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Estratto del documento

Attribuzione dei gruppi parlamentari

Svolgono funzioni essenzialmente politiche. Il tempo in aula (facoltà di intervento) è ripartito fra i gruppi e non fra i singoli. I Presidenti dei gruppi partecipano.

Commissioni parlamentari

Sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (tra maggioranza e opposizione).

Composizione

  • MONOCAMERALI: composte di solo Deputati e di soli Senatori
  • BICAMERALI

Durata

  • PERMANENTI: svolgono la loro funzione per tutta la legislatura
  • TEMPORANEE: non per tutto la legislatura

Si riuniscono

  • IN SEDE REFERENTE: esaminano i progetti di leggi su cui poi riferiscono alle camere
  • SEDE REDIGENTE: redigono e approvano i progetti di legge articolo per articolo e rinviano all'Assemblea per l'approvazione finale
  • IN SEDE LEGISLATIVA O DELIBERANTE: esaminano e approvano testi di legge articolo per articolo e con votazione finale

Funzione legislativa: come si approva un disegno di legge

Art.70 "la funzione...

legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere"Art 71Il singolo parlamentare può presentare un disegno di legge mentre un ministro noIl popolo può presentare un disegno di legge in articoli che disciplinano una materia raccogliendo delle firme per l'eventuale approvazione FASI PER L'APPROVAZIONE DI UNA LEGGE ● INIZIATIVA LEGISLATIVA: ❖ GOVERNO non i singoli ministri(governativa) ❖ MEMBRI DEL PARLAMENTO singoli deputati o parlamentari(parlamentare) ❖ 50000 ELETTORI (popolare) ❖ CIASCUN CONSIGLIO REGIONALE (regionale) ❖ CNEL: nella materia economica e sociale ● FASE COSTITUTIVA con 3 procedure in sede legislativa/deliberante o in sede redigente: ⮚ PROCEDURA ORDINARIO O NORMALE: assegnazione alla commissione competente per materia e scelta del procedimento. TRATTAZIONE IN COMMISSIONE: discussione generale sul progetto di legge, discussione art. per art. o votazione di eventuali emendamenti, stesura di una o più relazioni. Uno o

più delle altre commissioni possono esprimere pareri

TRASMISSIONI ALL'ASSEMBLEA: discussione generale, esame e votazione art per art e voto sugli emendamenti e dichiarazione di voto e votazione finale.

se il progetto di legge viene approvato: TRASMISSIONE VOTAZIONE FINALE: il progetto di legge approvato da una camera è trasmesso all'altra. Se modificato è RITRASMESSO (NAVETTE PARLAMENTARI) alla prima camera finché entrambe le camere non la approvano⮚ ABBREVVIATA: art 72 comma 2. Tutti i termini di tempo sono ridotti a metà⮚ SPECIALE O DECENTRATA: commissioni in sede legislativa. L'esame. L'approvazione art per art e la votazione finale si svolgono in commissione

L'esame, l'approvazione art. per art e la votazione finale si svolgono in commissione

Fino al momento della votazione finale possono richiedere la procedura normale: governo:-GOVERNO-1/10 DEI MEMBRI DELLA CAMERA

Previa discussione generale in Assemblea Su richiesta

all'unanimità dei capigruppo o dei 4/5 dei componenti RISERVA D'ASSEMBLEA (procedimento legislativo ordinario) La costituzione nell'art.72 comma IV impone il procedimento ordinario (sede referente) per i progetti di legge in materia: - Costituzionale ed elettorale - Di delegazione europea - Di autorizzazione e ratificare trattati internazionali - Di approvazione di bilanci e consuntivi I regolamenti di camera e senato impongono inoltre il PROCEDIMENTO ORDINARIO per: - La conversione in legge dei decreti legge - La riappropriazione di progetti di legge rinviati alle camere dal presidente della repubblica QUORUM DELIBERATIVO E NUMERO LEGALE - NUMERO LEGALE/quorum costitutivo per la validità della seduta: la metà +1 dei componenti - MAGGIORANZA SEMPLICE/quorum deliberativo per la validità delle deliberazioni: la metà + 1 dei presenti ALTRI QUORUM DELIBERATIVI - MAGGIORANZA ASSOLUTA: per la validità delle deliberazioni: la metà +1 dei componenti

MAGGIORANZE QUALIFICATE: la costituzione prevede maggioranze dei 2/3 dei componenti, ad esempio agli articoli: 79 comma 1, 83 comma 2, 138 comma 3

PROMULGAZIONE: il presidente entro un mese dall'approvazione della legge può:

  • PROMULGARE: la legge approvata dalle camere
  • RINVIARE (art.74 Cost.) alle camere con un messaggio motivato, il testo della legge per una nuova deliberazione:

Se le camere:

  • approvano lo stesso testo/apportano modifiche richieste tutte, allora il p.d.r. deve procedere con l'approvazione
  • non riapprovano allora la legge non è promulgata

PUBBLICAZIONE: art.73 comma 3. Subito dopo la promulgazione il ministro della giustizia appone il SIGILLO DELLO STATO alla legge e provvede alla PUBBLICAZIONE del testo integrale

ENTRATA IN VIGORE: avviene entro 15 giorni dalla pubblicazione, ma questo termine può essere abbreviato o prolungato in sede di approvazione della legge.

Periodo tra pubblicazione e entrata in vigore: VACATIO

LEGISPROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI FONTI COSTITUZIONALI (art 138 Cost.)

Leggi costituzionali -> integrano

Leggi di revisione costituzionale -> modifica

CAMERA: Prima approvazione: maggioranza semplice

SENATO

Dopo 3 mesi (TERMINE DILATORIO)

SECONDA APPROVAZIONE da parte di camera e senato ma senza le NAVETTE PARLAMENTARI

CAMERA SENATO

MAGGIORANZA ASSOLUTA = 3 mesi per richiedere un referendum:

  • 500.000 elettori
  • 5 consigli regionali
  • 1/5 dei deputati no senatori

Allora il referendum richiesto (maggioranza favorevole/maggioranza non favorevole) oppure referendum non richiesto

OPPURE

MAGGIORANZA DEI 2/3 = la legge costituzionale è promulgata

LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

LIMITE ESPRESSO: art. 139 della cost.

LIMITI IMPLICITI: secondo la dottrina e la corte costituzionale non si possono modificare l'art 138 della Cost. c.d. LIMITE LOGICO che garantisce la rigidità della costituzione e i PRINCIPI FONDAMENTALI (parte 1 della costituzione)

REGOLAMENTI

PARLAMENTARI: Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti. Disciplinano l'organizzazione e le funzioni delle camere e delle loro articolazioni. Il rapporto con le altre fonti è regolato dal principio di competenza.

IL GOVERNO (sede a palazzo Chigi)

CONSIGLIO DEI MINISTRI (art.92 comma 1 Cost.) I:

  • Presidente del consiglio
  • Ministri, che possono essere:
    • Con portafoglio sono al vertice del ministero
    • Senza portafoglio=non sono a capo di un Ministero e ricevono deleghe dal Consiglio

Il governo non è titolare della funzione legislativa. Può esercitarla solamente in 2 ipotesi e con il controllo preventivo o successivo del parlamento (decreti legge e decreti legislativi).

POTERE NORMATIVO DEL GOVERNO:

FONTI PRIMARIE

  • DECRETI-LEGGE
  • DECRETI LEGISLATIVI

FONTI SECONTARIE: REGOLAMENTI GOVERNANTI GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO

  • Leggi di delegazione
  • Decreti legislativi (principi e criteri direttivi, entro il termine stabilito oggetto)
  1. DECERTO LEGGE LEGGE DI CONVERSIONE
  2. 60 giorni (casi straordinari di necessità e urgenza)
  3. ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: decreto legislativo (art.76 Cost. Art: 14 legge 400/1998)
  4. EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
  5. Il governo redige uno o più decreti legislativi rispettando oggetti, limiti personali e principi espressi nella legge delega
  6. In ogni momento il parlamento può revocare la delega:
    • IN MODO ESPICITO: con l'abrogazione della legge di delegazione
    • IN MODO IMPLICITO: esercitando il potere delegato
  7. Il decreto è DELIBERATO dal Consiglio dei Ministri
  8. Il decreto è EMANATO dal Presidente della Repubblica
  9. DECRETI LEGGE
  10. Atti normativi
  11. PROCEDURA DI ADOZIONE:
    • Deliberazione del consiglio dei ministri
    • Emanazione da parte del Presidente della Repubblica
    • Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:
      • Entrata in vigore immediata
      • Decorrenza del termine di 60 gg
    • Presentazione del d.l. alle Camere
    • Appena adottato dal Governo il decreto legge
  12. EFFICACIA DEI
DECRETI LEGGE Caso straordinario di necessità e di urgenza si può procedere con l'emanazione del decreto-legge. ALTRI LIMITI ALL'EMANAZIONE DI DECRETI-LEGGE Non è possibile: - Conferire deleghe legislative - Rinnovare disposizioni di decreto-legge non convertiti con voto espresso di una camera - Regolare rapporti giuridici sorti sulla base di decreto-legge non convertiti - Ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime - Emanare disposizioni che siano esercizio del potere di indirizzo e controllo del parlamento UNIONE EUROPEA Ordinamento derivato 3 pilastri fondamentali: diritti fondamentali riconosciuti a tutti, principio democratico, rule of law. Principio di disapplicazione: se viene emanata una fonte primaria difforme dalla fonte europea, ma la fonte italiana non può regolare una materia assegnata a quella europea. Non è superiore o inferiore rispetto a quella europea, ma la norma italiana viene messa.da parte per poter applicare quella normativa europea nel rispetto della costituzione italiana. Fondatori:
  • De Gasperi
  • Adenauer
  • Monet
  • Schumann
23 lingue diverse Con 28 (27 con la BREXIT) PAESI OBIETTIVI:
  • Creare il mercato interno
  • 4 libertà fondamentali per il mercato unico
    • Liberara circolazione
Art.11 della Cost. TRATTATI EUROPEI
  • 1952 CECA comunità europea del carbone e dell'acciaio: libera circolazione di questi beni e poi più tardi nascerà L'EURATOM
  • (1952 CED comunità europea di difesa: difesa comune dei Paesi europei)
  • 1957 TRATTATO DI ROMA 6 paesi europei (ITA, FR, GERM OCC, BELGIO, OLANDA, LUSSEMBURGO)
  • 1989 CADUTA DEL MURO DI BERLINO
  • 92 CRITERI PER ADESIONE A UE
  • 98 NEGOZIATI PER ALLARGAMENTO
  • 02 VERTICE DI COPENAGHEN APPROVA L'ALLARGAMENTO
  • Dopo 1957 altri trattati di adesione all'unione europea
  • 2007 TRATTATO DI LISBONA 2 anni per la ratifica: art 2
EURO COME MONETA UNICA: Può essere utilizzata

In tutta la ZONA EURO: Le monete hanno un lato comune e uno con i simboli nazionali

TRATTATO DI LISBONA 2007 ma entra in vigore nel 2009

Non si parla più di comunità ma di unione

Contenuto:

  • TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI
  • TITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI
  • TITOLO III: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI
  • TITOLO IV: DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE
  • TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DALL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SU
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara.g.r.23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Racca Gabriella Margherita.