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Diritto Costituzionale

Prof. Daniele Granara

A.a 2020/2021

18 Settembre 2020

Il diritto ha due definizioni:

Oggettivo: cioè dal punto di vista dell’ordinamento complessivamente inteso

Soggettivo: cioè dal punto di vista dei soggetti a cui la disciplina giuridica del diritto oggettivo è

destinata

(Come lo studio delle persone, dei soggetti fisico – giuridici, che sono destinatari del diritto

oggettivo e delle disposizioni normative che sono le ragioni stasera appena giuridico.)

Diritto significa regolamentazione di rapporti sociali.

I rapporti sociali vi sono se coinvolgono direttamente o indirettamente persone, ossia soggetti.

Il diritto in senso oggettivo è l’insieme delle disposizioni normative.

La disposizione è un enunciato linguistico prescrittivo che appartiene ad un ordinamento che si

definisce giuridico in quanto assistito da una forza ritenuta dai consociati legittima, che impone o

dovrebbe imporre coattivamente l’applicazione di quelle disposizioni.

Il fatto che sia un enunciato linguistico prescrittivo significa che è un insieme di parole che

contengono degli elementi deontici.

Questi elementi deontici, denotano l’appartenenza di quell’enunciato linguistico ad un

ordinamento: cioè lo qualificano come disposizione, come parte di quell’ordinamento giuridico che

alle caratteristiche di coattività dette prima.

Questi elementi deontici sono parole che indicano obblighi, doveri, permessi, diritti o istituzioni.

Un esempio di disposizione al massimo ordinamento giuridico è l’Art. 2 della Costituzione.

Art. 2 Cost.

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.”

Questa è una disposizione composta da 10 parole.

Un enunciato linguistico prescrittivo di 10 parole. 1

Gli Elementi deontici che ad un esame formale appaiono in questo enunciato linguistico prescrittivo

ci dicono che quest’enunciato appartiene ad un ordinamento giuridico: è una disposizione

normativa.

Le parole che ce lo confermano sono:

Repubblica

• Il verbo “riconoscere”

• Garantisce

• Diritti

• Inviolabili (la parola più delicata poiché si pone una questione importantissima).

Sulla parola inviolabili si pone il grande dilemma su che cosa significa (parola più importante della

disposizione).

Passando quindi dal dato formale visto precedentemente, si passa al dato comportamentale.

Dato formale: la disposizione

Dato comportamentale: la regola che produce

Per identificare le regola che produce questa disposizione bisogna capire che significato ha la parola

“inviolabili”.

Essa può avere infatti due significati:

Che non possono essere violati da nessuno e neanche dal titolare di essi questi diritti (sono,

• quindi, indisponibili)

Che si tratti di un inviolabilità relativa, nel senso che “inviolabili” significa che questi diritti di

• ciascuno di noi non possono essere violati da nessuno dei nostri consociati, ma noi ne possiamo

disporre perché sono diritti nostri (non più quindi indisponibili, ma inviolabili da parte dei non

titolari e disponibili da parte del titolare)

Il significato “giusto” non c’è perché questa disposizione produce due norme:

N.1 Una disposizione dove “inviolabili” significa indisponibili (Norma prodotta secondo la

• tradizione cristiana: es. l’aborto non è ammesso)

N.2 Norma opposta rispetto alla precedente qualora la parola “inviolabili” significhi che i diritti

• non possano essere violati dagli altri consociati ma possono essere disponibili dal titolare di essi.

(Norma prodotta secondo l’evoluzione sociale: es. l’aborto è concesso)

L’evoluzione sociale o differentemente, l’involuzione, si ha a seconda del pensiero e della

concezione della vita. La coscienza sociale è il dramma del diritto. 2

Intorno alla distinzione tra disposizione e norma ruotano tutte le grandi discipline giuridiche, quali:

La Teoria Generale del Diritto che studia e ha ad oggetto le disposizioni (enunciati linguistici

• prescrittivi connotati da elementi deontici); Studia ed identifica gli elementi dentici che denotano

che quella disposizione, che quell’enunciato non è ad es. un passo dei Promessi Sposi, ma una

disposizione normativa. Inoltre, dato che le disposizioni sono enunciati linguistici prescrittivi cioè

parole, lo studio della Teoria Generale del Diritto è essenzialmente formale, perché studia le

parole e quindi studia il permesso, il vietato, il dovere, il diritto, la facoltà etc. La Teoria Generale

non da significati, non passa alla tecnica dell’interpretazione che è ciò che consente alla

disposizione di diventare norma; si ferma alla disposizione.

La Scienza Giuridica individua tutti i possibili significati di una disposizione (la disposizione x

• può essere interpretata in y, x1…ma non prende posizione su nessuna delle varie interpretazioni)

Utilizza l’interpretazione secondo la tecnica cognitiva per l'identificazione delle possibili norme o

significati che nascono dalla disposizione. Aiuta sia la giurisprudenza che la dottrina per

predisporre tutti significati su cui discutere.

La Giurisprudenza insieme delle decisioni giurisdizionali che utilizzano l'interpretazione

• decisoria concreta (stabilisce, decide quale “n” nasce da “d” per applicarla al caso che è

sottoposto al suo giudizio. Decide le cause. (Provvedimenti di giudici)

La Dottrina fa la stessa operazione della giurisprudenza che però è data dall'insieme di giuristi

• che possono essere anche giudici non perché scrivono sentenze, ma anche perché scrivono

semplicemente dei libri. Utilizza l'interpretazione anche questa decisoria astratta (cioè la dottrina

dice: “questa disposizione va interpretata in questo modo” ma non decide la causa; sta facendo,

appunto, dottrina. Cerca di convincere la giurisprudenza, cerca di far sì che la giurisprudenza in

concreto applichi quella interpretazione che astrattamente la dottrina sostiene. Chi fa dottrina

spera di istituire orientamenti dottrinali che poi siano seguiti dai giudici o dalla Pubblica

Amministrazione quando devono decidere le cause. (La dottrina non scrive sentenze scrive un

libro o un articolo di rivista).

La finalità del processo non è di fare giustizia (concetto etico-giuridico) poiché “giustizia” è un

concetto soggettivo; Se il diritto è uno strumento che la giustizia usa, il processo non può proporsi

di fare giustizia; Ogni parte processuale che subisce una sconfitta ritiene di aver subito

un'ingiustizia e nessuno di noi è in grado di dire se è vero o no. Il soggetto argomenterà l’ingiustizia

ricevuta e non riusciremo a convincerlo che non è così perché i suoi parametri etici saranno diversi

probabilmente dai nostri.

Il processo ha soltanto questo fine: dare ragione a chi ha ragione e dare torto a chi ha torto.

Il pessimo processo da ragione a chi ha torto e torto a chi ha ragione. 3

Il processo deve applicare le regole formali e sostanziali del diritto formale procedimentale e del

diritto sostanziale (diritto che disciplina i rapporti giuridici in un modo e in un altro) per arrivare ad

una decisione secondo quei parametri che sia giusta o ingiusta.

È previsto come tutti i procedimenti in modo formale perché, chi stabilisce le regole del processo o

del procedimento pensa che seguendo quelle regole il giudice addivenga ad una decisione più

corretta.

Es.

Art. 111.2 Cost.

“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice

terzo e imparziale”.

Il rispetto del “Principio del contraddittorio” significa che il giudice deve sentire le parti del

• processo, o comunque le parti, devono essere messe in condizione di esporre al giudice (se lo

vogliono) la loro prospettazione.

“In condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale” cioè: il giudice non deve avere

• nessun interesse in quella lite o nessun rapporto con le parti.

Deve essere “imparziale” cioè deve giudicare con un profilo terzietà che non coinvolge lui nella

• dinamica degli interessi che le parti propongono nei loro contrasto di fronte a lui.

Tutto ciò viene previsto perché seguendo queste regole il legislatore presuppone che il giudice

addivenga ad una decisione corretta ed eviti una decisione sbagliata evitando di dare ragione a chi

ha torto.

Questo però non è detto che avvenga sempre e sempre per questo vi è il regime delle impugnazioni:

che i giudici possono sbagliare è implicito nel sistema altrimenti non ci sarebbe l'appello.

Il nostro sistema garantisce 3 gradi di appello: due gradi di giudizio e un grado limitato in

Cassazione .

Art. 111.6 Cost.

“Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli

organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di

legge”.

Il ricorso in Cassazione è garantito contro tutte le sentenze e i provvedimenti che riguardano la

libertà personale.

L'idea che ci sia un impugnazione e la missione stessa dell'ordinamento che i giudici possano

sbagliare: non è detto che però una sentenza passata in giudicato o sia non più soggetta ad

impugnazione sia una sentenza corretta. Il giudice che è l'applicazione del diritto, è un fenomeno

umano e, come sappiamo, “errare humanum est”.

Il sistema prevede gradi di impugnazione per rimediare all'errore ma non riuscirà ad escluderlo. 4

Può succedere, quindi, che anche dopo che sono stati esperiti tutti i gradi di impugnazione fino alla

Cassazione, la sentenza rimanga sbagliata. Vi sono, certo, rimedi straordinari come la revisione in

materia penale o la revocazione nel processo civile ed amministrativo che ha dei limiti, però non

sempre si rimedia.

L'altra esigenza di chiudere un processo indipendentemente dal fatto che vi sia stato un giudizio

ingiusto o no è di evitare quello che succedeva nello Stato Pontificio.

Lo Stato Pontificio e c'è stato il 20 settembre 1870 (da non confondere con lo stato della Città del

Vaticano poiché non sono la stessa cosa).

Lo Stato Città del Vaticano è sorto nel 1929 con i Patti Lateranensi ed è una città-stato al centro

• di Roma delimitata dalle mura vaticane.

Lo Stato Pontificio comprendeva l'intero Lazio, le Marche, l'Umbria, una parte delle legazioni

• della Romagna... e quindi rispetto alla Città del Vaticano aveva una grande differenza sia storica

che geografica.

Art. 111.2 Cost.

“La legge ne assicura la ragionevole durata”.

Il principio della ragionevole durata del processo è importante come già detto, per evitare ciò che

succedeva nello Stato Pontificio dove le cause venivano decise dopo troppo tempo (10 anni e più) e

attraverso delle bozze di sentenza veniva cercato un accordo dove chiaramente c'era qualcuno che ci

guadagnava dal non mettersi d'accordo. (Vera ingiustizia: processo che non finiva mai)

La ragione, quindi, per cui bisogna mettere la parola fine accettando il rischio che la sentenza sia

sbagliata è che altrimenti si potrebbe discutere all'infinito: per questo c'è un limite alle

impugnazioni —> Principio di giustizia formale dove bisogna dare ragione o torto a qualcuno

perché altrimenti il processo nega la sua finalità.

Accettiamo che il processo sbagli perché nella moltitudine dei casi almeno la decisione sarà

effettiva. L'esigenza di porre un limite al rimedio impugnatorio è dovuta all'esigenza che la durata

del processo sia ragionevole poiché le conseguenze di un processo che non finisce mai sono

conseguenze assai peggiori. (la parte più forte, la parte che ha interesse che il processo duri

all’infinito, avrebbe la meglio). 5

22 Settembre 2020

Art. 24 Cost.

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.”

Art. 103 Cost.

“Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela

nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e in particolari materie indicate

dalla legge anche dei diritti soggettivi.”

Art. 113 Cost.

“Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei

diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.

Tutte e tre queste disposizioni hanno in comune l’identificazione di due posizioni giuridiche

soggettive: diritti soggettivi e gli interessi legittimi.

I Diritti Soggettivi sono un insieme di facoltà e di poteri che vengono attribuiti dall’ordinamento

• ai singoli soggetti.

Essi si distinguono in:

Diritti Soggettivi Assoluti (come ad es. i diritti della persona o i diritti reali —> sulle cose) sono

• costituiti dalla pretesa che il titolare di essi non voglia che gli altri soggetti interferiscono

nell’esercizio di questi diritti (cioè una pretesa ad un comportamento negativo di non interferenza

alla generalità dei consociati) Es. il diritto di proprietà.

Diritti Soggettivi Relativi che, a differenza dei precedenti consistono in una pretesa rivolta a

• soggetti determinati ad un comportamento positivo (ad es. il diritto di credito: diretto da parte del

creditore a prendere l’adempimento del suo debitore)

Gli Interessi Legittimi consistono, invece, nella pretesa che il potere autoritario attribuito alla

• pubblica amministrazione dalla legge sia esercitato in conformità della legge stessa in virtù di un

interesse collettivo ( hanno una pretesa ad un provvedimento favorevole nei loro confronti

qualora sia rispettoso della legge e della buona amministrazione: una posizione giuridica

soggettiva con una pretesa alla legittimità di un’azione amministrativa che refluisce in un

provvedimento favorevole nei confronti di quei soggetti ove la Pubblica Amministrazione si

comporti seguendo inganni di legge come la Costituzione e l’ordinamento generale impone). 6

Art. 97.2

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il

buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

La Pubblica Amministrazione è qualunque soggetto che sia tenuto a questi canoni

(dell’imparzialità e della buona amministrazione).

Buon Andamento significa 3 cose che sono indicate dall’art. 1 della Legge Generale sul

procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1941 n.241):

“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,

di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle

altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento

comunitario”.

Sono previste delle regole di procedimento perché l’ordinamento presume che una Pubblica

Amministrazione raggiunga più facilmente questo scopo se segue quel procedimento stabilito dalla

legge.

La finalità della Pubblica Amministrazione è l’interesse pubblico che è anche la ragione della sua

esistenza.

Buon andamento, quindi, significa agire con efficacia, efficenza ed economicità.

Schematizzando: Efficacia

(Deve agire in modo da produrre l’effetto e i

risultati voluti)

BUON ANDAMENTO la Pubblica amministrazione

deve agire con: Efficenza

(Deve agire in modo tempestivo)

Economicità

(Amministrazione che spende quanto necessario)

Equilibrio

(Quando è commisurato all’obiettivo)

IMPARZIALITA’ significa Equità

(Quando non è iniqua e quindi giusta)

Esempio

(Quando appare imparziale e quindi esemplare)

7

L’imparzialità è concretamente trovarsi di fronte a vari interessi e perseguire l’interesse

• prevalente con il minor sacrificio degli interessi concorrenti o addirittura contrastanti (agire

contemperando gli interessi secondo i criteri di Equilibrio e Equità).

Il Principio della Proporzionalità è la sintesi di questo schema.

Il Principio della Proporzionalità dell’azione amministrativa è il primo principio generale che

incontriamo e con cui sintetizziamo come già detto il buon andamento e l’imparzialità. (Art. 97

Cost.)

I Principi vanno distinti in: Principi Generali e Principi Fondamentali.

I Principi sono concetti sintetici a cui si riconducono o da cui derivano una serie di disposizioni

normative; una serie di norme dell’ordinamento giuridico (l’unica cosa che hanno in comune,

quindi, è la definizione). Generali: Dell’ordinamento giuridico (hanno una

visuale complessiva dell’intero ordinamento)

PRINCIPI Della Costituzione

Fondamentali Delle Materie

I principi generali dell’ordinamento giuridico sono quei principi che denotano l’appartenenza

• di un ordinamento ad una cultura giuridica, ad una civilizzò giuridica (nel mondo vi sono più

civiltà giuridiche, la nostra deriva dal Diritto Greco - Romano)

I principi fondamentali della Costituzione li troviamo nei primi 12 articoli della Costituzione

• Italiana in cui vi sono 19 principi fondamentali che configurano nel loro combinato e coordinato

esposto la forma di Stato della Repubblica Italiana.

Sono principi non modificabili, non c’è nessuna disposizione dell’ordinamento che abbia la

forza di scalfirli (scardinare questi principi

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elenalemmo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Granara Daniele.
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