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PROPRIETA' PRETORIA
La proprietà pretoria è un'istituzione con la quale il pretore si impegna a difendere i possessori in
attesa di acquisizione della proprietà tramite usucapione.
I casi in cui il pretore applica la proprietà pretoria sono tre.
possesso delle cose mancipi tramite traditio.
Quando il possessore acquisisce il
• Ad esso li può essere sottratto il possesso o il reale proprietario potrebbe rivendicare la
proprietà del bene che gli ha ceduto.
In questo caso il pretore agisce in difesa del possessore che sta usucapendo, concedendoli
actio publiciana eccezione di vendita da traditio
l' o l' (questa eccezione prende il
nome di “vendita” ma può essere utilizzata, nello stesso contesto, anche con la costituzione
di dote o la donazione).
Con l'eccezione il possessore respingerà la rivendicazione del proprietario, con l'azione
invece cercherà di riottenere il possesso del bene qualora li venisse sottratto.
finzione
E' bene sottolineare che l'actio publiciana è caratterizzata da una ; in quanto il
magistrato, per permettere la rivendicazione da parte del possessore, fingerà che
quest'ultimo abbia già usucapito e che di conseguenza sia già proprietario del bene
(altrimenti non potrebbe rivendicarlo). Questa è un'azione in rem e possiede la clausola di
restituzione.
Qualora il proprietario, chiamato in giudizio dal possessore in quanto gli ha sottratto il bene,
cercherà di rivendicare lo stesso bene con un'azione di rivendica, il pretore concedere al
eccezione di dolo
possessore che sta usucapendo un' .
quando il possessore ha acquisito il
Il pretore garantisce la difesa della proprietà anche
• possesso da una persona che non era il reale proprietario .
Anche in questo caso il possessore potrà esperire l'actio publiciana per recuperare il
possesso del bene che, eventualmente, li venisse sottratto.
In questo caso l'actio publiciana presenta un limite : essa non può essere esperita nei
confronti di colui che ha sottratto il possesso del bene se quest'ultimo è il reale proprietario
della cosa. il possessore è diventato tale i
Il pretore garantisce la difesa della proprietà quando
• seguito ad un provvedimento ufficiale da parte di un giudice o un magistrato.
bonorum possessor
Questi sono i , ovvero coloro che hanno ereditato i beni in seguito ad
bonorum emptor,
un provvedimento del magistrato; e i ovvero coloro che hanno ottenuto
il possesso del bene del debitore insolvente in seguito ad un'asta.
Per entrambi, in caso di rivendica e di sottrazione del possesso da parte del proprietario
civile, è possibile esperire l'actio pubbliciana e altre azioni simili. Per quanto riguarda i
finzione
bonorum emptor l'actio publiciana è caratterizzata da una : ovvero il giudice finge
che il possessore sia il proprietario civile.
Chiaramente prima di applicare questi elementi di difesa il pretore deve controllare che il
possessore sia in possesso di tutti i requisiti per far si che l'usucapione sia ritenuta valida e legittima.
Con il passare degli anni vediamo che il primo provvedimento svanisce con l'abolizione della
differenza tra cosa mancipi e cose nec mancipi; così come il terzo, che sparisce quando i
provvedimenti dei magistrati iniziano ad essere ritenuti idonei anche per la trasmissione della
proprietà. L'unico che persiste è il secondo caso, in quanto il non dominum (ovvero il possessore
non proprietario) esisterà per tutta l'epoca romana.