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Privilegi e immunità delle organizzazioni internazionali

Le immunità riconosciute agli enti internazionali da parte degli stati membri riguardano l'immunità dalla giurisdizione, l'immunità dall'esecuzione, l'inviolabilità della sede e degli archivi, le esenzioni di natura fiscale e altri privilegi di minore importanza.

Immunità dalla giurisdizione

L'immunità dalla giurisdizione è la sottrazione degli enti internazionali alla giurisdizione degli Stati membri. Con riguardo allo stato di sede, sarebbe dovuta a una norma internazionale consuetudinaria cui l'ordinamento statale si adegua, la stessa norma che per la maggior parte della dottrina assicura tale immunità agli Stati stranieri sul presupposto che agli enti sia riconosciuta la soggettività e che l'immunità internazionale spetti ad essi come agli stati.

Secondo un'altra concezione, la norma deriverebbe da una consuetudine internazionale e potrebbe essere estesa agli enti dove l'immunità è distinta da quella applicabile agli stati. Per gli enti a carattere universale e per i più importanti enti regionali sembra che debba essere inclusa tra le immunità necessarie al soddisfacimento dei fini istituzionali.

Gli accordi bilaterali e quelli di sede possono avere carattere autonomo quando stipulati con stati non membri dell'ente sul cui territorio quest'ultimo ha sede, o carattere aggiuntivo quando conclusi con uno Stato membro dell'ente che ha già sottoscritto l'eventuale convenzione generale sui privilegi e immunità.

Carattere funzionale dell'immunità

Dal carattere funzionale dell'immunità deriva che sono sottratte alla giurisdizione dello stato solo quelle attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali e che consentono il buon funzionamento dell'ente. Per stabilire quali siano tali attività sono stati utilizzati due diversi approcci metodologici:

  • Distinzione tra atti iure imperi e atti iure gestionis: si fonda sulla distinzione tra atti iure imperi (manifestazione del potere pubblico) e atti iure gestionis (atti compiuti in qualità di soggetto privato), ovvero tra attività pubblicistiche e privatistiche, e sottrae alla giurisdizione dello stato solo i primi. Non può ritenersi valida perché esclude quegli atti che, pur non essendo strettamente tipici delle funzioni degli enti, rientrano tuttavia per contenuto nell'ambito di quelle attività necessarie al raggiungimento degli scopi istituzionali sfuggendo quindi a un possibile inquadramento nell'una o nell'altra categoria.
  • Individuazione di funzioni essenziali: si basa sull'individuazione di un certo numero di funzioni essenziali poste in essere dall'ente, contrapposte a funzioni che saranno di conseguenza considerate non essenziali. È una soluzione imprecisa perché lascia al giudice interno l'interpretazione di norme che si formano e hanno la loro sfera di efficacia in un ordinamento diverso richiedendo quindi criteri di interpretazione che non sono propri dell'ordinamento dello Stato.

Nella ricerca di soluzioni più appaganti e al fine di evitare di attribuire all'ente un'interpretazione estesa, ha fatto seguito un terzo approccio basato su una interpretazione restrittiva del concetto degli atti direttamente collegati all'ente.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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