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Testo Fallimento Attuale

Nel 2005, la legge fallimentare venne riformata stabilendo che sono soggetti alle disposizioni di fallimento esul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non ne sono soggetti, invece, gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  • Un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€;
  • Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000€;
  • Un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000€.

È il debitore che ha l'onere di provare che rispetta i tre requisiti per non essere soggetto a fallimento.

Natura dell'Attività d'Impresa

Riguardo la natura dell'attività d'impresa esistono due teorie.

Secondo la teoria dominante, esistono solo due tipi d'impresa, quella:

  • Agricola = si occupa della cura del ciclo
biologico e attività connesse (art. 2135 C.C.); Commerciale = svolge attività industriale, di commercio e servizi (art. 2195 C.C.). Quindi, se l'attività non è agricola è per forza commerciale. La teoria minoritaria, invece, dice che esiste anche un terzo tipo di attività, cioè l'impresa civile. Questa è svolta dall'imprenditore artigiano. Imprenditore Commerciale Agricolo Civile Imprenditore agricolo (art. 2135 C.C.) Viene definito imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività, più un'attività connessa: - Coltivazione del fondo; - Selvicoltura; - Allevamento di animali. Con queste, si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSEintendono connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività sopra citate. Lo sono anche le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di ricezione ed ospitalità. ⚠ Tali attività devono essere esercitate dal medesimo imprenditore agricolo. 14 Imprenditori soggetti a registrazione (art. 2195 C.C.) Servizi non tipici Viene definito imprenditore commerciale chi esercita un'attività:  Industriale diretta alla produzione di beni o servizi, diversi da quelli tipici;  Intermediaria nella circolazione dei beni; Servizi tipicamente  Di trasporto via terra, acqua o aria; commerciali  Bancaria, assicurativa o di

tipo finanziario in generale; (anche non industriali)

Secondo la teoria dominante, produzione di beni e servizi significa che si tratta di beni e servizi non agricoli. Questa teoria, che interpreta la norma in modo letterale, crea problemi interpretativi che si risolvono con la seconda teoria, quella meno usata.

Per la teoria minoritaria, infatti, è imprenditore commerciale chi svolge attività di produzione industriale in senso stretto, cioè quando:

  • La produzione avviene in serie, cioè priva del carattere della manualità;
  • La vendita del prodotto è diretta ad una clientela indistinta, cioè senza personalizzazione.

Per questo esisterebbe anche un'attività di produzione non industriale di beni e servizi (non tipicamente commerciali) che si può definire "civile" (di carattere "artigiano").

Con la teoria minoritaria, quindi, si mira ad una tripartizione delle attività.

attività.⚠ Se ciò che dice la teoria dominante fosse vero, il 1° comma dell'art. 2195 C.C. sarebbe inutile.

IMPRESA ARTIGIANA (cenni)

Art. 2083 C.C.

Nel codice civile, secondo la teoria dominante si tratta di un piccolo imprenditore commerciale, mentre secondo la teoria minoritaria si tratta di un piccolo imprenditore civile.

Legge Moro (1956)

Secondo la legge Moro era artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che:

  • Aveva per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;
  • Era organizzata ed operava con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare ed eventualmente anche con quello dei suoi familiari.

L'impresa artigiana poteva avvalersi di personale dipendente se:

  • Non lavorando in serie, impiegava normalmente non più di 10 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;
  • Pur producendo esclusivamente in serie, non impiegava normalmente più di 5.
dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti, e sempre che la lavorazione si svolgeva con processo non del tutto meccanizzato; Con questa legge, l'imprenditore artigiano poteva essere sia piccolo che non piccolo. Legge Quadro (1985) Nella legge Quadro si identifica un imprenditore come "artigiano" per ammetterlo a determinate agevolazioni finanziarie e di altra natura. Per poterne beneficiare, però, l'imprenditore deve iscriversi all'albo (iscrizione costitutiva). Essa identifica come imprenditore artigiano colui che esercita l'impresa artigiana svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente, a condizione che non superi i seguenti limiti per l'impresa: - Che non lavora in serie = max 18 dipendenti; - Che lavora in serie = purché con lavorazione non del tutto meccanizzata.

tutto automatizzata, un max di 9 dipendenti;

Che fa lavorazioni artistiche, tradizionali e di abbigliamento su misura = max 32 dipendenti;

Di trasporto = max 18 dipendenti;

Di costruzioni edili = max 10 dipendenti.

Anche con questa legge l'imprenditore artigiano poteva essere sia piccolo che non piccolo.

Art. 2083 C.C. e legge Quadro

Il termine "artigiano" può quindi prendere più significati giuridici.

Nell'art. 2083 C.C. è identificativo del piccolo imprenditore, il quale può essere inteso come civile o commerciale.

Nella legge Quadro identifica un imprenditore considerato meritevole di determinate agevolazioni finanziarie e di altra natura che, tuttavia, può anche essere piccolo o grande.

Nel diritto commerciale, quindi, bisogna distinguere tra la definizione della legge Quadro e del C.C.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Norma del 1942

Nel C.C. del 1942, l'imprenditore agricolo non era soggetto alle norme in tema di:

Registro delle imprese;

Rappresentanza commerciale;

Scritture contabili;

Fallimento.

Era invece soggetto allo statuto generale dell'imprenditore, il quale comprende la disciplina:

In tema di azienda;

Dei segni distintivi;

In tema di concorrenza e consorzi.

Nel 1995, il legislatore decise che l'imprenditore agricolo si sarebbe dovuto iscrivere in una sezione speciale del registro delle imprese. Questa iscrizione aveva solo lo scopo di pubblicità notizia. 16

Continua

Tale disciplina aveva lo scopo di agevolare l'attività agricola, sia perché ai tempi era molto sviluppata, sia perché essa era percepita come più rischiosa.

La ratio, infatti, era che mentre l'imprenditore commerciale è soggetto solo al rischio d'impresa (rischio di non riuscire a coprire i costi con i ricavi), l'imprenditore agricolo è soggetto anche al rischio natura, cioè il rischio che il suo raccolto possa venire

distrutto da calamità naturali e, quindi, mettendo a rischio la realizzazione dei ricavi dell'imprenditore agricolo.⚠ Il rischio natura non sussiste nelle coltivazioni artificiali, in serra o fuori terra.

IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 C.C. del 1942)

Nel 1942 era definito imprenditore agricolo chi esercitava un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Per rispettare questa norma era essenziale l'utilizzo della terra inteso come fattore di produzione. Infatti, se si usavano serre o allevamenti al chiuso non si era imprenditore agricolo.

Per bestiame si intendono i classici animali da fattoria (es: bovini, suini e ovini). L'allevamento di animali non classificabili come bestiame rendevano il soggetto un imprenditore commerciale.

Norma del 2001

Con questa nuova riforma, l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha funzione di pubblicità.

notizia e dichiarativa.

IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 C.C. del 2001)
Viene definito imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività, più un'attività connessa:
  • Coltivazione del fondo;
  • Selvicoltura;
  • Allevamento di animali.
Con queste, si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Con questo articolo, il legislatore sostituisce il criterio del fondo con quello del ciclo agro-biologico.
Come conseguenza, però, adesso rientra nella categoria di impresa agricola anche chi non subisce il rischio natura, quindi anche chi non dovrebbe rientrarci.
La sostituzione della parola "bestiame" con la parola "animali" permette di reputare come imprese agricole anche le attività che allevano qualunque tipo di animale.

particolare animali da caccia, da pelliccia e cavalli da corsa.

17 ATTIVITÀ CONNESSE

Per attività connesse si intendono quelle attività che rispettano i criteri di connessione:

  • Soggettiva = l’imprenditore che trasforma e/o produce il prodotto deve essere lo stesso che lo ha realizzato (es: se si comprano dei pomodori da un imprenditore e poi si usano per fare la salsa, non si è imprenditori agricoli);
  • Oggettiva = l’attività di trasformazione e produzione deve essere fatta usando prevalentemente (50,1%) il prodotto proprio (es: se la maggior parte dei pomodori sono di un altro imprenditore, allora non si rispetta tale criterio di connessione);
  • Funzionale = per la trasformazione e la produzione devono essere usate prevalentemente le attrezzature e le risorse proprie dell’imprenditore.

STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE

SCRITTURE CONTABILI (art. 2214 C.C.)

Chi esercita un’attività economica ha l’obbligo di

Redigere le scritte

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Publisher
A.A. 2022-2023
129 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stimoliandrea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Di Cecco Giustino.