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DIRITTO PUBBLICO
(1) ORDINAMENTI GIURIDICI
DIRITTO: In generale il termine “diritto”, insieme a “ordinamento” e “giuridico” indicano la presenza, nelle
comunità sociali, di un insieme di prescrizioni che ne regolano la vita e i rapporti. Questi tre elementi sono collegati
tra loro dando luogo a dei sistemi noti come strutture ordinamentali (istituzioni che agiscono attraverso chi vi
partecipa – finzione: uomini) che rispecchiano la composizione della società e l’esistenza di una volontà regolatrice e
per questo definiti giuridici. Questi termini, in senso più tecnico, sono stati collegati a fenomeni del mondo politico
costituiti da strutture e istituzioni che perseguono finalità di ordine generale e caratterizzati dalla volontà di
prevalere su ogni altro ordinamento sociale.
DIRITTO POSITIVO: Diritto prodotto dagli Stati (stabilire a quali fatti sono riconducibili effetti rilevanti per il mondo
giuridico e a quali di essi è riconosciuta la capacità di costituire fonti di produzione del diritto oggettivo), prodotto di
un’evoluzione storica e rappresenta il diritto vigente in un certo momento storico.
DIRITTO NATURALE: Diritto che scaturisce dalla natura umana, insito in essa e nei suoi valori, usi e costumi. E’ un
diritto superiore ad ogni altro legato all’esigenza di ancorare regole e valori degli uomini, all’esistenza di principi e
diritti fondamentali inviolabili che, come sancito dalle costituzioni, non cambierebbero con il mutamento delle
concezioni morali [art. 2: base attraverso quale far evolvere il diritto positivo, influenzato da quello naturale]
DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO: La distinzione tra diritto privato e diritto pubblico risale al diritto romano, secondo
cui il diritto pubblico era inteso come parte dell’ordinamento legato alle relazioni tra le istituzioni della Repubblica e
all’esercizio del potere di governo (organizzazione società, studio delle istituzioni interne; ha inizio con la Rivoluzione
Francese e la società industriale; si concentra sul valore del singolo che non può essere schiacciato dalle istituzioni);
il diritto privato era legato ai rapporti tra i cittadini, giustiziabili davanti ai tribunali.
FATTO E ATTO GIURIDICO: Qualsiasi fenomeno che in un ordinamento giuridico produce effetti giuridici. I fatti
giuridici sono fenomeni del mondo naturale in cui non vi è volontà umana nell’accadimento (eventi naturali, nascita,
morte). Gli atti sono fatti in cui vi è volontà umana nella produzione dell’evento (nel caso di atto non intenzionale,
colposo, incapacità di intendere e volere viene collegato al fatto.) e che esiste quando questa volontà è espressione
di un potere giuridico. L’atto giuridico risulta essere valido se è conforme alla disciplina del potere di cui è
espressione ed è efficace se è in grado di produrre immediatamente gli effetti previsti.
NULLITA’ ASSOLUTA: quando un atto risulta essere non idoneo a produrre effetti giuridici a causa della mancanza
dei requisiti essenziali che devono esistere affinché un atto esista giuridicamente (non-atto); inesistenza giuridica.
La nullità di un atto può esser fatta valere da chiunque e non ha prescrizione o decadenza, può valere in ogni
momento (a meno che la legge non ne preveda la sanabilità); irretroattività.
ANNULLABILITA’: Un atto annullabile produce effetti fino a quando non viene annullato, momento in cui si ha una
perdita degli effetti ottenuti in precedenza. Può essere sanato ; retroattività.
FATTISPECIE GIURIDICA: indica il fatto che l’ordinamento giuridico (norma) precede come causativo di un evento
giuridico ed è astratta se si considera la previsione normativa e concreta se si considera il fatto che si è verificato.
Può essere semplice se per la produzione dell’evento la norma prevede il verificarsi di un solo fatto (nascita, morte,
vendita bene) o complessa se si prevedono fatti collegati tra loro (fattispecie a formazione progressiva).
PROCEDIMENTO: rappresenta un concetto più ampio della fattispecie complessa e comprende un insieme di fatti
che, seppur collegati tra loro, non sono concatenati per la produzione di un unico evento ma danno luogo a diversi
eventi.
TEMPO E LUOGO: Fatti e atti si realizzano in un dato momento temporale (prescrizione, usucapione, decadenza),
per delimitare il potere conferito ad un soggetto o organo, e in un determinato spazio, utile per individuare il luogo
in cui si deve adottare un atto o un comportamento.
(2) FONTI DEL DIRITTO
FONTE DEL DIRITTO: Qualunque fatto o atto manifestazione di diritto, ovvero produttivo di effetti giuridici. Tuttavia,
nella realtà non tutti i fatti o atti produttivi di effetti giuridici sono considerati fonti, esclusività riservata a atti e fatti
che formano oggetto di determinate e specifiche discipline dell’ordinamento.
FONTI DI PRODUZIONE: La più specifica fonte di diritto ; produce il diritto oggettivo attraverso prescrizioni
normative che stabiliscono regole di comportamento e organizzazione. In questa visione viene considerato un potere
riconosciuto ad alcuni soggetti o organi di porre in essere queste prescrizioni. Qualunque fatto o atto produttivo di
effetti giuridici rilevanti
FONTI DI COGNIZIONE: Rappresentano la modalità con cui le fonti si manifestano, ad esempio la pubblicazione di
una legge nella Gazzetta.
NORMA GIURIDICA: Stabilisce un modello di comportamento o organizzazione, è prescrittiva. La norma è
caratterizzata dalla generalità , astrattezza e novità (non deve prescrivere atti o fatti che producono effetti giuridici
già esistenti). Il concetto di norma non comprende gli atti di carattere generale, come ad esempio i bandi di
concorso, che non costituiscono prescrizioni ma provvedono all’esercizio di specifiche attività amministrative.
La norma inoltre gode del requisito di imperatività, ovvero è accompagnata da una sanzione che ne assicura
l’osservanza.
Precetto normativo, parte dell’articolo/legge. Più norme compongono i Comma e possono essere eliminate mantenendo comunque la validità della legge.
[es (Art. 81-comma1) : (I°)Lo stato …, (II°) tenendo conto…,].
(1)
GERARCHIA DELLE FONTI : Non tutte le fonti hanno stesso valore, sono ordinate secondo diversi criteri:
gerarchico : in cui le fonti sono ordinate in base all’importanza, dunque la fonte di grado superiore prevale su
quella inferiore (Costituzione su tutto).
competenza : a volte non è possibile stabilire quale fonte sia superiore poiché, come nel caso di leggi statali e
regionali, alcune materie sono riservate in tutto o in parte a determinate fonti con esclusione di altre. In questo caso
è quindi necessario andare a rilevare la competenza in materia delle differenti fonti [Art. 117].
cronologico : se i primi due criteri non sono applicabili, poiché, ad esempio, si hanno leggi emesse da stesso rogano
competente e di stesso grado, la norma successiva prevale su quella precedente.
Questa gerarchia di fonti causa alcune RISERVE di discipline [Art. 117; Art. 40] che possono essere assolute se
soltanto una determinata fonte può disciplinare una specifica materia o relativa se una determinata fonte stabilisce i
principi relativi ad una materia lasciando ulteriori discipline ad altre fonti.
FONTI SCRITTE E NON SCRITTE: Le fonti scritte (legge)sono quelle che necessitano di una forma sostanziale per
esistere, espressione di volontà proveniente da un determinato soggetto. Le fonti non scritte (consuetudine) sono
quelle che si concretano in principi (immanenti nell’ordinamento) o che si formano senza determinati procedimenti.
LEGGE: E’ la fonte scritta per eccellenza. E’ redatta in articoli che si suddividono in commi (parte dell’articolo
compresa tra due a capo che può comprendere una o più prescrizioni normative). La legge in senso formale si
riferisce agli atti esercitati dalla funzione legislativa (Stato,regioni,province), mentre la legge in senso materiale si
riferisce ad atti e fatti a contenuto normativo.
Un provvedimento normativo viene definito Legge se viene approvato ugualmente nei due rami del Parlamento
(camera/senato). Prima dell’approvazione il provvedimento è definito disegno/progetto di legge.
CONSUETUDINE (usi): fonte non scritta. Affinché una consuetudine si formi è necessaria la ripetizione di un comportamento nel
tempo in grado di instaurarsi stabilmente in un contesto sociale, così che, in presenza delle medesime situazioni, questo venga
ripetuto. Questo fenomeno si verifica senza una volontà direttamente imposta. Il vincolo giuridico che una consuetudine, una
volta riconosciuta come regola sociale consuetudinaria, assume nell’ordinamento giuridico dipende dalle modalità in cui avviene
il suo riconoscimento come fonte del diritto, anche se non ha un grado nella gerarchia delle fonti in quanto è in grado di operare
in tutti i livelli di produzione normativa accanto alle altri fonti scritte di qualunque grado.
PRASSI: Simile alla consuetudine, indica il modo uniforme di comportarsi nel porre in essere un’attività; nel caso
delle istituzione indica la costanza della ripetizione dei comportamenti assunti dagli organi nell’esercizio dei poteri
conferiti. Non indica quindi una regola di comportamento ma una regolarità di comportamento.
NECESSITA’: rappresenta un fonte di diritto primaria in situazioni di necessità che richiedono azioni o interventi
straordinari ed urgenti, ma effettivamente non è una fonte di diritto in quanto rappresenta la condizione che può
consentire l’esercizio di un determinato potere o l’attivazione di un nuovo regolamento.
INTERPRETAZIONE: Procedimento logico per determinare il significato di atti e fatti, per individuare la norma e il suo
significato, il suo contenuto, così che possa essere applicato a fatti concreti. Il procedimento avviene attraverso la
figura dell’interprete (Corte costituzionale verifica costituzionalità degli atti legislativi : “diritto vivente”).
L’interpretazione può essere giurisprudenziale (giudici: si basa su sentenze passate emesse sullo stesso caso) o
dottrinale (proviene dalla scienza, dalla dottrina giuridica) e si affida a diversi criteri di analisi: grammaticale
(letterale, significato delle parole), logica, sintattica (periodo), teleologica (scopo, obbiettivo della legge),
sistematica (collocamento nel sistema delle norme, interpretazione in relazione al complesso delle disposizioni in
materia), storica (contesto nel quale si è evoluta la legge), autentica. L’interpretazione autentica proviene dal
legislatore che stabilisce formalmente e in modo autoritario il significato da attribuire ad una disposizione (che sarà a
sua volta interpretata dalla Corte costituzionale per la verifica della legittim