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Appunti esame Diritto internazionale, prof. Biagioni, Le relazioni esterne delle organizzazioni internazionali Pag. 1
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Gli accordi di sede

Gli accordi di sede sono accordi bilaterali conclusi dagli enti universali e regionali con uno statomembro o terzo dove poter fissare la propria sede principale e iniziare a svolgere le proprie attività in modo stabile e continuativo salvaguardando la propria indipendenza. Alcuni definiscono anche lo stato o la città, o in altri casi questi sono definiti nello statuto. Disciplinano i diritti e gli obblighi il rispetto della legislazione interna da parte dell'ente e dei suoi funzionari e reciproci quali la concessione di privilegi, immunità, facilitazioni e agevolazioni per il compimento delle loro funzioni da parte dello stato e alle condizioni e nei termini fissati dal diritto internazionale e dal diritto interno dello stato di sede; molto spesso i privilegi e le immunità sono contenuti in accordi multilaterali che si applicano a tutti gli stati membri, incluso quello della sede. Contengono le clausole compromissorie che demandano ad un organo arbitrale la

soluzione delle controversie e la clausola finale relativa all'entrata in vigore dell'accordo, dipendente da uno scambio di lettere tra i rappresentanti dello stato e dell'ente. 2) accordi di adesione, associazione, cooperazione, coordinamento e collegamento: Gli accordi di adesione sono poco frequenti e sostituiscono la procedura di adesione o ammissione ad un ente quando la complessità della situazione richiede la conclusione di un accordo ad hoc per le modifiche conseguenti all'ammissione del nuovo stato all'ente. Gli accordi di associazione conclusi dalla Comunità Europea con stati terzi o con enti internazionali creano forme di associazione istituzionalizzata e permanente basata sulla cooperazione economica, sull'instaurazione di un dialogo politico e su un programma di assistenza finanziaria. Analogamente gli accordi di associazione che disciplinano in particolare i rapporti fra lo

stato associato e l'ente quando il regolamentato dall'atto istitutivo. rapporto stesso non può essere completamente

Gli accordi di cooperazione, coordinamento e collegamento sono in genere stipulati fra gli enti allo scopo di coordinare e armonizzare le rispettive attività quando si svolgono in simili settori.

Alcuni statuti degli accordi di cooperazione stabiliscono con quali enti possono essere stipulati, essendo necessario definire il tipo di ente in relazione alle competenze statutarie. Con riguardo agli enti regionali, sono spesso accordi di cooperazione interregionale soprattutto di carattere economico da entrambi gli enti con l'ausilio degli stati che danno vita a una forma di cooperazione condotta scopo la creazione di un'associazione interregionale nei settori del commercio, dell'economia e della cooperazione ai fini dell'integrazione. La cooperazione interregionale è la più frequente al fine di creare

forme di integrazione nei reciproci settori di competenza senza tralasciare la cooperazione con singoli stati terzi quando questa si presenta utile e necessaria per espandere il proprio commercio e lo sviluppo degli stati membri. Gli accordi di coordinamento sono necessari per partecipare alla realizzazione di nuovi obiettivi che gli stati e gli enti intendono affrontare unendo le proprie forze. Vengono così stipulati tra enti universali, soprattutto tra istituzioni specializzate, con lo scopo di procedere a consultazioni, istituire una rappresentanza reciproca alle riunioni di certi organi, favorire la cooperazione tra segretariati e la collaborazione amministrativa e tecnica ed il finanziamento di servizi speciali. Gli accordi prettamente funzionali sono stipulati dagli enti che hanno finalità politiche o politico-militari o tecnico-scientifiche con uno stato membro o non membro. Gli accordi di collegamento sono frequenti nell'ambito dell'ONU, dove regolamentano la

rete di cooperazione creata con alcuni enti a carattere universale. Ne sono un esempio quelli conclusi con le istituzioni specializzate. L'indipendenza Quelli conclusi con gli enti finanziari, FMI, BIRS e IDA riconoscono loro finanziaria e un'autonomia assoluta per la determinazione della forma e del contenuto del bilancio l'ONU nei confronti del quale non può fare raccomandazioni. Comprendono anche disposizioni dirette ad assicurare la reciproca rappresentanza degli enti contraenti, l'invio di rapporti sulle attività delle istituzioni specializzate, l'impegno di fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza, lo scambio di consultazioni e raccomandazioni, la possibilità di richiedere pareri alla Corte Internazionale di Giustizia informandone il Consiglio Economico e Sociale su questioni differenti da quelle relative lo scambio di informazioni statistiche. Le esigenze delle relazioni esterne hanno portato al riconoscimento del

Il diritto di legazione aglistati, disciplinato dalla Convenzione di Vienna aperta alla firma il 14 marzo 1975 e che consiste nell'accreditare presso un ente internazionale una propria missione o rappresentanza permanente. L'ente presso cui soggetti interessati sono lo stato che istituisce la rappresentanza, il quale è istituita e l'istituzione dello stato della sede sul cui territorio si dovranno svolgere le attività connesse. Per invio e il consenso dell'ente ricevente, rappresentanza occorre la volontà dello stato di mentre lo stato della sede è tenuto a rispettare la presenza delle rappresentanze concedendo loro privilegi e immunità analoghi a quelli riconosciuti all'ente.

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sandrauselli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Biagioni Giacomo.