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INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA LA QUALE SI CONCENTRA SULLE FINALITA'
E NON SUL TESTO LETTERALE DELLE NROME (infatti in oltre 50 anni si è verificato
solo un caso nel 2000 in cui CDG ha deciso che l'Ue con una sua direttiva era andata oltre le
proprie competenze...ma del resto sono state dichiarate tutte legittime grazie
all'interpretazione teleologica).
Oltre alla prassi dell'interpretazione teleologica ed espansiva,un altro elemento rilevante
introdotto dalla CDG riguardo le norme attributive di competenze è la DOTTRINA DEI
POTERI IMPLICITI-->infatti la CDG,oltre a interpretare i poteri espliciti in maniera
espansiva,dato che a volte non è sufficiente a giustificare un'intervento dell'UE,mediante
questa dottrina afferma che l'UE può adottare TUTTE LE MISURE CHE SONO
COERENTI CON I SUOI OBIETTIVI PRESCRITTI DALLE PRECEDENTI
POLITICHE ;in particolare tale dottrina fa riferimento alla sentenza della CDG del 1970
"AETS" con cui la Corte ha affermato che LE COMPETENZE DELL'UE PER
DISCIPLINARE POLITICHE ALL'INTERNO DEI CONFINI DELL'UE
IMPLICITAMENTE LE ATTRIBUISCONO ANCHE I POTERI ESTERI PER
DISCIPLINARE RAPPORTI ATTINENTI A QUELLA POLITICA CON STATI TERZI O
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (se UE ha la competenza esplicita di
regolamentare il mercato interno dei trasporti,la stessa norma che gliela attribuisce
implicitamente le dà anche la delega per negoziare con Paesi terzi e organizzazioni
internazionali riguardo il mercato dei trasporti).
Terzo elemento che si aggiunge a prassi applicativa e dottrina dei poteri impliciti proprie
della CDG riguardo le norme attributive di competenze è LA DEROGA ESPRESSA AL
PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE EX ART 352 TFUE =detta CLAUSOLA DI
FLESSIBILITA',è la norma attraverso cui la CE ha ampliato le proprie competenze,
malgrado le poche misure adottate,nei primi anni di vita-->in determinati ambiti il
perseguimento degli obiettivi dell'UE ex art 3 permette alle istituzioni europee di adottare
misure anche in assenza di una base giuridica esplicita e specifica per quella materia-->
cosicchè i quell'ambito le istituzioni possono intervenire basandosi sull'art 352,che diviene
una BASE GIURIDICA SUSSIDIARIA al posto di una normale base giurdica specifica,
a patto che la loro azione sia mirata al raggiungimento di uno degli obiettivi UE e non per
qualsiasi cosa.
Quindi c'è differenza tra INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA=allargare le maglie di norme di
attribuzione comunque espresse e previste dai Trattati mettendo al primo posto gli scopi da
raggiungere,in modo da farci rientrare più materie possibili (anche quelle affini che magari non
sono specificatamente previste);tuttavia l'interpretazione si può estendere fino a un certo punto,ma
quando manca del tutto la base giuridica non può fare più di tanto....e CLAUSOLA DI
FLESSIBILITA'=interviene quando non è possibile o sufficiente fare un'interpretazione teleologica
poichè una base giuridica si può ampliare ma fino a un certo punto:quando si deve andare oltre si
interviene con l'art 352;storicamente il vecchio art 235 TCE è stato usato per ampliare il raggio d'
azione dell'UE e incrementare gli obiettivi (es.tutela ambiente,tutela consumatori...)--->non c'era
una base legale da utilizzare,nemmeno implicitamente,per tale attribuzione,allora si diceva che la
misura in tale materia era adottata sulla base della deroga al principio di attribuzione (UE agisce
solo nelle materie che le vengono attribuite dai Trattati) ex art 235 TCE (oggi 352 TFUE).
Attualmente questo tipo di attività nella direzione di incrementare e accrescere gli obiettivi UE e
surretizziamente modificare i Trattati E' ESCLUSA DAL TRATTATO STESSO:vedi dichiarazione
nr 42 che proibisce esplicitamente l'uso del art 352 per ampliare il novero di competenze e obiettivi
UE e quindi introdurre surrettizziamente modifiche ai Trattati;allora oggi l'art 352 viene usato PER
INTEGRARE LE BASI LEGALI laddove queste contengano dei limiti-->interviene laddove non
esista una base giuridica piu specifica (es.nell'attribuzione della tutela del lavoro fa rientrare la
regolamentazione dello sciopero,ma non espande in toto le competenze come una volta)
Inoltre l'applicazione dell'art 352 presenta delle peculiarità:
-serve l'approvazione all'UNANIMITA' del Consiglio + l' approvazione del Parlamento europeo
-le misure adottate sono sottoposte al meccanismo di CONTROLLO DEL PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETA' che coinvolge i Parlamenti nazionali
-lo stesso articolo stabilisce dei limiti alla sua applicazione:non può essere usato nell'ambito della
PESC; non può essere usato nelle materie di natura complementare,dove si prevede che Ue possa
intervenire ma non possa armonizzare la legislazione nazionale (quindi non si può usare l'art 352
per byepassare questo divieto ed armonizzare la legislazione nazionale in materie complementare)
-la dichiarazione nr.41 afferma che l'art 352 puo essere usato per perseguire gli obiettivi Ue,MA
NON SONO QUELLI DI PORTATA GENERALEI PREVISTI AL PRIMO PARAGRAFO
DELL'ART 3 TUE-->bensì sono quelli successivi e più specifici del 2-3-5 comma (altrimenti con
quelli generali si potrebbe far rientrare di tutto)
Riassumendo:
-l'attribuzione di poteri avviene per approsimazioni progressive:dai macrobiettivi alle competenze,
dalle competenzee alle basi giuridiche.
-il fatto che le basi giuridiche sono interpretate secondo il principio di attribuzione in maniera
restrittiva va preso con le pinze in quanto:
la CDG fa un'interpretazione teleologica estensiva ed ha elaborato la dottirna dei poteri impliciti +
esiste la clausola di flessibilità,che è una deroga espressa al principiodi attribuzione-->storicamente
è stata usata per ampliare le competenze UE,ora solo per integrare le basi legali
-->richiede tuttavia una procedura molto gravosa (Consiglio all'unanimità + approvazione del
Parlamento europeo)
3 marzo
Ripartizione verticale dei poteri tra Unione Europea e Stati membri-->come persegue l'Ue gli
obiettivi ex.art 3 TUE?
Prima di affrontare un determinato problema,le istituzioni europee si devono chiedere:
L'UE ha una certa competenza,cioè dei poteri in una determinata materia per farlo?
E' vero che l'Ue ha dei poteri,ma la delega da parte degli Stati membri ruota attorno il PRINCIPIO
DI ATTRIBUZIONE,che stando ai Trattati indurrebbe un'interpretazione restrittiva delle materie
affidate all'Ue;però questo entra in conflitto con la prassi del diritto (interpretazione teleologica e
dottrina dei poteri implici create dalla CDG,deroga espressa ex.art 352 TFUE detta clausola di
flessibilità)-->è questo l'assetto istituzionale completo che dobbiamo prendere in considerazione
quando ci chiediamo se l'Ue dispone di un certo potere per regolare un determinato settore-->se
abbiamo risposto affermativamente,cioè abbiamo verificato che l'UE ha effettivamente dati poteri in
quel settore,ora dobbiamo capire che tipo di poteri...di che tipo di competenza è titolare l'UE in
questa materia?
Il problema della qualificazione della competenza:comprendere rapporto tra poteri normativi dell'ue
e poteri normativi degli Stati membri,perchè,a seconda del tipo di competenza,muta il tipo di
relazione tra poteri normativi sovranazionali e poteri normativi nazionali
Le limitazioni e il riparto delle competenze sono stati introdotti solo con il TRATTATO DI
LISBONA;il problema fu sollevato già all'epoca della dichiarazione di Laiken-->quindi prima il
Trattato costituzionale,quindi in seguito quello di Lisbona.per la prima volta,realizzano e
stabiliscono per iscritto nel Trattato un CATALOGO DELLE COMPETENZE + la DEFINIZIONE
DELLE VARIE TIPOLOGIE DI COMPETENZE.
In precedenza invece nei Trattati vi era solo un' indicazione in via generale degli obiettivi e
semplicemente delle relative basi giuridiche-->l'unico punto di riferiemento per comprendere se una
tale materia era competenza dell'UE o degli Stati o uniione era fare riferimento al contenuto delle
basi giuridiche (che sono l'ultimo passaggio dello schema di approssimazione progressiva).
Invece dal 2009 in poi abbiamo quindi RIPARTO e QUALIFICAZIONE-INDICAZIONE DELLA
NATURA delle competenze.
Infatti l'assenza di un catalogo aveva dato luogo a problemi d'interpretazione ed incertezze riguardo
l'estensione dei poteri Ue in determinate materie (per alcuni autori una competenza era esclusiva,per
altri concorrente)-->a porre rimedio era intervenuta solo la CDG,che IN VIA
GIURISPRUDENZIALE aveva iniziato a connotare le competenze,indicando espressamente i tipi e
la qualificazione delle competenzae (es stabiliva con una sentenza se una determinata competenza
Ue era esclusiva o concorrente)-->tuttavia persistevano forti perplessità.
Ecco che invece il Trattato di Lisbona va a risolvere tutte le possibili incertezze.
Riguardo al riparto di competenze,il punto di riferimento centrale è l'ART 2 TFUE,il quale
definisce le diverse categorie delle competenze dell'UE-->individua 4 TIPI DI COMPETENZE
(il testo dice 3) ESCLUSIVE,CONCORRENTI,DI COORDINAMENTO,COMPLEMENTARI
Gli art 3,4,5,6 TFUE contengono invece gli elenchi-le rubriche delle varie competenze
art 3 competenze esclusive
art 4 competenze concorrenti
art 5 competenze di coordinamnto
art 6 competenze complementari
Quindi di ogni competenza troviamo la definizione generale in un paragrafo dell'art 2 TFUE +
il catalogo delle materie coinvolte nel articolo successivo riservato
COMPETENZE ESCLUSIVE EX ART 3 TFUE--->in queste materie SOLO L'UE ha il potere di
legiferare e di adottare atti giuridicamente vincolanti;di conseguenza GLI STATI MEMBRI,pur non
essendo totalmente esclusi,hanno solo poteri MARGINALI E RESIDUALI:possono regolamentare
autonomanente tali materie SOLO SE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALL'UE o PER
DARE ATTUAZIONE AD ATTI DELL'UE.
Quindi una competenza esclusiva è una materia nella quale sostanzialemente vige un monopolio di
produzione normativa in capo all' UE--Zsi delega un potere e si esclude lo Stato dal poterlo
esercitare salvo in caso di attuazione atto Ue o di autorizzazione espressa.
Importante sottolinare che ANCHE NEL CASO DI INERZIA TOTALE DELLE ISTITUZIONI
EUROPEE,GLI STATI NON POSSONO COMUNQUE INTERVENIRE IN VIA SUSSIDIARIA.
Quindi nelle competenze ex art 3 TFUE si determina una figura nota al diritto costituzionale
federale:la COSTITUTIONAL PREEMPTION (to preempt=svuotare)--> svuotamento poichè gli
Stati membri si autosvoutano del potere attraverso la delega a vantaggio Ue,costituzionale perchè
viene effettuato direttamente dal Trattato,è esso stesso che stabilisce il fatto che gli Stati possono
interven