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Diritti riconosciuti nella convenzione e riserve italiane

Uno stato non può non prendere provvedimenti necessari a livello nazionale per assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti nella convenzione. Una riserva al protocollo non può essere usata per introdurre in modo indiretto limitazioni a norme del patto. Le riserve italiane si riferivano agli artt. 9, 12, 14, 15 e 19. Attualmente permangono quelle agli artt. 15 e 19 e la dichiarazione interpretativa all'art. 14 para 3.

L'art. 14 riconosce all'imputato i diritti giudiziari. La disposizione contenuta nella lettera d) elenca il diritto ad essere presente e difendersi, personalmente o mediante un difensore di sua scelta. Nell'ordinamento italiano è previsto il processo in contumacia, cioè in assenza dell'imputato e le possibilità di autodifesa sono rare e disciplinate in modo esplicito dalla legge. Il governo italiano ha formulato una dichiarazione interpretativa secondo cui le disposizioni della lettera d) para 4 dell'art. 14.

sono ritenute compatibili con le disposizioni italiane vigenti che disciplinano la presenza dell'imputato al processo e determinano i casi in cui è ammessa l'autodifesa o è richiesta l'assistenza di un difensore. L'art. 15 afferma il principio della irretroattività della legge penale. Il governo italiano ha precisato l'interpretazione della norma sostenendo che una persona che sia stata già condannata con una decisione definitiva, non può beneficiare di una legge posteriore a questa decisione che prevede l'applicazione di una pena più lieve. L'art. 19 afferma il diritto alla libertà di espressione che può essere oggetto di restrizioni purché previste dalla legge e necessarie al rispetto dei diritti o della reputazione altrui, alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. Il governo italiano ha formulato una.

dichiarazione interpretativa precisando che le disposizioni del para 3 dell'art. 19 sono compatibili con il vigente regime di autorizzazione per la radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite dalla legge per le emittenti radiofoniche e televisioni locali e per i ripetitori di emittenti straniere.

Una denuncia del patto indebolisce il carattere universale dei diritti in esso riconosciuti e rischia di essere usata come precedente da altri stati che si dovessero trovare in situazioni difficili. Per tali motivi, il Comitato ha affermato che il diritto internazionale non permette a uno stato che ha ratificato o aderito al patto di denunciarlo.

Per un'efficace procedura di controllo quindi, il patto ha istituito il Comitato dei Diritti dell'Uomo, formato da 18 membri eletti a titolo individuale dagli stati membri del patto. Almeno 4 mesi prima della data di elezione, il Segretario Generale invita gli stati a designare 1 o 2 candidati. Viene formata una lista in ordine

alfabetico che viene trasmessa agli stati in tempo utile per l'elezione, la quale avverrà nel corso di una riunione ad hoc degli stati membri. Il quorum previsto per la validità della riunione è pari ai 2/3 degli stati. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e il presidente del comitato deve notificare al Segretario Generale i posti che si sono resi vacanti per ragioni diverse da un'assenza temporanea.

In caso di dimissioni, il membro dimissionario notifica la sua intenzione per iscritto al presidente o al Segretario Generale. L'individuo eletto in sostituzione rimane in carica solo per completare il mandato del posto che si è reso vacante, la cui durata comunque non deve essere inferiore ai 6 mesi. I membri del comitato godono delle stesse facilitazioni, privilegi e immunità riservate agli esperti in missione per conto dell'ONU. Non può far parte più di un cittadino dello stesso stato.

Nell'elezione si deve tenere conto di un'equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici.

Un membro è escluso dall'esame di una comunicazione se ha partecipato a qualsiasi decisione del caso in esame.

Le sessioni ordinarie del Comitato sono convocate 2 volte l'anno, mentre le sessioni straordinarie su richiesta dei 2/3 o di uno stato membro. Il quorum per la validità delle riunioni è di 12 membri.

Le decisioni vengono prese per consenso e in caso di necessità si procede a votazione dove ogni membro dispone di un voto. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei membri presenti.

Un gruppo di lavoro formato da 5 membri del comitato si riunisce prima delle sessioni regolari con il compito di elaborare proposte relative alle comunicazioni previste dal protocollo facoltativo. Un altro gruppo ha il compito di esaminare i rapporti degli stati ed è

delegato a incontrarsi con i rappresentanti delle agenzie specializzate e delle ONG. Il Segretario Generale provvede alle facilitazioni e al personale necessari all'adempimento delle funzioni del Comitato. Nonostante quest'ultimo non sia organo dell'ONU, opera come tale avvalendosi della segreteria del Centro per i Diritti Umani, è soggetto al controllo finanziario dell'ONU, i suoi membri sono retribuiti sul bilancio dell'ONU e si riuniscono presso la sede dell'ente. Le procedure di esame ad opera del Comitato sono relative ai rapporti degli stati, alle comunicazioni interstatali e alle comunicazioni individuali. I rapporti degli stati riguardano le attività svolte, la legislazione, le misure amministrative vigenti nel proprio ordinamento e le situazioni relative agli impegni assunti a livello internazionale. Sono presentati al Comitato attraverso il Segretario Generale ogni 5 anni e in genere ogni volta che il comitato lo richieda; alla

Presentazione: seguono le osservazioni del comitato che possono essere commentate dagli stati. Il Segretario Generale li trasmette alle agenzie specializzate se rientranti nelle loro competenze e dopo aver consultato il comitato. In caso di violazione dei diritti umani, quest'ultimo deve informare gli organi competenti dell'ONU.

Il Segretario Generale richiede al Comitato di informare gli organi competenti dell'ONU in caso di violazione dei diritti umani.

Le comunicazioni interstatali si hanno nel caso in cui uno stato ritenga che un altro stato non rispetti le disposizioni del patto e rappresentano un mezzo di controllo più incisivo rispetto al sistema dei rapporti periodici. La procedura si compone di 3 fasi. Nella prima fase, lo stato richiama l'attenzione del secondo sulla questione e gli fornisce chiarimenti. Nella seconda fase, il Comitato può intervenire solo se la questione non si è risolta passati 6 mesi dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte del secondo stato. Deve accertarsi che il secondo stato abbia ricevuto la comunicazione.

dal primo, si mette a disposizione di entrambi per una soluzione amichevole della questione, può chiedere informazioni e ricevere osservazioni oralmente o per iscritto da entrambi, i quali possono anche farsi rappresentare. Entro 12 mesi dalla notifica della comunicazione, il Comitato deve concludere la procedura presentando un rapporto agli stati. Nella terza fase, se la anche dopo l'intervento del Comitato, con il consenso delle parti interviene una commissione di conciliazione ad hoc composta da 5 membri del comitato. Il comitato può chiedere informazioni e ricevere osservazioni oralmente o per iscritto da entrambi, i quali possono anche farsi rappresentare. Entro 12 mesi dalla notifica della comunicazione, il Comitato deve concludere la procedura presentando un rapporto agli stati, che hanno 3 mesi per comunicare al presidente se intendono accettare i termini della composizione proposta dalla commissione. Nulla è previsto in caso di.rifiuto o se la commissione non è in grado di fornire soluzioni. Le comunicazioni individuali si hanno nel caso in cui un individuo sostenga di essere vittima di violazioni di uno dei diritti riconosciuti nel Patto da parte di uno stato membro del patto o del protocollo facoltativo. Per essere considerata tale, la vittima deve aver subito la violazione, essere nell'imminente pericolo di subirla, le potenziali conseguenze future per essa devono essere necessarie e prevedibili, devono essere di natura particolarmente grave o può trattarsi di una vittima indiretta, ovvero un soggetto che soffrirà di una violazione come risultato della violazione nei confronti della vittima diretta. La violazione può anche avvenire ad opera di una legge nazionale per il suo stesso diritto all'autodeterminazione in quanto riferito ai popoli in quanto esistenza e non può riguardare il singolo individuo. La procedura è confidenziale, ovvero avviene.durante sedute del comitato a porte chiuse. Prima di un danno irreparabile per la vita e l'integrità fisica inoltrare il parere allo stato, e al fine di evitare dell'individuo, l'adozione di il comitato può richiedere misure provvisorie, che se non adottate, possono comportare a carico dello stato una violazione degli obblighi assunti ai sensi del protocollo. Le comunicazioni sono inoltrate al Segretario Generale che prima di trasmetterle può chiedere eventuali integrazioni. Vengono poi esaminate da un gruppo di lavoro e un relatore speciale per valutarne l'ammissibilità, l'eventuale e raccomandarne irricevibilità ratione personae, loci, temporis o materiae. La decisione viene trasmessa alla sessione plenaria del comitato che può confermarla e adottarla o prendere una decisione in merito sulla richiesta di una discussione da parte di un membro. Il parere sulla ricevibilità deve essere dato il prima possibile, e se i

membri del gruppo di lavoro non raggiungono un accordo, la questione è delegata al comitato che è l'unico responsabile della dichiarazione di irricevibilità.

Il Comitato dovrà valutare che:

  • la comunicazione non sia anonima e che provenga da un individuo o individui soggetti alla giurisdizione di uno stato membro del protocollo;
  • l'individuo abbia sufficientemente provato di essere vittima di una violazione e presentato la comunicazione personalmente, tramite il legale rappresentante o soggetti che agiscono per suo conto quando egli non può farlo;
  • la comunicazione non costituisca un abuso del diritto di presentazione;
  • la comunicazione non sia incompatibile con i provvedimenti del patto;
  • la questione non sia all'esame di altri procedimenti internazionali;
  • l'individuo abbia esaurito i ricorsi nazionali.

Irricevibilità ratione personae

Il Comitato può ricevere la comunicazione da un individuo o gruppi di individui.

che nominano un rappresentante che agirà per loro conto, o da un individuo diverso dalla vittima nel caso in cui questa non sia in grado di farlo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sandrauselli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Biagioni Giacomo.