2 marzo
ASSETTO ISTITUZIONALE UE:metafora della CATTEDRALE-->stratificazioni,ogni fase si
aggiunge un pezzo,frequenti correzioni e modifiche a seconda delle necessità--->INTEGRAZIONE
NON ANCORA CONCLUSA,PROCESSO ANCORA IN ITINERE con modifiche all'assetto
istituzionale
A tutt'oggi per capire la struttura e l'organizzazione dell'Ue dobbiamo fare riferimento al testo del
Trattato di Lisbona
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELL'UE E QUALI SONO I VALORI SU CUI L'UE SI
FONDA?
Abbiamo parlato di EUROPA COME IDEALE-->un insieme di istituzioni eredi di una certa cultura
fatta di ideali e di valori che hanno come riferimento l'Europa-->lo troviamo nel Preambolo del
Trattato e poi anche concretizzato in alcune norme che illustrano i valori fondanti dell' Unione
Europea
Abbiamo parlato di EUROPA COME ORGANIZZAZIONE-->oltre ai valori comuni ereditati dalla
tradizione,c'è un organizzazione europea che si occupa di perseguire specifici obiettivi di carattere
pragmatico
ART.1 TUE -->parla di attribuzione di competenze per conseguire obiettivi comuni-->vuol dire che
1 L'UNIONE EUROPEA NON HA POTERI ORIGINARI,ma detiene poteri di natura derivata che
le Alte parti contraenti le hanno attribuito-->L'UNIONE EUROPEA NON E' UN'ENTITA'
SOVRANA in quanto i poteri che ha le sono attibuiti da altri SECONDO UNO SCHEMA DI
DELEGA-->i poteri appartengono alle Alte parti contraenti,l'UE li puo esercitare solo sulla base
delle norme dei Trattati,MA QUEI POTERI NON SONO PROPRIETA' DELL'UNIONE
EUROPEA.La celebre sentenza della Corte federale tedesca del 2009 sull'applicazione del Trattato
di Lisbona sottolinea proprio che Ue è un'ORGANIZZAZIONE AUTONOMA MA NON
SOVRANA-->LA SOVRANITA' RIMANE INCARDINATA NEGLI STATI (in particolare nei
popoli sovrani degli Stati)
2 l'UNIONE EUROPEA,CON I POTERI CHE LE SONO ATTRIBUITI,NON PUO' FARE
QUELLO CHE VUOLE,MA DEVE ATTENERSI A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI PREFISSATI
DAI TRATTATI--->c'è l'attribuzione dei poteri ma con anche un' indicazione precisa della direzione
verso cui i poteri devono essere obbligatoriamente esercitati
ATTRIBUZIONE=DELEGA + DIREZIONE (vale per ogni politica UE)
Quindi la proprietà dei poteri,anche se esercitati dall'UE,resta agli Stati,che possono anche
riprendersela.
ART.50 TFUE -->per la prima volta prevede espressamente la POSSIBILITA' DI RECESSO (fin
ora mai esercitata da nessun Stato membro)-->può accadere,ma deve avvenire in modo disciplinato
e a seguito di una procedura predeterminata dal Trattato:
-lo Stato membro prende la decisione di recedere sulla base delle proprie norme costituzionali
-la decisione deve essere notificata la Consiglio Europeo-->da lì l'Ue comincia una serie di
negoziazioni con lo Stato che vuole recedere in modo da stipulare un ACCORDO DI RECESSO
riguardo le modalità con cui l'unione viene disgregata-->la recessione non può avvenire a
casaccio,ma serve un Trattato per regolare il recesso,cioè come sarà organizzata,una volta realizzata
l'uscita,la circolazione delle merci e delle persone,la politica monetaria se disponeva dell'Euro...dato
che i Trattati istitutivi non trovano più applicazione in quello Stato ma si erano già verificate delle
attribuzioni e condivisioni di potere data la precedente appartenenza all'UE-->tempi e modi
prefissati,procedimento ordinato.Un volta conclusa la negoziazione e l'accordo serve
l'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO A MAGGIORANZA QUALIFICATA E DEL
PARLAMENTO in quanto si tratta di accordo attinente all'Unione Europea.
L'articolo 50 specifica che i Trattati smetteranno di valere non appena l'accordo entrerà in
vigore;per la stipula dell'accordo sono concessi 2 anni di tempo per negoziare...altrimenti in ogni
caso dopo 2 anni dalla notifica di recesso i Trattati smetteranno comunque in modo automatico di
essere applicati.
Quindi l'art 50 ci dice che UE HA POTERI TALMENTE DERIVATI CHE IN SITUAZIONI
ESTREME,OGNI STATO SOVRANO PUO' RECEDERE E RIAPPROPIARSI DELLE MATERIE
CHE AVEVA DELEGATO ALL'UE
Le materie che vengono delegate all'UE vengono esercitate per il perseguimento di OBIETTIVI
SPECIFICI;la DIREZIONE in cui devono essere esercitate spesso viene prescritta dai Trattati.
Solo che l'art 1 ci descrive la struttura della DELEGA,ma non ci da' indicazioni su quali siano gli
obiettivi e gli scopi che l'UE deve conseguire-->ci pensa l'art 3,disposizione-manifesto a carattere
generale con indicazioni di alto valore ideale ma poco applicabile in concreto (promuovere
pace,valori e benessere dei popoli).
Un po' più nel concreto vanno le norme dei paragrafi seguenti: si possono infatti individuare 3
MACRO OBIETTIVI-->costituiscono un richiamo alla struttura giuridica dei 3 PILASTRI di
Maastricht-->il Trattato di Lisbona li ha eliminati,oggi al massimo abbiamo un unico pilastro con
una postilla per la PESC,ma tuttavia GLI OBIETTIVI SONO SEMPRE QUELLI (importanza della
struttura stratificata)
-SPAZIO DI LIBERTA',SICUREZZA E GIUSTIZIA (par 2)
-MERCATO INTERNO,SVILUPPO SOCIALE E OCCUPAZIONE,UNIONE MONETARIA E
TUTTO CIO' CHE ATTIENE A UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'ASPETTO
ECONOMICO DELL'UNIONE (par 3)
-POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (par 4)-->anche se non è più proprio un
pilastro a parte,tuttavia è ancora oggi un capitolo a parte (anche graficamente lo si può notare)-->
le disposizioni PESC sono contenute nel TUE,mentre tutte le altre politiche UE sono disciplinate
nel TFUE;la giurisdizione della CDG è praticamente esclusa per questo settore (con qualche
eccezione);altre peculiarità di disciplina per questa specifica poltica UE
Ora bisogna distinguere tra VALORI DELL'UE E OBIETTIVI DELL'UE
VALORI-->fanno riferimento all'EUROPA COME IDEALE E COME EREDE DI UNA
TRADIZIONE CULTURALE COMUNE A TUTTI GLI STATI MEMBRI-->art 2 TUE cerca di
definire in maniera sintetica il fondamento assiologico dell'Unione Europea,i valori che sono
comuni agli europei e agli Stati membri dell'Ue
art 2 =riassunto di tutto un patrimonio distillato e risalente..un elenco di valori che poi troveremo
articolati in maniera più specifica nella CARTA DI NIZZA e in altre dispozioni del Trattato.
OBIETTIVI-->indicano le direzioni verso cui l'azione dell'UE è indirizzata,quali sono le finalità e i
motivi per cui si sta insieme,cosa si vuole raggiungere;ma per definire chi siamo e chi può far parte
del'Unione abbiamo alcune regole basate sulla CONDIVISIONE DI UNA SERIE DI VALORI (un
po' come tutte le associazioni).
I valori da rispettare sono quindi uno dei criteri per selezionare chi può fare parte di questa
organizzazione;infatti nel già l'art 2 nell'elencare sembra per lo più già rivolgersi agli Stati-->se
volete aderire e poi rimanere nell'Ue dovete rispettare questi valori.
Riguardo all'ADESIONE c'è poi l'art 49 TUE che regola nello specifico i requistiti e il
procedimento per l'adesione all'UE.
Requisiti=può aderire ogni stato europeo che rispetti i valori indicati dall'art 2 TUE-->quindi
bisogna valutare quali sono gli stati europei (problema connesso della definizione dei confini del
continente Europa,sopratutto a est) e se i valori ex art 2 sono effettivamente rispettati da quello
stato-->tutte valutazioni rimesse una discrezionalità di ORDINE POLITICO
Procedura=lo stato richiedente fa domanda,sulla richiesta si pronunciano il Parlamento europeo a
maggioranza assoluta e il Consiglio all' unanimità-->nel decidere si tiene conto delle indicazioni di
ordine generale elaborate dal Consiglio Europeo--->sono i CRITERI DI CONDIZIONALITA'
elaborati nel 1993 a COPENAGHEN,sempre aggiornati ma grosso modo sono:
IL RISPETTO DEI VALORI EX ART 2 E L'ADOZIONE DI TUTTO L'ACQUIS
COMMUNITAIRIE (tutta la normativa vigente Ue)-->se Parlamento e Consiglio approvano con i
quorum richiesti,si apre una fase di negoziazione tra il Paese richiedente da una parte e gli Stati
membri dall'altra dove si giunge a stipulare un TRATTATO DI ADESIONE,cioè un accordo dove si
stabiliscono le condizioni dell' adesione e si adattano le istitutizioni europee alla partecipazione del
nuovo stato + protocolli allegati in cui si stabiliscono i termini di partecipazione del nuovo stato alle
istituzioni europee (quanti rappresentanti in Parlamento,Consiglio...)-->questo Trattato di adesione
per essere efficace deve poi ESSERE RATIFICATO DA TUTTI GLI STATI MEMBRI.
Quindi l'art 2 ci dice innanzitutto chi sta dentro all'Ue (requisiti sostanziali e procedura formale),ma
anche chi può poi rimanere al suo interno.Infatti potrebbe capitare che uno stato puo divenga
membro con il rispetto di tutti i requisiti,ma nel tempo venirvi poi meno-->l' art 7 TUE disciplina
questa eventualità con una procedura per il controllo dell'osservanza dei valori fondamentali da
parte degli Stati membri.In particolare prevede:
-UNA PROCEDURA DI CARATTERE PREVENTIVO--->è un campanello di allarme,diretta ad
accertare l'esistenza di un EVIDENTE RISCHIO di violazione dei valori fondamentali Ue
-UNA PROCEDURA SANZIONATORIA-->interviene una volta che il rischio si è proprio
concretizzato,è diretta a constatare e sanzionare una violazione grave e persistente dei valori
fondamentali Ue
Procedura preventiva-->iniziativa di imputare lo Stato a rischio di violazione dei valori che si era
impegnato a rispettare spetta a 1/3 degli Stati membri,alla Commissione o al Parlamento (in modo
alternativo)-->lo Stato viene condotto innanzi al Consiglio,dove ha diritto di replicare alle accuse e
difendersi-->l'art 354 TFUE prevede che sull'approvazione della dichiarazione che accerta il rischio
grave di violazione decide il Consiglio con una maggioranza di 4/5 e il Parlamento europeo a
maggioranza di 2/3 dei presenti in aula che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti.
Seconda procedura-->iniziativa di imputare lo Stato che ha violato i valori che si era impegnato a
rispettare spetta a 1/3 degli Stati membri o alla Commissione (in modo alternativo)-->lo Stato viene
condotto innanzi al Consiglio Europeo,dove ha diritto di replicare alle accuse e difendersi-->l'art
354 TFUE prevede che sulla dichiarazione di constatazione della violazione delibera il Consiglio
Europeo all'unanimità (chiaramente senza contare lo Stato imputato) e il Parlamento europeo a
maggioranza di 2/3 dei presenti in aula che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti.
Il Consiglio Europeo poi,una volta deliberato sulla violazione in modo affermativo,può anche
approvare una serie di sanzioni sospensive dei diritti garantiti dai Trattati (una delle più pesanti è la
sospensione del voto in Consiglio).
Ratio di questo strumento-->serve un ampio consenso degli Stati membri dato che si tratta di una
decisione così drammatica-->si cerca la massima legittimazione-->tuttavia questi quorum così
elevati è vero che garantiscono la massima condivisione dell'intervento,ma dall'altra rischiano
spesso di rendere poco efficace lo strumento essendo difficili da raggiungere.
Tuttavia l'art 2,oltre a determinare l'importanza che i valori fondamentali hanno nei confronti degli
Stati (membri attuali e membri futuri),fa anche riferimento al FUNZIONAMENTO DELL'UE-->
QUINDI,OLTRE CHE DAGLI STATI,DEVONO ESSERE RISPETTATI ANCHE DALLE
ISTITUZIONI EUROPEE NEL LORO OPERARE
L'elenco dell'art 2 infatti,oltre ad essere specificati da altri principi e valori contenuti nella Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea,vengono anche specificati da norme contenute nel TFUE
che prendono il nome di CLAUSOLE ORIZZONTALI (art 8-17)-->stabiliscono una serie di valori
e principi più specifici che l'Unione Europea deve sempre rispettare nel perseguimento dei propri
obiettivi (es.tutela ambiente,parità di genere...)
Quindi in conclusione art 2 con il suo catalogo di valori fondamentali
-orienta l'azione Ue
-funge da criterio per l'entrata e la permanenza degli Stati nell'Ue
IN CHE MODO UE PERSEGUE I PROPRI OBIETTIVI..QUALI SONO I PRINCIPI CHE
DISCIPLINANO L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'UNIONE
EUROPEA?
Istituzioni nel procedere ad adottare un atto che ritengono necessario devono chiedersi:
-l'atto è coerente con gli obiettivi che l'UE vuole perseguire?
-l'UE dispone della competenza in cui ricade l'obiettivo?
-quali sono le basi legali a cui l'Ue si deve attenere nell'esercizio del proprio potere?
Art 3 TUE dopo aver fissato i macroobiettivi Ue rinvia alle singole competenze attribuite all'ue,che
sono disciplinate dall'art 2 TFUE-->nemmeno questo elenco di competenze è esaustivo dato che
LA PORTATA E LE MODALITA' SONO DETEMINATE IN MODO DIFFERENZIATO DAI
TRATTATI RIGUARDO A CIASCUN SETTORE-->a sua volta l'art 2 TFUE rinvia alle basi legali
che disciplinano l'ambito all'interno del quale l'ue vuole porre in essere il proprio atto normativo
MACROBIETTIVI-->COMPETENZE-->BASI LEGALI = dimostrazione che I POTERI UE
SONO DEFINITI PER APPROSSIMAZIONE PROGRESSIVA
Basi legali=es.che procedura legislativa Ue deve adottare,tipo se è un provvedimento fiscale sempre
procedura legislativa speciale,altrimenti va bene anche la procedura legislativa ordinaria-->OGNI
MATERIA HA UNA PROPRIA DISCIPLINA NEL TFUE.
I POTERI DI CUI L'UE DISPONE SONO FRUTTO DI UNA DELEGA PER
APPROSSIMAZIONE PROGRESSIVA-->bisogna
1) individuare i macrobiettivi
2) accertare che esista una competenza dell'UE
3) interpretare le norme che attribuiscono i poteri normativi alle UE.--->il Trattato viene in
aiuto codificando il PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE-->è molto importante,lo si trova
sparso in tante disposizioni del Trattato e viene ripetuto più volte in modo ossessivo perchè
molto spesso le istituzioni europee non lo rispettano-->di solito si fa riferimento all'art 5
TUE,ma lo ritroviamo anche all'art 4 TUE,all'art 7 TFUE e pure nella dichiarazione nr.18
allegata al Trattato-->stabilisce che l'UE agisce nel limite delle competenze che le sono
attribuite e quindi che sono espressamente previste dai Trattati;tutte le altre sono di
competenza e quindi esercitate degli Stati-->IL TRATTATO SEMBREREBBE QUINDI
SUGGERIRE UN' INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLE COMPETENZE
ATTRIBUITE ALL'UE,nel senso che ogni qualvolta una norma presenta varie
interpretazioni possibili,nell'
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