Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL CONCETTO DI SOCIETA’
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOCIETA’
L’articolo 2247 del codice civile introduce la disciplina delle società con una definizione secca:
ART.2247 c.c. di società
contratto
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
La definizione, per ragioni storiche, si limita al contratto di società e non abbraccia le società
unipersonali.
Il contratto di società, al quale partecipano almeno due soci, viene ricondotto alla categoria dei
contratti plurilaterali con comunione di scopo.
Il contratto di società si connota, inoltre, per essere ti tipo associativo, aperto (suscettibile a variazioni
del numero dei partecipanti) e di organizzazione.
La valenza organizzativa del contratto o dell’atto unilaterale di costituzione della società è stata
ultimamente enfatizzata dall’introduzione, a opera del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, del
nuovo comma 2 dell’art.2086 a mente del quale ogni imprenditore che operi in forma societaria ha il
dovere di predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell’impresa.
Con riguardo ai soci il profilo organizzativo si traduce nel riconoscimento, in forme diverse a seconda
dei tipi sociali, di una serie di diritti amministrativi e patrimoniali.
I conferimenti: capitale e patrimonio
I soci (anche l’unico socio) nel costituire una società devono conferire beni o servizi. La
concretizzazione e la rilevanza dell’obbligo di conferimento variano a seconda del tipo di società.
Nelle società di capitali, in particolare, l’assunzione dell’obbligo del conferimento e la sua parziale o
integrale liberazione sono condizioni per la costituzione della società e l’assoluta mancanza di
indicazioni al riguardo nell’atto costitutivo è una delle poche e tassative cause di nullità della società.
Il conferimento consiste nell’apporto effettuato dai soci, in sede di costituzione della società, o anche
successivamente (aumento del capitale), e determina la formazione del capitale sociale.
Il capitale sociale non può essere superiore alla somma dei conferimenti effettuati dai soci ed è
vincolato all'esercizio dell'attività fino all'estinzione della società o alla sua formale riduzione tramite
modifica contrattuale. Le funzioni del capitale sociale:
● funzione di garanzia → si tratta di una somma fissa determinata dall’atto costitutivo.
● funzione organizzativa → rappresenta l’entità numerica complessiva sulla quale si calcolano i diritti
patrimoniali ed organizzativi spettanti ai soci.
● funzione produttiva → rappresenta ciò che i soci destinano all'esercizio dell'attività.
L’esercizio in comune
Esercizio in comune significa che l'attività economica va svolta in modo tale che i suoi risultati siano
imputati alla società e non si risolva nella somma di attribuzioni individuali in capo a più soggetti.
La distinzione fra esercizio comune e individuale dell’attività economica si coglie co efficacia
comparando il contratto di società con quello di associazione in partecipazione.
ART. 2549 CC → con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce
all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di
un determinato apporto.
ART. 2551 CC → i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.
ART. 2552 CC → la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare
quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui
l’associazione è stata contratta. In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a
quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
ART. 2553 CC → salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui
partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo
apporto.
Esercizio comune dell’attività si ha solo, quindi, quando i suoi effetti e risultati trascendono il soggetto
che effettivamente li compie e si producono direttamente nella sfera della società.
Comunione d’impresa si ha quando l'oggetto di comproprietà è un complesso di beni organizzati per
l'esercizio dell'impresa. Ci sono 2 casi:
● se i comproprietari con l'azienda o i beni produttivi comuni esercitano l’impresa sorge una società di
fatto.
● se i comproprietari non esercitano direttamente l'attività economica ma godono del complesso di
beni
comuni non diventano né soci né imprenditori e i loro rapporti sono disciplinati dalle regole sulla
comunione (es.: affittuario). società immobiliari di comodo ART.2448 cc
Lo scopo di lucro
Dalla formula dell’ART.2247 cc, il perseguimento dello scopo di lucro sembra essenziale al contratto di
società, in realtà però la definizione del codice deve essere precisata almeno sotto tre profili:
Il primo profilo riguarda il fatto che la stessa legge prevede fattispecie di società con fine diverso
da quello lucrativo: le società cooperative perseguono lo scopo mutualistico e quelle consortili
l’omonimo fine.
Il d.lgs. 155/2006 ha introdotto una fattispecie di società senza scopo di lucro a carattere più
generale: l’impresa sociale sono organizzazioni private che esercitano in via stabile e
principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e con finalità
solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabile e trasparente e
favorendo il coinvolgimento dei lavoratori. Eventuali utili sono destinati allo svolgimento
dell’attività o ad incremento del patrimonio.
Le società benefit, invece, sono società che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo
scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente,
beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e d altri portatori di interesse.
Le finalità sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono
perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con
l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. (esempio di società
benefit Aboca che promuove la salute e il benessere della persona, e svolge costante attività
di ricerca e sviluppo). SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Per le professioni non organizzate, la legge prevede che la professione è esercitata in forma
individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, purché siano costituite da
almeno 3 soci. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto
attività professionale
costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell' da parte dei soci, l’ammissione
iscritti ad ordini, albi e collegi,
in qualità di soci dei soli professionisti anche in differenti sezioni, ma
anche cittadini degli Stati membri dell’UE non professionisti, purché in possesso del titolo di studio
abilitante, soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra
professionisti.
I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la
società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
Tali società devono essere iscritte sia in una sezione speciale dell’albo o del registro tenuto presso
l’ordine di appartenenza e nella sezione speciale del registro delle imprese ai fini di pubblicità notizia.
SOCIETA’ TRA AVVOCATI
L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a
società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto
dall'ordine territoriale in cui ha sede, presso la quale è resa disponibile la documentazione analitica, per
l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. non è soggetta al fallimento.
Non costituisce attività di impresa e quindi la società tra avvocati avvocati iscritti all'albo.
I soci, per almeno 2⁄3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e cancellazione della
stessa dall'albo, salvo che non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel
termine perentorio di 6 mesi. soci avvocati
La maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da e i
componenti non possono essere estranei alla compagine sociale.
SOCIETA’ DI FATTO, OCCULTA ED APPARENTE
SOCIETÀ DI FATTO
Salvi i casi di costituzioni unipersonale, la società viene costituita tramite un contratto, che in certi casi
può essere concluso anche oralmente.
La società può, inoltre, nascere anche in assenza di stipulazione espressa per effetto di comportamenti
congruenti che integrino gli elementi sostanziali dell’ART. 2247. In questo caso si parla di società di
fatto.
SOCIETÀ OCCULTA
La società si ritiene esistente anche se non si manifesta all’esterno. I soci, possono non rivelare
l’esistenza ai terzi, agendo individualmente per conto della società senza spenderne il nome. Si parla in
questo caso di società occulta e il problema è quello della sua fallibilità, che si risolve con l'ART. 147,
il quale sancisce la sua fallibilità.
La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione si estende anche nei confronti dei
soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Allo stesso modo si procede qu