La proprietà
Gaio, nel II secolo a.C., nel suo libro Institutiones, ci dice che la proprietà per i Romani antichi era un concetto unitario: per ogni dominus (proprietario) vi era un dominium (bene su cui insiste il diritto di proprietà). Quindi, due sono le possibilità: o si è proprietari o non lo si è. Questo principio valeva sia per gli stranieri che per i Romani antichi. Gaio ci dice, infatti, che il diritto di proprietà si esprimeva attraverso il dominium ex iure Quiritium.
Caratteristiche della proprietà
- Illimitatezza: perché si estendeva usque ad caelum et usque ad inferos, cioè sia nel sottosuolo sia nello spazio sovrastante.
- Imprescrittibilità: per cui era sempre valido, indipendentemente dall'uso.
- Elasticità: intesa nel senso che quando questo diritto era gravato da diritti su cosa altrui, nel momento in cui questi diritti cessavano, il diritto di proprietà tornava ad espandersi.
Rientravano nel concetto di proprietà, oltre che i territori, anche tutti gli strumenti che servivano per l'agricoltura. Inoltre, è perpetua, eterna e non può essere sottoposta a tributi.
In che modo si acquista la proprietà
Tre sono i modi con cui si acquista la proprietà: la mancipatio, la in iure cessio, e la traditio.
Mancipatio
La mancipatio si utilizzava per trasmettere la proprietà delle res nec mancipi. Doveva avvenire alla presenza di 5 testimoni, del libripens, ovvero di una persona che reggeva una bilancia che serviva, in origine, per pesare il metallo che costituiva il prezzo di acquisto. Tuttavia, anche con l'introduzione della moneta coniata, la figura del libripens resisteva. Alla presenza di queste 6 persone, acquirente ed alienante pronunciavano delle frasi determinate, e così si realizzava la vendita.
In iure cessio
La in iure cessio era un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo. In pratica si metteva in atto una finzione processuale in base alla quale sia l'acquirente che l'alienante fingevano di rivendicare la proprietà della res. Poi l'alienante ometteva di pronunciare la formula con cui dichiarava di essere lui il proprietario e il magistrato dava ragione all'acquirente, ed il bene diventava così di sua proprietà.
Traditio
La traditio, infine, era un negozio molto semplice, utilizzato per la res nec mancipi; altrimenti, se l'oggetto fosse stato una res mancipi, avrebbe trasmesso solo il possesso. In pratica la traditio poteva dirsi realizzata con la sola consegna del bene, purché vi fosse una giusta causa e la volontà dell'acquirente di acquistare. I Romani, vista la semplicità della traditio, iniziarono ad usarla anche per la trasmissione della proprietà delle res mancipi, soprattutto perché avevano iniziato ad utilizzare il contratto nei traffici commerciali.
Il contratto
Il contratto ben presto venne utilizzato molto spesso, soprattutto per la sua semplicità, poiché era sufficiente il consenso comunque espresso. Con l'espressione comunque espresso si intende una stretta di mano, un sì, un d'accordo, un qualunque gesto o espressione da cui era evidente la volontà di stipulare il contratto. Inoltre, con il contratto si poteva trasmettere tutto, sia beni immobili che beni mobili.