Diritto pubblico
Parte introduttiva
Diritto: insieme di regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico (è comunque in continuo cambiamento). Il diritto viene quindi usato per interpretare il sistema giuridico. Le regole inoltre possono avere diverse funzioni:
- Funzione repressiva dei comportamenti socialmente pericolosi
- Allocativa: attribuzione agli individui e alla collettività di beni e servizi (diritto civile, tributario, amministrativo)
- Istitutiva dei poteri: istituzione ed assegnazione di poteri pubblici (diritto costituzionale, amministrativo, tributario, processuale)
Diritto pubblico e privato
Diritto pubblico: rapporto tra i pubblici poteri con i soggetti privati=>diritto costituzionale, amministrativo regionale e di enti locali, penale processuale e civile e amministrativo, penale, tributario.
Diritto privato: rapporto tra soggetti privati.
Gruppo sociale
Si tratta di un’aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla soddisfazione di interessi ed esigenze comuni. Può essere di tipo necessaria, come la famiglia o lo stato, o di tipo volontaria, come associazioni culturali, sportive, partito politico, sindacato…
All’interno di un gruppo sociale si creano dei rapporti tra i vari componenti e di conseguenza la creazione di regole che devono essere riconosciute ed approvate da tutti si membri. Sono definite:
- Regole istituzionali: valori su cui costruire il proprio gruppo sociale/principi fondamentali
- Regole organizzative (organizzazione e struttura del gruppo)
È necessario che il gruppo esprima un principio ordinatore: compone e risolve i conflitti tra i singoli interessi individuali e generali del gruppo sociale e stabilizza nel tempo tale composizione. Tale principio può operare come:
- Tirannia: prevalenza di alcuni sulla collettività
- Oligarchia: prevalenza di uno su tutti
- Aristocrazia: governo dei nobili (tale definizione è dal punto di vista storico)
- Democrazia: prevalenza proporzionale per il soddisfacimento degli interessi della collettività
Repubblica Italiana come gruppo sociale
- Regole istituzionali: sono i principi fondamentali che non possono essere modificati=> art.1-54 Cost. -> prima parte della costituzione sono i valori intorno ai quali si è costruito il gruppo sociale stato
- Regole organizzative: parte seconda della costituzione: art.55-139
Teoria istituzionale di Santi Romano
Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: ogni gruppo sociale costituisce un ordinamento giuridico. Secondo Santi Romano esiste:
- Ordinamento giuridico sovrano che non riconosce alcun soggetto sopra di sé, esercita quindi la pienezza dei poteri in una data area geografica
- Ordinamento giuridico derivato che deriva suoi poteri da un ordinamento superiore
Teoria normativistica di Hans Kelsen
Principio della gerarchia delle fonti. Ogni fonte deve rispettare la sua fonte superiore.
Teoria di Costantino Mortati
Fornisce l’interpretazione della costituzione:
- Senso formale: insieme dei principi e delle norme che reggono la collettività politica e la sua organizzazione, formalmente stabiliti in un testo scritto
- Senso materiale: Vivente – come viene applicata l’ordine concreto che caratterizza ogni società: ruolo di fatto esercitato dal gruppo politico predominante (law in action)
La costituzione e i suoi principi
Tutte le fonti che derivano dalla costituzione sono ad esse sottordinate. Formata da 139 articoli:
- 12 principi fondamentali artt.1-12
- Parte prima: diritti e doveri dei cittadini (non esiste un diritto se non c’è un dovere) artt.13-54
- Parte seconda: ordinamento della repubblica artt.55-139
- 18 disposizioni transitorie e finali -> specificano alcune norme costituzionali
Caratteristiche della costituzione
- Rigida: ci sono dei limiti per modificarla
- Espressi: forma repubblicana art.139
- Impliciti: principi fondamentali (sentenza costituzionale 1146 del 1988)
Per modificarla è necessario un procedimento aggravato e quindi non è sufficiente un procedimento ordinario.
- Lunga: su molti argomenti contiene una disciplina non limitata a generali enunciazioni di principio, ma si estende ad aspetti applicativi e di dettaglio. Disciplina quindi tutti i settori e gli aspetti fondamentali della vita giuridica, economica e sociale del paese. Contiene inoltre varie riserve di legge costituzionale demandando ad una fonte di pari grado l’attuazione di quanto da essa stabilito direttamente.
- Programmatica: individua gli obiettivi fondamentali da raggiungere per mezzo di c.d. programmatiche
- Norme programmatiche: non bastano a fondare situazioni giuridiche soggettive che il giudice possa soddisfare direttamente senza che sia il legislatore a fornire gli strumenti
- Norme precettive: sono norme immediatamente applicabili dall’interprete senza necessità di un’ulteriore attività legislativa
- Contrattata e aperta: è il risultato di un compromesso tra le varie forze politiche differenti presenti nell’assemblea costituente. Si orienta verso diverse scelte politiche, economiche e sociali che devono rispettare tutti i valori contenuti in essa.
Potere costituente
Definisce l’assetto e le regole dei valori della repubblica, crea un nuovo ordinamento giuridico che ribalta la situazione precedente. La costituzione si può interpretare in via evolutiva adattandosi alle nuove realtà.
Principi fondamentali della costituzione
Art. 1
“L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle sue forme e nei limiti della Costituzione.”
La sovranità appartiene al popolo che deve essere responsabile dei suoi diritti e doveri nello svolgere la sua funzione. Viene esercitata con strumenti di democrazia:
- Diretta: referendum
- Indiretta: elezioni politiche e amministrative
Si tratta di una repubblica democratica e quindi basata sul principio della separazione dei (3) poteri. In questo articolo: potere legislativo
Art. 2
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nella formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Si parla di:
- Diritti inviolabili dell’uomo (libertà)
- Solidarietà
La Repubblica riconosce questi diritti=>cìoè li trova nelle persone come esseri umani e senza distinzioni (non li dà ma non li può togliere).
3 livelli di tutela dei diritti:
- Singolo
- Nel gruppo sociale
- Individuo all’interno del gruppo sociale
Art. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Comma I: specifica l’uguaglianza davanti alla legge senza alcuna distinzione.
Comma II: rimuove gli ostacoli che limitano di fatto le libertà e l’uguaglianza dei cittadini per realizzare il pieno sviluppo della persona umana.
Principio di eguaglianza:
- In senso formale: impone:
- Divieto di discriminazione ingiustificata -> sottoposizione di tutti alla legge e vieta discriminazioni
- Obbligo di discriminazione giustificate -> non è legittimo disciplinare in modo diverso situazioni uguali e in modo uguale situazioni diverse
- In senso sostanziale: è una norma programmatica e impone:
- La rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’esercizio delle libertà fondamentali.
- Realizzazione della giustizia sociale.
Art. 4
Esprime il diritto e dovere al lavoro inteso come diritto sociale.
- Impone alla repubblica di realizzare delle leggi che adempiono a questo diritto (comma 1)
- Specifica il parere del singolo in base alle sue disponibilità e scelte
Dovero: concorre al progresso materiale o spirituale della società> dare il proprio contributo alla società. Il lavoro viene usato come criterio valutativo della posizione da attribuire ai cittadini nello stato.
Art. 5
Repubblica italiana (unità indivisibile): stato unitario che riconosce e promuove le autonomie - > idea di partecipazione e coinvolgimento di tutti i cittadini nella vita pubblica dell'autonomia.
- Autonomia: capacità di darsi norme giuridiche
- Decentramento: trasferimento di funzioni e compiti dal centro alla periferia
Art. 6
Tutela delle minoranza linguistiche.
Art. 7
Libertà di religione: rapporti tra stato e chiesa regolati dai Patti Lateranensi del 1929 e in seguito modificati nel 1984.
Art. 8
Pluralismo confessionale. Tutte le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge.
Art.33 ultimo comma si collega art.5 per le
Art. 9
Si collega agli articoli 33-34.
Libertà di ricerca scientifica: la repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, cui si affianca l’enunciazione della libertà dell’arte e della scienza al pari del relativo insegnamento (art.33 della Cost.).
Art.32 diritto alla salute: garantisce cure gratuite a tutti al massimo della qualità. In questo casi si è interpretato in via estensiva, cioè si è concesso di più rispetto a ciò che avevano stabiliti i costituenti. Secondo comma: trattamenti sanitari obbligatori (scritta nei tempi quando ancora c’erano i manicomi etc.…).
Art.33 primo comma (libertà d’insegnamento)
Art. 34 riguarda l’istruzione e viene collegato al 9 e al 4 (diritto al lavoro) che vanno a contribuire al realizzo del pieno sviluppo della persona umana.
Diritti sociali (vedi slide della libertà fondamentali e la sua evoluzione) sono collegati all’art.9 per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.
Art. 10
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa estradizione dello straniero per reati”
Riguarda il diritto internazionale consuetudinario e quindi il rapporto dell’ordinamento italiano con gli ordinamenti sovrani. In passato veniva regolato con il diritto bellico =>alleanze e trattati. Es. prigioniero non può essere ucciso.
Diritto internazionale pattizio (comma secondo)
Diritto di asilo =>terzo comma che viene limitato dalle condizioni stabilite dalla legge. Regolano e limitano i rapporti tra stato italiano e altri stati.
Art. 11
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
Scritto nell’immediato primo dopoguerra. La guerra di attacco e di aggressione non doveva più essere usata come strumento di conquista o di offesa verso altri popoli. Non usata per le controversie internazionali. Si può usare l’esercito per mantenere la pace.
- Peace keeping: mantenimento della pace tramite azioni delle forze armate
- Peace enforcing: usare l’aggressione per riportare la pace
Mentre nel secondo dopoguerra nasce l’ONU con cui si rinuncia alla piena sovranità per tali missioni (di pace) che vengono portate a termine tramite i caschi blu (collegato alle Nazioni Unite), ma ciò non ha del tutto funzionato perché il modello organizzativo dell’ONU dove i vincitori avevano quasi tutto il potere e dove era concesso il diritto di veto. Si sono quindi creati dei canali diversi per portare a termine tali missioni che quindi influenzano le decisioni di politica estera che a volte non sono legittimate dall’ONU, ma solo da un gruppo di Stati.
Integrazione europea avviata con il Trattato di Roma 1947. Ma solo se assicura pace e giustizia tra le Nazioni. Riconsiderazione dei termini pattuiti precedentemente con l’UE. È però diventato il collante tra Italia e trattati con l’UE.
Art. 12
“La bandiera della repubblica è tricolore italiano: verde, bianco, rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.”
Simbolo di identità
Costituzionalismo moderno
Nasce con le rivoluzioni liberali del XVIII sec. Quella francese del 1789 e quella americana del 1774/1781. Trova espressione in tre documenti fondamentali:
- Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino - Francia - 1789
- Dichiarazione di indipendenza - America - 1779
- Costituzione americana - America – 1787
Libertà fondamentali
Sono previste dalla Costituzione.
Nel ‘700
Inizialmente venivano viste come libertà negative. Limite negativo ai pubblici poteri a garanzia delle autonomie e indipendenza dell’individuo. Libertà dello stato = dovere di non interferenza e di astensione.
Nell’800
Con un’evoluzione dello stato sono poi diventate libertà positive portando così ad una partecipazione attiva del popolo. Libertà nello stato = dovere di azione positiva dei poteri pubblici.
Metà ‘900
Nascita dei diritti sociali per riequilibrare le disparità sociali tramite l'intervento dei pubblici poteri. Libertà mediante lo stato
Libertà personali
Libertà di domicilio art.14 PAG 159. Libertà di segretezza e libertà di comunicazione, stampa art. 15 PAG 161. Libertà di manifestazione del pensiero e di informazione Art.21 Cost pag. 162. Libertà di riunione art. 17 Cost pag.171.
Riunione: radunarsi volontario in un luogo e tempo predeterminati di una pluralità di persone o che perseguendo uno scopo comune e prestabilito. Possono svolgersi in:
- Luogo privato
- Luogo pubblico: è necessario un preavviso di 3 giorni prima della riunione per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica
- Luogo aperto al pubblico: qualsiasi luogo, materialmente separato dall'esterno, l’accesso al quale sia regolabile da chi ne ha la disponibilità giuridica
Libertà di associazione art 18 pag.173
Norma giuridica
Regola di comportamento per i componenti di un gruppo sociale. Possono essere:
- Scritte
- Non scritte
- Consuetudinarie
Caratteristiche
- Generalità: applicata ad una pluralità indeterminata di soggetti (le norme speciali si applicano ad ipotesi determinate)
- Astrattezza: ripetibilità dell’applicazione nel tempo (le norme eccezionali si riferiscono a specifiche situazioni e non sono ripetibili nel tempo)
Le consuetudini sono norme non scritte che non possono essere in contrasto con le norme scritte.
Atti e fatti giuridici
Atti giuridici: atti giuridicamente rilevanti; sono atti che derivano della volontà dell’uomo.
Fatti giuridici: fatti presi in considerazione per sé e non in quanto determinati da un’espressa manifestazione di volontà (Eventi naturali).
Tutte le regole giuridiche devono trovare applicazione in casi concreti e devono essere pesate nella loro effettività=>Principio di effettività: quando le norme vengono osservate.
Soggetti di diritto
- Persone fisiche: capacità giuridica con la nascita, capacità d’agire: 18 anni
- Persone giuridiche:
- Pubbliche
- Private
Posizioni giuridiche soggettive
- Di svantaggio/passive:
- Doveri = imputabili ad una generalità di soggetti previsti per soddisfare un interesse generale
- Obblighi = osservare un determinato comportamento nei confronti di determinati soggetti
- Oneri = soggetto può scegliere se tenere un determinato comportamento al fine di ottenere un certo risultato
- Di vantaggio/attive:
- Poteri giuridici
- Facoltà
- Diritti soggettivi = tutela diretta e immediatamente applicabile:
- Diritti assoluti: diritti fondamentali
- Diritti relativi: vincolano solo determinati soggetti
- Interessi legittimi = privi di tutela giuridica
1° parte: regole istituzionali: valori su cui si fonda il gruppo sociale. Regole relative all’organizzazione dello stato (regole organizzative/2° parte della costituzione). Norme cogenti: che si possono portare da esecuzione, cioè rivolgersi ad un giudice.
La fonti del diritto Cap V
Modi attraverso i quali il diritto nasce e si rinnova. Il monopolio della forza fisica è detenuto solo dallo stato. Ruolo centrale della legge come esito di un movimento che ha portato a accentrare la potestà normativa (solo alcuni organi possono emanare le norme giuridiche)
- Assolutismo: concentrare nelle mani del sovrano la potestà normativa (ex.re sole)
- Costituzionalismo moderno: idea di sovranità del parlamento rappresentato dal=>popolo come la nostra democrazia, ma si tratta di una democrazia indiretta => modo appropriato per regolare la nostra democrazia
- Costituzioni del dopoguerra (il secondo): principio del pluralismo sociale ed istituzionale
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