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RISPONDE DEI DEBITI CHE DERIVANO DAL LEGATO OLTRE IL SUO VALORE (IN QUANTO
SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE) : IN ALTRE PAROLE IL LEGATARIO È UNA PERSONA
CHE DOVREBBE RICEVERE VANTAGGIO DALLA ATTRIBUZIONE RICEVUTA, COSA CHE NON
SEMPRE ACCADE PER L’EREDE.
ART. 649 - ACQUISTO DEL LEGATO
IL LEGATO SI ACQUISTA SENZA BISOGNO DI ACCETTAZIONE, SALVA LA FACOLTÀ DI
RINUNZIARE. QUANDO OGGETTO DEL LEGATO È LA PROPRIETÀ DI UNA COSA
DETERMINATA O ALTRO DIRITTO APPARTENENTE AL TESTATORE, LA PROPRIETÀ O IL
DIRITTO SI TRASMETTE DAL TESTATORE AL LEGATARIO AL MOMENTO DELLA MORTE DEL
TESTATORE. IL LEGATARIO PERÒ DEVE DOMANDARE ALL’ONERATO IL POSSESSO DELLA
COSA LEGATA ANCHE QUANDO NE È STATO ESPRESSAMENTE DISPENSATO DAL
TESTATORE.
Perché ci ha spiegato che esistono due modelli e che sono entrambi complessi?
Perché quando io faccio testamento in teoria ho il diritto di fare come voglio, in pratica
non ce l’ho, la libertà testamentaria si ferma su una scelta di politica legislativa che il
legislatore fa, di tutelare comunque (a prescindere dal fatto che il testatore ne abbia
tenuto conto) alcune categorie di eredi. Chi sono questi eredi? Sono i soggetti legittimari,
ovvero soggetti che per legge, malgrado una diversa esplicita volontà del testatore (da
non confonderci con quelli che possono essere una pluralità di eredi), facendo l’esempio
che io in vita voglia dare tutti i miei averi alla mia amante, ma io ho moglie e figli e loro
per legge e quindi contro la mia volontà (ovvero che io non voglia dare niente a mia
moglie e ai miei figli), invece la legge mi impone che una parte dei miei averi vada a loro,
un terzo della mia eredità per legge, scelta di politica legislativa a tutela del coniuge
(prima categoria di soggetto legittimario), ai discendenti (seconda categoria) e una terza
che però subentra solo nel caso in cui non ci siano le prime due categorie o almeno una
delle altre due categorie, ovvero quando non ci sono i discendenti, di questa terza
categoria fanno parte gli ascendenti. Chi potrebbe avere ascendenti e non discendenti?
Ovviamente i giovani, la legge prevedendo come limite alla mia volontà testamentaria, di
fatto sta ponendo questo limite nel presupposto che io faccia testamento da giovane e
che quindi possa fare una scelta sbagliata o anche giusta, ma per legge la mia libertà di
testare è limitata da una norma di legge che dice che comunque, indipendentemente da
quello che io avrò deciso di fare nel testamento, la parte dei miei beni dovrà andare ai
miei eredi, che vengono chiamati legittimari o necessari. Si parla di successione
necessaria, naturalmente non nel senso che sia necessaria questa successione, ma
necessità data dal fatto che è obbligata. Quindi la libertà del testatore si ferma contro la
scelta di politica legislativa che dice si che tu puoi dare tutti i beni a chi ti pare, tranne nel
caso in cui tu non contemplassi il tuo coniuge e i tuoi figli o se sei giovane i tuoi
ascendenti, una parte della tua eredità andrebbe comunque a loro, ovviamente questo
non vuol dire che questi soggetti potrebbero veramente volerla questa eredità, perché
come vedremo l’eredità deve essere accettata, noi abbiamo la libertà di accettare
l’eredità. Esempio se io fossi un mafioso e fossi diventato ricco per il traffico degli
stupefacenti, mia figlia conoscendo questa cosa quando io muoio dice che i miei soldi non
li vuole e ha il diritto di rifiutare la mia eredità o comunque di non accettarla. Quindi non
confondiamo il diritto che ha il testatore di disporre liberamente dei propri beni, con il
diritto che hanno le persone di accettare l’eredità.
Il diritto di fare il testamento è un diritto assoluto che non può essere limitato, infatti viene
limitato il contenuto del testamento non il diritto di fare il testamento. Nella successione
legale, ovvero quella prevista dalla legge non c’è niente da spiegare perché non c’è niente
di rilevante, perché prevede che nel caso in cui un soggetto morisse e non avesse fatto
testamento, la legge prevede che nel caso in cui ci sia solo un coniuge va tutto a lui, se ci
sono solo i figli va tutto ai figli, se ci sono entrambi una parte va al coniuge e una parte va
ai figli.
Nel testamento ci sono almeno quattro macro temi:
- il più importante è quello che riguarda la forma del testamento;
- un altro è quello che riguarda la capacità di testare, quindi la capacità che deve
avere il soggetto che fa il testamento affinché il testamento sia valido;
- un’altro è la capacità di ricevere per testamento;
- l’ultimo è il limite della successione necessaria o dei legittimari, categoria del
coniuge, dei discendenti e, se manca solo uno dei due degli ascendenti (categoria
residuale entra in gioco solo quando mancano il coniuge o i discendenti). Per esempio se
io dovessi morire e avessi fatto testamento che nulla contemplasse, mia madre non
avrebbe nessun diritto di essere considerata una legittimaria perché io ho coniuge e
discendenti (legittimari).
Le forme del testamento sono quattro:
1. Testamento olografo (più importante) deriva dalla parola greca “olos” (significa
testo scritto da se stesso, ovvero di suo pugno), quindi con queste caratteristiche che
sono autografia, data e sottoscrizione;
2. Testamento pubblico, oggi non accade quasi più, però insieme al testamento
segreto, sono i testamenti per atto di notaio. Qual era la ragione per la quale qualcuno
andava dal notaio? Per fare il testamento pubblico, che significa che doveva essere fatto
secondo alcune formalità, che per altro sono banalmente la presenza di alcuni testimoni, il
testamento pubblico (ovviamente oggi non c’è quasi più) lo faceva chi non sapeva
scrivere. Ancora negli anni 60 e 70 in numerose parti d’Italia, c’erano persone che non
avevano fatto la scuola media e che non sapevano scrivere bene o che preferivano non
scrivere, quindi cosa facevano? Per fare testamento andavano dal notaio, dicevano che
dovevano fare il testamento, dicevano tutto quello che volevano scrivere nel testamento
davanti a dei testimoni e il notaio redigeva il testamento secondo le indicazioni del
testatore, e i due testimoni controllavano che questo accadesse nel modo corretto e che
questo testamento fosse conservato dal notaio fino a quando non fosse servito, ovvero
fino a quando il testatore non fosse morto.
3. Testamento segreto è un testamento sempre per atto di notaio dove io vado dal
notaio li porto il testamento che ho scritto e gli dico conservalo fino alla mio morte e
quando muoio lo apri convochi gli eredi e glielo leggi.
4. Testamento speciale dove il ruolo di pubblico ufficiale viene fatto svolgere per legge
in modo occasionale, per esempio da un comandante di un aereo o di una nave, quando e
se ci fosse una persona che su quell’aereo sta morendo, il capitano della nave o dell’aereo
per tutta una serie di regole specifiche hanno il potere di ricevere le ultime volontà della
persona, di scriverle come se fossero un notaio, solo che poi quando arriva l’aereo in
aeroporto e la nave al porto, sono tenuti a trasmettere subito all’autorità giudiziaria che
poi provvederà a verificare se c’erano i presupposti che il testamento venisse fatto in quel
modo e poi il testamento verrà pubblicato.
Quello che conta di più è il testamento olografo, perché è un testamento che, tranne i
limiti già detti, ovvero i casi in cui ci siano i soggetti legittimari è il testamento che
compendia più di qualsiasi altra cosa la libertà del testatore di disciplinare i suoi beni nel
momento in cui non ci sarà più. Però il testamento olografo deve avere tre caratteristiche,
molto importanti, che nel caso in cui manchino, il testamento in due casi viene dichiarato
nullo, e in un caso è annullabile. La categoria della nullità e dell’annullabilità sono due
strumenti che consentono di privare di effetto giuridico degli atti giuridici o dei contratti, in
questo caso un atto giuridico (il testamento è un atto giuridico, proviene dalla persona non
è concordato), che siano fatti in un certo modo, qui però ci sono degli interessi dietro la
scelta del legislatore. Qual’è l’interesse? Esempio, io vado in montagna e non mi porto né
una carta né una penna, poniamo il caso che mi travolge una valanga, e io sotto la
valanga ferito, confuso ma ancora vivo, ovviamente il telefonino non prende io mi accingo
a pensare che potrei non sopravvivere a quarantotto ore se non mi trovano, magari mi
sono rotto una gamba, desidero tuttavia fare testamento, perché mi rendo conto che sto
perdendo lucidità e che potrei non avere più la forza, prendo il mio telefonino e registro le
mie ultime volontà, se il giorno dopo mi trovano e ascoltano l’audio con le mie volontà,
secondo la legge italiana queste volontà non sono formalizzate nel modo giusto. La legge
italiana prevede che il testamento olografo deve essere fatto in modo autografo, quindi o
con la propria scrittura o grafia, quindi scritto di proprio pugno, deve contenere una data e
deve essere sottoscritto. Questi tre elementi servono:
- l’autografia serve a dimostrare la provenienza dell’atto dalla persona, quindi un
testamento che fosse scritto con il computer o con la macchina da scrivere non sarebbe
valido, ovviamente perché la grafia può essere un segno di riconoscimento del modo
attraverso il quale una persona scrive. La grafia si può riconoscere mentre un documento
scritto a computer può essere scritto da chiunque.
La disciplina sulle riforme testamentarie è una disciplina che è stata scritta nel 1937 e poi
entrata in vigore nel 1942 e non è mai stata cambiata, perché ovviamente nel 1942 non
esistevano i telefonini o nessuna tecnologia oggi esistente. La scelta di essere rigidi su
questo storicamente nasceva dal fatto che ovviamente scrivere era il modo attraverso il
quale si riconosceva la grafia della persona.
- la data è importante per capire se il soggetto nel momento in cui ha scritto il
testamento fosse capace di intendere o di volere, perché nel caso in cui io fossi interdetto
e ho avuto la sentenza di interdizione il 12 luglio 1980 e ovvio che un testamento datato 6
settembre 1980, non è valido perché era già stato dichiarato che io non ero capace di
intendere e di volere, se manca la data il testamento non è nullo ma annullabile, secondo
caso io potrei aver fatto testamento nel 1995, ma essere morto nel 2016, quindi in
quell’arco di anni, beni di cui ero proprietario al momento in cui ho fat