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COME TUTELARE I TESTI DIGITALI
I testi digitali nella loro “semplicità informatica” non sono efficacemente tutelabili.
E’ possibile comunque:
L’utilizzo di particolari SOFTWARE che inibiscono l’utilizzo della funzione “copia e
• incolla”.
Digital Right Menagment (DRM)
• Si sta andando nella direzione di inserire un microchip che permetta l’accesso ai
soli documenti digitali per i quali si abbia i Diritti di Accesso.
Monitoraggio successivo
• E’ barato sui Crawlers oppure su società specializzate nel monitoraggio della
rete. Pagina 47 di 75
Autore: Davide Sabella
LA TUTELA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI
Sono protette le opere fotografiche qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione.
(sempre che non si tratti delle c.d. Semplici Fotografie)
L’opera di ingegno fotografico gode di protezione per 70 anni dalla morte del suo
autore.
La Semplice Fotografia è tutelata per 20 anni dalla sua produzione.
Il Diritto nasce dal momento stesso della creazione della fotografia digitale senza il
bisogno di ulteriori formalità.
SE TROVO UNA FOTOGRAFIA SU INTERNET LA POSSO LIBERAMENTE
UTILIZZARE NEL MIO SITO WEB?
Per rispondere è necessario distinguere:
Opere Fotografiche. (Tutelata dalla Legge sul Diritto d’Autore)
• Semplici Fotografie. (Tutelate dal Diritto Connesso d’Autore)
•
OPERE FOTOGRAFICHE
Sono quelle scattate con mezzi e creatività NON comune da un’autore
particolarmente dotato di talento.
Tali opere non potranno essere utilizzate senza il consenso dell’autore se non
limitatamente ad un copia ad uso strettamente personale.
—> SI utilizzo come Screen Saver.
—> NO pubblicazione sul nostro sito web.
Tali fotografie non potranno essere in alcun modo modificate.
(neppure mediante filtri, cambio di risoluzione o tonalità cromatiche)
L’opera fotografica gode della piena protezione accordata dalla legge, qualora
presenti Valore Artistico e Creatività, mentre in caso contrario beneficia della più
limitata tutela prevista dalla LdA per le Semplici Fotografie.
SEMPLICI FOTOGRAFIE
Sono quelle fotografie che noi tutti comunemente scattiamo e che sono prive di
particolare pregio e costituiscono la maggior parte di quelle rinvenibili su internet.
Le semplici fotografie sono tutelate dalla LdA purché nella foto sia indicato:
- Nome del fotografo.
- Data di produzione.
- Nome dell’autore dell’opera eventualmente prodotta.
In questo caso vi è in capo all’autore un solo Diritto Connesso, i terzi sono
impossibilitati a utilizzare tale fotografia rinvenuta su internet senza previo
pagamento di un equo compenso all’autore. Pagina 48 di 75
Autore: Davide Sabella
Qualora invece le semplici fotografie non presentino i requisiti richiesti (nome
autore, data, produzione ecc..) esse sono liberamente utilizzabili a meno che
l’autore non provi la malafede dell’altrui condotta.
Non sono tutelabili le immagini:
di Scritti.
• di Documenti.
• di Carte d’affari.
• di Oggetti materiali.
• di Disegni tecnici e prodotti similari.
•
LE FOTOGRAFIE CHE HO PERSONALMENTE SCATTATO LE POSSO
PUBBLICARE SUL MIO SITO WEB?
SI purchè i soggetti o gli oggetti rappresentati non siano ricoperti da diritti poichè:
- I soggetti si trovano in luogo pubblico.
- Si hanno ottenuto i permessi.
- I Diritti sono scaduti —> In caso di opere d’arte antica.
Per pubblicare:
Ritratto
• è sempre necessario il consenso della persona interessata tranne in caso di:
Notorietà, esigenza di giustizia o polizia, scopi scientifici o culturali, foto scattata
in luogo pubblico o in occasione di interesse pubblico.
Panorama
• normalmente è sempre riproducibile, amenochè la riproduzione non sia effettuata
in malafede a danno di terzi.
Opera d’Arte
• è liberamente riproducibile purchè vengano rispettati i Diritti dell’autore dell’opera
che scadono 70 anni dopo la sua morte (diritto di autore) e dopo 20 anni dalla
produzione dell’opera (diritto connesso). Pagina 49 di 75
Autore: Davide Sabella
COME TUTELARE TECNICAMENTE LE FOTOGRAFIE DIGITALI
WATERMARKING
Ridotto gruppo di bits che, in maniera invisibile, vengono inseriti nel documento
digitale e servono a proteggere la mia proprietà intellettuale dei contenuti digitali,
l’identificandone la provenienza e la destinazione.
Dovere essere:
- Invisibile
ma può essere visibile qualora tendere a scoraggiare in via preventiva
l’abusiva duplicazione.
- NON identificabile
inserendosi in modo causale nei dati del documento digitale (Rumore di fondo)
- Robusto
deve resistere inalterato ad eventuali compressioni dei dati in forma lossy.
FINGERPRINTING
Consiste in un’impronta digitale del tutto visibile che viene apposta al documento
digitale e serve a scoraggiare in via preventiva l’abusiva duplicazione della
fotografia.
STENOGRAFIA (scrittura nascosta)
Consiste nella tecnica di inserire nelle immagini un breve documento testuale
invisibile che contiene tutti i dati dell’autore e della licenza.
Quando si rinviene su un altro sito una propria foto digitale, utilizzando l’apposita
chiave di interpretazione del codice che solo noi possediamo potremmo
dimostrare la nostra proprietà sulla stessa.
Se con la stenografia si potranno immagazzinare nella foto molti più dati relativi
all’autore ed alla licenza, rispetto al Watermark questa non resiste alle modifiche
del documento originale. Pagina 50 di 75
Autore: Davide Sabella
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Per il loro trattamento è necessario:
Consenso scritto dell’interessato.
• Autorizzazione del Garante.
•
Il trattamento si fa col consenso o con l’autorizzazione del garante, quando si
devono trattare Dati Sensibili, quando si tratta di dati NON sensibili essi si trattano
senza alcuna necessaria autorizzazione o consenso.
i Dati NON sensibili hanno:
Diritto a non comunicarli da parte del soggetto.
Diritto di cercarli da parte dell’altro soggetto (es: Venditore che cerca garanzie)
TRATTAMENTO DI DATI GIUDIZIARI DA PARTE DI PRIVATI O ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
E’ possibile solo se autorizzato da:
Disposizione di legge.
• Provvedimento del Garante.
•
Essi devono specificare:
- Finalità di interesse pubblico.
- Tipi di dati trattati.
- Operazioni eseguibili. Pagina 51 di 75
Autore: Davide Sabella TUTELA DELLE PAGINE WEB
Il Diritto d’autore sulla pagine è indipendente da quello sui contenuti:
Una pagina può essere protetta anche se rappresenta contenuti totalmente banali o
privi di diritto d’autore.
La creatività di una pagina web dipende infatti dal lavoro di Organizzazione
sistematica e di visualizzazioni dei contenuto, della sua “usabilità” ecc..
L’OGGETTO GIUDIRICO DI TUTELA è IL CODICE SORGENTE O il LAYOUT?
(Codice sorgente —> Linguaggio con il quale è stato scritto)
(Layout —> Risultato visivo che appare sullo schermo)
E’ possibile avere due pagina internet identiche, utilizzando anche codici sorgenti
diversi, pertanto se si considerasse come oggetto giuridico di tutela il Codice
Sorgente, si consentirebbe la copia utilizzando codici diversi.
Pertanto è oggetto giuridico di tutela il LAYOUT GRAFICO:
Il Layout viene tutelato ogni qualvolta abbia i connotato di un opera dell’ingegno
Originale e Innovativa.
Ai sensi della normativa sulla Concorrenza Sleale, ogni volta che un concorrente
imiti pedissequamente le impostazioni grafiche utilizzate (o comunque adotti
impostazioni tali da creare confusione tra siti web).
In questo modo le pagine web godono di una doppia tutela:
Disciplina del Diritto d’autore.
• Disciplina della Concorrenza Sleale.
•
LE PIU’ COMUNI VIOLAZIONI AD DIRITTO D’AUTORE SULLE PAGINE WEB:
Copia parziale o totale del codice su un sito web.
• nelle ipotesi in cui sia possibile considerare il Codice HTML come opera
dell’ingegno tutelata dalla LdA, allora tale comportamento costituisce una
violazione del diritto di autore.
Gli abusi sul Look&Feel.
• nelle ipotesi in cui ciò che viene “rubato” è l’insieme dei colori utilizzati, la
particolare forma dei caratteri o altri espedienti che rendano un determinato sito
immediatamente riconoscibile alla massa degli utenti internet.
La riproduzione del sito su altro supporto.
• poiché i codici html vengono per la maggior parte compilati per essere pubblicati
su internet, solo il legittimo titolare può deciderne ed autorizzarne l’eventuale
altrui fruizione off-line. Pagina 52 di 75
Autore: Davide Sabella
ILLECITA’ DELLE COMUNISSIME CONDOTTE NELLA COSTRUZONE DEL
PROPRIO SITO WEB:
Deep Linking.
• Consiste nella pratica di pubblicare sul proprio sito web, un link che collega ad un
altro sito ma non direttamente alla pagina principale di questo, bensì ad una
pagina interna.
Tale condotta può considerarsi illecita sotto vari profili:
- Concorrenza sleale, non permettendo molto spesso di identificare
immediatamente il reale fornitore dell’informazione con conseguente pericolo di
confusione o sviamento della clientela ovvero ancora l’illecita appropriazione e
usurpazione della paternità di contenuti altrui.
- Soppressione dell’altrui marchio.
- Pregiudizio al sito linciato per diminuzione di conteggio accessi con
conseguente danno per la diminuita forza contrattuale nello stipulare contratti di
pubblicità.
Tutto ciò purchè non vi sia l’espresso consenso al Deep-Linking da parte del sito
web linkato.
Framing.
• Tecnica di programmazione che vincola la visualizzazione di diversi contenuti di
un sito ad elementi grafici costanti che fungono da cornice del sito web.
Tale tecnica è pericolosa perché il Frame può essere utilizzato per:
- Veicolare i contenuti del proprio sito web.
- Veicolare i contenuti del presenti in altri siti.
In tal modo quelli presenti negli altri siti verrebbero così visualizzati in costante
associazione con la cornice del nostro sito web con evidenti profili di illecità
riguardo alla disciplina:
Della Concorrenza Sleale e Dello Sfruttamento Parassitario del lavoro altrui
In caso di Frame l’abuso dell’altrui diritto sussiste sempre.
Meta tags.
• I modi di ricerca sono 2:
- Digitando appositamente il sito internet.
- Attraverso motori