Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Testo Fallimento Attuale
Nel 2005, la legge fallimentare venne riformata stabilendo che sono soggetti alle disposizioni di fallimento esul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non ne sono soggetti, invece, gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- Un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€;
- Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000€;
- Un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000€.
È il debitore che ha l'onere di provare che rispetta i tre requisiti per non essere soggetto a fallimento.
Natura dell'Attività d'Impresa
Riguardo la natura dell'attività d'impresa esistono due teorie.
Secondo la teoria dominante, esistono solo due tipi d'impresa, quella:
- Agricola = si occupa della cura del ciclo
tipo finanziario in generale; (anche non industriali)
Secondo la teoria dominante, produzione di beni e servizi significa che si tratta di beni e servizi non agricoli. Questa teoria, che interpreta la norma in modo letterale, crea problemi interpretativi che si risolvono con la seconda teoria, quella meno usata.
Per la teoria minoritaria, infatti, è imprenditore commerciale chi svolge attività di produzione industriale in senso stretto, cioè quando:
- La produzione avviene in serie, cioè priva del carattere della manualità;
- La vendita del prodotto è diretta ad una clientela indistinta, cioè senza personalizzazione.
Per questo esisterebbe anche un'attività di produzione non industriale di beni e servizi (non tipicamente commerciali) che si può definire "civile" (di carattere "artigiano").
Con la teoria minoritaria, quindi, si mira ad una tripartizione delle attività.
attività.⚠ Se ciò che dice la teoria dominante fosse vero, il 1° comma dell'art. 2195 C.C. sarebbe inutile.
IMPRESA ARTIGIANA (cenni)
Art. 2083 C.C.
Nel codice civile, secondo la teoria dominante si tratta di un piccolo imprenditore commerciale, mentre secondo la teoria minoritaria si tratta di un piccolo imprenditore civile.
Legge Moro (1956)
Secondo la legge Moro era artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che:
- Aveva per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;
- Era organizzata ed operava con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare ed eventualmente anche con quello dei suoi familiari.
L'impresa artigiana poteva avvalersi di personale dipendente se:
- Non lavorando in serie, impiegava normalmente non più di 10 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;
- Pur producendo esclusivamente in serie, non impiegava normalmente più di 5.
tutto automatizzata, un max di 9 dipendenti;
Che fa lavorazioni artistiche, tradizionali e di abbigliamento su misura = max 32 dipendenti;
Di trasporto = max 18 dipendenti;
Di costruzioni edili = max 10 dipendenti.
⚠ Anche con questa legge l'imprenditore artigiano poteva essere sia piccolo che non piccolo.
Art. 2083 C.C. e legge Quadro
Il termine "artigiano" può quindi prendere più significati giuridici.
Nell'art. 2083 C.C. è identificativo del piccolo imprenditore, il quale può essere inteso come civile o commerciale.
Nella legge Quadro identifica un imprenditore considerato meritevole di determinate agevolazioni finanziarie e di altra natura che, tuttavia, può anche essere piccolo o grande.
⚠ Nel diritto commerciale, quindi, bisogna distinguere tra la definizione della legge Quadro e del C.C.
IMPRENDITORE AGRICOLO
Norma del 1942
Nel C.C. del 1942, l'imprenditore agricolo non era soggetto alle norme in tema di:
Registro delle imprese;
Rappresentanza commerciale;
Scritture contabili;
Fallimento.
Era invece soggetto allo statuto generale dell'imprenditore, il quale comprende la disciplina:
In tema di azienda;
Dei segni distintivi;
In tema di concorrenza e consorzi.
Nel 1995, il legislatore decise che l'imprenditore agricolo si sarebbe dovuto iscrivere in una sezione speciale del registro delle imprese. Questa iscrizione aveva solo lo scopo di pubblicità notizia. 16
Continua
Tale disciplina aveva lo scopo di agevolare l'attività agricola, sia perché ai tempi era molto sviluppata, sia perché essa era percepita come più rischiosa.
La ratio, infatti, era che mentre l'imprenditore commerciale è soggetto solo al rischio d'impresa (rischio di non riuscire a coprire i costi con i ricavi), l'imprenditore agricolo è soggetto anche al rischio natura, cioè il rischio che il suo raccolto possa venire
distrutto da calamità naturali e, quindi, mettendo a rischio la realizzazione dei ricavi dell'imprenditore agricolo.⚠ Il rischio natura non sussiste nelle coltivazioni artificiali, in serra o fuori terra.
IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 C.C. del 1942)
Nel 1942 era definito imprenditore agricolo chi esercitava un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Per rispettare questa norma era essenziale l'utilizzo della terra inteso come fattore di produzione. Infatti, se si usavano serre o allevamenti al chiuso non si era imprenditore agricolo.
Per bestiame si intendono i classici animali da fattoria (es: bovini, suini e ovini). L'allevamento di animali non classificabili come bestiame rendevano il soggetto un imprenditore commerciale.
Norma del 2001
Con questa nuova riforma, l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha funzione di pubblicità.
notizia e dichiarativa.IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 C.C. del 2001)
Viene definito imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività, più un'attività connessa:
- Coltivazione del fondo;
- Selvicoltura;
- Allevamento di animali.
Con questo articolo, il legislatore sostituisce il criterio del fondo con quello del ciclo agro-biologico.
Come conseguenza, però, adesso rientra nella categoria di impresa agricola anche chi non subisce il rischio natura, quindi anche chi non dovrebbe rientrarci.
La sostituzione della parola "bestiame" con la parola "animali" permette di reputare come imprese agricole anche le attività che allevano qualunque tipo di animale.
particolare animali da caccia, da pelliccia e cavalli da corsa.
17 ATTIVITÀ CONNESSE
Per attività connesse si intendono quelle attività che rispettano i criteri di connessione:
- Soggettiva = l’imprenditore che trasforma e/o produce il prodotto deve essere lo stesso che lo ha realizzato (es: se si comprano dei pomodori da un imprenditore e poi si usano per fare la salsa, non si è imprenditori agricoli);
- Oggettiva = l’attività di trasformazione e produzione deve essere fatta usando prevalentemente (50,1%) il prodotto proprio (es: se la maggior parte dei pomodori sono di un altro imprenditore, allora non si rispetta tale criterio di connessione);
- Funzionale = per la trasformazione e la produzione devono essere usate prevalentemente le attrezzature e le risorse proprie dell’imprenditore.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
SCRITTURE CONTABILI (art. 2214 C.C.)
Chi esercita un’attività economica ha l’obbligo di
Redigere le scritte