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LIBRO PRIMO

Della giustizia e del diritto

Giustizia è la volontà costante e perpetua di riconoscere a ciascuno il suo diritto.

Giurisprudenza è la conoscenza delle cose divine ed umane, la cognizione del giusto e dell'ingiusto.

Triboniano e Giustiniano manifestano qui l'intenzione di spiegare la materia in modo piano, chiaro e scorrevole.

I precetti fondamentali del diritto sono:

  • Vivere onestamente (honeste vivere);
  • Non danneggiare gli altri (alterum non laedere);
  • Riconoscere a ciascuno il suo (suum cuique tribuere).

Il diritto pubblico è quello che riguarda la forma di governo dello Stato Romano. Il diritto privato è quello che riguarda l'utilitas delle singole persone: si compone in precetti naturali, delle genti e civili.

Del diritto naturale, delle genti e civile

Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli animali e non è esclusivo del genere umano (ad esempio il matrimonio, la procreazione e...

L'educazione dei figli) Tutti i popoli retti da leggi/consuetudini si servono in parte di un diritto proprio, tipico e creato da quella determinata civitas e chiamato ius civile (abbiamo un diritto ateniese formato dalle leggi di Dracone e Solone, ...), e in parte di un diritto comune a tutti gli uomini: il diritto che la naturalis ratio ha costituito fra tutti gli uomini e che viene osservato da tutti i popoli, si chiama ius gentium.

Il diritto civile del popolo romano è detto "ius civile romanorum" o "ius quiritium" (se non si aggiunge la civitas di riferimento si parla del diritto di Roma).

Il diritto delle genti è quello che, per esigenze pratiche, i popoli hanno creato come istituti comuni: la guerra, la prigionia, la schiavitù, ... (contrarie al diritto naturale perché gli uomini nascono tutti liberi). Il diritto delle genti ha introdotto però quasi tutti i tipi di contratti. Se gli istituti di diritto delle genti,

creati da una sorta di provvidenza divina, sono fissi e immutabili, quelli di ius civile cambiano spesso.

Il diritto di cui ci serviamo è diviso in persone, cose e azioni.

Del diritto delle persone

La partizione principale: tutti gli uomini o sono liberi o schiavi. La libertà è la facoltà naturale di fare ciò che si vuole, a meno che qualcosa sia proibito dalla forza o dal diritto. La schiavitù è un istituto di ius gentium, per cui una persona viene sottoposta al dominio di un'altra.

Schiavi si nasce (dalle nostre ancelle) o si diventa (per prigionia di guerra o, in forza di ius civile, quando uno maggiore di vent'anni, libero, si sia fatto vendere come se fosse schiavo per dividersi poi col venditore il prezzo): tra gli schiavi non c'è differenziazione.

Degli ingenui

È ingenuo chi, quando nasce, è libero; chi nasce da- due ingenui sposati;- due liberti sposati;- un ingenuo e un liberto.

Dei liberti

Sono liberti i

soggetti manomessi da schiavitù legale, che hanno cessato di essere schiavi; la manomissione è l'attribuzione della libertà, ricavata dallo ius gentium, che libera dal dominio e dalla potestà altrui. La manomissione può avere luogo in base: - alle sacre Costituzioni delle Chiese; - vindicta; - inter amicos; - per epistulam; - per testamento o atto di ultima volontà. Tuttavia è diventato usuale che i padroni manomettano gli schiavi in altri modi (anche quando si sposano ad es.). Una volta lo status dei liberti era triplice: - Libertà più ampia e completa e diventano cittadini romani; - Diventare latini con la Lex Iunia Norbana; - Diventare dieticii (condizione bassa) per la Lex Aelia Sentia. Tuttavia la condizioni di dieticii è da molto desueta, così come il concetto di latinitas; in virtù della pietas, due costituzioni hanno emendato queste regole e ripristinato la situazione originaria, che prevedeva una sola.libertà (la stessa del manumissor). Triboniano, vir excelsus e questore, ha eliminato la condizione dei dieticii e dei Latini Iuniani, donando a tutti i liberti la cittadinanza romana (libertas cum civitate Romana), secondo il sistema antico. In quali casi si può manomettere l'atto di chi manomette in frode ai creditori è nullo perché la Lex Aelia Sentia impedisce l'attribuzione della libertà. Il padrone non solvibile può istituire erede per testamento un suo schiavo, donandogli nel contempo la libertà (heres cum libertate) e rendendolo erede unico e necessario, nel caso in cui nessuno voglia l'eredità del de cuius: questo è stato previsto dalla legge Aelia Sentia, poiché almeno lo schiavo potesse soddisfare il creditore del de cuius disagiato economicamente o subire dai creditori la vendita dei beni ereditari, preservando il defunto dall'ingiuria. Si considera manomettere in frode ai creditori o chi nelmomento in cui manomette non è solvibileo chi cesserà di esserlo in seguito alle manomissioni; tuttavia, l'attribuzione della libertà non viene impedita se non nel caso in cui il manumissor avesse l'intenzione e la consapevolezza (animus) di frodarli. La manomissione è in conclusione impedita solo in presenza di una duplice frode ai creditori, sia nel proposito del manumissor, che nell'effettiva insufficienza dei beni. Per la Aelia Sentia, il minore di vent'anni non può manomettere se non vindicta, con iusta causa e approvato da un consilium. Dell'abrogazione della legge Fufia Caninia La legge Fufia Canina aveva fissato un numero massimo di schiavi da poter manomettere per testamento: è stata abrogata perché non era giusto che i vivi potessero manomettere quanti schiavi volevano, mentre i morti no. Dei sui iuris e degli alieni iuris Alcune persone sono: - giuridicamente autonome (sui iuris); - soggette al potere altrui

(alieni iuris): alcune in potestà dei genitori, altre in potestà dei padroni.

In potestà dei padroni sono gli schiavi, secondo un istituto di ius gentium: il dominus ha potere di vita e di morte su di loro e le cose acquistate da uno schiavo sono di proprietà del padrone.

Tuttavia ad oggi, una costituzione di Antonino Pio ordina che chi abbia ucciso un proprio schiavo, non debba essere punito meno di chi ne abbia ucciso uno altrui. Inoltre, lo stesso Antonino Pio ha disposto che i padroni di cui risultano crudeltà intollerabili, debbano essere costretti a vendere gli schiavi in buone condizioni, ricevendone poi il prezzo (come scrive Elio Marciano: "La potestà dei padroni sui propri schiavi deve essere esercitata con integrità e nessun uomo deve essere spogliato dei suoi diritti").

Della patria potestas

In potestà sono i figli procreati da iustae nuptiae. Il matrimonio (nozze) sono il vincolo che unisce un uomo e una donna in

un'inseparabile intimità di vita. Lo ius potestatis è un vincolo così forte solo a Roma. Chi nasce da te e tua moglie, da tuo figlio e sua moglie, etc. è in tua potestà. Chi nasce da tua figlia non è in tua potestà, ma in quella di suo padre.

In quali modi si estingue il diritto di potestà? Coloro che sono in potestà del padre diventano sui iuris alla sua morte. Alla morte del nonno, però, i nipoti e le nipoti non diventano necessariamente sui iuris, ma soltanto se non ricadono sotto la potestà del loro padre.

La milizia (entrata nell'esercito) o la potestà consolare (carica senatoria, ...) non liberano il figlio dalla potestà del padre.

Se il padre, catturato dai nemici, diventa schiavo, il suo diritto sui figli rimane in stato di pendenza per lo ius postliminii, per cui, se torna, riacquista i precedenti diritti (si finge che egli non sia mai stato catturato). Se invece è morto in prigionia,

I figli si considerano sui iuris già dal momento dell'acattura; parallelamente, lo ius potestatis del padre sui figli catturati è in stato di pendenza.

I figli possono cessare di essere in potestà del padre per emancipazione: essa aveva luogo inosservanza di un rituale antico, consistente in vendite fittizie alternate a manomissioni, o per rescritto imperiale. La nuova costituzione ha però eliminato l'antica finzione, disponendo che gli ascendenti si rechino direttamente dai magistrati per liberare figli, nipoti, (si può però liberare il nipote e trattenere il figlio e viceversa)...

Delle tutele

Tra le persone che non sono in potestà:

- alcune sono sotto tutela. Secondo Servio, la tutela è uno ius ac potestas su un soggetto libero, attribuito dal diritto civile in funzione protettiva di chi, per motivi d'età, non può difendersi; i genitori possono, nel loro testamento, nominare dei tutori in favore degli inpuberi.

(non solo figli ma anche nipoti, se questi non ricadranno sotto la potestà del padre alla morte del nonno). Ipostumi si considerano come già nati ed è possibile nominare un tutore purché se fossero nati quando i loro ascendenti erano vivi, sarebbero stati sotto la loro potestà. Altre sotto curatela; altre libere da entrambe. Della tutela legittima degli agnati A chi non è assegnato per testamento un tutore, in base alle XII Tavole, ha come "tutori legittimi" gli agnati (congiunti per parentela di linea maschile, vale a dire i parenti per parte di padre). Coloro, stretti in parentela per il tramite di persone di sesso femminile, sono "cognati" per diritto naturale (chi nasce segue la famiglia del padre). La legge chiama gli agnati alla tutela ab intestatio (chi non ha fatto testamento) quando: - Chi era legittimato a nominare i tutori non ha fatto testamento; - Chi ha fatto testamento non ha nominato un tutore; - La persona designatacome tutore muore col testatore ancora in vita. L'adgnatio si estingue per capitis deminutio (perché è una posizione giuridica di ius civile), mentre il vincolo di cognatio non si estingue, perché di diritto naturale. Della capitis deminutio La capitis deminutio è una modificazione del proprio precedente status. Essa può essere: - Massima: quando si perde cittadinanza e libertà. Accade a chi sia ridotto a servus di una poena, ai liberti condannati per ingratitudine verso il dominus o a chi finge di essere venduto come schiavo per partecipare al prezzo; - Minore/Media: si perde la cittadinanza ma si mantiene la libertà. Accade a chi abbia subito l'interdictio aquae et igni (entro tot. miglia nessuno poteva fornire al condannato assistenza) o ai deportati su un'isola; - Minima: quando si mantengono cittadinanza e libertà, ma muta lo status familiae. Accade a chi da sui iuris diventa alieni iuris. Gli schiavi manomessi, non avendo maiavuto un caput, non la posson
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LEX-MINATOR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Maganzani Lauretta.