Diritto privato I
Capitolo 1: il diritto e la norma giuridica
→ Giurisprudenza: scienza del diritto; si tratta di una scienza sociale che è sensibile a qualunque modificazione della realtà, che guarda all’uomo e che ha l’uomo come suo punto di riferimento.
→ “Dove c’è una società, c’è il diritto” → Diritto: aspetto normativo del sociale, ubi societas, ibi ius, insieme delle regole, norme giuridiche, per la soluzione dei conflitti che insorgono o possono insorgere fra gli uomini. Esso stabilisce quale interesse debba prevalere e quale debba soccombere. Il diritto costituisce dunque lo specchio della perenne contesa, che caratterizza la convivenza umana. La funzione del diritto è infatti quella di dirimere le controversie tra gli uomini, le quali nascono a causa di interessi diversi o conflittuali.
→ Interesse: bisogno di beni della vita da realizzare; ciascun individuo è portatore di interessi verso beni. Nella realtà concreta emergono continuamente nuovi interessi che il diritto deve regolare: le tensioni degli individui verso nuovi beni si esprimono attraverso prassi o liti, che dopo il giudizio possono diventare legge, es. divorzio, fecondazione assistita, interesse a una morte dignitosa, caso Welby, Englaro, Dj Fabo.
→ Interesse → prassi/lite → giudizio → diritto.
→ Diritto oggettivo, o sistema/ordinamento giuridico: insieme di tutte le norme giuridiche. La Costituzione è la fonte del diritto più importante nel nostro ordinamento, alla quale devono conformarsi le altre norme gerarchicamente subordinate. L’ordinamento giuridico non è fisso, ma mutevole nel tempo e nello spazio, per il diritto continentale europeo si riscontra una matrice comune nel diritto romano, e ogni società nazionale ha un proprio ordinamento giuridico, esistono anche ordinamenti giuridici sovranazionali, come l’Unione europea.
→ La legittimazione del diritto: nella nostra società democratica, il diritto viene legittimato dal consenso sociale, chiamato a determinare la composizione degli organi che lo creano, assemblee elette a suffragio universale e rinnovate periodicamente.
→ Diritto naturale: insieme di principi universali, connaturali all’uomo, che tutelano interessi dello stesso a prescindere dalla previsione di specifiche norme giuridiche. Tuttavia, l’idea che taluni diritti costituiscano diritti naturali dell’uomo va relativizzata prendendo in esame l’ordinamento giuridico di riferimento. Oggi invece si fa riferimento al diritto positivo, ius positum.
→ Certezza del diritto: i consociati devono sapere in anticipo, al fine di potersi regolare di conseguenza, quali siano gli interessi protetti dal diritto e quali siano quelli non protetti.
Nei Paesi di Common Law, in cui vale la regola del “precedente giudiziario”, è la norma creata dal giudice ad assumere quei caratteri di generalità e astrattezza che nei Paesi di Civil Law si rinvengono nella norma scritta.
Oltre alle regole del diritto, che compongono l’ordinamento giuridico, esistono altre regole che presiedono la convivenza umana: morale, bene/male, costume sociale, corretto/scorretto, e religione, fonte sovrannaturale. Talvolta i vari sistemi di regole coincidono con il contenuto del diritto, omicidio, mentre altre volte non c’è identità, matrimonio e aborto sono vietati dalla Chiesa cattolica, ma ammessi dallo Stato.
→ Coercitività del diritto: consente di distinguere le regole del diritto dagli altri sistemi di regole. Alle regole della morale, del costume e della religione si obbedisce in virtù di un’interna adesione ai valori espressi dalle stesse regole, e non in virtù di una costrizione esterna. Il diritto invece afferma la prevalenza di un determinato interesse rispetto a un altro e impone l’osservanza delle proprie regole.
I modi in cui il diritto esprime la propria coercitività sono diversi: ove sia possibile, esso tende a eliminare le conseguenze della trasgressione; se ciò non è possibile, porta all’applicazione di una sanzione, che contribuisce a rafforzare l’osservanza del diritto.
Norma giuridica
→ Norma: strumento di valutazione di un comportamento, cioè una proposizione prescrittiva che serve per formulare un giudizio di liceità o illiceità. Alla illiceità del comportamento sono legate della sanzioni che, nel diritto privato, sono per lo più risarcitorie, equivalenza pecuniaria del danno subito, art. 2043, 1218. La sanzione può avere anche altra natura, come un addebito, che è la perdita di un diritto, non un risarcimento.
La norma giuridica è l’unità elementare dell’ordinamento giuridico. Una legge comprende diversi articoli, ciascuno dei quali può essere suddiviso in commi, e ogni comma corrisponde a una o più norme giuridiche.
Le norme giuridiche sono formulate con il carattere della generalità e dell’astrattezza: la norma è generale perché non si rivolge a determinate persone ma a una serie indeterminata di soggetti; è astratta perché non si riferisce a un fatto concreto ma a una serie ipotetica di fatti.
Il carattere della generalità e dell’astrattezza è ampio nella sua massima misura per le norme di diritto comune, o diritto generale, che si riferiscono a chiunque o qualunque fatto; è meno ampio nelle norme di diritto speciale, in cui viene delimitata la serie delle persone o dei fatti cui si riferiscono.
Le norme di diritto speciale non sono in contrasto con il principio di uguaglianza affermato nell’articolo 3 della Costituzione: esso infatti non afferma che tutte le norme di legge debbano indirizzarsi in modo uguale a tutti i cittadini; se così fosse, anzi, rischierebbero di essere accentuate alcune disuguaglianze di fatto esistenti tra le persone. Perciò, l’individuazione della categoria dei soggetti cui la norma giuridica si riferisce deve avvenire secondo il principio di ragionevolezza: occorre evitare di trattare situazioni omogenee in modo differenziato e situazioni disomogenee in mondo eguale.
- → Norme eccezionali: norme che deviano dal loro principio; questa deviazione può avvenire in caso di concorso atipico tra due principi, due principi che di solito non concorrono si ritrovano a concorrere, oppure in caso di attuazione atipica del principio, quando si verifica una situazione eccezionale. Le norme eccezionali non possono essere applicate per analogia, e l’eccezionalità muta nel tempo, perché è una conseguenza dell’evoluzione della società → es. l’art. “atti d’emulazione” – 833, “il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”, quando è entrato in vigore nel Codice civile era considerato eccezionale, in quanto eccezione del diritto soggettivo di proprietà, mentre oggi tale norma non è più eccezionale e rientra nel divieto di abuso del diritto. A differenza delle norme di diritto speciale, esse sono dettate da considerazioni contingenti e variabili.
- → Norme speciali: norme dettate in materie particolari all’interno di uno tipo più generale; al contrario delle norme eccezionali, le norme speciali possono essere applicate per analogia → es. il Codice civile disciplina il trasporto, mentre norme speciali disciplinano il trasporto aereo e marittimo.
- → Disposizione normativa: enunciato presente in un documento normativo, che è fonte del diritto, mentre la norma giuridica, invece, è il significato attribuibile a una disposizione. La disposizione normativa è costruita secondo lo schema della fattispecie astratta e della fattispecie concreta.
→ Fattispecie astratta: descrizione contenuta nella norma giuridica, cioè l’insieme delle circostanze previste come condizioni per l’applicabilità di una norma. La fattispecie astratta procede secondo lo schema se a, uguale b. Quando si verifica una situazione che rientra nella descrizione contenuta nella fattispecie astratta, si realizza allora una fattispecie concreta, che quindi identifica le circostanze che si verificano nella realtà.
→ Norma giuridica imperativa, o inderogabile: i soggetti non possono regolare i loro rapporti in modo difforme rispetto a quanto contenuto nella disciplina legale, altrimenti scatta una conseguenza giuridica negativa, es. nullità dell’atto giuridico compiuto in violazione della norma imperativa.
→ Norma giuridica dispositiva, o derogabile: i soggetti possono modificare il contenuto della norma regolando i loro rapporti in maniera diversa da quanto previsto nella norma stessa.
Struttura della norma giuridica
La struttura della norma giuridica.
- → Norma-regola: norma che prevede una regola, di solito di condotta, rivolta ai consociati al fine di orientarne il comportamento nel senso desiderato. In relazione alla possibile trasgressione della norma-regola, detta anche norma primaria, l’ordinamento giuridico prevede diverse norme-sanzioni, definite norme secondarie, giacché entrano in gioco soltanto quando la norma primaria sia disattesa.
- → Norma-sanzione: conseguenza che la norma giuridica fa discendere dalla violazione della regola di condotta. Vi sono norme che contengono soltanto regole di condotta, norme che contengono soltanto regole sanzionatorie e norme che contengono tanto la regola di condotta quanto la regola sanzionatoria.
La sanzione può assumere diverse funzioni:
- → Funzione satisfattiva: la violazione della regola di condotta è la lesione di un interesse che la norma stessa vuole affermare e proteggere → la sanzione dunque serve ad eliminare la lesione dell’interesse e a ripristinare l’interesse tutelato dalla regola primaria, es. mancato pagamento delle tasse.
- → Funzione compensativa: la regola di condotta è stata violata, ma l’applicazione della norma secondaria non può ripristinare esattamente l’interesse leso → viene applicata dunque una norma sanzionatoria di carattere compensativo, es. rottura di un vaso in un museo.
- → Funzione punitiva: la norma sanzionatoria si applica a seguito della violazione di una regola di condotta → che impone un determinato comportamento, giacché sarebbe “riprovevole” un comportamento diverso → la funzione è quindi di punire chi ha violato la norma, es. omicidio.
- → Funzione deterrente, o preventiva: strettamente legata alla funzione punitiva, si esplica con la “minaccia” della sanzione prevista dalla norma giuridica.
L’autorità giudiziaria ha la funzione giurisdizionale, ossia di applicare il diritto: una serie di norme giuridiche, dette norme processuali, sono deputate a regolare il funzionamento dell’attività dei giudici e le procedure che occorre rispettare, nel processo, da parte di tutti i soggetti chiamati a parteciparvi. Le norme sanzionatorie sono dunque strettamente legate alle norme processuali, le quali regolano modalità e procedure di reazione alla violazione dell’interesse leso ai fini dell’applicazione della sanzione prevista.
- → Norma che contiene la previsione di determinati effetti legali al verificarsi di certe situazioni: si sviluppa secondo uno schema che si rinviene nella regola di condotta e nella connessa sanzione → se si verifica (a), allora ne discende (b), ossia se vi è la violazione di una regola di condotta, si applica la sanzione. Spesso la previsione di un effetto legale risulta dal combinato disposto di più norme, ciascuna delle quali detta soltanto un frammento di disciplina.
Diritto pubblico e diritto privato
→ Diritto pubblico: comprende norme che si caratterizzano per la posizione di preminenza, autorità e supremazia in cui formalmente si trova ad essere il soggetto pubblico rispetto a quello privato; quest’ultimo è in uno stato di soggezione, poiché subisce l’esercizio del potere legittimo del soggetto pubblico. Le norme di diritto pubblico sono imperative, o inderogabili o cogenti: sono cioè vincolanti per i soggetti, i quali non possono disporre diversamente o adottare un contegno diverso da quello previsto. L’applicazione di tali norme è indisponibile, giacché attiene ai compiti specifici delle autorità preposte alla loro applicazione: si parla in questo caso di principio di indisponibilità.
→ Diritto privato: comprende norme che si fondano sulla reciproca autonomia e sulla parità formale delle parti nel regolare i propri interessi individuali. Nel diritto privato, accanto a norme imperative vi sono anche norme dispositive, o derogabili: i soggetti cui esse si rivolgono possono cioè modificarne in tutto o in parte il contenuto. L’attuazione di tali norme è rimessa all’iniziativa dei privati, ossia al loro potere dispositivo.
Aree del diritto pubblico:
- → Diritto costituzionale: norme fondamentali dell’ordinamento giuridico, contenute nella Costituzione.
- → Diritto amministrativo: struttura e funzionamento della Pubblica Amministrazione.
- → Diritto tributario: rapporto tra cittadini e autorità pubbliche competenti nel riscuotere imposte e tasse.
- → Diritto processuale: attività dei giudici e di tutti i soggetti che prendono parte al processo.
- → Diritto ecclesiastico: rapporti fra Stato e confessioni religiose.
- → Diritto canonico: ordinamento della Chiesa cattolica.
- → Diritto penale: detta regole di condotta la cui violazione comporta una sanzione punitiva.
Aree del diritto privato:
- → Diritto civile: persone fisiche, enti non lucrativi, rapporti di famiglia, successioni, proprietà, obbligazioni, contratti e responsabilità civile.
- → Diritto commerciale: svolgimento delle attività economiche e funzionamento delle società.
- → Diritto industriale: regola la concorrenza fra le imprese e i diritti sulle creazioni intellettuali.
- → Diritto del lavoro: rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.
- → Diritto della navigazione: attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne.
→ Principio di sussidiarietà: lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, art. 118, 4° co., Cost. → per la realizzazione delle finalità di interesse sociale è preferibile assecondare, in primo luogo, l’iniziativa privata e autonoma dei soggetti che si trovano, nella dinamica dei loro rapporti, in una posizione di parità. Si farà ricorso, in secondo luogo, agli interventi di diritto pubblico allorché quei fini sociali non possano essere raggiunti con altrettanta efficacia attraverso gli strumenti del diritto privato.
Il diritto privato viene definito anche diritto comune, in quanto può applicarsi sia a persone private che a persone pubbliche, e perché si applica a tutti i rapporti e le situazioni che sono soggetti a una disciplina diversa da quella generale.
Il diritto pubblico entra in gioco in quei settori che non possono essere lasciati alla libera iniziativa dei privati, in quanto riguardano aspetti fondamentali dell’organizzazione e del funzionamento di un ordinamento, es. difesa, ordine pubblico, amministrazione della giustizia, politica economica e monetaria; anche nei settori in cui è consentita l’iniziativa privata, l’intervento del diritto pubblico assolve alla fondamentale funzione di consentire a tutti di accedere a un livello minimo e garantito di servizi.
Mentre secondo la concezione dello Stato liberale, l’autorità pubblica si doveva astenere dall’intralciare la libera iniziativa privata, oggi invece l’intervento pubblico viene considerato come lo strumento attraverso il quale è possibile reagire ad alcune forme di disuguaglianza. È dunque il mezzo attraverso cui l’iniziativa privata può effettivamente e pienamente esplicarsi.
Capitolo 2: le fonti del diritto
→ Fonti del diritto, o di produzione: atti o fatti capaci di creare norme giuridiche. Un aspetto che distingue le fonti del diritto è la distinzione tra produzione e cognizione delle fonti: dal punto di vista della produzione, le fonti sono atti emanati da autorità competenti secondo procedure rigidamente poste, il nostro sistema è caratterizzato dalla pluralità delle fonti di produzione: le norme possono essere prodotte da autorità diverse; dal punto di vista della cognizione, le fonti sono i testi dai quali si apprende il contenuto delle norme giuridiche.
1. Costituzione: approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, detta i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, nonché i diritti e i doveri dei cittadini; regola, inoltre, la struttura dello Stato e i rapporti fra quest’ultimo e i cittadini. Essa disciplina e ripartisce i rapporti fra i diversi poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, e stabilisce le norme principali che regolano la vita degli organi e degli enti di maggiore rilevanza per lo Stato. I principi fondamentali della Costituzione sono il principio di democraticità, personalismo e solidarismo. La democraticità, art. 1, è la partecipazione delle persone in posizione di eguaglianza in tutte le comunità e nelle formazioni sociali ed è strettamente connesso al principio di eguaglianza dell’articolo 3. Il personalismo e il solidarismo, art. 2, fanno riferimento al principio di tutela della persona e della sua dignità: la connessione
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