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Diritto commerciale

Indice

1° Parte – Imprenditore

  • Imprenditore 8
  • Criteri di interpretazione delle norme 9
  • Professionalità 9
  • Economicità 9
  • Organizzazione 9
  • Irrilevanza di altre circostanze 10
  • Inizio e fine attività 10
  • Imprenditore “occulto” 11
  • Piccoli imprenditori 12
  • Differenze con il normale imprenditore 13
  • Fallimento del piccolo imprenditore 13

Natura dell’attività d’impresa 14

  • Imprenditore agricolo 14
  • Imprenditori soggetti a registrazione 15

Impresa artigiana 15

  • Art. 2083 C.C. 15
  • Legge Moro (1956) 15
  • Legge Quadro (1985) 16
  • Art. 2083 C.C. e legge Quadro 16

Imprenditore agricolo 16

  • Norma del 1942 16
  • Norma del 2001 17

2° Parte – Statuto dell’imprenditore commerciale

  • Scritture contabili 18
  • Libro giornale 18
  • Redazione dell’inventario 18
  • Patrimonio e reddito 19
  • Scritture contabili atipiche 19
  • Efficacia probatoria 19

Procedure concorsuali 20

  • Procedure esecutive individuali 20
  • Procedure concorsuali 21
  • Fallimento 22
  • Liquidazione coatta amministrativa 23
  • Amministrazione straordinaria 23
  • Soluzioni concordate (concordato preventivo) 23

3° Registro delle imprese 25

  • Funzionamento 26
  • Sanzioni 27
  • Effetti 27

Azienda 28

  • Imprese soggette a registrazione 28
  • Regime circolatorio speciale 29

Integrazione tra imprese 31

  • Consorzio 31
  • Altre forme di aggregazione 33

Rappresentanza commerciale 35

  • Rappresentanza nel diritto privato 35
  • Contratto di mandato 36
  • Rappresentanza commerciale 37
  • Institore 38
  • Fonte del potere rappresentativo dell’institore 38
  • Procura institoria 39
  • Procuratore 39
  • Commessi 39

3° Parte – Titoli di credito

  • Cessione del credito 40
  • Cedibilità dei crediti 40
  • Accessori del credito 40
  • Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto 40
  • Efficacia della cessione riguardo ai terzi 41
  • Garanzie nella cessione del credito 41
  • Rischi della cessione del credito 41

Teoria dei titoli di credito 42

Legittimazione attiva e passiva 43

  • Legittimazione attiva 43
  • Legittimazione passiva 44
  • Acquisto della titolarità 45
  • Eccezioni del debitore 45
  • Deterioramento, smarrimento e sottrazione dei titoli 46
  • Documenti di legittimazione e titoli impropri 47

Cambiale 47

  • Cambiale tratta 48
  • Pagherò cambiario (vaglia cambiario) 49
  • Caratteristiche della cambiale 49
  • Obbligati cambiari 50
  • Avallo 52
  • Requisiti formali della cambiale 52
  • Circolazione della cambiale 53
  • Pagamento della cambiale 53
  • Scadenza della cambiale 54
  • Azioni cambiarie 54

4° Parte – Le società

  • Società 54
  • Le parti 55
  • Conferimento 55
  • Esercizio “in comune” dell’attività 56
  • Tipi di società 56

Società cooperative 57

  • Società lucrative 57
  • Società mutualistiche 58
  • Distinzione per scopo 58
  • Società cooperative 58
  • Società cooperative a mutualità prevalente 63
  • Disciplina delle società cooperative 64
  • Altri caratteri del contratto sociale 66
  • Comunione di godimento e società 66

Società di persone 67

  • Caratteri generali 67
  • Costituzione e conferimenti 67
  • Scioglimento del singolo rapporto sociale 68
  • Autonomia patrimoniale nelle SS 70
  • Autonomia patrimoniale INVERSA nelle SS 71
  • Autonomia patrimoniale nelle SNC (regolari) 72
  • Autonomia patrimoniale nelle SNC (irregolari) 72
  • Autonomia patrimoniale nelle SAS (regolari) 73
  • Autonomia patrimoniale nelle SAS (irregolari) 73

Società di capitali 74

  • Nuova SRL 75
  • Organizzazione delle SPA 76
  • Organizzazione delle SRL 76

5° Parte – Società per azioni

  • SPA – Costituzione 76
  • Condizioni per la costituzione 77
  • Atto costitutivo e statuto 77
  • Fase di iscrizione nel registro delle imprese 78
  • Effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese 78
  • Nullità nelle SPA 79

SPA – Conferimenti 80

  • Oggetto del conferimento 80
  • Conferimenti d’opera e servizi 81

SPA – Azioni 81

  • Emissione delle azioni 81
  • Azioni speciali 81
  • Azioni con prestazioni accessorie 85
  • Diritto di recesso 85
  • Azioni riscattabili 86
  • Azioni convertibili 87

SPA – Aumenti e riduzioni del capitale sociale 88

  • Aumento reale (oneroso) 88
  • Aumento nominale (gratuito) 90
  • Riduzione reale 90
  • Riduzione nominale 91

SPA – Organizzazione interna 92

  • Assemblea dei soci 92
  • Competenze dell’assemblea dei soci (sistema tradizionale) 93
  • Procedimento assembleare 93
  • Valida costituzione dell’assemblea 95
  • Verbalizzazione (presidenza e segretario) 95
  • Invalidità delle deliberazioni assembleari 95
  • Organo amministrativo 99
  • Responsabilità degli amministratori 102
  • Collegio sindacale 104

Operazioni straordinarie 111

  • Trasformazione 111
  • Fusione e scissione 112
  • Patrimoni destinati ad uno specifico affare 114

6° Parte – Società a responsabilità limitata

  • SRL – Costituzione 115
  • Condizioni per la costituzione 115
  • Costituzione 115
  • SRL Semplificate 116

SRL – Conferimenti 117

  • Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti 117
  • Mancata esecuzione dei conferimenti 118

SRL – Quote 118

  • Trasferimento delle partecipazioni 118

SRL – Organizzazione interna 118

  • Assemblea dei soci 118
  • Organo amministrativo 120

SRL – Aumenti e riduzioni del capitale sociale 122

  • Aumento del capitale sociale 122
  • Aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti 122
  • Passaggio di riserve a capitale 123
  • Riduzione del capitale sociale 123
  • Riduzione del capitale sociale per perdite 123
  • Riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale 124
  • Finanziamento dei soci 124
  • Emissione dei titoli di debito 124
  • Cessazione dello status di socio 125

Società in accomandita per azioni (SAPA) 126

  • Denominazione sociale 126
  • Soci accomandatari 126
  • Revoca e sostituzione degli amministratori 126
  • Responsabilità degli accomandatari verso i terzi 126
  • Modificazioni dell’atto costitutivo 127
  • Cessazione dell’ufficio di tutti i soci amministratori 127
  • Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità 127

Gruppi di società 127

  • Società controllate e società collegate 128

Imprenditore

Imprenditore = è il soggetto, cioè colui che compie le azioni all’interno dell’azienda.

Impresa = è l’attività (insieme di atti).

Azienda = è l’oggetto (l’organizzazione), cioè il complesso di beni.

L’imprenditore può essere:

  • Imprenditore individuale
    • Persona fisica;
    • Società (lucrativa o cooperativa);
  • Imprenditori collettivi
    • Ente giuridico (es: fondazione e consorzio).

Società SpA

Soci CdA

Imprenditore/i Manager

Imprenditore (art. 2082 C.C.)
È imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

PROFESSIONALE+ORGANIZZATA = Imprenditore

Attività +ECONOMICA  Organizzata attraverso un complesso di beni, cioè l’azienda.  Imprenditore esercita un attività, cioè l’impresa.

La qualità di imprenditore può essere acquisita da chiunque possieda la capacità di agire legale.

Capacità di agire = idoneità del soggetto ad esercitare diritti, assumere obblighi e a porre in essere atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica (capacità negoziale). Tale capacità si acquista al raggiungimento della maggiore età (18 anni).

Criteri di interpretazione delle norme

I criteri interpretativi delle norme (art. 12 preleggi) consistono nell’interpretazione:

  • Letterale = si dà alle parole il loro significato letterale e comune;
  • Razionale = si tiene conto delle intenzioni (ratio) del legislatore;
  • Sistematica = nessuna norma è isolata, sono tutte collegate tra loro;
  • Storica = bisogna far ricorso all’evoluzione storica di una norma tramite eventi legislativi;
  • Analogica = nel caso in cui una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis). Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris);
  • Analisi economica del diritto = mira a scegliere interpretazioni possibili di una norma in base agli effetti che potrebbe generare sull’economia del paese.

Conservazione del contratto (art. 1367 C.C.)
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Professionalità

Attività professionale significa che l’imprenditore manifesta lo svolgimento abituale, e non occasionale, di quell’attività.

Economicità

Attività economica è l’azienda che rispetta il principio di economicità, cioè è capace di sopravvivere nel tempo coprendo i costi con i ricavi. Tramite l’attività svolta si cercano le risorse finanziarie per continuare a svolgere l’attività. ⚠ Non è necessario il fine di lucro (profitto).

Organizzazione (art. 2555 e 2238 C.C)

L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per svolgere l’attività. L’organizzazione è, quindi, l’azienda come insieme di rapporti giuridici necessari per l’esercizio dell’attività. Nel caso in cui l’esercizio della professione (libero professionista) costituisce elemento di un attività organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni dell’art. 2082 C.C. È imprenditore solo chi ha un etero-organizzazione, infatti solo in questo caso si può avere un'azienda. Se si ha un'auto-organizzazione, invece, si è liberi professionisti (es: avvocato e commercialista). L’argomento discriminante è l’organizzazione, la quale se è molto ampia (es: avvocato che assume più avvocati creando uno studio e può fatturare anche se va in vacanza) rende il soggetto imprenditore. Se, invece, è più ristretta (es: c’è solo lui o anche una segretaria, ma se va in vacanza non fattura) il soggetto è un libero professionista. ⚠ I liberi professionisti, quindi, non sono imprenditori!

Irrilevanza di altre circostanze

Sono irrilevanti, ai fini dell’acquisto della qualità di imprenditore:

  • Qualità del soggetto;
  • Finalità ultima perseguita (beneficienza o profitto);
  • Consapevolezza del soggetto o meno;
  • Possesso di autorizzazioni di legge (lo sono anche gli spacciatori);
  • Iscrizione in albi o pubblici registri.

Inizio e fine attività

Inizio attività

Dopo aver organizzato l’attività, cioè dopo aver svolto atti DI organizzazione (es: acquisto del locale e delle merci), il soggetto può iniziare a produrre o vendere e, quindi, a svolgere atti DELL’organizzazione. Una prima dottrina dice che si è imprenditori quando si iniziano gli atti DELL’organizzazione. Una seconda dottrina, la preferita, dice che si diventa imprenditori nel momento in cui si iniziano gli atti DI organizzazione. Questo perché la legge vuole tutelare i terzi che hanno rapporti con il soggetto, anche prima che esso inizia a produrre o vendere.

Fine attività

L’attività d’impresa finisce nel momento in cui l’imprenditore attua sia gli atti DI liquidazione, cioè smette di produrre o vendere, e gli atti DELLA liquidazione, cioè dopo aver smantellato tutta l’organizzazione (es: venduto macchinari e locali).

Fine attività per fallimento

In caso di fallimento, la cessazione dell’attività si ha quando l’imprenditore si cancella dal registro delle imprese. Fallimento = procedura concorsuale che consiste nello spossessamento dell’imprenditore dai suoi beni. Questi verranno liquidati da un curatore, nominato dal giudice, e i soldi verranno usati per ripagare i creditori. Ora si chiama liquidazione giudiziale. Registro delle imprese = pubblico registro in cui si registra chi svolge attività d’impresa nel territorio italiano. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore (cancellazione dal registro). Spesso, però, gli imprenditori si cancellano dal registro e continuano a svolgere l’attività in modo da far decorrere questo periodo di un anno. Come soluzione, il creditore o il PM possono dimostrare, in caso di imprenditori individuali, il momento dell’effettiva cessazione dell’attività.

Imprenditore “occulto”

Nel nostro ordinamento, le obbligazioni vengono imputate al soggetto che ha firmato il contratto spendendo il suo nome. Per questo l’imprenditore è colui nel cui nome l’impresa è esercitata. Si parla di imprenditore occulto quando il soggetto che gestisce l’azienda (quello che dovrebbe essere l’imprenditore) si avvale di un prestanome (spesso nulla tenente), il quale spende il suo nome e, quindi, figura imprenditore quando in realtà non lo è. In caso di liquidazione giudiziale, i creditori non riuscirebbero ad avere nulla indietro perché il prestanome è nulla tenente. Questa situazione avviene grazie alla stipula di un contratto di mandato senza potere amministrativo, il quale obbliga il prestanome ad eseguire ciò che l’imprenditore occulto gli dice di fare, e ne paga interamente e in proprio le conseguenze.

Mandato = contratto dove A è obbligato ad agire in nome proprio per B. Gli effetti degli atti, però, si producono solo su A.

Procura = contratto con il quale A conferisce a B un potere rappresentativo. In questo caso, però, B non è obbligato ad eseguire. Mandato e procura possono essere usati anche insieme firmando un contratto che li contiene entrambi. Per far sì che l’imprenditore occulto paghi per gli effetti del fallimento, si potrebbe usare il sistema usato per le società di persone (occulte), cioè che in caso di liquidazione giudiziale tutti i soci pagano illimitatamente con il loro patrimonio. Se dopo il fallimento si scopre che esistono altri soci occulti, falliscono anche loro. I soci, però, non sono l’imprenditore, quindi questo sistema non può essere usato per questa situazione. Questa disciplina, infatti, è giustificata solo se esiste un contratto di società, il quale manca perché è in realtà presente un contratto di mandato (cioè due contratti diversi). ⚠ L’imprenditore occulto NON è un socio occulto ma un imprenditore individuale. Quindi il problema non è ancora risolto. Nel contratto di mandato, però, è specificato che il mandante (I.O.) deve fornire tutti i mezzi al mandatario (prestanome). In questo modo, quindi, l’I.O. non fallisce ma gli si potranno pignorare i beni per pagare i creditori.

Se si può dimostrare che l’I.O. possiede un’impresa fiancheggiatrice, la si può far fallire in proprio nel caso in cui il prestanome non pagasse i debiti. Si può anche applicare la disciplina della responsabilità dell’amministratore, là dove si riesca a dimostrare che c’è un'amministrazione di fatto realizzata dall’I.O. all’interno dell’organizzazione del prestanome.

Piccoli imprenditori (art. 2083 C.C.)

Sono piccoli imprenditori:

  • Coltivatori diretti del fondo;
  • Artigiani;
  • Piccoli commercianti;
  • Coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia.

Questa norma sembra assegnare la qualifica di piccolo imprenditore a tre categorie specifiche ed una generale. In realtà, però, questa norma non viene interpretata in modo letterale ma sistematico, quindi significa che le prime tre categorie risultano piccoli imprenditori solo nel caso in cui rispettino il criterio dell’azienda organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia. Per stabilire se si è piccoli imprenditori, quindi, bisogna stabilire se si ha prevalenza del lavoro proprio e della famiglia (lavoro endo-familiare). Esistono tre teorie per farlo:

  • Prima teoria = il lavoro endo-familiare deve superare quello dei dipendenti non appartenenti alla famiglia (lavoro etero-familiare). Questa teoria, però, non è accettabile perché vorrebbe dire che basterebbe licenziare dei dipendenti etero-familiari e sostituirli con delle macchine per risultare piccoli imprenditori;
  • Seconda teoria = il lavoro endo-familiare deve superare il valore del capitale. Anche questa teoria è inaccettabile, perché basterebbe diminuire il capitale e assumere dipendenti per risultare piccoli imprenditori;
  • Terza teoria = stabilisce che il lavoro endo-familiare deve superare il lavoro etero-familiare e il valore del capitale: > + Questa è la teoria attualmente accettata.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stimoliandrea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Di Cecco Giustino.
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