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Estratto del documento

RISPONDE DEI DEBITI CHE DERIVANO DAL LEGATO OLTRE IL SUO VALORE (IN QUANTO

SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE) : IN ALTRE PAROLE IL LEGATARIO È UNA PERSONA

CHE DOVREBBE RICEVERE VANTAGGIO DALLA ATTRIBUZIONE RICEVUTA, COSA CHE NON

SEMPRE ACCADE PER L’EREDE.

ART. 649 - ACQUISTO DEL LEGATO

IL LEGATO SI ACQUISTA SENZA BISOGNO DI ACCETTAZIONE, SALVA LA FACOLTÀ DI

RINUNZIARE. QUANDO OGGETTO DEL LEGATO È LA PROPRIETÀ DI UNA COSA

DETERMINATA O ALTRO DIRITTO APPARTENENTE AL TESTATORE, LA PROPRIETÀ O IL

DIRITTO SI TRASMETTE DAL TESTATORE AL LEGATARIO AL MOMENTO DELLA MORTE DEL

TESTATORE. IL LEGATARIO PERÒ DEVE DOMANDARE ALL’ONERATO IL POSSESSO DELLA

COSA LEGATA ANCHE QUANDO NE È STATO ESPRESSAMENTE DISPENSATO DAL

TESTATORE.

Perché ci ha spiegato che esistono due modelli e che sono entrambi complessi?

Perché quando io faccio testamento in teoria ho il diritto di fare come voglio, in pratica

non ce l’ho, la libertà testamentaria si ferma su una scelta di politica legislativa che il

legislatore fa, di tutelare comunque (a prescindere dal fatto che il testatore ne abbia

tenuto conto) alcune categorie di eredi. Chi sono questi eredi? Sono i soggetti legittimari,

ovvero soggetti che per legge, malgrado una diversa esplicita volontà del testatore (da

non confonderci con quelli che possono essere una pluralità di eredi), facendo l’esempio

che io in vita voglia dare tutti i miei averi alla mia amante, ma io ho moglie e figli e loro

per legge e quindi contro la mia volontà (ovvero che io non voglia dare niente a mia

moglie e ai miei figli), invece la legge mi impone che una parte dei miei averi vada a loro,

un terzo della mia eredità per legge, scelta di politica legislativa a tutela del coniuge

(prima categoria di soggetto legittimario), ai discendenti (seconda categoria) e una terza

che però subentra solo nel caso in cui non ci siano le prime due categorie o almeno una

delle altre due categorie, ovvero quando non ci sono i discendenti, di questa terza

categoria fanno parte gli ascendenti. Chi potrebbe avere ascendenti e non discendenti?

Ovviamente i giovani, la legge prevedendo come limite alla mia volontà testamentaria, di

fatto sta ponendo questo limite nel presupposto che io faccia testamento da giovane e

che quindi possa fare una scelta sbagliata o anche giusta, ma per legge la mia libertà di

testare è limitata da una norma di legge che dice che comunque, indipendentemente da

quello che io avrò deciso di fare nel testamento, la parte dei miei beni dovrà andare ai

miei eredi, che vengono chiamati legittimari o necessari. Si parla di successione

necessaria, naturalmente non nel senso che sia necessaria questa successione, ma

necessità data dal fatto che è obbligata. Quindi la libertà del testatore si ferma contro la

scelta di politica legislativa che dice si che tu puoi dare tutti i beni a chi ti pare, tranne nel

caso in cui tu non contemplassi il tuo coniuge e i tuoi figli o se sei giovane i tuoi

ascendenti, una parte della tua eredità andrebbe comunque a loro, ovviamente questo

non vuol dire che questi soggetti potrebbero veramente volerla questa eredità, perché

come vedremo l’eredità deve essere accettata, noi abbiamo la libertà di accettare

l’eredità. Esempio se io fossi un mafioso e fossi diventato ricco per il traffico degli

stupefacenti, mia figlia conoscendo questa cosa quando io muoio dice che i miei soldi non

li vuole e ha il diritto di rifiutare la mia eredità o comunque di non accettarla. Quindi non

confondiamo il diritto che ha il testatore di disporre liberamente dei propri beni, con il

diritto che hanno le persone di accettare l’eredità.

Il diritto di fare il testamento è un diritto assoluto che non può essere limitato, infatti viene

limitato il contenuto del testamento non il diritto di fare il testamento. Nella successione

legale, ovvero quella prevista dalla legge non c’è niente da spiegare perché non c’è niente

di rilevante, perché prevede che nel caso in cui un soggetto morisse e non avesse fatto

testamento, la legge prevede che nel caso in cui ci sia solo un coniuge va tutto a lui, se ci

sono solo i figli va tutto ai figli, se ci sono entrambi una parte va al coniuge e una parte va

ai figli.

Nel testamento ci sono almeno quattro macro temi:

- il più importante è quello che riguarda la forma del testamento;

- un altro è quello che riguarda la capacità di testare, quindi la capacità che deve

avere il soggetto che fa il testamento affinché il testamento sia valido;

- un’altro è la capacità di ricevere per testamento;

- l’ultimo è il limite della successione necessaria o dei legittimari, categoria del

coniuge, dei discendenti e, se manca solo uno dei due degli ascendenti (categoria

residuale entra in gioco solo quando mancano il coniuge o i discendenti). Per esempio se

io dovessi morire e avessi fatto testamento che nulla contemplasse, mia madre non

avrebbe nessun diritto di essere considerata una legittimaria perché io ho coniuge e

discendenti (legittimari).

Le forme del testamento sono quattro:

1. Testamento olografo (più importante) deriva dalla parola greca “olos” (significa

testo scritto da se stesso, ovvero di suo pugno), quindi con queste caratteristiche che

sono autografia, data e sottoscrizione;

2. Testamento pubblico, oggi non accade quasi più, però insieme al testamento

segreto, sono i testamenti per atto di notaio. Qual era la ragione per la quale qualcuno

andava dal notaio? Per fare il testamento pubblico, che significa che doveva essere fatto

secondo alcune formalità, che per altro sono banalmente la presenza di alcuni testimoni, il

testamento pubblico (ovviamente oggi non c’è quasi più) lo faceva chi non sapeva

scrivere. Ancora negli anni 60 e 70 in numerose parti d’Italia, c’erano persone che non

avevano fatto la scuola media e che non sapevano scrivere bene o che preferivano non

scrivere, quindi cosa facevano? Per fare testamento andavano dal notaio, dicevano che

dovevano fare il testamento, dicevano tutto quello che volevano scrivere nel testamento

davanti a dei testimoni e il notaio redigeva il testamento secondo le indicazioni del

testatore, e i due testimoni controllavano che questo accadesse nel modo corretto e che

questo testamento fosse conservato dal notaio fino a quando non fosse servito, ovvero

fino a quando il testatore non fosse morto.

3. Testamento segreto è un testamento sempre per atto di notaio dove io vado dal

notaio li porto il testamento che ho scritto e gli dico conservalo fino alla mio morte e

quando muoio lo apri convochi gli eredi e glielo leggi.

4. Testamento speciale dove il ruolo di pubblico ufficiale viene fatto svolgere per legge

in modo occasionale, per esempio da un comandante di un aereo o di una nave, quando e

se ci fosse una persona che su quell’aereo sta morendo, il capitano della nave o dell’aereo

per tutta una serie di regole specifiche hanno il potere di ricevere le ultime volontà della

persona, di scriverle come se fossero un notaio, solo che poi quando arriva l’aereo in

aeroporto e la nave al porto, sono tenuti a trasmettere subito all’autorità giudiziaria che

poi provvederà a verificare se c’erano i presupposti che il testamento venisse fatto in quel

modo e poi il testamento verrà pubblicato.

Quello che conta di più è il testamento olografo, perché è un testamento che, tranne i

limiti già detti, ovvero i casi in cui ci siano i soggetti legittimari è il testamento che

compendia più di qualsiasi altra cosa la libertà del testatore di disciplinare i suoi beni nel

momento in cui non ci sarà più. Però il testamento olografo deve avere tre caratteristiche,

molto importanti, che nel caso in cui manchino, il testamento in due casi viene dichiarato

nullo, e in un caso è annullabile. La categoria della nullità e dell’annullabilità sono due

strumenti che consentono di privare di effetto giuridico degli atti giuridici o dei contratti, in

questo caso un atto giuridico (il testamento è un atto giuridico, proviene dalla persona non

è concordato), che siano fatti in un certo modo, qui però ci sono degli interessi dietro la

scelta del legislatore. Qual’è l’interesse? Esempio, io vado in montagna e non mi porto né

una carta né una penna, poniamo il caso che mi travolge una valanga, e io sotto la

valanga ferito, confuso ma ancora vivo, ovviamente il telefonino non prende io mi accingo

a pensare che potrei non sopravvivere a quarantotto ore se non mi trovano, magari mi

sono rotto una gamba, desidero tuttavia fare testamento, perché mi rendo conto che sto

perdendo lucidità e che potrei non avere più la forza, prendo il mio telefonino e registro le

mie ultime volontà, se il giorno dopo mi trovano e ascoltano l’audio con le mie volontà,

secondo la legge italiana queste volontà non sono formalizzate nel modo giusto. La legge

italiana prevede che il testamento olografo deve essere fatto in modo autografo, quindi o

con la propria scrittura o grafia, quindi scritto di proprio pugno, deve contenere una data e

deve essere sottoscritto. Questi tre elementi servono:

- l’autografia serve a dimostrare la provenienza dell’atto dalla persona, quindi un

testamento che fosse scritto con il computer o con la macchina da scrivere non sarebbe

valido, ovviamente perché la grafia può essere un segno di riconoscimento del modo

attraverso il quale una persona scrive. La grafia si può riconoscere mentre un documento

scritto a computer può essere scritto da chiunque.

La disciplina sulle riforme testamentarie è una disciplina che è stata scritta nel 1937 e poi

entrata in vigore nel 1942 e non è mai stata cambiata, perché ovviamente nel 1942 non

esistevano i telefonini o nessuna tecnologia oggi esistente. La scelta di essere rigidi su

questo storicamente nasceva dal fatto che ovviamente scrivere era il modo attraverso il

quale si riconosceva la grafia della persona.

- la data è importante per capire se il soggetto nel momento in cui ha scritto il

testamento fosse capace di intendere o di volere, perché nel caso in cui io fossi interdetto

e ho avuto la sentenza di interdizione il 12 luglio 1980 e ovvio che un testamento datato 6

settembre 1980, non è valido perché era già stato dichiarato che io non ero capace di

intendere e di volere, se manca la data il testamento non è nullo ma annullabile, secondo

caso io potrei aver fatto testamento nel 1995, ma essere morto nel 2016, quindi in

quell’arco di anni, beni di cui ero proprietario al momento in cui ho fat

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Publisher
A.A. 2018-2019
157 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vale_robi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.