Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Se tutti i furti devono essere puniti (premessa maggiore) e Tizio ha commesso un furto
(premessa minore), allora dev’essere punito (conclusione), altrimenti va assoluto: questa, in
soldoni, la filosofia illuministica di Beccaria. Questa ottima filosofia normativa del diritto
penale non era però una buona teoria cognitiva del ragionamento giudiziale in genere, per
due ragioni principali.
La prima ragione, meno importante, è che essa occulta il ruolo dell’interpretazione. La
seconda ragione invece. Per ragioni empiriche e logiche, non meramente psicologiche, i
giudici non partono dalla premessa maggiore ma dai fatti del caso.
L’odierna teoria del ragionamento giuridico adotta il sillogismo giudiziale come uno schema
per studiare e controllare i vari passaggi del ragionamento del giudice.
corrisponde alla
La giustificazione esterna in fatto, o della premessa minore,
motivazione in fatto delle sentenze: la parte in cui il giudice di merito giustifica la propria
ricostruzione dei fatti.
Per il principio di legalità, infatti, ogni decisione giudiziale dev’essere motivata in base a 21
leggi. Eppure, nello stato giurisdizionale, parzialmente sopravvissuto nella cultura di common
law, le sentenze più antiche contengono solo la presentazione dei fatti e la decisione.
corrisponde alla
La giustificazione esterna in diritto, o della premessa maggiore,
motivazione in diritto: la parte della sentenza in cui il giudice adempie all’obbligo di
motivazione giustificando scelta e interpretazione delle disposizioni rilevanti . Quali queste
disposizioni siano, naturalmente, lo decide lo stesso giudice sulla base dei fatti e delle leggi
vigenti.
Solo quando le norme rilevanti sono state individuate le disposizioni vengono definitivamente
interpretate in modo da esprimere norme valide, vigenti e/o applicabili: stavolta anche
internamente applicabili, ossia idonee a risolvere il caso.
Solo a questo punto il giudice interpreta, ossia formula uno o più enunciati interpretativi, della
forma “la disposizione D significa la norma N”, riformulando gli enunciati interpretandi in
enunciati interpretati, prodotti dall’interpretazione. L’interpretazione è la
riformulazione di enunciati interpretandi, tramite enunciati interpretativi, in enunciati
interpretati.
Infine, il giudice giustifica la propria interpretazione ricorrendo ad argomenti interpretativi. Gli
argomenti interpretativi adempiono a due funzioni principali: secondo il formalismo
interpretativo, aiutano a trovare un’interpretazione (funzione euristica); secondo scetticismo e
realismo, invece, servono soprattutto a giustificare la scelta dell’interpretazione (funzione
giustificativa). corrisponde
La giustificazione interna, ossia la conclusione del sillogismo giudiziale,
al dispositivo della sentenza: la parte del documento che riporta la decisione. La conclusione
segue internamente, necessariamente, logicamente dalle premesse : ma ciò richiede almeno
tre puntualizzazioni. Primo, la necessità non è assoluta bensì relativa alle premesse.
Secondo, la deduzione non riguarda enunciati ma significati, non disposizioni ma norme: più
precisamente norme astratte, proposizioni empiriche e norme concrete. Terzo, più che
dedotta dalle premesse, la conclusione non deve contrastare con esse. Più che di deducibilità,
dunque si tratta di non antinomicità: la conclusione non può contraddire le premesse,
altrimenti è viziata da contraddittorietà della motivazione.
_______________________________________________________________________________________________
L’argomentazione dell’interpretazione
L’argomentazione è considerata solo come l’insieme degli argomenti usati per giustificare
l’interpretazione: ragioni non logicamente vincolanti ma solo retoricamente più o meno
persuasive.
Articolo 12:
- primo comma, dedicato all’interpretazione in senso stretto: il giudice, applicando la legge,
deve giustificarne l’interpretazione con l’argomento letterale o del significato proprio delle
parole, e/o con l’argomento psicologico o dell’intenzione del legislatore
- secondo comma, dedicato all’integrazione del sistema giuridico in caso di lacuna, dispone
che ove manchi una precisa disposizione, dunque, il giudice è autorizzato a produrre norme
implicite per analogia legis o, in mancanza, per analogia iuris.
I due argomenti del primo comma sono interpretativi, cioè giustificano attribuzioni di
significato a disposizioni; i due del secondo sono integrativi, ossia produttivi di norme
implicite, ricavate da disposizioni già dotate di altri significati.
o del significato proprio delle parole, è in realtà un’intera famiglia di
L’argomento letterale,
argomenti che invocano tutti il rispetto della formulazione canonica della norma. Questa
dovrebbe fungere da limite ultimo all’attribuzione di significato .
Il letterale è l’argomento interpretativo per antonomasia: benché necessaria, peraltro,
l’interpretazione letterale non è mai sufficiente.
L’interpretazione letterale di un testo può variare nel tempo. Anzitutto perché il testo
può cambiate senso; poi, perché l’interprete cambia il contesto, gli altri testi con cui il testo
interpretato fa sistema; infine, perché cambia il contesto. 21
o dell’intenzione del legislatore chiede di attribuire a una
L’argomento psicologico,
disposizione il significato già attribuito dallo stesso autore, e desumibile dai lavori preparatori :
atti parlamentari per le leggi, atti della costituente per la costituzione. Si tratta però di
legislatori collegiali.
L’argomento psicologico è l’unico esempio di metodo interpretativo detto soggettivo, preferito
solo per l’interpretazione di contratti e trattati internazionali.
si intendono due argomenti diversi: una variante
Per l’argomento a contrario
dell’argomento letterale, meramente interpretativa, e un argomento a sé stante, produttivo .
L’argomento a contrario in senso stretto, insomma, stabilisce che se il legislatore dispone
qualcosa per un oggetto o soggetto, dispone l’opposto per qualsiasi altro oggetto o soggetto.
L’argomento a contrario in senso stretto è talvolta prescritto da tutte le disposizioni che,
esplicitamente o implicitamente, vietano l’analogia.
Anche il quarto argomento, detto analogia legis, o argomento analogico, o a simili ad
simile, può presentare due forme. La prima forma si chiama normalmente interpretazione
estensiva, ovviamente rispetto alla letterale; la seconda forma dell’argomento si chiama
integrazione.
Il giudice preferisce di solito l’interpretazione estensiva: a volte per aggirare il divieto
dell’analogia previsto dall’articolo 14 delle preleggi per leggi penali ed eccezionali, altre volte
per scaricare sul legislatore ogni responsabilità delle scelte dello stesso giudice.
Lo schema del ragionamento per analogia può dividersi in quattro passaggi: apertura della
lacuna; ricerca del caso simile; individuazione della norma esplicita che lo regola; produzione
di una norma implicita che regoli il caso non regolato.
L’argomento dell’analogia iuris, o dei principi, consente che, ove non si riescano a reperire
norme esplicite che regolano casi simili o materie analoghe, si possa ricorrere ai “principi
generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. Con questa formulazione ridondante il
legislatore del 1942 voleva ribadire che il sistema giuridico dello stato legislativo non può
essere etero-integrato in base al diritto naturale, ma solo auto-integrato, in base ai propri
principi generali.
Principi generali si presta a essere inteso anche nel senso di principi costituzionali.
consente di distinguere, entro un caso astratto
L’argomento della dissociazione
espressamente regolato, un sotto-caso meno astratto non regolato, che fa eccezione: per il
quale, cioè si produce una regola implicita, che prevale sulla regola esplicita in base al
principio di specialità.
Proprio perché il caso dissociato è pur sempre regolato, e la lacuna è meramente assiologica,
che la norma generale sia derogata dalla norma speciale è giustificato solo ove possa addursi
un principio a favore della seconda.
o della ratio legis, consente di interpretare una disposizione in
L’argomento teleologico,
base agli scopi – non soggettivamente perseguiti dal legislatore, ma – oggettivamente
adempiuti dalla norma.
Funzionano come argomenti teleologici, al servizio di un’interpretazione della legislazione
detta perciò evolutiva, i principi chiamati direttivi: questi ammettono solo l’attuazione da
parte del legislatore, non l’applicazione da parte del giudice.
è una famiglia di argomenti imparentati solo dal riferimento al
L’argomento sistematico
sistema in senso lato e all’esigenza di coerenza fra le norme. È una forma di argomentazione
sistematica usata nello stato costituzionale anche l’interpretazione adeguatrice .
Forme di argomento sistematico molto usate nella tradizione continentale, specie nello stato
legislativo sono invece: l’argomento topografico o della sedes materiae, che desume il
significato della disposizione dalla sua collocazione in un documento; l’argomento
dogmatico-concettualistico, che ricava tale significato da una sistematica e/o da
ridefinizioni dottrinali; l’argomento del combinato disposto fra due disposizioni; più in
generale, l’argomento della coerenza, che fra due possibili significati di una disposizione 21
sceglie quello non antinomico con altre norme.
L’argomento equitativo ha carattere residuale: l’interpretazione più equa e/o giusta, o
meno iniqua o ingiusta, cioè, non va preferita in quanto tale, come pretendono molti filosofi
costituzionalisti, ma solo in quanto è già suggerita da altri argomenti giuridici, e la sua equità
la fra preferire ad altre possibili interpretazioni anch’esse giuridiche.
L’argomento autoritativo, o ex authoritate conserva grande importanza pratica nella forma
del precedente giudiziale, o piuttosto della giurisprudenza dominante. Nel common law una
decisione giudiziale può essere motivata anche in base a un solo precedente. Nel civil law
nessun precedente vincola il giudice se non lo persuade: egli è soggetto solo alla legge.
Proprio come i criteri di soluzione delle antinomie e d’integrazione delle lacune, gli argomenti
sono principi: interpretativi, integrativi o entrambe le cose. Gli argomenti sono plurimi,
confliggenti e generici: quali prevalgano dipende dai casi e dai giudici.
________________________________________________________________