perdite sono determinati distintamente per ciascuna categoria, in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi concorrono. Si applicano pertanto, se non è diversamente stabilito, le disposizioni relative ai redditi delle varie categorie.
In caso di esercizio non prevalente di attività commerciale gli enti devono tenere una contabilità separata in modo da poter distinguere costi e ricavi non imputabili all'attività istituzionale. In questo caso, il reddito d'impresa prodotto viene calcolato sulla base del criterio di EFFETTIVITÀ, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra:
Particolari regimi sono previsti per due tipologie di
enti non commerciali: Gli enti di tipo associativo Il principio generale prevede che l'attività prestata nei confronti degli associati partecipanti, in conformità alle finalità dello statuto, non è considerata attività commerciale. Le somme versate dai soci non sono ricavi e pertanto non concorrono alla formazione del reddito. Si considerano però come attività commerciali le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o occasionalità. Le AGEVOLAZIONI: le associazioni caratterizzate da fini rilevanti godono di- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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