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Donazione con clausola di premorienza
La donazione con clausola di premorienza è risolutivamente condizionata ad un evento futuro ed incerto: la premorienza del donatario rispetto al donante. Secondo questa clausola, se il donante Tizio dona a Caio, il donatario, un bene, e poi Caio muore prima di Tizio, allora la donazione si risolve per la presenza di questa clausola risolutiva: il bene torna nella proprietà del donante (cioè Tizio).
La donazione con clausola di premorienza potrebbe anche essere sospensivamente condizionata: in questo caso, la donazione del bene sarebbe subordinata alla morte del donante rispetto al donatario. Ad esempio, Tizio dona a Caio un bene, e tale donazione sarà effettiva solo alla morte di Tizio (premorienza di Tizio su Caio).
Mandato post mortem
Il mandato è quel contratto con cui si incarica un soggetto mandatario di agire per conto del soggetto mandante (mandato senza rappresentanza); se il mandato è con rappresentanza il...
Il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. Il mandato post mortem ha effetto dopo la morte del mandante. È considerato valido se non si attribuiscono al mandatario dei diritti successori generali, o comunque se non si attribuisce al mandatario la facoltà di disporre di diritti successori indeterminati e non meglio specificati, dei quali non si può conoscere la consistenza prima dell'apertura della successione (analogamente a quanto visto per l'articolo 458). Infatti, poiché il mandato è un contratto, l'avere come oggetti diritti indeterminati o indeterminabili rende nullo il mandato stesso (sempre ai sensi dell'articolo 1418). Anche se il mandato dovesse risultare nullo a causa di questa indeterminatezza o indeterminabilità dei diritti oggetto del mandato, se il mandatario fosse un erede/legatario del mandante, o comunque qualcuno che ha la possibilità di disporre dei diritti che si specificano dopo la morte del mandante,
Bisogna vedere come disponedi tali diritti à esempio: Nel mandato (seppur nullo) si specifica che Caio (il mandatario) dovrà disporre di alcuni diritti di Tizio (il mandante) dopo la sua morte, e che dovrà trasferire tali diritti a Sempronio (un soggetto terzo). Quando Tizio muore, Caio dispone dei suoi diritti, i quali possono essere trasferiti a Sempronio mediante:
- donazione fatta tramite atto pubblico alla presenza di due testimoni, e con le dovute formalità che testimoniano l'avvenuta donazione: Sempronio acquista validamente i diritti;
- vendita: la causa della vendita copre il passaggio dei diritti a Sempronio.
In entrambi i casi, anche se il trasferimento dei diritti a Sempronio deriva da un mandato nullo, gli atti con cui i diritti sono trasferiti sono assolutamente validi: l'adempimento del mandato è irrilevante ai fini contrattuali, in quanto l'illiceità del motivo del contratto è rilevante solo.
quando il motivo stesso sia comune ad entrambe le parti e rappresenti l'unica ragione di stipulazione del contratto (articolo 1345). In questo caso, l'adempimento del mandato non è l'unico motivo per il quale i diritti sono stati trasferiti:
- nel caso della donazione, si ha anche un motivo legato allo spirito di liberalità che porta all'arricchimento di un'altra persona (previsto dall'articolo 769);
- nel caso della vendita, si ha anche una motivazione economica.
Queste due ragioni diventano quindi i motivi principali (in altre parole, l'adempimento del mandato non è la ragione principale della donazione/vendita).
Nel mandato, l'attribuzione dei diritti in capo al soggetto terzo deve trovare una sua giustificazione: se questa giustificazione causale c'è, allora il mandato è giustificato. In assenza di questa giustificazione si andrebbe contro l'art. 1322 c/c: "(Autonomia"
§2: Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.”
Tali interessi meritevoli di tutela rappresentano la discriminante per la presenza di una giustificazione del mandato: in altre parole, se manca la meritevolezza del mandato ne manca la causa (perché mai il mandante vorrebbe che il soggetto terzo ottenga i suoi diritti? Se ciò non si capisce il mandato è nullo). Deve perciò essere analizzato attentamente il trasferimento dei beni dal mandatario al soggetto terzo se tale trasferimento trova una sua giustificazione causale allora, anche se il mandato è nullo, il soggetto terzo acquista correttamente i beni dal mandatario.
Questo vale a meno che il trasferimento dei diritti dal mandante al soggetto terzo non avvenga tramite una donazione di beni.
4. È considerato valido anche il CONTRATTO A FAVORE DI TERZO DA ESEGUIRE DOPO LA MORTE DELLO, normato dagli artt. 1411 c/c e seguenti:
Articolo 1411:
"(Contratto a favore di terzi). §1: È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse…"
In pratica, c'è un soggetto, detto stipulante, che stipula un contratto con un altro soggetto, detto promittente; tale contratto fa in modo che il promittente (eventualmente anche pagato dallo stipulante) esegua una prestazione non a favore dello stesso stipulante, bensì a favore di un soggetto terzo. Questo contratto è valido nella misura in cui lo stipulante abbia interesse ad.
arricchire il soggetto terzo: come nel caso del mandato post mortem, ci deve essere una giustificazione causale idonea a sorreggere il contratto. Nel caso di questo tipo di contratto, l'interesse dello stipulante ad arricchire il soggetto terzo non si deve per forza riscontrare subito nel contratto stesso, ma si può riscontrare anche successivamente; se però ci si accorge che manca l'interesse dello stipulante a dare qualcosa al soggetto terzo, si può ritenere nullo il contratto a favore di terzo proprio per mancanza di causa. In altre parole, deve esistere un interesse sussistente meritevole di tutela dello stipulante nei confronti del soggetto terzo; il pagamento del promittente da parte dello stipulante deve trovare una sua giustificazione valida. Come nel caso delle donazioni, anche qui sussiste un diritto attuale in quanto qualcosa spetta al terzo nei confronti dello stipulante. Ad esempio, il soggetto terzo deve essere un creditore/parente/figlio.dell'articolo 1920 prevede invece l'assicurazione in favore di terzi, che è basata su una logica di attribuzione indipendentemente dall'interesse attuale. La logica dell'articolo 1920 è diversa da quella dell'articolo 1411, in quanto la normativa generale sui contratti (di cui fa parte l'articolo 1411) prende le sue logiche dal codice civile del 1865, mentre la norma dell'articolo 1920 riguarda i contratti commerciali e prende le sue logiche dall'ex codice del commercio. Il codice civile del 1865 e il codice del commercio sono stati uniti nel "nuovo" codice civile del 1942: per questo si hanno delle logiche diverse all'interno del "nuovo" codice civile. Quindi: - la norma dell'articolo 1411 prevede la necessità di una giustificazione causale per la validità del contratto; - la norma dell'articolo 1920 prevede l'assicurazione in favore di terzi, che è basata su una logica di attribuzione indipendentemente dall'interesse attuale.dell'articolo 1920 invece è sempre valida, a prescindere dalla presenza di una giustificazione causale. Articolo 1920: "(Assicurazione sulla vita a favore di un terzo): §1: È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. §2: La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente..." Lo stipulante può quindi stipulare un'assicurazione sulla propria vita, però a favore di un terzo. Per il resto, l'assicurazione in favore del terzo soggetto è considerata sempre valida, indipendentemente dalla presenza da un interesse dello stipulante nei confronti del terzo soggetto. Quello che invece non si può fare è la stipula di un'assicurazione sulla vita di un terzo: ad esempio, Tizio non.Può stipulare un'assicurazione sulla vita di Caio, a meno che Caio non presti il proprio consenso.
La fattispecie del patto di famiglia è stata introdotta nel 2006, con gli artt. 768-bis c/c eseguenti. Può sembrare che questa fattispecie deroghi un po' al divieto dei patti successori: l'articolo 458 esordisce proprio con "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis eseguenti"; in realtà quella del patto di famiglia non è una deroga.
La normativa sul patto di famiglia sorge per dare una risposta all'esigenza dell'imprenditore che intende far continuare l'attività d'impresa a un certo suo discendente, escludendo gli altri. Capita infatti spesso che un figlio dell'imprenditore si dedichi anche durante la vita del padre all'attività d'impresa, mentre gli altri figli si dedichino ad altro. Quando muore il padre, tutti i figli subentrano nella successione; i figli, essendo legittimari,
dispongono di diritti forti sull'eredità del padre: acquistano tutti una quota dell'azienda, e a quel punto possono pretendere di avere voce in capitolo sulle decisioni aziendali da prendere, pur non avendo alcun tipo di esperienza nell'ambito. Quindi, per tutelare le imprese, il Legislatore ha previsto la possibilità di un soggetto di scegliere a chi debba restare la propria azienda tra i propri figli; la vera forza di questa norma risiede nel fatto che i soggetti esclusi dall'azienda non possono agire in collazione o in riduzione. Articolo 768-bis: "(Nozione): È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti."Il controllo dell'azienda e delle partecipazioni societarie viene eseguito quando