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La successione secondo il testamento, la diseredazione, la istituzione, l'asse e la sua divisione Pag. 1
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Estratto del documento

forma scritta imperativa

all'interno del testamento, con una : ciò vuol dire che sarà valida

un'istituzione di erede come “Tizio sia mio erede”, mentre sarà invalida, per esempio, “Voglio che

Tizio sia mio erede”.

Questa restrizione, dell'obbligatorietà di istituire l'erede tramite frase solenne, venne abolita da

Costantino. certi incerti

Vediamo ora che esistevano due tipi di erede, quelli e quelli .

Inizialmente poteva essere istituite eredi solo le persone certe (ovvero persone specifiche e

predeterminate). Con Giustiniano la situazione cambia, nel senso che, come abbiamo già visto

prima, anche le persone incerte (come, per esempio, i nati postumi) potevano essere istituite eredi.

schiavi

Potevano essere beneficiari di un testamento, chiaramente, i liberi sui iuris. Anche gli ,

però, potevano essere istituiti eredi.

Inizialmente gli schiavi venivano istituiti eredi e, nel tempo stesso, liberati tramite

manomissione testamentaria (tutto ciò avveniva chiaramente all'interno del testamento). Questo

era un meccanismo con la quale il padrone designava beneficiario lo schiavo di sua proprietà non di

eredità passiva

beni vantaggiosi, ma della cosiddetta “ ”, che riguarda debiti ed obbligazioni.

Cosicchè, in seguito alla morte del padrone, fosse lo schiavo a saldare i debiti con il creditore, senza

rovinare la buona reputazione del padrone stesso.

Successivamente si ammise la istituzione di eredità a favore di uno schiavo senza che quest'ultimo

venisse anche liberato.

Se, nel testamento, veniva istituito una schiavo altrui, il beneficiario diventava automaticamente il

suo padrone.

Non tutte le persone erano capaci di ereditare . Andiamo adesso a vedere alcune situazioni

particolari. Innanzitutto dobbiamo dire che era possibile, dall'età imperiale e dall'età cristiana,

istituire come erede un dio o Gesù cristo; in questo caso il testamento, contenente l'istituzione di

erede doveva essere accettata da un sacerdote e l'eredità andava nella mani della chiesa del paese o

della città. stranieri, gli apolidi,

Veniamo ora a chi non era capace di essere istituito erede: qua troviamo gli

i condannati alla deportazione celibi

. Per quanto riguarda i (coloro che non erano sposati) non

orbi

potevano ereditare se non si fossero sposati entro 100 giorni. Anche gli (ovvero coloro che

erano sposati ma senza figli) avevano della forti restrizioni in questo campo; tutto questo per una

legge già vista in precedenza che aveva lo scopo di aumentare il numero di matrimoni.

donne

Un altro caso è quello delle . Esse, almeno inizialmente, non potevano ereditare da persone

appartenenti a ranghi sociali più alti (come i senatori per esempio). Questa restrizione, che venne

abolita di Giustiniano, aveva come obiettivo quello di tutelare il patrimonio delle famiglie ricche,

evitando lo “sperperamento” di esso. condizione sospensiva e al modo

La istituzione di erede poteva essere sottoposta anche a ; mai

al termine o alla condizione risolutiva (per il principio affermato inizialmente: “chi viene istituito

erede lo sarà sempre).

Questa materia, disciplinata dai giuristi, era almeno inizialmente, alquanto flessibile; in quanto si

potevano applicare qualsiasi tipo di condizione sospensiva potestativa (è la condizione inserita dal

padre il figlio).

Successivamente, anche all'interno dell'ambito potestativo, alcune condizioni, come quelle

impossibili , venivano tolte ed il testamento era comunque valido. Per quanto riguarda, invece, le

condizioni illecite , esse, se inserite all'interno del testamento, annullavano quest'ultimo.

Per quanto riguarda il termine e la condizione risolutiva non annullavano il testamento,

semplicemente venivano considerate come non scritte, proprio come per le condizioni impossibili.

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatLanders di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Desanti Lucetta.