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La perdita e la difesa della proprietà

La proprietà poteva essere acquisita ma, chiaramente, anche persa. Essa si perdeva tramite l'alienazione (vendita come mancipatio o in iure cessio), tramite l'accessione o l'usucapione. Si perdeva tramite la distruzione del bene stesso (uno schiavo, ad esempio, poteva morire). Si perdeva tramite l'abbandono. Abbiamo già visto che secondo alcuni, con l'abbandono, veniva persa al momento stesso dell'atto, secondo altri veniva persa invece quando una persona si impossessava dell'oggetto abbandonato.

Si perdeva con la revoca. Essa aveva luogo con l'inserimento, all'interno dell'atto di transazione della proprietà, della condizione e del termine. Qualora queste clausole non venivano rispettate, il venditore aveva automaticamente diritto a riacquisire la proprietà del bene.

Difesa della proprietà

Per la difesa della proprietà troviamo, invece, il diritto di rivendicazione. Esso consisteva nel fatto che il proprietario poteva rivendicare la proprietà della cosa, qualora gli fosse stata sottratta illegittimamente. Ci sono diverse azioni per far valere questo diritto:

  • Azione di legge in sacramento: quest'ultima è un'azione in rem, e consisteva in due fasi. Nella prima fase i due soggetti (l'attore ed il convenuto), all'interno del tribunale, tramite una serie di frasi solenni rivendicavano la proprietà del bene in oggetto. Tramite questa "sfida orale" si stabiliva che il soccombente (ovvero il perdente) dovesse pagare una somma pecuniaria al vincitore. Nella seconda fase il magistrato decideva a chi realmente apparteneva il bene in causa. Ciò non obbligava giuridicamente il possessore illegittimo a restituire il bene, che molto spesso veniva preso con la forza dal proprietario, ma solo a pagare la somma pecuniaria.
  • Azione per stipulazione: questa era un'altra modalità di rivendicazione che poteva avvenire con due elementi: il primo è lo sponso, ovvero una promessa che colui che rivendicava la proprietà faceva fare al convenuto. Questa promessa consisteva nel cedere (da parte del convenuto) una somma pari a 25 sesterzi se il rivendicatore veniva aggiudicato come proprietario. La seconda modalità è la cautio, con cui chi si affermava possessore prometteva di restituire la cosa e suoi frutti. Queste modalità veniva utilizzate spesso in quanto ritenute meno onerose dell'azione di legge.
  • Azione per formula petitoria: questa è un'azione di rivendicazione utilizzabile solo da coloro che detenevano la proprietà civile. Poteva esperirla solo colui che era il reale proprietario.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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