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Estratto del documento

MA ANCHE MEDIANTE UN INSIEME DI ISTITUZIONI E POLITICHE CHE ASSICURI UN

TRATTAMENTO GIUSTO DI TUTTI I MEMBRI DELLA SOCIETA' ED UNA

DISTRIBUZIONE RELATIVAMENTE EQUA DI OPPORTUNITA' E REDDITO.

(affermazione che riconosce l'importanza non solo delle norme e degli strumenti giuridici ma anche

delle istituzioni e delle politiche, strumenti più soft che accompagnano l'implementazione delle

norme)

DICHIARAZIONE SULLA GIUSTIZIA SOCIALE PER UNA GLOBALIZZAZIONE GIUSTA:

4 OBIETTIVI/PILLARS (i quali erano già stati individuati, anche se solo in linea generale, dal

Direttore Generale dell'UIDL nel 1999-->la Dichiarazione va a precisarli)

-se dal 1998 con la Dichiarazione di Ginevra la cooperazione tecnica viene valorizzata, il decent

work è qualcosa di ancor più ampio: infatti, oltre che di lavoro in senso stretto, si occupa anche

dell'eliminazione della povertà (e questo non solo attraverso il lavoro ma anche mediante strumenti

quali il reddito minimo ed altre garanzie).

Inoltre fra gli obiettivi, sempre in una prospettiva di superamento crisi, c'è quello di abbandonare

un'altra delle tante impostazioni occidentocentriche di cui soffriva l''OIL: spesso infatti si dava per

scontato che i Paesi applicassero gli strumenti normativi alla loro economia formale (= rapporti di

lavoro formalizzati in contratti di lavoro) e che quando non lo facevano tutto dipendesse solo dalla

loro volontà, quando invece la maggior parte dei Paesi emergenti membri dell'OIL presentava una

dilagante economia informale-sommersa (dove i lavoratori nemmeno hanno un contratto di

lavoro)-->invece di metterli alla berlina e costringerli ad applicare sole norme formalizzate,

ora l'OIL pensa ad interventi che riguardino la forza lavoro latamente intesa, e non più il solo lavoro

formale: in questo modo i Paesi emergenti si sarebbero sentiti presi più in considerazione e

sopratutto aiutati nel ridurre man mano la quantità della loro economia sommersa (=impossibilità di

applicare regole sia giuslavoristiche sia previdenzali).

Dunque nel 2008 si cerca di implementare la politica dei Core Labour Standards tenendo però conto

anche di ulteriori questioni che prima non erano state prese in considerazione: nella Dichiarazione

non troviamo solo norme che disciplinano il lavoro ma anche disposizioni che mirano a

combattere la povertà e a garantire appunto diritti anche all'interno delle economie informali.

Questi 4 pilastri strategici-gli obiettivi vengono fatti confluire nella DiCHIARAZIONE SULLA

GIUSTIZIA SOCIALE PER UNA GLOBALIZZAZIONE GIUSTA (2008)-->fermo restando che è

proseguzione della Dichiarazione di Ginevra, dal punto di vista giuridico è un po' diversa: è molto

più lunga e forse molto meno chiara, talmente generica che è quasi impossibile capire gli obiettivi

futuri dell'OIL=minore implementazione da parte dei Paesi membri rispetto alla Dichiarazione del

1998 (anche se conta pure il fatto che la crisi economica è scoppiata proprio l'anno successivo)

-->in ogni caso LA DECENT WORK E' UN' AGENDA ANCORA MOLTO ATTUALE, NEL

SENSO CHE C'E' ANCORA MOLTO LAVORO DA FARE.

Due strumenti diversi ma molte Simiglianze: profilo strettamente giuridico

-è sempre un atto di soft law=è sempre giuridicamente non vincolante

-struttura divisa in parte sost e parte proce x quanto qui no follow up dedicato

-Pagina 9 del Documento-->4 PILASTRI/PILLARS=OBIETTIVI STRATEGICI DELLA DECENT

WORK AGENDA; ESSI DIMOSTRANO CHE C'E ALLO STESSO TEMPO SIA UN GRANDE

COLLEGAMENTO TRA LA DICHIARAZIONE DEL 1998 E LA DICHIARAZIONE DEL 2008

SIA UNA CERTA EVOLUZIONE NEL SENSO CHE QUEST'ULTIMA CERCA DI ANDARE

OLTRE E DI AMPLIARE QUELLI CHE SONO I CORE LABOUR STANDARDS DEL 1998.

1) promuovere l’occupazione tramite la creazione di un contesto istituzionale ed economico

sostenibile nell’ambito del quale:

- gli individui possano sviluppare e aggiornare le capacità

e le competenze necessarie che gli consentano di avere

un’occupazione produttiva per il loro sviluppo personale

e il benessere comune;

- tutte le imprese, pubbliche o private, siano sostenibili,

così da garantire la crescita e la creazione di maggiori opportunità

e prospettive di lavoro e di reddito per tutti;

- le società possano raggiungere i propri obiettivi di sviluppo economico, buona qualità della

vita e progresso sociale.

Questo è un primo obittivo molto generale, legato alle politiche per l'impiego: indica una serie di

strade più di carattere economico che giuridico.

2) sviluppare e potenziare strumenti di protezione sociale –sicurezza sociale e protezione dei

lavoratori – che siano sostenibili e adeguati al contesto nazionale, ivi compresi:

- l’estensione della sicurezza sociale a tutti, incluse le misure

volte a garantire un reddito minimo a chiunque

abbia bisogno di una tale protezione, e l’adeguamento

del suo campo di applicazione e della sua portata per rispondere

ai nuovi bisogni e alle incertezze determinate

dal rapido mutare delle tecnologie, della società, degli

assetti demografici e dell’economia;

- condizioni di lavoro che preservino la salute e la sicurezza

dei lavoratori;

- la possibilità per tutti di godere in modo equo dei vantaggi

del progresso in materia di salari e redditi, durata

del lavoro e altre condizioni di lavoro, un salario minimo

di sussistenza per tutti i lavoratori e per coloro che necessitano

di tale protezione;

Nonostante la simiglianza, questo secondo obiettivo molto più generali (sicurezza sociale); mentre

nella Dichiarazione di Ginevra tutto era focalizzato sui 4 CLS e sulle 8 dichiarazioni fondamentali);

qui tematiche molto più generali ed eterogenee, che spesso vanno anche aldilà del mondo del

lavoro. Per implementare questo punto si è dato molto spazio alla Convenzione del 1952, che

regolamenta tutti i possibili aspetti della sicurezza sociale; nel 2012 poi gli è stata affiancata

uan raccomandazione per ammodernare le linee guida del 1952-->in particolare dedicata ai

SOCIAL FLOORS =FONDAMENTI-BASI-STANDARD MINIMI DELLA PROTEZIONE

SOCIALE (e scelta anche perchè forse costi più esigui rispetto salute e sicurezza sul lavoro)

3) PROMUOVERE IL DIALOGO SOCIALE ED IL TRIPARTITISMO COME STRUMENTI

ADEGUATI PER....--->se infatti avevamo -Obiettivo fase OIL 1=PRODUZIONE DI

CONVENZIONI,-Obiettivo fase OIL 2=RATIFICA DI CIO' CHE E' GIA' STATO

PRODOTTO, allora -Obiettivo fase OIL 3=OLTRE ALLA RATIFICA,

IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE=bisogna però creare nei singoli

Paesi membri il contesto giusto per l'implementazione concreta--> tripartistimo e dialogo

sociale dovrebbero rendere in particolare ciò che si è ratificato circa alla formalizzazione dei

rapporti di lavoro=che i lavoratori abbiano un contratto di lavoro (non scontato nei Paesi

emergenti)

4) RISPETTARE, PROMUOVERE, ATTUARE I PRINCIPI DEL DIRITTO DEL

LAVORO...-->punto di collegamento tra 1998 e 2008=finisce per dire che i 4 CLS

NECESSARI E FONDAMENTALI PER RAGGIUNGERE CIO' CHE E' AFFERMATO

NELLA DECENT WORK AGENDA: non devono essere considerati solo come diritti

fondamentali tout court come la cosa esclusiva su cui puntare bensì sono da considerare

anche come DIRITTI STRUMENTALI AD ALTRI DIRITTI=DIRITTI CHE APRONO LA

STRADA ALL'ULTERIORE REALIZZAZIONE DI ALTRI DIRITTI-->sono una base

minima che poi consente di raggiungere altre garanzie.La dich 2008 finisce anche per

gerarchizzare i 4 CLS=PRIMO POSTO PER LA LIBERTA' SINDACALE,visto come

l'enabling right primario; questo obiettivo riguarda principalmente i rapporti tra lavoro e

commercio, crea un legame tra diritto comm int e diritto del lavoro int, almeno riguardo i

CLS-->si prende atto che alcuni strumenti del diritto comm internazionale avevano

introiettato il rispetto dei core labours standard=LA VIOLAZIONE DEI 4 CLS NON PUO'

ESSERE USATA COME VANTAGGIO COMPARATIVO

=C'E' STATA UN'INNOVAZIONE SIGNIFICATIVA RISPETTO AL 1998 DATO CHE

AFFERMA ESATTAMENTE IL CONTRARIO

3 Ottobre 2017

Dichiarazione sulla Giustizia Sociale per una globalizzazione giusta del 2008 in stretto

collegamento con la Dichiarazione di Ginevra del 1998, principalmente per 2 motivi:

PUNTO 4 DELLA DICHIARAZIONE DEL 2008: IL RISPETTO, LA PROMOZIONE E

L'ATTUAZIONE DEI 4 CORE LABOUR STANDARDS INDIVIDUATI DALLA

DICHIARAZIONE DEL 1998 COME UNO E ADDIRITTURA IL PIU' IMPORTANTE DEI

QUATTRO PILASTRI INDIVIDUATI DALLA DICHIARAZIONE DEL 2008=i principi

fondamentali del lavoro enucleati nel 1998 vengono descritti nel 2008 come presupposto per la

realizzazione di tutti gli altri obiettivi strategici.

I Core Labour Standars vengono dunque visti come ENABLING RIGHTS=ccome strumenti che

consentono la concretazione di altri diritti in materia di lavoro e, di conseguenza, la realizzazione

degli altri pilastri; in particolare viene messa in rilievo, anche da un punto di vista gerarchico,

l'importanza che assume tra i 4 IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL LAVORO DELLA

LIBERTÀ SINDACALE E DEL DIRITTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: è infatti uno

strumento attraverso cui è possibile ottenere maggiori diritti e tutele per i lavoratori.

SOTTOPUNTO 2 DEL PUNTO 4 DELLA DICHIARAZIONE DEL 2008: c'e' una relazione diretta

e perdipiu' specularmente opposta con IL PUNTO 5 DELLA DICHIARAZIONE DI GINEVRA

DEL 1998, all'interno del quale IL DIRITTO DEL LAVORO INTERNAZIONALE ED IL

DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE VENIVANO DELINEATE COME DUE

AREE PERFETTAMENTE DISTINTE-->nel 1998 si affermava infatti che le norme internazionali

del lavoro non potevano essere utilizzate per finalità di protezionismo commerciale, che il

vantaggio comparativo dei Paesi emergenti non potesse comunque mai essere messo in discussione

e che dunque la violazione dei Core Labour Standards non avrebbe potuto essere punita con

sanzioni di natura commerciale.

Nella Dichiarazione del 2008 la prospettiva viene invece ribaltata in quanto IL PUNTO 4

DELINEA IL DIRITTO DEL LAVORO INTERNAZIONALE Ed IL DIRITTO DEL

COMMERCIO INTERNAZIONALE COME DUE AREE INTERSECATE-CHE HANNO

QUALCOSA IN COMUNE-->nel 2008 si afferma infatti che la violazione dei Core Labour

Standards non può essere invocata come vantaggio comparativo legittimo e che quindi per i Paesi

tragressori sono possibili anche sanzioni di natura commerciale.

Il punto 4 ci consente dunque di vedere come la Dichiarazione del 2008 presenti allo stesso tempo

sia elementi di continuità e tradizione sia elementi di innovazione ed evoluzione rispetto alla

Dichiarazione del 1998.

E' evidente come la maggior attenzione concessa da parte dell'OIL alle esigenze dei Paesi emergenti

con la politica delle priorità a

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.baisi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Borzaga Matteo.