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Estratto del documento

Se tutti i furti devono essere puniti (premessa maggiore) e Tizio ha commesso un furto

(premessa minore), allora dev’essere punito (conclusione), altrimenti va assoluto: questa, in

soldoni, la filosofia illuministica di Beccaria. Questa ottima filosofia normativa del diritto

penale non era però una buona teoria cognitiva del ragionamento giudiziale in genere, per

due ragioni principali.

La prima ragione, meno importante, è che essa occulta il ruolo dell’interpretazione. La

seconda ragione invece. Per ragioni empiriche e logiche, non meramente psicologiche, i

giudici non partono dalla premessa maggiore ma dai fatti del caso.

L’odierna teoria del ragionamento giuridico adotta il sillogismo giudiziale come uno schema

per studiare e controllare i vari passaggi del ragionamento del giudice.

corrisponde alla

La giustificazione esterna in fatto, o della premessa minore,

motivazione in fatto delle sentenze: la parte in cui il giudice di merito giustifica la propria

ricostruzione dei fatti.

Per il principio di legalità, infatti, ogni decisione giudiziale dev’essere motivata in base a 21

leggi. Eppure, nello stato giurisdizionale, parzialmente sopravvissuto nella cultura di common

law, le sentenze più antiche contengono solo la presentazione dei fatti e la decisione.

corrisponde alla

La giustificazione esterna in diritto, o della premessa maggiore,

motivazione in diritto: la parte della sentenza in cui il giudice adempie all’obbligo di

motivazione giustificando scelta e interpretazione delle disposizioni rilevanti . Quali queste

disposizioni siano, naturalmente, lo decide lo stesso giudice sulla base dei fatti e delle leggi

vigenti.

Solo quando le norme rilevanti sono state individuate le disposizioni vengono definitivamente

interpretate in modo da esprimere norme valide, vigenti e/o applicabili: stavolta anche

internamente applicabili, ossia idonee a risolvere il caso.

Solo a questo punto il giudice interpreta, ossia formula uno o più enunciati interpretativi, della

forma “la disposizione D significa la norma N”, riformulando gli enunciati interpretandi in

enunciati interpretati, prodotti dall’interpretazione. L’interpretazione è la

riformulazione di enunciati interpretandi, tramite enunciati interpretativi, in enunciati

interpretati.

Infine, il giudice giustifica la propria interpretazione ricorrendo ad argomenti interpretativi. Gli

argomenti interpretativi adempiono a due funzioni principali: secondo il formalismo

interpretativo, aiutano a trovare un’interpretazione (funzione euristica); secondo scetticismo e

realismo, invece, servono soprattutto a giustificare la scelta dell’interpretazione (funzione

giustificativa). corrisponde

La giustificazione interna, ossia la conclusione del sillogismo giudiziale,

al dispositivo della sentenza: la parte del documento che riporta la decisione. La conclusione

segue internamente, necessariamente, logicamente dalle premesse : ma ciò richiede almeno

tre puntualizzazioni. Primo, la necessità non è assoluta bensì relativa alle premesse.

Secondo, la deduzione non riguarda enunciati ma significati, non disposizioni ma norme: più

precisamente norme astratte, proposizioni empiriche e norme concrete. Terzo, più che

dedotta dalle premesse, la conclusione non deve contrastare con esse. Più che di deducibilità,

dunque si tratta di non antinomicità: la conclusione non può contraddire le premesse,

altrimenti è viziata da contraddittorietà della motivazione.

_______________________________________________________________________________________________

L’argomentazione dell’interpretazione

L’argomentazione è considerata solo come l’insieme degli argomenti usati per giustificare

l’interpretazione: ragioni non logicamente vincolanti ma solo retoricamente più o meno

persuasive.

Articolo 12:

- primo comma, dedicato all’interpretazione in senso stretto: il giudice, applicando la legge,

deve giustificarne l’interpretazione con l’argomento letterale o del significato proprio delle

parole, e/o con l’argomento psicologico o dell’intenzione del legislatore

- secondo comma, dedicato all’integrazione del sistema giuridico in caso di lacuna, dispone

che ove manchi una precisa disposizione, dunque, il giudice è autorizzato a produrre norme

implicite per analogia legis o, in mancanza, per analogia iuris.

I due argomenti del primo comma sono interpretativi, cioè giustificano attribuzioni di

significato a disposizioni; i due del secondo sono integrativi, ossia produttivi di norme

implicite, ricavate da disposizioni già dotate di altri significati.

o del significato proprio delle parole, è in realtà un’intera famiglia di

L’argomento letterale,

argomenti che invocano tutti il rispetto della formulazione canonica della norma. Questa

dovrebbe fungere da limite ultimo all’attribuzione di significato .

Il letterale è l’argomento interpretativo per antonomasia: benché necessaria, peraltro,

l’interpretazione letterale non è mai sufficiente.

L’interpretazione letterale di un testo può variare nel tempo. Anzitutto perché il testo

può cambiate senso; poi, perché l’interprete cambia il contesto, gli altri testi con cui il testo

interpretato fa sistema; infine, perché cambia il contesto. 21

o dell’intenzione del legislatore chiede di attribuire a una

L’argomento psicologico,

disposizione il significato già attribuito dallo stesso autore, e desumibile dai lavori preparatori :

atti parlamentari per le leggi, atti della costituente per la costituzione. Si tratta però di

legislatori collegiali.

L’argomento psicologico è l’unico esempio di metodo interpretativo detto soggettivo, preferito

solo per l’interpretazione di contratti e trattati internazionali.

si intendono due argomenti diversi: una variante

Per l’argomento a contrario

dell’argomento letterale, meramente interpretativa, e un argomento a sé stante, produttivo .

L’argomento a contrario in senso stretto, insomma, stabilisce che se il legislatore dispone

qualcosa per un oggetto o soggetto, dispone l’opposto per qualsiasi altro oggetto o soggetto.

L’argomento a contrario in senso stretto è talvolta prescritto da tutte le disposizioni che,

esplicitamente o implicitamente, vietano l’analogia.

Anche il quarto argomento, detto analogia legis, o argomento analogico, o a simili ad

simile, può presentare due forme. La prima forma si chiama normalmente interpretazione

estensiva, ovviamente rispetto alla letterale; la seconda forma dell’argomento si chiama

integrazione.

Il giudice preferisce di solito l’interpretazione estensiva: a volte per aggirare il divieto

dell’analogia previsto dall’articolo 14 delle preleggi per leggi penali ed eccezionali, altre volte

per scaricare sul legislatore ogni responsabilità delle scelte dello stesso giudice.

Lo schema del ragionamento per analogia può dividersi in quattro passaggi: apertura della

lacuna; ricerca del caso simile; individuazione della norma esplicita che lo regola; produzione

di una norma implicita che regoli il caso non regolato.

L’argomento dell’analogia iuris, o dei principi, consente che, ove non si riescano a reperire

norme esplicite che regolano casi simili o materie analoghe, si possa ricorrere ai “principi

generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. Con questa formulazione ridondante il

legislatore del 1942 voleva ribadire che il sistema giuridico dello stato legislativo non può

essere etero-integrato in base al diritto naturale, ma solo auto-integrato, in base ai propri

principi generali.

Principi generali si presta a essere inteso anche nel senso di principi costituzionali.

consente di distinguere, entro un caso astratto

L’argomento della dissociazione

espressamente regolato, un sotto-caso meno astratto non regolato, che fa eccezione: per il

quale, cioè si produce una regola implicita, che prevale sulla regola esplicita in base al

principio di specialità.

Proprio perché il caso dissociato è pur sempre regolato, e la lacuna è meramente assiologica,

che la norma generale sia derogata dalla norma speciale è giustificato solo ove possa addursi

un principio a favore della seconda.

o della ratio legis, consente di interpretare una disposizione in

L’argomento teleologico,

base agli scopi – non soggettivamente perseguiti dal legislatore, ma – oggettivamente

adempiuti dalla norma.

Funzionano come argomenti teleologici, al servizio di un’interpretazione della legislazione

detta perciò evolutiva, i principi chiamati direttivi: questi ammettono solo l’attuazione da

parte del legislatore, non l’applicazione da parte del giudice.

è una famiglia di argomenti imparentati solo dal riferimento al

L’argomento sistematico

sistema in senso lato e all’esigenza di coerenza fra le norme. È una forma di argomentazione

sistematica usata nello stato costituzionale anche l’interpretazione adeguatrice .

Forme di argomento sistematico molto usate nella tradizione continentale, specie nello stato

legislativo sono invece: l’argomento topografico o della sedes materiae, che desume il

significato della disposizione dalla sua collocazione in un documento; l’argomento

dogmatico-concettualistico, che ricava tale significato da una sistematica e/o da

ridefinizioni dottrinali; l’argomento del combinato disposto fra due disposizioni; più in

generale, l’argomento della coerenza, che fra due possibili significati di una disposizione 21

sceglie quello non antinomico con altre norme.

L’argomento equitativo ha carattere residuale: l’interpretazione più equa e/o giusta, o

meno iniqua o ingiusta, cioè, non va preferita in quanto tale, come pretendono molti filosofi

costituzionalisti, ma solo in quanto è già suggerita da altri argomenti giuridici, e la sua equità

la fra preferire ad altre possibili interpretazioni anch’esse giuridiche.

L’argomento autoritativo, o ex authoritate conserva grande importanza pratica nella forma

del precedente giudiziale, o piuttosto della giurisprudenza dominante. Nel common law una

decisione giudiziale può essere motivata anche in base a un solo precedente. Nel civil law

nessun precedente vincola il giudice se non lo persuade: egli è soggetto solo alla legge.

Proprio come i criteri di soluzione delle antinomie e d’integrazione delle lacune, gli argomenti

sono principi: interpretativi, integrativi o entrambe le cose. Gli argomenti sono plurimi,

confliggenti e generici: quali prevalgano dipende dai casi e dai giudici.

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Dettagli
A.A. 2018-2019
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AndreaMartelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Del Bo Corrado.