Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
L'ILLECITA' DELLA CAUSA
Oltre ai casi in cui la causa manca, un secondo filone problematico è quello dei casi in cui la causa è indicata ed esiste, ma è illecita: cioè disapprovata dall'ordinamento giuridico. Ma proprio il senso dell'operazione è disapprovato dall'ordinamento giuridico, perché in contrasto con l'interesse generale o con valori meritevoli di tutela. Se l'assessore all'urbanistica si impegna, in cambio di una tangente, ad approvare una pratica edilizia che in base alla normativa dovrebbe invece essere respinta, il contratto ha oggetto illecito. Ma s'immagini che la pratica sia regolare e meritevole di approvazione, e che l'interessato prometta un compenso all'assessore semplicemente perché la segua con zelo e la faccia approvare senza troppi ritardi. Anche questo contratto non piace all'ordinamento. Non la prestazione contrattuale in sé e per sé.
Considerata: non c'è nulla di male nell'attività del pubblico ufficiale che segue con zelo le pratiche del suo ufficio, e se regolari le fa approvare tempestivamente, per cui non può parlarsi di oggetto illecito. Va disapprovato il fatto che il compimento del proprio dovere di ufficio sia scambiato con una ricompensa: questo scambio è la causa del contratto, che quindi ha causa illecita. Quindi il contratto è nullo.
CAUSA E MOTIVI DEL CONTRATTO
Alla nozione di causa si contrappone la nozione di motivi del contratto. I motivi sono i particolari interessi soggettivi (bisogni, desideri, aspettative) che spingono ciascun contraente a fare il contratto, ma restano estranei alla ragione giustificativa del contratto stesso, oggettivamente considerata. Per questo si distinguono dalla causa, che invece è un elemento oggettivo del contratto, che caratterizza il contratto nella sua unitarietà e in questo senso appartiene a entrambi i contraenti.
non a uno solo di essi: in una vendita, la funzione di scambiare cosa contro prezzo caratterizzata unitariamente il contratto nella sua oggettività, e vale allo stesso modo per entrambi i contraenti. Invece i motivi possono variare enormemente, e di solito sono qualcosa che non accomuna le parti, bensì resta chiuso nella sfera particolare di una sola fra esse. Si spiega così la regola fondamentale che vale in proposito: rilevanza della causa, e irrilevanza dei motivi. Se il contratto presenta qualche problema relativo alla causa, tale problema può influenzare la sorte del contratto stesso: se invece nel contratto si manifesta un problema relativo ai motivi di un contraente, a quel problema il contratto resta indifferente, e non ne viene toccato. Tutti gli spostamenti patrimoniali devono essere giustificati. Causa come ragione giustificativa dell'operazione economica realizzata dal contratto. Causa in astratto (scambio di un qualsiasi bene a fronte di un
qualsiasi prezzo) e causa inconcreto (scambio di quel determinato bene con un determinato prezzo). pag. 69A cura di Samuele Campagna©prestazione controprestazioneCausa di scambio (scambio della e a giustificare il contratto ela ragione economica), solutoria (funzione di adempiere ad una preesistente obbligazione),di liberalità, di garanzia, di transazione.Causa e motivi. (causa è la ragione dello scopo)(il motivo è lo scopo soggettivo sulla base della quale viene concluso il contratto)Art. 1343. Causa illecita. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative,all'ordine pubblico (insieme dei principi fondamentali sui si fonda il sistema giuridico) o albuon costume (l’insieme dei principi etici condivisi da i cittadini e non, in un determinatostorico).Art. 1345. Motivo illecito. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate aconcluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.[…](pag.
- FormaLibertà di forma; atto pubblico
Principio di libertà di forma: dichiarazione e comportamento concludente. Ossia significa che la manifestazione di volontà contrattuale non richiede modalità particolari, ma può avvenire con qualunque modalità idonea a comunicarla e farla comprendere. Per alcuni contratti la legge richiede che la volontà sia manifestata non in qualsiasi modo, ma solo in particolari modalità espressive stabilite dalla legge stessa. Questi sono i contratti formali (o a forma vincolata), che si contrappongono agli altri, per cui vale la libertà di forma, e che si dicono quindi contratti non formali (o a forma libera). Il principale tipo di forma vincolata è la scrittura: devono farsi in forma scritta. Questa si traduce sempre in un documento; ma a seconda dei casi può presentarsi con diversi gradi di complessità.
Forma scritta. Atto pubblico e scrittura privata.-Il grado
più elementare è la scrittura privata, Per i contratti che trasferiscono la proprietà di immobili, modificano o estinguono diritti reali su immobili. Per i contratti che attribuiscono diritti (non reali) di godimento di immobili di durata ultranovennale (in particolare locazioni). Per i contratti delle pubbliche amministrazioni. Per una serie di altri contratti (anche relativi a beni mobili) indicati da varie norme di legge.
Una forma più complessa e solenne della scrittura privata è l’atto pubblico, che oltre alla scrittura richiede l’intervento del notaio o di un altro pubblico ufficiale. Si devono fare per atto pubblico, fra l’altro: I contratti che sostituiscono società di capitali; Le convenzioni matrimoniali; Le donazioni, per le quali si richiede in più, la presenza di due testimoni.
LE FUNZIONI DELLA FORMA-La funzione principale è garantire certezza sull’esistenza e sul contenuto del contratto,
cosida ridurre dubbi e liti al riguardo. -Un'altra importante funzione è la protezione delcontraente. Forma della donazione costringendo il donante ad andare dal notaio, lo siporta a riflettere meglio sulla sua decisione di donare. Il cliente può capire meglio diritti eobblighi conseguenti, e fare una scelta più consapevole. – La forma serve poi a renderepubblicità.possibili i controlli sul contratto. -Un'altra funzione della forma si collega allaArt. 2699. Atto pubblico. L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità,da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nelluogo dove l'atto è formato.Art. 2700. Efficacia dell'atto pubblico. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso,della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che ilpubblico ufficiale attesta avvenuti in suapresenza o da lui compiuti. Scrittura privata(slides) pag. 70A cura di Samuele Campagna©
Art. 2702. Efficacia della scrittura privata. La scrittura privata fa piena prova, fino a quereladi falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il qualela scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmenteconsiderata come riconosciuta. (esige solo la firma delle parti)
Art. 2703. Sottoscrizione autenticata. (1) Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticatadal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. (2) L'autenticazione consistenell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in suapresenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona chesottoscrive. Forma richiesta ai fini della validità(contratti a forma vincolata) >
nullità del c.Il modo più semplice ed efficace per provare il contratto, consiste nel mostrare al giudice il documento scritto nel quale è manifestata la volontà contrattuale. Il senso principale della forma vincolata è non tanto e non solo agevolare la prova del contratto, bensì è che senza la forma il contratto non è valido e non produce effetti. Quando il senso è questo, si dice che la forma è richiesta per la validità. Se la forma non è osservata, il contratto è nullo e senza effetti: in questi casi, si dice infatti che la forma è richiesta sotto pena di nullità. Ci sono poi altri casi in cui la legge stabilisce che determinati contratti devono essere provati per iscritto, come accade per esempio per l'assicurazione, si dice allora che la forma (scritta) è richiesta per la prova. Le conseguenze giuridiche sono diverse: qui la mancata osservanza della forma (ad esempio laTransazione
La transazione fatta a voce non determina la nullità del contratto: il contratto è valido e produce i suoi effetti. Ne deriva solo la maggiore difficoltà, per la parte interessata, di dare al giudice la prova del contratto, perché scatta una limitazione dei mezzi di prova utilizzabili.
Contratti che richiedono la forma dell'atto pubblico
Donazione, contratti costitutivi di organizzazioni con personalità giuridica (associazioni riconosciute, società di capitali), convenzioni matrimoniali. Regolano i rapporti patrimoniali.
Contratti per i quali è sufficiente la scrittura privata
(Il requisito di forma è soddisfatto, a maggior ragione, se conclusi per atto pubblico):
- Contratti che costituiscono o trasferiscono diritti reali su beni immobili
- Contratti costitutivi della comunione su immobili
- Contratti di locazione di beni immobili di durata superiore a nove anni ed altri contratti che
costituiscono diritti personali di godimento su immobili per una durata superiore a 9 anni.
Il rapporto contrattuale
Contratti ad effetti reali
CONTRATTI CON EFFETTI REALI E OBBLIGATORI
EFFETTI OBBLIGATORI: sono quelli i cui effetti si esauriscono nel generare debiti e crediti, cioè obblighi di comportamento e correlativi diritti alla prestazione: ad es. la locazione, o il contratto di lavoro.
EFFETTI REALI: sono quelli che costituiscono o trasferiscono fra le parti diritti reali; e inoltre quelli che traferiscono fra le parti qualche altro diritto preesistente, non appartenente alla categoria dei diritti reali (la cessione di un credito; il trasferimento di un brevetto…). Insieme con tali effetti, possono produrre anche obbligazioni ma ciò che li qualifica è l’effetto di trasferimento di un qualsiasi diritto, o di costituzione di un diritto reale. Essi si individuano per il tipo di effetti che producono; non vanno confusi con i CONTRATTI REALI, individuati per il
modo in cui si formano. pag. 71A cura di Samuele Campagna©CONTRATTI REALI