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Protezione del carattere individuale e del design
CPI) - Carattere individuale → l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato deve differire dall'impressione generale suscitata da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione (art. 33 CPI) --> il carattere individuale è la sensazione di deja vu, se ci sembra di averlo già visto esso non ha un carattere individuale.
Protezione di design: Il design può essere registrato (a livello italiano esiste solo registrato), esso può essere protetto come design italiano o comunitario, la protezione dura 5 anni, rinnovabile fino a un massimo di 25 anni a partire dalla data di deposito (a differenza invece del marchio che è proteggibile all'infinito); o non registrato, protetto a livello comunitario, la cui protezione dura 3 anni a partire dal momento in cui il progetto viene divulgato per la prima volta al pubblico. N.B. Periodo di grazia: entro 12 mesi.
dalla divulgazione il titolare può optare per la registrazione del design. 3. Brevetto Primo diritto a tutela dell'innovazione: brevetto. Esso consente di avere la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato → brevetto italiano. La durata è di 20 anni dalla data di deposito della domanda, non si può avere un'estensione, salvo nel caso di prodotti farmaceutici. Tra le facoltà vi è il diritto di vietare a terzi di attuare l'innovazione quindi produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare: il prodotto brevettato (brevetto di prodotto) o il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento brevettato 45 (brevetto di procedimento) e di trarne profitto nel territorio dello stato: è un titolo territoriale: brevetto nazionale, brevetto europeo (≠ brevetto europeo con effetto unitario) e brevetto internazionale. A livello generale il brevetto è generalmentedefinito come una «soluzione originale a un problema tecnico». Possono costituire oggetto di brevetto «le invenzioni, di ogni settore della tecnica» che (art. 45 CPI):- sono nuove, ossia non comprese nello stato della tecnica costituito, quest'ultimo, da tutto ciò che è reso accessibile al pubblico, in qualsiasi parte del mondo prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta, orale o ogni altro mezzo documentabile
- implicano un'attività inventiva, ossia non risultano in modo evidente dallo stato della tecnica ad un tecnico esperto del ramo
- sono atte ad avere un'applicazione industriale, ossia l'oggetto dell'invenzione deve essere idoneo ad essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria
- sono lecite
- entità astratte→teorie scientifiche e metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali
Informazioni commerciali
Le informazioni commerciali riguardano l'organizzazione commerciale e i piani strategici dell'impresa. Questi possono includere piani strategici come le liste clienti e la lista fornitori.
Informazioni amministrative
Le informazioni amministrative riguardano l'amministrazione interna dell'azienda. Queste possono includere la documentazione relativa alla certificazione di qualità.
Per l'accesso alla tutela del segreto commerciale, è necessario che le informazioni industriali soddisfino i seguenti requisiti:
- Deve trattarsi di informazioni segrete, nel senso che le informazioni, singolarmente o nella loro combinazione, devono essere tali da non poter essere assunte dall'operatore del settore in tempi e a costi ragionevoli. Inoltre, l'acquisizione di tali informazioni da parte del concorrente richiede sforzi o investimenti significativi.
- Le informazioni segrete devono avere un valore economico, nel senso che devono essere informazioni il cui possesso esclusivo o quasi esclusivo, dipendente dal regime di segreto, assicuri al soggetto che le detiene un vantaggio.
concorrenziale rispetto agli altri operatori del settore" e siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. In particolare, le misure di sicurezza devono essere:
- misure giuridiche, nei confronti di dipendenti/collaboratori e di soggetti terzi esterni all'azienda: patti di non concorrenza ex art. 2125 c.c.; non disclosure agreement; specifiche clausole di segretezza nei contratti di lavoro; circolari interne; protocolli interni di segretazione;
- misure tecniche: marcatura dei documenti confidenziali; conservazione in archivi chiusi; uso di credenziali di autenticazione ai sistemi informatici.
5. Copyright
Nasce nel XVIII secolo in Inghilterra, sotto lo Statuto della Regina Anna, che riconosceva, per la prima volta, agli autori di opere letterarie il diritto esclusivo di riprodurre le proprie opere e per un periodo rinnovabile di 14 anni. Il Diritto d'autore nasce, dunque,
in epoca moderna alfine di tutelare gli interessi economici degli autori di opere letterarie, in contrapposizione agli interessi degli intermediari culturali. La diffusione della stampa a carattere mobili, a cavallo trail XV e il XVI secolo, rendeva sempre più diffusa una riproduzione su scala industriale di opere letterarie; nasceva così il presupposto economico per la loro tutela contro qualsiasi atto di riproduzione ad opera di terzi. La legge sul diritto d'autore e l'oggetto di tutela: Legge 22 aprile 1941, n. 633 e Convenzione di Berna, Articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione": la legge sul diritto d'autore non tutela le mere idee ma la forma espressiva, la rappresentazione di un'opera. I requisiti diOriginalità e creatività vengono visti in senso soggettivo, come manifestazione della personalità dell'autore. Inoltre il livello di creatività può essere basso, e per quanto riguarda la concretezza espressiva, cioè il sufficiente grado di estrinsecazione formale, dal quale è possibile desumere la creatività dell'opera e i suoi caratteri essenziali.
Il diritto nasce nel momento della creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. È, dunque, con l'atto creativo che il diritto ha origine; non sussiste in capo all'autore alcun obbligo di deposito, di registrazione, o di pubblicazione dell'opera (art. 6 L.d.a).
Tuttavia, tali forme di deposito (come il deposito dell'opera presso la SIAE), possono rappresentare un mezzo di prova in caso di controversia, della data di creazione dell'opera e dei dati contenuti nella domanda presentata (paternità, titolo, data di pubblicazione, ecc.).
Ecc.).
Diritti in capo all'autore:
I diritti connessi al diritto d'autore spettano ad altri soggetti comunque collegati all'autore dell'opera. Si tratta di soggetti che offrono l'opera alla fruizione del pubblico e sono anch'essi titolari di diritti patrimoniali e, in taluni casi, anche di diritti morali (artisti interpreti o esecutori). 47 Diritti connessi sono riconosciuti, a titolo esemplificativo, ai produttori di supporti fonografici, di opere cinematografiche e audiovisive (art. 78-ter L.d.a.), gli artisti, interpreti e esecutori (art. 80 - 85 L.d.a.) o le emittenti radiofoniche e televisive. La cui durata è di 50 anni.
Violazione del diritto d'autore:
A titolo meramente esemplificativo, la legge individua, quali opere tutelabili, quelle appartenenti alla: letteratura, musica, arte figurativa, architettura, teatro, cinematografia, disegno industriale... Sono, inoltre, protette le c.d. "elaborazioni di carattere creativo".
nonché«programmi per elaboratore» e «banche dati».
6. Software:
Accezione giuridica: il software è una «espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione».
Software: complesso delle istruzioni che consentono all’hardware di svolgere determinati compiti. è importante distinguere il codice sorgente dal codice oggetto, il codice sorgente è l’insieme delle istruzioni scritte in linguaggio di programmazione (C++, Java, Python, HTML, ecc.) che definiscono il flusso di esecuzione del programma, il codice oggetto invece è il linguaggio macchina di tipo binario (O/I) eseguibile dall’elaboratore.
Requisiti di tutela morale: come nella maggior parte dei
sistemi giuridici, anche nel sistema italiano il software è tutelabile quale opera dell'ingegno di carattere creativo, nell'ambito della cornice del diritto d'autore di cui alla L. 22 aprile 1944, n. 633 ("LdA"), contenuto nell'Art. 2 LdA:
- sono ricompresi nell'ambito della protezione autorale "i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore"
- sono escluse dalla tutela autorale "le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma"
Sono esclusi dalla tutela autorale i software caratterizzati da "forme espressive necessitate imposte dalla funzione utilitaria o distintiva dell'opera, banali o standardizzate, che non consentono di apprezzare neanche un basso livello di creatività". È prevista una disciplina specifica e integrativa delle facoltà attribuite
izzo, riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, noleggio e prestito) spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.