Estratto del documento

Macro tema trasversale che racchiude e raccoglie tanti temi tale da consentire di trovare a far

riflettere su alcuni aspetti che sono da un lato quel della tecnica legislativa, cioè del modo

attraverso il quale si rifece a capire qual'è l'obbiettivo che il legislatore si prefigge di ottenere e

che cos c'è dietro una norma di legge, cioè quali sono i principi, i valori e gli interessi che

stanno dietro a una norma di legge.

Con la parola "sistema", che non si trova nel manuale o codice, si vuole intendere che è un

modello organizzato di regole che però sono tutte funzionali le une dalle altre.

Quando si parla di norme così diverse come la costituzione come il codice civile come delle

leggi speciali (speciali perché non sono nel codice civile).

Dietro la tecnica legislativa ci sono delle scelte; la scelta della tecnica legislativa che

troveremo nella costituzione europea a proposito dei diritti della personalità è quella di indicare

esattamente tutti i diritti della personalità che il legislatore europeo vuole tutelare.

Il legislatore italiano, invece, ha considerato l'art 2 della costituzione la norma fondamentale

nella quale si trovano due macro temi:

1. quali sono le ragioni di politica legislativa che sono state necessarie e sufficienti per

creare il sistema dei valori dei diritti della persona;

2. Il modo attraverso il quale questi diritti sono tutelati.

L'art 2 Cost rappresenta una scelta fondamentale nel sistema dei valori del nostro

ordinamento perché il legislatore costituente usa due parole che sono straordinariamente

importanti.

La prima "garantisce i principi inviolabili", la seconda "la repubblica riconosce e garantisce i

diritti inviolabili". Il legislatore costituente ha voluto impedire che un legislatore regolarmente

eletto votato che quindi avesse formalmente il potere di fare delle leggi (es. legislatore fascista

che andato al governo legittimamente dopo qualche anno nel 36 emana le leggi razziali, leggi

con la quale si dice che solo per il fatto di essere ebreo non hai certi diritti; quindi non solo non

te li riconosce, ma te li toglie.)

Il legislatore costituente nel momento in cui ha pensato all'art 2 ha voluto dire che non deve

più accadere che un legislatore abbia il potere di dire quali sono o no i diritti inviolabili

dell'uomo. Il legislatore normale può stabilire quali possono essere alcuni diritti, ma non potrà

mai togliere dei diritti. La repubblica i diritti inviolabili li riconosce, quindi non lì da lo Stato, al

contrario li garantisce.

Quali sono i diritti della personalità? I diritti della personalità sono i diritti inviolabili che sono

quei diritti che hanno delle caratteristiche, ma al di là di queste caratteristiche sono dei diritti

che vengono dallo Stato riconosciuti, quindi preesistono allo stato (quando si parla del stato si

fa riferimento al legislatore).

Una legge recente sul diritto della personalità è stata quella sul testamento, il legislatore ha

riconosciuto l'esigenza che era stata manifestata dai cittadini e riconoscendo questo diritto lo

ha disciplinato.

Quelle che troveremo nelle leggi sono la disciplina cioè le regole tecniche pensate dal

legislatore per disciplinare un diritto che il legislatore ha riconosciuto.

Es: tanti anni fa si presenta un signore che chiedeva se fosse possibile contestare una legge

(legge su i casi di interruzione della gravidanza) che attribuisce solamente alla donna il diritto

alla procreazione cosciente e responsabile, questo ragazzo fidanzato con questa ragazza che

sono stati insieme per due anni e dovevamo sposarci tra tre mesi, ma lei ha conosciuto un

atro e siccome è incinta ed è figlio del ragazzo che doveva sposare , lei vuole abortire perché

vuole sposarsi con l'altro uomo. Legittimo rispetto alla donna; il ragazzo non ha il diritto di

decidere se interrompere o no la gravidanza. La donna ha un diritto fondamentale : il diritto la

protezione perfetta e responsabile, che si può declinare anche riconoscendole il diritto di

interrompere la gravidanza per motivi legati alla sua salute o alla sua condizione psicofisica.

Il diritto di suicidarsi, nel nostro ordinamento non è tutelato e contemplato.

Il sistema dei diritti della personalità è un sistema atipico, significa che non c'è una

elencazione dei diritti, la tecnica del legislatore è stata quella di utilizzare una norma aperta

cioè una norma che possa essere riempita di contenuti volta per volta e non di una norma

chiusa.

Di fatto il diritto della personalità o della persona viene riconosciuto con una legge, quindi c'è

sempre un momento in cui il legislatore arriva a tutelare un diritto (fase della garanzia, cioè

garantisce la tutela del diritto).

Al legislatore ordinario, il costituente, non ha dato il potere di stabilire quando si può togliere

un diritto, ma gli ha dato il potere di riconoscerlo. La tipicità significa che il potere che viene

dato al legislatore è solo quello di riconoscere un diritto e non di toglierlo o di negarlo o di

cancellarlo.

Quindi "riconosce" significa che il dritto preesiste al sistema, nasce nella società è la società

che fa nascere un diritto inviolabile e il legislatore quando se ne accorge lo riconosce e lo

disciplina, ma non potrà mai esserci un diritto della persona o della personalità che il

legislatore tolga. Perché il legislatore della costituzione voleva impedire quello che è accaduto

con le leggi razziali, dove il governo legittimamente eletto ha fatto una legge che oggi

definiamo iniqua.

Questa norma fondamentale contiene al contempo il modo, la tecnica attraverso la quale il

diritto viene riconosciuto. Il riconoscimento significa che c'è un legislatore che riconosce un

diritto e lo disciplina; lo riconosce significa che non lo da, perché se avesse il potere di darlo

avrebbe anche il potere di toglierlo, questo potere di toglierlo il costituente non l'ha voluto dare

al legislatore ordinario e quindi può solo riconoscere un diritto, sia come singolo, cioè persona

fisica, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità di persona giuridica.

Questo significa che i diritti della personalità possono appartenere sia alle persone fisiche che

alle persone giuridiche.

Le caratteristiche dei diritti della personalità

Il primo è quello di essere inseriti in un sistema atipico, perché il legislatore ha scelto di avere

una norma aperta.

essenziali: tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della

persona

assoluti: come tali sono diritti opponibili erga omnes

non patrimoniali: non sono valutabili economicamente

personalissimi: avendo ad oggetto un modo di essere della persona sono collegati ad essa

in maniera inscindibile

inalienabili: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimi non possono

essere ceduti ad altri soggetti, nemmeno attraverso rinunzia, transazione o, invia indiretta, per

il mezzo della confessione

intrasmissibili: non fanno parte del patrimonio della persona, e quindi non possono essere

trasmessi per atto tra vivi o mortis causa

imprescrittibili: possono essere fatti valere in qualsiasi momento non si prescrivono per il

non uso e non possono essere oggetto di usucapione

originari o innati: si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status e

indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento

Diritti della personalità:

diritto alla vita e integrità fisica: è tutelato in sede penale e civile, oltre ad essere oggetto di

previsione costituzionale (artt. 2 e 32 Cost.); in materia penale ricordiamo gli articoli 575 c.p.

(omicidio) e 590 c.p. (lesioni personali); in sede civile ricordiamo la generale tutela prevista

dall'art. 2043 c.c. Sono vietati gli atti di disposizione sul proprio corpo (art. 5 c.c.) quando

cagionino una diminuzione permanente all'integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine

pubblico o al buon costume; di conseguenza non sarà possibile vendere un rene, mentre si

potranno vendere i propri capelli.

diritto all'onore: tutela la dignità della persona concedendo l'azione sia penale sia civile nei

confronti di chi lo violi con atti volti a screditare la dignità, e la considerazione sociale di un

individuo. Ricordiamo in sede penale la tutela prevista dagli articoli 594 e ss. (ingiuria e

diffamazione). L'autore del reato dovrà anche risarcire i danni subiti dal titolare del diritto (art.

2043) compresi i danni morali.

diritto alla riservatezza: tutela l'esigenza ad avere una sfera personale dalla quale si può

escludere chiunque dalla sua conoscenza. Non è previsto da una sola norma, ma da un

insieme di leggi, generali e speciali, dalle quali si può desumere l'esistenza di un generale

diritto alla riservatezza come diritto della personalità. Ricordiamo gli articoli 2 e 3 della

costituzione che tutelano la personalità e la dignità del uomo, l'art. 10 del codice civile, che

tutela il diritto all'immagine, dalla legge sul diritto d'autore, e dal codice penale, (art. 615 bis) e

la legge 675\96(confluita nel d. lgs. 196\2003 ) relativa al trattamento dei dati personali e che

istituisce, tra l'altro, un Garante che ha il compito di fare osservare le regole in essa previste.

diritto all'immagine

diritto al nome: tutela l'interesse della persona ad usare il proprio nome come segno distintivo

della persona; in altre parole tale diritto tutela l'interesse alla propria differenziazione e

identificazione sociale. È tutelato in sede costituzionale (art. 22) e dal codice civile con due

azioni (art. 7):

1. s'intende far cessare le contestazioni circa l'uso del proprio nome (c.d. azione di reclamo);

2. s'intende far cessare l'uso indebito del proprio nome che altri si sia attribuito (usurpazione in

senso stretto) oppure quando s'intende par cessare l'utilizzazione indebita del proprio nome

quando sia stato usato per identificare prodotti, personaggi di fantasia o enti (usurpazione in

senso ampio).

La tutela è accordata anche a chi, pur non essendo titolare del nome, abbia l'interesse alla

tutela fondato su ragioni familiari degne di essere protette ( art. 8 c.c.).

diritto all'identità personale: è conseguenza del diritto al nome come interesse alla propria

identificazione sociale: Di creazione giurisprudenziale tutela l'interesse dell'individuo a veder

rappresentata la propria personalità in maniera fedele; in altre parole si tutela il diritto ad

essere rappresentati per quello che si ritiene di essere, senza che dall'esterno risulti

modificato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, professionale, etico o ideologico come

già espressosi nell'ambiente sociale

La differenza tra diritto della persona e della personalità; quando abbiamo parlato di persona

abbiamo visto che si possono identificare sia le persone fisiche che le persone giuridiche

(associazioni, comitati, società, enti).

La famiglia

Forme citate dall'art.2 Cost "la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

Formazione sociale è una parola che comprende tanti altri concetti che compendia in una

nozione che non si trova nei manuali e che fa riferimento ad un concetto che parla non

solamente di un tipo di famiglia, ma di una pluralità di modelli di relazioni famigliari.

Storia: Oggi il matrimonio può finire formalmente, fino al 1975 il matrimonio era indissolubile,

ciò significa che dal momento in cui ti sposavi, quella persona te la portavi fino alla fine della

tua vita. Una tra le più grosse novità introdotte dalla riforma, precisamente precedute da una

legge per la quale si fecero "contestazioni" cioè la legge sul divorzio 1970, dove tutti i cattolici

del paese si schierarono contro questa legge perché il modello tradizionale di matrimonio era il

modello del matrimonio cattolico, cristiano che era un modello sacramentale e assolutamente

indissolubile.

Questo tipo di modello matrimoniale, quello indissolubile era diventato anche quello civile

attraverso il concordato che era stato fatto da Mussolini che aveva attribuito valore giuridico

per la società al matrimonio religioso.

Noi ancora oggi abbiamo diversi tipi di matrimonio:

-civile: cioè davanti ad un ufficiale dello stato civile. Produce effetti solo davanti alla società e

non alla chiesa. (Se io mi sposo solamente davanti all'ufficiale dello stato civile, significa che

non sono cattolico o religioso)

-concordatario: matrimonio fatto in chiesa, che però produce effetti nei confronti dello stato

quindi lo Stato attraverso il famoso accordo che fu fatto durante il periodo di Mussolini e poi

ripreso nel 1983 (si chiama concordato), la chiesa e lo Stato si sono messi d'accordo per dare

rilevanza giuridica, cioè produzione di effetti giuridici a un fenomeno come quello del

matrimonio che prima era solamente un matrimonio in chiesa.

religioso:

-solo cioè quello di chi non vuole che vengano prodotti effetti civili, ma si sposta

solamente in chiesa o secondo il proprio rito religioso.

Il matrimonio come si vede dall'art.29 Cost ripete la stessa dizione che abbiamo visto

nell'art.2, cioè usa anche qui la parola "riconosce".

"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio",

quindi quando si parla di modelli di relazioni famigliari ci si riferisce ovviamente a dei modelli di

relazione famigliare che non sono fondati sul matrimonio. Quelli che sono fondati sul

matrimonio sono in qual che modo costituzionalizzati, cioè hanno ricevuto una specie di

copertura da parte della costituzione.

Concetto di "società naturale" e della parola "riconosce"

Modelli di relazioni famigliari, il matrimonio nel modello fatto proprio da legislatore del 1942 e

poi modificato nel 1970 e 1975, e ancora di recentissimo con la legge Cirinna' sulle

convivenze civili omosessuali è un modello che prevede che il matrimonio o l'Unione (il

concetto è lo stesso) non siano un contratto.

Se voi andate in America o in Inghilterra o in Australia, il sistema dalla Common Law è un

sistema che prevede che il matrimonio sia un contratto, es: contratto matrimoniale famoso tra

Michael Douglas e Caterina Zeta-Jones, 50 pagine di contratto in cui questi due attori si

stabiliscono le regole della loro convivenza, anche come fare sesso!!

Il matrimonio nel nostro ordinamento non è un contratto, questo spinge a chiederci che cos'è

allora nel nostro ordinamento il matrimonio?

Se fosse un contratto: "accordo giuridico fra due o più persone per costituire, regolare o

estinguere un rapporto giuridico patrimoniale" def. art.1321cc.

Il matrimonio nel nostro modello culturale non ha quella matrice patrimoniale che ha invece il

modello contrattuale del sistema anglosassone, perché noi nel nostro sistema culturale

riconosciamo alla persona umana delle libertà che sono inderogabili, dei diritti che sono

indisponibili e dei diritti che sono irrinunziabili.

Nel nostro sistema culturale il matrimonio è uno strumento giuridico attraverso il quale due

soggetti maggiorenni, capaci di intendere o di volere che non abbiano o che non provengano

da un altro matrimonio in corso, quindi che abbiano la libertà di Stato, che non siano parenti,

affini o figli di quello che si stanno sposando, che non abbiano commesso delitto (es io voglio

sposare la moglie di un mio collaboratore e per farlo ammazzo lui, se lo facessi la legge mi

punisce impedendomi di sposare questa donna); qualora tutte queste condizioni fossero

rispettate, la nostra libertà consiste in questo :

a) io sono libero di sposarmi o di non sposarmi --> per noi è banale questa libertà, ma in molti

paesi del mondo il matrimonio viene gestito dalla famiglia,quindi questa libertà non c'è.

b) Siamo liberi di sposarci con un uomo o con una donna che scegliamo noi.

Se io fossi omosessuale non ho il diritto di sposarmi, questo diritto che viene considerato un

diritto fondamentale dal trattato di Nizza cioè dalla costituzione europea fino alla disciplina

delle convivenze degli omosessuali, ha fatto sì che venisse riconosciuto il diritto per una

coppia omosessuale di unirsi , ma distinguendolo da quello che è un matrimonio tra persone di

sesso diverso. Questa scelta di politica legislativa italiana, non è stata fatta in quasi nessun

altro paese europeo, addirittura la Spagna, l'Olanda e la Germania hanno cambiato il codice

civile, hanno cioè definito il matrimonio come matrimonio tra persone dello stesso sesso o di

sesso diverso. Da noi non c'è una definizione di matrimonio perché si dà per scontato che sia

tra persone di sesso diverso, questa tradizione culturale è stata mantenuta e riconosciuta

anche nell'ultima legge? che ha escluso la possibilità per una coppia omosessuale di sposarsi,

nel senso di unirsi in matrimonio, ma li ha consentito di unirsi con una convivenza stabile

duratura riconosciuta dal nostro ordinamento, ma l'ha chiamata in modo diverso "L'Unione

civile"è una relazione famigliare tra persone che hanno lo stesso sesso.

Quindi io ho la libertà di sposarmi o di non sposarmi, ho la libertà di sposarmi con una persona

piuttosto che con un altra, ma la mia libertà finisce qui perché quando dovessi decidere di

sposarmi, potrei scegliere uno dei 3 tipi di matrimonio, ma quando ho scelto uno di questi

regimi è il legislatore che detta le regole, quindi che disciplina il rapporto matrimoniale.

All'interno della disciplina del rapporto matrimoniale io ho ancora delle libertà per esempio

posso decidere il regime patrimoniale della famiglia, posso decidere che voglio la c

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vale_robi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.
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