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IL CONCETTO DI SOCIETA’

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOCIETA’

L’articolo 2247 del codice civile introduce la disciplina delle società con una definizione secca:

ART.2247 c.c. di società

contratto

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di

un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

La definizione, per ragioni storiche, si limita al contratto di società e non abbraccia le società

unipersonali.

Il contratto di società, al quale partecipano almeno due soci, viene ricondotto alla categoria dei

contratti plurilaterali con comunione di scopo.

Il contratto di società si connota, inoltre, per essere ti tipo associativo, aperto (suscettibile a variazioni

del numero dei partecipanti) e di organizzazione.

La valenza organizzativa del contratto o dell’atto unilaterale di costituzione della società è stata

ultimamente enfatizzata dall’introduzione, a opera del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, del

nuovo comma 2 dell’art.2086 a mente del quale ogni imprenditore che operi in forma societaria ha il

dovere di predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle

dimensioni dell’impresa.

Con riguardo ai soci il profilo organizzativo si traduce nel riconoscimento, in forme diverse a seconda

dei tipi sociali, di una serie di diritti amministrativi e patrimoniali.

I conferimenti: capitale e patrimonio

I soci (anche l’unico socio) nel costituire una società devono conferire beni o servizi. La

concretizzazione e la rilevanza dell’obbligo di conferimento variano a seconda del tipo di società.

Nelle società di capitali, in particolare, l’assunzione dell’obbligo del conferimento e la sua parziale o

integrale liberazione sono condizioni per la costituzione della società e l’assoluta mancanza di

indicazioni al riguardo nell’atto costitutivo è una delle poche e tassative cause di nullità della società.

Il conferimento consiste nell’apporto effettuato dai soci, in sede di costituzione della società, o anche

successivamente (aumento del capitale), e determina la formazione del capitale sociale.

Il capitale sociale non può essere superiore alla somma dei conferimenti effettuati dai soci ed è

vincolato all'esercizio dell'attività fino all'estinzione della società o alla sua formale riduzione tramite

modifica contrattuale. Le funzioni del capitale sociale:

● funzione di garanzia → si tratta di una somma fissa determinata dall’atto costitutivo.

● funzione organizzativa → rappresenta l’entità numerica complessiva sulla quale si calcolano i diritti

patrimoniali ed organizzativi spettanti ai soci.

● funzione produttiva → rappresenta ciò che i soci destinano all'esercizio dell'attività.

L’esercizio in comune

Esercizio in comune significa che l'attività economica va svolta in modo tale che i suoi risultati siano

imputati alla società e non si risolva nella somma di attribuzioni individuali in capo a più soggetti.

La distinzione fra esercizio comune e individuale dell’attività economica si coglie co efficacia

comparando il contratto di società con quello di associazione in partecipazione.

ART. 2549 CC → con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce

all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di

un determinato apporto.

ART. 2551 CC → i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.

ART. 2552 CC → la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare

quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui

l’associazione è stata contratta. In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a

quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

ART. 2553 CC → salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui

partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo

apporto.

Esercizio comune dell’attività si ha solo, quindi, quando i suoi effetti e risultati trascendono il soggetto

che effettivamente li compie e si producono direttamente nella sfera della società.

Comunione d’impresa si ha quando l'oggetto di comproprietà è un complesso di beni organizzati per

l'esercizio dell'impresa. Ci sono 2 casi:

● se i comproprietari con l'azienda o i beni produttivi comuni esercitano l’impresa sorge una società di

fatto.

● se i comproprietari non esercitano direttamente l'attività economica ma godono del complesso di

beni

comuni non diventano né soci né imprenditori e i loro rapporti sono disciplinati dalle regole sulla

comunione (es.: affittuario). società immobiliari di comodo ART.2448 cc

 

Lo scopo di lucro

Dalla formula dell’ART.2247 cc, il perseguimento dello scopo di lucro sembra essenziale al contratto di

società, in realtà però la definizione del codice deve essere precisata almeno sotto tre profili:

Il primo profilo riguarda il fatto che la stessa legge prevede fattispecie di società con fine diverso

 da quello lucrativo: le società cooperative perseguono lo scopo mutualistico e quelle consortili

l’omonimo fine.

Il d.lgs. 155/2006 ha introdotto una fattispecie di società senza scopo di lucro a carattere più

 generale: l’impresa sociale sono organizzazioni private che esercitano in via stabile e

principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e con finalità

solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabile e trasparente e

favorendo il coinvolgimento dei lavoratori. Eventuali utili sono destinati allo svolgimento

dell’attività o ad incremento del patrimonio.

Le società benefit, invece, sono società che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo

 scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo

responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente,

beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e d altri portatori di interesse.

Le finalità sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono

perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con

l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. (esempio di società

benefit Aboca che promuove la salute e il benessere della persona, e svolge costante attività

di ricerca e sviluppo). SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

Per le professioni non organizzate, la legge prevede che la professione è esercitata in forma

individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, purché siano costituite da

almeno 3 soci. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto

attività professionale

costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell' da parte dei soci, l’ammissione

iscritti ad ordini, albi e collegi,

in qualità di soci dei soli professionisti anche in differenti sezioni, ma

anche cittadini degli Stati membri dell’UE non professionisti, purché in possesso del titolo di studio

abilitante, soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra

professionisti.

I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la

società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

Tali società devono essere iscritte sia in una sezione speciale dell’albo o del registro tenuto presso

l’ordine di appartenenza e nella sezione speciale del registro delle imprese ai fini di pubblicità notizia.

SOCIETA’ TRA AVVOCATI

L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a

società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto

dall'ordine territoriale in cui ha sede, presso la quale è resa disponibile la documentazione analitica, per

l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. non è soggetta al fallimento.

Non costituisce attività di impresa e quindi la società tra avvocati avvocati iscritti all'albo.

I soci, per almeno 2⁄3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere

Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e cancellazione della

stessa dall'albo, salvo che non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel

termine perentorio di 6 mesi. soci avvocati

La maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da e i

componenti non possono essere estranei alla compagine sociale.

SOCIETA’ DI FATTO, OCCULTA ED APPARENTE

SOCIETÀ DI FATTO

Salvi i casi di costituzioni unipersonale, la società viene costituita tramite un contratto, che in certi casi

può essere concluso anche oralmente.

La società può, inoltre, nascere anche in assenza di stipulazione espressa per effetto di comportamenti

congruenti che integrino gli elementi sostanziali dell’ART. 2247. In questo caso si parla di società di

fatto.

SOCIETÀ OCCULTA

La società si ritiene esistente anche se non si manifesta all’esterno. I soci, possono non rivelare

l’esistenza ai terzi, agendo individualmente per conto della società senza spenderne il nome. Si parla in

questo caso di società occulta e il problema è quello della sua fallibilità, che si risolve con l'ART. 147,

il quale sancisce la sua fallibilità.

La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione si estende anche nei confronti dei

soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Allo stesso modo si procede qu

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A.A. 2024-2025
81 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BUBI04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Severoni Cecilia.