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forma scritta imperativa
all'interno del testamento, con una : ciò vuol dire che sarà valida
un'istituzione di erede come “Tizio sia mio erede”, mentre sarà invalida, per esempio, “Voglio che
Tizio sia mio erede”.
Questa restrizione, dell'obbligatorietà di istituire l'erede tramite frase solenne, venne abolita da
Costantino. certi incerti
Vediamo ora che esistevano due tipi di erede, quelli e quelli .
Inizialmente poteva essere istituite eredi solo le persone certe (ovvero persone specifiche e
predeterminate). Con Giustiniano la situazione cambia, nel senso che, come abbiamo già visto
prima, anche le persone incerte (come, per esempio, i nati postumi) potevano essere istituite eredi.
schiavi
Potevano essere beneficiari di un testamento, chiaramente, i liberi sui iuris. Anche gli ,
però, potevano essere istituiti eredi.
Inizialmente gli schiavi venivano istituiti eredi e, nel tempo stesso, liberati tramite
manomissione testamentaria (tutto ciò avveniva chiaramente all'interno del testamento). Questo
era un meccanismo con la quale il padrone designava beneficiario lo schiavo di sua proprietà non di
eredità passiva
beni vantaggiosi, ma della cosiddetta “ ”, che riguarda debiti ed obbligazioni.
Cosicchè, in seguito alla morte del padrone, fosse lo schiavo a saldare i debiti con il creditore, senza
rovinare la buona reputazione del padrone stesso.
Successivamente si ammise la istituzione di eredità a favore di uno schiavo senza che quest'ultimo
venisse anche liberato.
Se, nel testamento, veniva istituito una schiavo altrui, il beneficiario diventava automaticamente il
suo padrone.
Non tutte le persone erano capaci di ereditare . Andiamo adesso a vedere alcune situazioni
particolari. Innanzitutto dobbiamo dire che era possibile, dall'età imperiale e dall'età cristiana,
istituire come erede un dio o Gesù cristo; in questo caso il testamento, contenente l'istituzione di
erede doveva essere accettata da un sacerdote e l'eredità andava nella mani della chiesa del paese o
della città. stranieri, gli apolidi,
Veniamo ora a chi non era capace di essere istituito erede: qua troviamo gli
i condannati alla deportazione celibi
. Per quanto riguarda i (coloro che non erano sposati) non
orbi
potevano ereditare se non si fossero sposati entro 100 giorni. Anche gli (ovvero coloro che
erano sposati ma senza figli) avevano della forti restrizioni in questo campo; tutto questo per una
legge già vista in precedenza che aveva lo scopo di aumentare il numero di matrimoni.
donne
Un altro caso è quello delle . Esse, almeno inizialmente, non potevano ereditare da persone
appartenenti a ranghi sociali più alti (come i senatori per esempio). Questa restrizione, che venne
abolita di Giustiniano, aveva come obiettivo quello di tutelare il patrimonio delle famiglie ricche,
evitando lo “sperperamento” di esso. condizione sospensiva e al modo
La istituzione di erede poteva essere sottoposta anche a ; mai
al termine o alla condizione risolutiva (per il principio affermato inizialmente: “chi viene istituito
erede lo sarà sempre).
Questa materia, disciplinata dai giuristi, era almeno inizialmente, alquanto flessibile; in quanto si
potevano applicare qualsiasi tipo di condizione sospensiva potestativa (è la condizione inserita dal
padre il figlio).
Successivamente, anche all'interno dell'ambito potestativo, alcune condizioni, come quelle
impossibili , venivano tolte ed il testamento era comunque valido. Per quanto riguarda, invece, le
condizioni illecite , esse, se inserite all'interno del testamento, annullavano quest'ultimo.
Per quanto riguarda il termine e la condizione risolutiva non annullavano il testamento,
semplicemente venivano considerate come non scritte, proprio come per le condizioni impossibili.