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LA PERDITA E LA DIFESA DELLA PROPRIETA'

persa

La proprietà poteva essere acquisita ma, chiaramente, anche .

Essa si perdeva tramite l'alienazione (vendita come mancipatio o in iure cessio), tramite l'accessione

o l'usucapione.

Si perdeva tramite la distruzione del bene stesso (uno schiavo, ad esempio, poteva morire).

Si perdeva tramite l'abbandono. Abbiamo già visto che secondo alcuni, con l'abbandono, veniva

persa al momento stesso dell'atto, secondo altri veniva persa invece, quando una persona si

impossessava dell'oggetto abbandonato.

revoca

Si perdeva con la . Essa aveva luogo con l'inserimento, all'interno dell'atto di transazione

della proprietà, della condizione e del termine. Qualora queste clausole non venivano rispettate il

venditore aveva automaticamente diritto a riacquisire la proprietà del bene.

difesa della proprietà diritto di rivendicazione.

Per la troviamo, invece, il

Esso consisteva nel fatto che il proprietario poteva rivendicare la proprietà della cosa, qualora li

fosse stata sottratta illegittimamente. Ci sono diverse azioni per far valere questo diritto:

L'azione di legge in sacramento: quest'ultima è un'azione in rem, e consisteva in due fasi.

• Nella prima fase i due soggetti (l'attore ed il convenuto), all'interno del tribunale, tramite una

serie di frasi solenni rivendicavano la proprietà del bene in oggetto. Tramite questa “sfida

orale” si stabiliva che il soccombente (ovvero il perdente) dovesse pagare una somma

pecuniaria al vincitore. Nella seconda fase il magistrato decideva a chi realmente

apparteneva il bene in causa. Ciò non obbligava giuridicamente il possessore illegittimo a

restituire il bene, che molto spesso veniva preso con la forza dal proprietario, ma solo a

pagare la somma pecuniaria.

L'azione per stipulazione: questa era un'altra modalità di rivendicazione che poteva

• sponso,

avvenire con due elementi: il primo è lo ovvero una promessa che colui che

rivendicava la proprietà faceva fare al convenuto. Questa promessa consisteva nel cedere (da

parte del convenuto) una somma pari a 25 sesterzi se il rivendicatore veniva aggiudicato

cautio

come proprietario. La seconda modalità è la , con cui chi si affermava possessore

prometteva di restituire la cosa e suoi frutti.

Queste modalità veniva utilizzate spesso in quanto ritenute meno onerose dell'azione di

legge.

L'azione per formula petitoria: questa è un'azione di rivendicazione utilizzabile solo da

• coloro che detenevano la proprietà civile. Poteva esperirla solo colui che era il reale

proprietario. Questa azione poteva essere esperita verso i possessori illegittimi; verso coloro

che per paura dell'azione stessa avessero ceduto il bene; verso persone che si fingevano

proprietari per tutelare un terzo soggetto e verso l'usufruttaio che non aveva intenzione di

restituire il bene al proprietario.

Il convenuto (ovvero l'imputato) poteva accettare di difendersi; così facendo assumeva

l'obbligo di pagare un'eventuale sanzione pecuniaria e di non agire in maniera dolosa, o non

accettare di difendersi. In quest'ultima situazione il pretore cercava di “obbligare” il

convenuto a difendersi. Lo faceva tramite un'azione con la quale trasferiva il possesso della

cosa a colui che l'aveva rivendicata; così facendo se il convenuto voleva riottenere la cosa

doveva per forza difendersi e dimostrare di essere il reale proprietario. restituzione del

Questo tipo di rivendica possiede due elementi fondamentali, ovvero la

bene e la condanna pecuniaria.

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Publisher
A.A. 2017-2018
2 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatLanders di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Desanti Lucetta.