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AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Amministratori: La maggioranza deve essere scelta tra i soci cooperatori (o indicati da socicooperatori persone giuridiche). Atto costitutivo può prevedere riparto tra categorie di soci, in proporzione all'interesse che rappresentano. Possibilità di adottare i sistemi della spa:
- Sistema tradizionale: maggioranza degli amministratori devono essere soci cooperatori;
- Sistema dualistico: consiglieri di sorveglianza devono essere soci cooperatori;
Controllo: Obbligatorio come nella s.r.l., cioè al superamento di limiti dimensionali, se obbligate al bilancio consolidato e se sono stati emessi strumenti finanziari partecipativi.
Controllo dei soci: Minoranza soci nel modello spa: 1/10 o 1/20, a seconda del numero complessivo, può esaminare attraverso un rappresentante libro adunanze cda e libro adunanza comitato esecutivo. Potere di ciascun socio nel modello srl.
Collegio dei probi viri: Competente per la risoluzione di controversie.
tra soci e tra soci è società. Gli amministratori sono comunque competenti in materia di ammissione, recesso ed esclusione. Vigilanza governativa Competente il ministero delle attività produttive. Ispezioni ordinarie (ogni due anni) e straordinarie. In caso di irregolarità l'autorità può revocare amministratori e sindaci e nominare un commissario governativo. Può disporre lo scioglimento. 22/05 I SEGNI DISTINTIVI DELL'AZIENDA Da codice civile e codice della proprietà industriale Marchio Ditta -> Segno distintivo necessario. Due principi ne governano la formazione: Principio di novità (art. 2563, comma 2): la ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla - unione sillabica di prenome e cognome: es: dentifricio Gi.Vi.Emme (Giovanni Visconti di Modrone), niente esclude che agli elementi essenziali possano essere aggiunte espressioni di fantasia, purché abbianocapacità distintiva. Principio di verità: vale per il solo imprenditore individuale, essendo stabilite regole diverse per le società di persone (ragione sociale formata dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale), e liberamente nelle altre società (denominazione sociale). Inoltre il principio è quello della verità storica: in caso di trasferimento, purché non sia espressamente negato (eredi) o non sia espressamente permesso (atto fra vivi). L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta (comma 1 dell'art.2563). diritto assoluto e come tale opponibile erga omnes. Tuttavia "quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata", l'imprenditore che l'ha usata per secondo ha l'obbligo diintegrarla o modificarla con indicazioni idonee a differenziarla (per le imprese commerciali il criterio del pre-uso è sostituito dal criterio della priorità dell'iscrizione della ditta nel registro delle imprese).
Insegna -> Segno rappresentato da parole (insegna denominativa) e/o da immagini (insegna figurativa) apposto all'ingresso del locale o dei locali in cui l'imprenditore offre al pubblico i beni o i servizi da lui prodotti o commercializzati. Funzione distintiva e funzione economica di collettore di clientela, soprattutto a favore di quegli imprenditori che ospitano i clienti nei locali dell'impresa. Segno distintivo non necessario.
Libertà di formare l'insegna, con i limiti costituiti dal rispetto dei principi dell'ordine pubblico e del buon costume, dal divieto di usare come insegna la ditta di altro imprenditore, dall'inclusione di indicazioni contrastanti l'effettivo oggetto dell'attività svolta.
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o idonee adingannare il pubblico su azienda e/o prodotto. Comunque, deve avere capacità distintiva. Incaso di confondibilità, l’obbligo di differenziazione grava sull’imprenditore che ha adottatol’insegna uguale o simile in epoca posteriore. L’insegna è liberamente trasferibile. Ognitutela, per quanto blanda, si perde con il non uso.
Indicazioni geografiche e denominazione d’origine
- Disegni e modelli
- Invenzioni
- Modelli di utilità
- Nome a dominio
- Il Trade Related aspects of Intellectual Property rights (TRIPs) elaborato nell’ambito della
- WTO come modello del CPI.
Protezione c.d. «dominicale», che ricalca il diritto di proprietà
- Diritti titolati (registrazione o brevettazione)
- Diritti non titolati
Principi di disciplina unitaria dei segni distintivi
- Principio della parità di trattamento dello straniero (art. 3 cpi).
- Cittadini di stati parte della Convenzione di Parigi e WTO
soggetti ivi domiciliati. Per gli altri principio di «trattamento equivalente»2. Regole sulla priorità (art. 4 cpi): diritto prioritario a chi abbia depositato regolarmente una domanda all’estero in un paese che riconosca il medesimo diritto3. Principio di esaurimento (art. 5) : evitare barriere nazionali alla circolazione di prodotti e servizi messi in commercio nel territorio di uno stato UE4. Regole per la circolazione: sistema analogo a quello dei beni mobili registrati, per cui l’atto va trascritto per poter essere opposto ai terzi.5. Alcune regole processuali
IL MARCHIO
Il marchio è il segno distintivo delle merci, del prodotto o del servizio. Deve essere «idoneo a distinguereli».
Normalmente è collocato sul bene stesso. Può avere altri canali di diffusione.
La funzione distintiva:
Diretta: identifica un certo prodotto e lo differenzia da altri, concorrenti
Indiretta: identifica il produttore.
tutela:- Dei consumatori, garantendo la corrispondenza tra marchio e prodotto
- Dell'imprenditore e dei suoi investimenti.
L'importanza della funzione, atipica, "attrattiva", come mezzo che indica uno status sociale: i marchi "celebri".
Il marchio come valore in sé: il trasferimento e l'uso (licenza di marchio esclusiva e non esclusiva).
La disciplina del marchio:
- Codice civile (artt. 2569-2574)
- Codice della proprietà industriale (art. 7-30 CPI)
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Convenzione di Parigi, Protocollo di Madrid, Accordo di Nizza
Tipologia di marchi secondo l'art. 7 CPI:
- Marchio nazionale
- Marchio comunitario, registrato presso L'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
- Marchio internazionale, registrato presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, ma è "solo" il riconoscimento della singola registrazione nazionale.
registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
- a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
- ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
Possiamo pertanto avere:
- Marchi denominativi,
- Marchi figurativi,
- Marchi di forma,
- Marchi di suono,
- Marchi misti,
- Marchi generali,
- Marchi speciali,
- Marchi collettivi, che fanno capo ad un consorzio, e Marchi di gruppo, ad una holding,
- Marchi di certificazione,
- Marchi di interesse nazionale (art. 11-ter CPI) -> I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per
relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;
c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;
c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà.