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Articolo 1292 del Codice Civile
“L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”.
I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Vuol dire che esiste una presunzione di solidarietà passiva. Le obbligazioni con più soggetti oggi si presumono solide. Chiunque dei debitori paghi, tutti sono liberi dal debito. Questo articolo riguarda solo la solidarietà passiva. Per la solidarietà attiva, cioè quando ci sono più creditori, questo non vale.
Articolo 1314 del Codice Civile
“Se più sono i...
debitori o i creditori di una prestazione (1)divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte”. Queste sono le obbligazioni parziarie. In caso di solidarietà passiva, questo vale, ma occorre che sia specificato che l’obbligazione non è solidale. Se la prestazione ha per oggetto un bene divisibile, i.e. denaro, allora l’obbligazione è parziaria. Se non è solidale, vuol dire che è parziaria, però la parziaria richiede che il bene sia divisibile. Per quanto riguarda le obbligazioni di atto Gaia Scott Iovaneillecito, ex art. 2043, nel diritto romano queste sono obbligazioni cumulative. Art. 2055: “Se il fatto dannoso è imputabile a più (1)persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del (2)danno. Colui che ha risarcito il“danno ha regresso controciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità dell’rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Oggi l’obbligazione di atto illecito è civilistica, e anche se più persone hanno commesso quell’atto illecito, sarà una sola la condanna, e l’obbligazione sarà solidale. Il risarcimento del danno sarà una sola volta, se uno di loro paga, sono liberi tutti. Questo oggi. È vero che il significato di obbligazione solidale è sempre lo stesso, ma alcuni aspetti sono cambiati. A Roma, non c’è la presunzione di solidarietà. Se non risulta dal contratto, l’obbligazione è parziaria. Se più persone, quindi, prendono una somma a mutuo, se nulla
è specificato,ciascuno dovrà la sua parte. se si vuole che l’obbligazione sia solidale, quando si fa il mutuo bisogna dirlo. E lo stesso accade sul lato attivo. L’Obbligazione quando è solidale? stipulatio. stipulatio Prima si facevano attraverso Se nella ci sono più persone che fanno la domanda, allora l’obbligazione è stipulatio solidale, e lo stesso dal lato passivo. La deve essere formulata in modo tale da capire che l’obbligazione è solidale. Lo stesso si può fare anche per altri contratti, i.e. più persone depositano sul medesimo depositario. Le obbligazioni da delitto: oggi n’è rimasta una sola. Nel mondo romano, i delitti sono più di uno, gli atti illeciti sono tanti, sono 4, e molto antichi, i.e. il furto: a Roma era un delitto perché era un atto crimina, illecito meno grave rispetto ai che poteva essere l’uccisione di un uomo libero. Al compimento del delitto,
sorgel'obbligo di risarcire il danno. Se il delitto è compiuto da uno solo, questo solo deve risarcire il danno, non c'è problema. Per quanto riguarda i delitti crimini, la procedura è totalmente diversa, cioè la procedura del processo penale, innanzitutto dipendeva da chi compiva il crimine (i.e. se è una persona importante, si sta un attimo attenti), e poi prevedeva sanzioni grosse. Nel processo civile, il risarcimento è pecuniario. Siccome si tratta di delitti, se più soggetti compiono un delitto, tutti sono tenuti alla pena. È un'obbligazione cumulativa perché la fonte dell'obbligazione è il delitto, quindi è una l'obbligazione, è una la fonte, però da quella fonte sorgono più debiti che si cumulano tra loro perché ognuno deve pagare la pena. E non importa se queste persone insieme non avrebbero potuto compiere il delitto. Tutti sono tenuti.alla pena pecuniaria, e il processo è quello civile, non quello penale.
PAG. 248, N^19 stipulatio
La stipulatio viene trattata ampiamente rispetto agli altri contratti, perché è quello più utilizzato. La stipulazione può avere per extra commercium. oggetto solo beni in commercio, non quelli La stipulazione sarà invalida se ha per oggetto qualcosa che non esiste, o che non può esistere (i.e. centauro). La stessa soluzione si applica se si dà una cosa sacra o religiosa (i.e. se tu prometti di darmi quel sepolcro, prometti, non vale; lo stesso vale per il terreno sul quale c'è il sepolcro, cioè se io ti chiedo di darmi quel terreno, e sopra c'è un sepolcro, non è valida). Lo stesso vale per le divini iuris, cose oppure una cosa pubblica, i.e. un foro, un teatro.
stipulatio
Anche in questo caso, appunto, la stipulatio è nulla, anche se affermano di non sapere che la cosa era pubblica. Lo stesso vale per un uomo libero che si
credeva schiavo (i.e. commedie Plauto e Terenzio, lo stereotipo è quello). L'uomo libero è sacro: anche se tu stipuli e pensi che sia uno schiavo, la non vale. Uno dei requisiti della stipulatio è l'oralità, la presenza delle parti, e anche la congruenza della risposta alla domanda. Occorre che domanda e risposta siano congruenti, altrimenti è nulla (i.e. "prometti di darmi quello schiavo", lui dice "sì, ma entro questo termine", no, è nulla, perché c'è un termine accidentale in più). Dev'essere evidente che parole si dicono. Non sono congruenti se dalle parole pronunciate la domanda e la risposta hanno un oggetto diverso. Poi ci possono essere problemi di interpretazione del contratto. Un atto negoziale deve sempre essere interpretato, soprattutto nei casi dubbi, e queste sono regole interpretative. Se dalle parole la stipulatio contrapposizione non risulta, la è valida.
altrimenti è nulla. quando si interpretano invece gli atti negoziali mortis causaGaia Scott Iovaneè diverso, perché bisogna cercare di recuperare le volontà deldefunto.
Punto 6: per esempio, il padrone fa la domanda allo schiavo“prometti di darmi 100 se ti libero” e lui risponde “prometto”,stipulatio,questa cosa si faceva spesso, ma non è una è unastipulatio invalida, perché lo schiavo non può agire contro ilpadrone e viceversa. In età imperiale, al figlio di famiglia vienedistinto dallo schiavo perché gli viene attribuita una piccolacapacità giuridica, e anche il potere di fare testamento,limitatamente ai beni acquistati per il servizio militare; lo schiavo èsempre sottoposto al potere del dominus, e non può avere nulla,perché non ha la capacità giuridica. E allora cosa succede se unoschiavo stipula con un terzo? (i.e. terzo dice “prometti darmi
100” stipulatioe schiavo dice “prometto”) questa è nulla. Quella obbligazione non ha effetti civili sul padrone, perché lo schiavo ha risposto “prometto” a un terzo. La soluzione dei giuristi è questa: l’obbligazione che sorge tra schiavo e un terzo è una obbligazione naturale, cioè quella che produce qualche effetto, ma che non fa sorgere in capo allo stipulante l’obbligazione. Il terzo non potrà agire contro lo schiavo per i 100, però se lo schiavo paga i 100, questo pagamento è valido. Il terzo poteva agire contro il dominus, ma con dei limiti, ma l’obbligazione c’è, esiste, però non dà luogo ad azione a favore del creditore. Se uno paga volontariamente non può richiedere indietro, ovvero “ripetere”, quanto pagato. L’obbligazione naturale si contrappone a quella civile. Se il dominus promette di dare a un terzo, quella è
un’obbligazione civile; se è lo schiavo a stipulare, è ben diverso. i.e. nelle dogane, era lo schiavo che comandava, preposto dal padrone. Tuttal’economia era schiavistica, cioè fondata sugli schiavi. Se lo stipulatio schiavo promette a un terzo, fa una con un terzo, allora sappiamo che questo è uno svantaggio per il dominus, perché lo schiavo si è obbligato. Il terzo può agire contro il dominus, ma con dei limiti, cioè con delle azioni addietizie. Però magari il terzo preferisce ottenere tutto il pagamento che gli è stato promesso. In questo caso non può agire contro lo schiavo, e nemmeno contro il dominus. Mettiamo che però lo schiavo abbia raccolto quei soldi da dare al terzo. Allora sì, l’obbligazione c’è, ma è naturale, e una Gaia Scott Iovane volta dati quei soldi al terzo, non può richiederli indietro. Queste obbligazioni naturali oggi sono rimaste per casi residuali,
Tipo chese uno gioca al casinò e perde, è obbligato a pagare, ma il terzo non può agire in giudizio.
LEZIONE 21 02 2020
stipulatio:
Ripasso sulla stipulatio verbis stipulatio. La stipulatio è un contratto e la stipulatio era molto usata, poteva essere riempita di qualunque contenuto (i.e. compravendita). La stipulatio ha un contenuto tipico, così come il mandato, invece la stipulatio ha solo domanda e risposta, quindi qualunque cosa può essere chiesta purché sia lecita. La parola "prestare" ha assunto un altro significato oggi, prestare vien da garante, essere garanti di qualcuno. Usando la stipulatio è possibile creare una garanzia personale.
stipulatio:
Azioni che derivano dalla stipulatio quando la prestazione è di dare, in caso di inadempimento di chi risponde, lo stipulante che fa la domanda può