Macro tema trasversale che racchiude e raccoglie tanti temi tale da consentire di trovare a far
riflettere su alcuni aspetti che sono da un lato quel della tecnica legislativa, cioè del modo
attraverso il quale si rifece a capire qual'è l'obbiettivo che il legislatore si prefigge di ottenere e
che cos c'è dietro una norma di legge, cioè quali sono i principi, i valori e gli interessi che
stanno dietro a una norma di legge.
Con la parola "sistema", che non si trova nel manuale o codice, si vuole intendere che è un
modello organizzato di regole che però sono tutte funzionali le une dalle altre.
Quando si parla di norme così diverse come la costituzione come il codice civile come delle
leggi speciali (speciali perché non sono nel codice civile).
Dietro la tecnica legislativa ci sono delle scelte; la scelta della tecnica legislativa che
troveremo nella costituzione europea a proposito dei diritti della personalità è quella di indicare
esattamente tutti i diritti della personalità che il legislatore europeo vuole tutelare.
Il legislatore italiano, invece, ha considerato l'art 2 della costituzione la norma fondamentale
nella quale si trovano due macro temi:
1. quali sono le ragioni di politica legislativa che sono state necessarie e sufficienti per
creare il sistema dei valori dei diritti della persona;
2. Il modo attraverso il quale questi diritti sono tutelati.
L'art 2 Cost rappresenta una scelta fondamentale nel sistema dei valori del nostro
ordinamento perché il legislatore costituente usa due parole che sono straordinariamente
importanti.
La prima "garantisce i principi inviolabili", la seconda "la repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili". Il legislatore costituente ha voluto impedire che un legislatore regolarmente
eletto votato che quindi avesse formalmente il potere di fare delle leggi (es. legislatore fascista
che andato al governo legittimamente dopo qualche anno nel 36 emana le leggi razziali, leggi
con la quale si dice che solo per il fatto di essere ebreo non hai certi diritti; quindi non solo non
te li riconosce, ma te li toglie.)
Il legislatore costituente nel momento in cui ha pensato all'art 2 ha voluto dire che non deve
più accadere che un legislatore abbia il potere di dire quali sono o no i diritti inviolabili
dell'uomo. Il legislatore normale può stabilire quali possono essere alcuni diritti, ma non potrà
mai togliere dei diritti. La repubblica i diritti inviolabili li riconosce, quindi non lì da lo Stato, al
contrario li garantisce.
Quali sono i diritti della personalità? I diritti della personalità sono i diritti inviolabili che sono
quei diritti che hanno delle caratteristiche, ma al di là di queste caratteristiche sono dei diritti
che vengono dallo Stato riconosciuti, quindi preesistono allo stato (quando si parla del stato si
fa riferimento al legislatore).
Una legge recente sul diritto della personalità è stata quella sul testamento, il legislatore ha
riconosciuto l'esigenza che era stata manifestata dai cittadini e riconoscendo questo diritto lo
ha disciplinato.
Quelle che troveremo nelle leggi sono la disciplina cioè le regole tecniche pensate dal
legislatore per disciplinare un diritto che il legislatore ha riconosciuto.
Es: tanti anni fa si presenta un signore che chiedeva se fosse possibile contestare una legge
(legge su i casi di interruzione della gravidanza) che attribuisce solamente alla donna il diritto
alla procreazione cosciente e responsabile, questo ragazzo fidanzato con questa ragazza che
sono stati insieme per due anni e dovevamo sposarci tra tre mesi, ma lei ha conosciuto un
atro e siccome è incinta ed è figlio del ragazzo che doveva sposare , lei vuole abortire perché
vuole sposarsi con l'altro uomo. Legittimo rispetto alla donna; il ragazzo non ha il diritto di
decidere se interrompere o no la gravidanza. La donna ha un diritto fondamentale : il diritto la
protezione perfetta e responsabile, che si può declinare anche riconoscendole il diritto di
interrompere la gravidanza per motivi legati alla sua salute o alla sua condizione psicofisica.
Il diritto di suicidarsi, nel nostro ordinamento non è tutelato e contemplato.
Il sistema dei diritti della personalità è un sistema atipico, significa che non c'è una
elencazione dei diritti, la tecnica del legislatore è stata quella di utilizzare una norma aperta
cioè una norma che possa essere riempita di contenuti volta per volta e non di una norma
chiusa.
Di fatto il diritto della personalità o della persona viene riconosciuto con una legge, quindi c'è
sempre un momento in cui il legislatore arriva a tutelare un diritto (fase della garanzia, cioè
garantisce la tutela del diritto).
Al legislatore ordinario, il costituente, non ha dato il potere di stabilire quando si può togliere
un diritto, ma gli ha dato il potere di riconoscerlo. La tipicità significa che il potere che viene
dato al legislatore è solo quello di riconoscere un diritto e non di toglierlo o di negarlo o di
cancellarlo.
Quindi "riconosce" significa che il dritto preesiste al sistema, nasce nella società è la società
che fa nascere un diritto inviolabile e il legislatore quando se ne accorge lo riconosce e lo
disciplina, ma non potrà mai esserci un diritto della persona o della personalità che il
legislatore tolga. Perché il legislatore della costituzione voleva impedire quello che è accaduto
con le leggi razziali, dove il governo legittimamente eletto ha fatto una legge che oggi
definiamo iniqua.
Questa norma fondamentale contiene al contempo il modo, la tecnica attraverso la quale il
diritto viene riconosciuto. Il riconoscimento significa che c'è un legislatore che riconosce un
diritto e lo disciplina; lo riconosce significa che non lo da, perché se avesse il potere di darlo
avrebbe anche il potere di toglierlo, questo potere di toglierlo il costituente non l'ha voluto dare
al legislatore ordinario e quindi può solo riconoscere un diritto, sia come singolo, cioè persona
fisica, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità di persona giuridica.
Questo significa che i diritti della personalità possono appartenere sia alle persone fisiche che
alle persone giuridiche.
Le caratteristiche dei diritti della personalità
Il primo è quello di essere inseriti in un sistema atipico, perché il legislatore ha scelto di avere
una norma aperta.
essenziali: tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della
persona
assoluti: come tali sono diritti opponibili erga omnes
non patrimoniali: non sono valutabili economicamente
personalissimi: avendo ad oggetto un modo di essere della persona sono collegati ad essa
in maniera inscindibile
inalienabili: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimi non possono
essere ceduti ad altri soggetti, nemmeno attraverso rinunzia, transazione o, invia indiretta, per
il mezzo della confessione
intrasmissibili: non fanno parte del patrimonio della persona, e quindi non possono essere
trasmessi per atto tra vivi o mortis causa
imprescrittibili: possono essere fatti valere in qualsiasi momento non si prescrivono per il
non uso e non possono essere oggetto di usucapione
originari o innati: si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status e
indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento
Diritti della personalità:
diritto alla vita e integrità fisica: è tutelato in sede penale e civile, oltre ad essere oggetto di
previsione costituzionale (artt. 2 e 32 Cost.); in materia penale ricordiamo gli articoli 575 c.p.
(omicidio) e 590 c.p. (lesioni personali); in sede civile ricordiamo la generale tutela prevista
dall'art. 2043 c.c. Sono vietati gli atti di disposizione sul proprio corpo (art. 5 c.c.) quando
cagionino una diminuzione permanente all'integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume; di conseguenza non sarà possibile vendere un rene, mentre si
potranno vendere i propri capelli.
diritto all'onore: tutela la dignità della persona concedendo l'azione sia penale sia civile nei
confronti di chi lo violi con atti volti a screditare la dignità, e la considerazione sociale di un
individuo. Ricordiamo in sede penale la tutela prevista dagli articoli 594 e ss. (ingiuria e
diffamazione). L'autore del reato dovrà anche risarcire i danni subiti dal titolare del diritto (art.
2043) compresi i danni morali.
diritto alla riservatezza: tutela l'esigenza ad avere una sfera personale dalla quale si può
escludere chiunque dalla sua conoscenza. Non è previsto da una sola norma, ma da un
insieme di leggi, generali e speciali, dalle quali si può desumere l'esistenza di un generale
diritto alla riservatezza come diritto della personalità. Ricordiamo gli articoli 2 e 3 della
costituzione che tutelano la personalità e la dignità del uomo, l'art. 10 del codice civile, che
tutela il diritto all'immagine, dalla legge sul diritto d'autore, e dal codice penale, (art. 615 bis) e
la legge 675\96(confluita nel d. lgs. 196\2003 ) relativa al trattamento dei dati personali e che
istituisce, tra l'altro, un Garante che ha il compito di fare osservare le regole in essa previste.
diritto all'immagine
diritto al nome: tutela l'interesse della persona ad usare il proprio nome come segno distintivo
della persona; in altre parole tale diritto tutela l'interesse alla propria differenziazione e
identificazione sociale. È tutelato in sede costituzionale (art. 22) e dal codice civile con due
azioni (art. 7):
1. s'intende far cessare le contestazioni circa l'uso del proprio nome (c.d. azione di reclamo);
2. s'intende far cessare l'uso indebito del proprio nome che altri si sia attribuito (usurpazione in
senso stretto) oppure quando s'intende par cessare l'utilizzazione indebita del proprio nome
quando sia stato usato per identificare prodotti, personaggi di fantasia o enti (usurpazione in
senso ampio).
La tutela è accordata anche a chi, pur non essendo titolare del nome, abbia l'interesse alla
tutela fondato su ragioni familiari degne di essere protette ( art. 8 c.c.).
diritto all'identità personale: è conseguenza del diritto al nome come interesse alla propria
identificazione sociale: Di creazione giurisprudenziale tutela l'interesse dell'individuo a veder
rappresentata la propria personalità in maniera fedele; in altre parole si tutela il diritto ad
essere rappresentati per quello che si ritiene di essere, senza che dall'esterno risulti
modificato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, professionale, etico o ideologico come
già espressosi nell'ambiente sociale
La differenza tra diritto della persona e della personalità; quando abbiamo parlato di persona
abbiamo visto che si possono identificare sia le persone fisiche che le persone giuridiche
(associazioni, comitati, società, enti).
La famiglia
Forme citate dall'art.2 Cost "la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".
Formazione sociale è una parola che comprende tanti altri concetti che compendia in una
nozione che non si trova nei manuali e che fa riferimento ad un concetto che parla non
solamente di un tipo di famiglia, ma di una pluralità di modelli di relazioni famigliari.
Storia: Oggi il matrimonio può finire formalmente, fino al 1975 il matrimonio era indissolubile,
ciò significa che dal momento in cui ti sposavi, quella persona te la portavi fino alla fine della
tua vita. Una tra le più grosse novità introdotte dalla riforma, precisamente precedute da una
legge per la quale si fecero "contestazioni" cioè la legge sul divorzio 1970, dove tutti i cattolici
del paese si schierarono contro questa legge perché il modello tradizionale di matrimonio era il
modello del matrimonio cattolico, cristiano che era un modello sacramentale e assolutamente
indissolubile.
Questo tipo di modello matrimoniale, quello indissolubile era diventato anche quello civile
attraverso il concordato che era stato fatto da Mussolini che aveva attribuito valore giuridico
per la società al matrimonio religioso.
Noi ancora oggi abbiamo diversi tipi di matrimonio:
-civile: cioè davanti ad un ufficiale dello stato civile. Produce effetti solo davanti alla società e
non alla chiesa. (Se io mi sposo solamente davanti all'ufficiale dello stato civile, significa che
non sono cattolico o religioso)
-concordatario: matrimonio fatto in chiesa, che però produce effetti nei confronti dello stato
quindi lo Stato attraverso il famoso accordo che fu fatto durante il periodo di Mussolini e poi
ripreso nel 1983 (si chiama concordato), la chiesa e lo Stato si sono messi d'accordo per dare
rilevanza giuridica, cioè produzione di effetti giuridici a un fenomeno come quello del
matrimonio che prima era solamente un matrimonio in chiesa.
religioso:
-solo cioè quello di chi non vuole che vengano prodotti effetti civili, ma si sposta
solamente in chiesa o secondo il proprio rito religioso.
Il matrimonio come si vede dall'art.29 Cost ripete la stessa dizione che abbiamo visto
nell'art.2, cioè usa anche qui la parola "riconosce".
"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio",
quindi quando si parla di modelli di relazioni famigliari ci si riferisce ovviamente a dei modelli di
relazione famigliare che non sono fondati sul matrimonio. Quelli che sono fondati sul
matrimonio sono in qual che modo costituzionalizzati, cioè hanno ricevuto una specie di
copertura da parte della costituzione.
Concetto di "società naturale" e della parola "riconosce"
Modelli di relazioni famigliari, il matrimonio nel modello fatto proprio da legislatore del 1942 e
poi modificato nel 1970 e 1975, e ancora di recentissimo con la legge Cirinna' sulle
convivenze civili omosessuali è un modello che prevede che il matrimonio o l'Unione (il
concetto è lo stesso) non siano un contratto.
Se voi andate in America o in Inghilterra o in Australia, il sistema dalla Common Law è un
sistema che prevede che il matrimonio sia un contratto, es: contratto matrimoniale famoso tra
Michael Douglas e Caterina Zeta-Jones, 50 pagine di contratto in cui questi due attori si
stabiliscono le regole della loro convivenza, anche come fare sesso!!
Il matrimonio nel nostro ordinamento non è un contratto, questo spinge a chiederci che cos'è
allora nel nostro ordinamento il matrimonio?
Se fosse un contratto: "accordo giuridico fra due o più persone per costituire, regolare o
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale" def. art.1321cc.
Il matrimonio nel nostro modello culturale non ha quella matrice patrimoniale che ha invece il
modello contrattuale del sistema anglosassone, perché noi nel nostro sistema culturale
riconosciamo alla persona umana delle libertà che sono inderogabili, dei diritti che sono
indisponibili e dei diritti che sono irrinunziabili.
Nel nostro sistema culturale il matrimonio è uno strumento giuridico attraverso il quale due
soggetti maggiorenni, capaci di intendere o di volere che non abbiano o che non provengano
da un altro matrimonio in corso, quindi che abbiano la libertà di Stato, che non siano parenti,
affini o figli di quello che si stanno sposando, che non abbiano commesso delitto (es io voglio
sposare la moglie di un mio collaboratore e per farlo ammazzo lui, se lo facessi la legge mi
punisce impedendomi di sposare questa donna); qualora tutte queste condizioni fossero
rispettate, la nostra libertà consiste in questo :
a) io sono libero di sposarmi o di non sposarmi --> per noi è banale questa libertà, ma in molti
paesi del mondo il matrimonio viene gestito dalla famiglia,quindi questa libertà non c'è.
b) Siamo liberi di sposarci con un uomo o con una donna che scegliamo noi.
Se io fossi omosessuale non ho il diritto di sposarmi, questo diritto che viene considerato un
diritto fondamentale dal trattato di Nizza cioè dalla costituzione europea fino alla disciplina
delle convivenze degli omosessuali, ha fatto sì che venisse riconosciuto il diritto per una
coppia omosessuale di unirsi , ma distinguendolo da quello che è un matrimonio tra persone di
sesso diverso. Questa scelta di politica legislativa italiana, non è stata fatta in quasi nessun
altro paese europeo, addirittura la Spagna, l'Olanda e la Germania hanno cambiato il codice
civile, hanno cioè definito il matrimonio come matrimonio tra persone dello stesso sesso o di
sesso diverso. Da noi non c'è una definizione di matrimonio perché si dà per scontato che sia
tra persone di sesso diverso, questa tradizione culturale è stata mantenuta e riconosciuta
anche nell'ultima legge? che ha escluso la possibilità per una coppia omosessuale di sposarsi,
nel senso di unirsi in matrimonio, ma li ha consentito di unirsi con una convivenza stabile
duratura riconosciuta dal nostro ordinamento, ma l'ha chiamata in modo diverso "L'Unione
civile"è una relazione famigliare tra persone che hanno lo stesso sesso.
Quindi io ho la libertà di sposarmi o di non sposarmi, ho la libertà di sposarmi con una persona
piuttosto che con un altra, ma la mia libertà finisce qui perché quando dovessi decidere di
sposarmi, potrei scegliere uno dei 3 tipi di matrimonio, ma quando ho scelto uno di questi
regimi è il legislatore che detta le regole, quindi che disciplina il rapporto matrimoniale.
All'interno della disciplina del rapporto matrimoniale io ho ancora delle libertà per esempio
posso decidere il regime patrimoniale della famiglia, posso decidere che voglio la c
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