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I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 90
LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 162 del 15 luglio 2015 e sono entrati in vigore il 1° ottobre.
I 3 decreti riguardano:
- Linee guida: sono delle prescrizioni che definiscono parametri e modelli degli attestati APE e AQE.
- Requisiti minimi: definiscono i requisiti minimi (chiamati limiti normativi) da rispettare per ogni tipologia di intervento. A Roma non si possono costruire pareti che abbiano una trasmittanza inferiore a 0,29 W/m K.
- Relazioni tecniche: definiscono i nuovi modelli dettagliati per tipologia di intervento.
LINEE GUIDA
Art. 1 (Finalità e campo di applicazione)
1. Ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto si pone la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale. Il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
Il calcolo deve essere lo stesso per tutti, in quanto esiste una
normativa nazionale; anche se alcuneRegioni (Lombardia ed Emilia-Romagna) tendono a conservare le loro metodologie di calcolo. InPiemonte, Liguria e provincia di Trento-Bolzano si possono usare sia le loro metodologie di calcoloche le metodologie stabilite a livello nazionale. Deve far sì che la metodologia sia un modo diraccordare sia le regioni che lo Stato.
Art. 3 (Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici)
Al fine di garantire la promozione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescentecomparabilità degli APE, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti, nelle Linee guida:
- anche semplificate …
- …, per consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
- lo schema di annuncio di vendita o locazione, … che renda uniformi le informazioni sulla qualitàenergetica degli edifici fornite ai cittadini;
- la definizione del sistema informativo per tutto il
Avere determinate competenze e poi registrarsi nell'elenco dei certificatori. La compilazione è fatta online. Il portale serve perché viene eseguito un controllo, in quanto sia un documento ufficiale.
Art. 5 (Monitoraggio e controlli)
- Le regioni e le province autonome al fine dell'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica, definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati ogni anno in genere il controllo si fa negli attestati che dichiarano classi energetiche molto elevate (da A2 a A4); il controllo è fatto a campione, per cui generalmente si valutano gli errori macroscopici.
- I controlli di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:
- l'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la
verifica del rispetto delle procedure di cuialle Linee guida;
b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura dicalcolo e i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell’edificio.
L’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al DPR n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.
L'APE vale dieci anni, a meno che non vi siano delle ristrutturazioni importanti (murature esterne, coperture, cambio di centrale termica); in questi casi l'attestato va rifatto.
L'impianto di riscaldamento (la caldaia di casa) è soggetto a controlli quadriennali; ogni centrale termica (del singolo appartamento o di un ospedale) deve avere il libretto di centrale/libretto di impianto: è un vero e proprio libro in cui sono descritte le caratteristiche dell'impianto e tutte le operazioni di manutenzione che vengono fatte all'impianto. Oggi è obbligatorio inserire la copia del libretto nel portale. Se non sono state fatte le operazioni di revisione dell'impianto, l'APE vale 1 anno fino a quando non viene fatta la revisione.
energia. Il certificatore deve redigere un certificato di conformità dell'impianto, che attesti la corretta installazione e il rispetto delle norme di sicurezza. Questo certificato è necessario per ottenere eventuali incentivi o agevolazioni previste per gli impianti fotovoltaici.energiadegli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, del decretolegislativo, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso l'amministrazionecomunale competente contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o deglispecifici interventi proposti o alla richiesta di permesso dicostruire.
In ogni caso, il soggetto certificatore deve rispettare i requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dal DPR n. 75/2013 nell'ultima pagina dell'APE c'è tale dichiarazione (non avererelazioni di parentela con il proprietario o con la ditta che ha eseguito i lavori della costruzione); il certificatore non è altro che ci collauda energeticamente un edificio. AQE: attestato di qualità energetica.
LINEE GUIDA NAZIONALI PER L'ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
2. Prestazione energetica degli immobili: aspetti generali
L'APE pone
nella massima evidenza i servizi energetici presi in considerazione per la valutazione, riportando questa informazione negli appositi spazi e nelle note. Per le finalità, si ritiene di fondamentale importanza che l'APE, oltre a fornire l'indice di prestazione globale, EPgl, riporti anche informazioni sui contributi dei singoli servizi energetici che concorrono a determinarlo EPH, EPW, EPV, EPC, EPL, EPT. Per il cittadino, proprietario o conduttore dell'immobile, è importante disporre di queste informazioni al fine di conoscere come la qualità dell'involucro edilizio e degli impianti contribuiscono al raggiungimento del livello di prestazione globale al fine di poter mettere "a fuoco" le più significative carenze energetiche dell'immobile e orientare le priorità di intervento. I servizi energetici presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell'immobile sono la climatizzazione estiva, laclimatizzazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria
ventilazione meccanica
l'illuminazione
e, per le tipologie di edificio specificate al paragrafo 2, e il trasporto di persone o cose.
Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto, 16Impianti termotecnici per l'edilizia | Alessia Anna Feigl fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.
Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate.
Caratteristiche edificio NZEB: si può arrivare passando per la classe A4 (rispetta tutti i limiti di normativa, sia per l'involucro che per gli impianti), con l'aggiunta di una massiccia quantità
l'edificio o la struttura a cui si fa riferimento per valutare l'efficienza energetica e l'installazione di impianti di energia rinnovabile. L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto ambientale e massimizzare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.