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HALF ROSS

Fu un Autore centrale del 900 con Kensel e Hart e Bobbio, Ross costituisce il nucleo dei pensatori che nel secondo dopo guerra accelerarono gli studi analitici di filosofia del diritto attraverso la pubblicazione e scrittura di opere e saggi. Si ebbero importanti libri come quello di Ross 'all on in justice' scritto in danese e inglese. L'edizione inglese ebbe un grande successo, dapprima in danese, fu letto da molti giuristi e pubblicato nel 1958. Nel 1960 la teoria pura di Kelsen e altri, nel 1961 il concetto di diritto di Hart e quello di Bobbio e il saggio di Ross. E' considerato il principale esponente del movimento del realismo giuridico scandinavo la cui origine fu in Svezia e Danimarca. E' un saggio dedicato al positivismo giuridico; è necessario sottolineare che il realismo giuridico che lui sostiene è una forma radicale del positivismo, infatti oggi si distingue tra positivismo giuridico normativista e positivismo giuridico realista.

Le principali differenze tra i due sono:

  • La teoria dell'interpretazione sostenuta dai normativisti positivi per cui nella maggior parte dei casi le disposizioni sono univoche, cioè comprese con atto cognitivo senza decidere il significato delle disposizioni, mentre per i realisti le interpretazioni sono equivoche e l'interprete deve sempre scegliere il significato tra quelli ascrivibili.
  • Tutti i realisti sono scettici dal punto di vista etico, mentre alcuni positivisti sostengono una visione dell'etica di tipo cognitivistico. Entrambi, sia normativisti che realisti, sono però d'accordo che l'etica non deve rientrare nello studio del diritto valutativo. Anche coloro i quali sostengono che ci sia un'oggettività in etica, come Jhon Oustine utilitarista in etica, tutti i positivisti sostengono quanto appena detto, quindi in questo vi è piena armonia e concordia.

Alf Ross (Copenhagen, 1899-1979)

Trascorse parte della sua esistenza a Copenhagen in Danimarca.

Era formato in filosofia sotto la guida di un realista scandinavo e formato in diritto con vari dottorati e laurea sotto la guida di Kelsen. Questa formazione ampia è confermata dai suoi scritti in cui tratta di filosofia e diritto (esperto in diritto internazionale, penale, costituzionale, teoria della democrazia, ecc., ampio spettro di volumi e articoli che avevano ad oggetto tematiche centrali per la filosofia del diritto).

Nell'ambito giuridico-filosofico nel 1929 scrisse dei volumi e saggi nel 1929 "La teoria delle fonti" in tedesco, nel 1941 un saggio fondamentale sulla logica delle norme imperative che ancora oggi ha valenza, in particolare "il paradosso di Ross", e in quegli anni scoprì il paradosso di Ross, "all on in justice", pubblicato nel 1958 in inglese e poi danese nel 1953. L'edizione inglese fu commentata dai filosofi principali ed ebbe grande successo. 10 anni dopo scrisse un libro più importante, tecnico e raffinato.

‘Dinactime enorms’ (cercare il libro) ma non riscosse molto successo.

1961: anno mirabile per la teoria del diritto perché in pochi mesi vengono pubblicatisaggi, questo saggio di Ross dedicato al positivismo e giusnaturalismo, la teoria deldiritto di Hart e quello di Nobbio, inoltre pubblicata la seconda edizione della teoriapura di Kelsen. Queste opere sono il culmine l’apogeo della riflessione deigiuspositivisti sulle tesi basilari della concezione del diritto che essi sostengono e chevogliono difendere dalle critiche e attacchi ricevuti dai giuspositivisti a seguito delle 2guerre, vedremo queste critiche come Vertros che criticò il positivismo come unateoria che appoggiava implicitamente la quiescienza nei confronti del diritto vigente equindi il positivismo giuridico volle ribattere a queste critiche mosse chiarendo le lorotesi centrali. Il saggio di Ross è uno dei tentativi migliori di ribattere alle forti critichegiusnaturalistiche ed

entrerà in dibattito con altri giuspositivisti per sostenere che la sua posizione era la migliore rispetto agli altri per questo sostegno al positivismo. Il positivismo secondo Alf Ross

Primo passo per comprendere il dibattito tra giusnaturalismo e positivismo giuridico: consiste nel capire quale sia la definizione di "positivismo giuridico" in questo dibattito, perché Ross disse molte volte succede che la discussione tra i principianti nei dibattiti non si capisce bene quali siano le posizioni centrali delle due tesi in conflitto, bisogna quindi definire i due temi di confronto ed analizzarne le tesi e concetti e i sensi compatibili e non, ma prima bisogna chiarire i concetti nel dibattito. Questo primo passo di definizione dei termini centrali deve essere applicato a tutti i tipi di dibattiti, altrimenti il dibattito è inutile.

PG e giusnaturalismo come punti di vista

Come punti di vista il positivismo giuridico PG e giusnaturalismo si definiscono: PG è una

La concezione empirista e antimetafisica si basa su una visione del mondo che considera esistente solo ciò che può essere verificato empiricamente. Questa ontologia nega l'esistenza di valori che occupano un mondo diverso da quello dei fatti empirici, e quindi non permette di sostenere che i giudizi di valore siano veri o falsi.

Il giusnaturalismo, invece, è anti-empirista e metafisico. Sostiene che oltre ai fatti empirici esistano altre dimensioni che ci permettono di determinare l'oggettiva falsità o verità dei giudizi di valore delle norme. Quindi, le due concezioni sono opposte se si guarda da questa definizione.

L'empirismo del positivismo è critico perché, oltre ai fatti naturali, ammette anche l'esistenza di fatti istituzionali. Questi sono fatti la cui esistenza non dipende solo dalla natura, ma anche dalle norme costitutive che gli uomini si danno nella società. Ad esempio, il

matrimonio non è un fatto naturale ma istituzionale che dipende da convenzioni e regole, o la società di capitale si crea nella misura in cui vi sono delle regole che definiscono quella realtà giuridica o anche lo sport. Quindi il PG è empirista che ciò che sensorialmente si può costituire sono fatti naturali ma anche quelli istituzionali sono ammessi e regolati da norme, la partita di calcio sono fatti naturali per le 22 persone che corrono e calciano e cercano di buttare la palla in una rete, però diamo a quei fatti naturali una valenza istituzionale, tuttavia questo empirismo è antimetafisico cioè in realtà esistono solo i fatti per la conoscenza e in ultima analisi se riducessimo l'esistenza a ciò che effettivamente ha luogo nella realtà delle cose esisterebbero solo fatti naturali che poi successivamente avranno anche valenza istituzionale nella misura in cui esistono regole che vi danno valenza istituzionale.

ma dal punto di vista filosofico esistono solo i fatti naturali. Il giusnaturalismo crede che le norme siano vere o false se corrispondono a questa dimensione, se sosteniamo sia giusto non mentire allora sarà falsa la norma che permette di mentire e vera quella che la vieta. Esempio: tutte le disposizioni del codice civile sulla disposizione sarebbero false se accettiamo la visione dei giusnaturalisti, per il positivismo non esiste una dimensione dei valori oltre quella dei fatti naturali.

Due tesi fondamentali del Positivismo Giuridico

  1. Il diritto naturale non esiste (è una tesi meta-etica derivata dalla tesi secondo cui la morale oggettiva non esiste, non esiste alcun insieme di norme morali oggettive che possono fungere da condizione di verità da altre norme)
  2. Descrizione del diritto in termini oggettivi ed empirici cioè meramente valutativi e mediante la descrizione di fatti naturali o istituzionali quindi nel descrivere il diritto bisogna evitare
di usare giudizi morali, senza bisogno di fareuso di concetti morali (diverse concezioni del PG hanno diverse spiegazioni deifatti che compongono il diritto).Il realismo giuridico pone accento sul fatto che il diritto sia frutto dellecooperazione del potere legislativo e giudiziario di testi interpretati da organigiudiziali, mentre per il positivismo normativistico sostiene che questacooperazione si da in casi marginali nei casi in cui il prodotto dell’attivitàlegislativa abbia dei difetti, non terminato, contraddittorio, poco chiaro o non hadisciplinato e quindi a questo punto rimedia ed interviene il giudice che fungeda legislatore che è stato poco chiaro etc, questo verrà negato dalneocostituzionalismo perché vi è sempre il modo di risolvere un problemasistematico mediante appello a giudizi morali, che i positivisti sostengono che lamorale oggettiva non esista e anche se esistesse dovrebbe essere espunta.Il concetto rossiano di diritto

I concetti fondamentali del dibattito è necessario definire la definizione di diritto naturale che riguarda la morale:

La morale ha a che fare coi fini etici ultimi e il destino dell'uomo, quella disciplina che indaga quali siano i valori ultimi che sovraintendono alla vita e al genere umano,

Il diritto naturale si occupa delle norme che devono governare la vita dell'uomo nella società civile.

Quindi quelle norme che sovraintendono all'organizzazione dello Stato, alla giustizia.

Quindi il diritto naturale è un insieme di norme rivolte alle autorità normative e al legislatore della società e deve essere seguita dal legislatore, è rivolto anche ai singoli consociati nel momento in cui accedendo al diritto naturale si danno una risposta se le autorità hanno seguito o meno il diritto naturale, quindi se hanno obbedito, però in primis il diritto naturale detta le norme che devono essere eseguite dal legislatore.

Per emanare le norme di diritto positivo, il PG non sostiene il positivismo. Ross fornisce anche una definizione negativa del positivismo, non solo in positivo. Il PG non nega le connessioni empiriche che di fatto si danno tra diritto e morale. Esistono diversi sistemi morali che possono influire in una società. La morale è soggettiva, quindi si basa sulle preferenze morali di ciascun individuo, che influiscono sulle sue scelte. Inoltre, c'è la morale sociale, che è la morale più diffusa all'interno di una comunità sociale. Essa rappresenta l'insieme delle norme vigenti di una società e si manifesta nell'uso di tali norme e attraverso la critica di coloro che non le rispettano nel gruppo sociale. In alcuni casi, si può arrivare alla violenza per chi non rispetta tali norme. Nelle società evolute, si ammette che le concezioni morali

Formattazione del testo

nelle società possano essere diver

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Publisher
A.A. 2020-2021
177 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francesca.123 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ratti Giovan Battista.