Proprietà pretoria
La proprietà pretoria è un'istituzione con la quale il pretore si impegna a difendere i possessori in attesa di acquisizione della proprietà tramite usucapione. I casi in cui il pretore applica la proprietà pretoria sono tre.
Possesso delle cose mancipi tramite traditio
Quando il possessore acquisisce il possesso delle cose mancipi tramite traditio, ad esso può essere sottratto il possesso o il reale proprietario potrebbe rivendicare la proprietà del bene che gli ha ceduto. In questo caso il pretore agisce in difesa del possessore che sta usucapendo, concedendo l'actio publiciana e l'eccezione di vendita da traditio. Questa eccezione prende il nome di "vendita" ma può essere utilizzata, nello stesso contesto, anche con la costituzione di dote o la donazione. Con l'eccezione il possessore respingerà la rivendicazione del proprietario, con l'azione invece cercherà di riottenere il possesso del bene qualora li venisse sottratto.
Finzione
È bene sottolineare che l'actio publiciana è caratterizzata da una finzione; in quanto il magistrato, per permettere la rivendicazione da parte del possessore, fingerà che quest'ultimo abbia già usucapito e che di conseguenza sia già proprietario del bene (altrimenti non potrebbe rivendicarlo). Questa è un'azione in rem e possiede la clausola di restituzione. Qualora il proprietario, chiamato in giudizio dal possessore in quanto gli ha sottratto il bene, cercherà di rivendicare lo stesso bene con un'azione di rivendica, il pretore concederà l'eccezione di dolo al possessore che sta usucapendo.
Possesso da una persona che non era il reale proprietario
Quando il possessore ha acquisito il possesso da una persona che non era il reale proprietario, anche in questo caso il possessore potrà esperire l'actio publiciana per recuperare il possesso del bene che, eventualmente, li venisse sottratto. In questo caso l'actio publiciana presenta un limite: essa non può essere esperita nei confronti di colui che ha sottratto il possesso del bene se quest'ultimo è il reale proprietario della cosa.
Provvedimento ufficiale da parte di un giudice o un magistrato
Il pretore garantisce la difesa della proprietà quando il possessore è diventato tale in seguito ad un provvedimento ufficiale da parte di un giudice o un magistrato. Questi sono i bonorum possessor, ovvero coloro che hanno ereditato i beni in seguito ad un provvedimento del magistrato; e i bonorum emptor, ovvero coloro che hanno ottenuto il possesso del bene del debitore insolvente in seguito ad un'asta. Per entrambi, in caso di rivendica e di sottrazione del possesso, il pretore interviene a difesa.
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Diritto romano - la proprietà
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