Le relazioni esterne delle organizzazioni internazionali
Definizione e contesto
Le relazioni esterne di un ente internazionale sono quelle attività poste in essere nell'ambito della comunità internazionale con soggetti non appartenenti al proprio ordinamento, come la ricezione di rappresentanti di stati e la conclusione di accordi con altri enti e con stati.
Regolamentazione e consenso
Non sono disciplinate dall'ordinamento interno, ma spesso solo evocate e la loro eventuale previsione nello statuto con cui gli stati membri conferiscono questa capacità non è sufficiente a permetterne lo svolgimento; è necessario un consenso implicito o esplicito da parte di un soggetto della comunità internazionale che decide di porre in essere un'attività concludente, come inviare e ricevere rappresentanze o concludere un accordo.
Quando non previste nello statuto, si fa ricorso alla teoria dei poteri impliciti o si opera in via di fatto con il consenso degli Stati membri che integra in maniera implicita quella volontà attributiva di capacità esterna desumibile dalle norme ad hoc laddove queste esistano.
Capacità di concludere accordi
La capacità di concludere accordi degli enti internazionali può essere più o meno estesa a seconda delle attribuzioni che gli stati hanno conferito loro. È stata affermata dalla commissione di diritto internazionale dell'ONU che ha indicato lo statuto quale norma a cui riferirsi.
In alcuni casi però sono specificate le tipologie di accordi e le procedure di conclusione, in altri casi vi è un semplice richiamo a questa possibilità e in altri ancora lo statuto non dice nulla al riguardo.
Convenzioni di Vienna
Per gli stati il problema è stato risolto con la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. Per quanto riguarda gli enti, si è arrivati all’adozione della Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986, con cui è stata introdotta una disposizione secondo cui ogni Stato ha la capacità di concludere trattati che dipende da ogni norma pertinente dell’organizzazione. È stata ammessa la capacità degli enti di stipulare trattati ed è stato disposto che gli enti debbano dimostrare tale capacità per poter aderire alla Convenzione.
Conclusione degli accordi
La conclusione degli accordi si ha con un “atto di conferma morale” inteso quale atto internazionale corrispondente a quello di ratifica dello stato e attraverso il quale l’ente stabilisce sul piano internazionale il suo consenso ad essere obbligato dal trattato.
In genere, tale volontà viene espressa dall’organo plenario competente ad approvare la stipulazione di accordi internazionali con gli altri enti e autorizzare e/o a concludere accordi con gli stati membri o terzi.
Accordi misti
Gli accordi misti sono gli accordi conclusi congiuntamente dalla Comunità Europea e dagli Stati Membri dove non è possibile separare le competenze dei due soggetti e si ha una competenza congiunta, dove occorre garantire una stretta cooperazione nei processi di negoziazione, stipulazione e adempimento degli impegni assunti.
Attualmente sono conclusi dove vi sia un intervento finanziario direttamente realizzato dagli stati membri, ma col tempo gli stati hanno anche riconosciuto la competenza esclusiva della Comunità di concludere accordi internazionali anche in quei settori nei quali tradizionalmente si era sempre proceduto con la formula mista.
Risoluzione delle controversie
L'art. 66 della Convenzione disciplina i meccanismi di risoluzione delle controversie: regolamento giudiziario, arbitrato e conciliazione, distinguendo quelle che possono sorgere:
- Dall'applicazione degli artt. 53 e 64: In caso di nullità dei trattati in presenza di norme di jus cogens, gli stati e gli enti possono domandare alla Corte Internazionale di Giustizia.
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