I patti delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo
Introduzione ai patti
L'Assemblea Generale adottò il 4 dicembre 1950 la risoluzione 421/V con cui venne deciso di affiancare ai diritti civili e politici, i diritti sociali, economici e culturali. Con una seconda risoluzione si predisposero due strumenti separati al fine di disciplinare le diverse categorie di diritti, considerando la diversa natura delle materie: il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici.
Processo di redazione e approvazione
Su mandato del Consiglio Economico e Sociale, la redazione dei due patti da parte della Commissione per i diritti umani fu completata nel 1954. I patti e il Protocollo facoltativo allegato furono approvati all'unanimità il 16 dicembre 1966. Il lungo tempo trascorso tra l'elaborazione e l'approvazione fu dovuto alla complessità delle disposizioni, all'estensione degli obblighi che avrebbero assunto gli stati e al fatto che tra il 1954 e il 1966 il numero degli stati aderenti all'ONU raddoppiò e un numero rilevante di stati si trovò a esaminare per la prima volta gli atti alla cui elaborazione iniziale non aveva partecipato.
Le disposizioni del Patto sui diritti economici, sociali e culturali vennero approvate nel 1958, mentre il testo è entrato in vigore il 3 gennaio 1976. Il Patto sui diritti civili e politici e il Protocollo facoltativo allegato che garantisce i ricorsi individuali sono entrati in vigore il 23 marzo 1976. L'Italia ha dato esecuzione ai tre atti con la legge n. 881 del 25 ottobre 1977, depositando lo strumento di ratifica il 15 settembre 1978 e formulando riserve e dichiarazioni interpretative.
Secondo protocollo facoltativo
Con la risoluzione n. 44/128 del 15 dicembre 1989, l'Assemblea Generale ha aperto alla firma un secondo protocollo facoltativo relativo al Patto sui diritti civili e politici tendente ad abolire la pena di morte. Il testo è entrato in vigore l'11 luglio 1991. L'Italia ne ha dato esecuzione con legge n. 734 del 9 dicembre 1994 entrata in vigore il 14 maggio 1995, depositando lo strumento di ratifica il 14 febbraio 1995.
Patto sui diritti economici, sociali e culturali
Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali riconosce i diritti economici come il diritto al lavoro, alle condizioni generali di lavoro e quelli sindacali, i diritti sociali come quelli relativi a un livello di vita adeguato, alle condizioni di salute, alla protezione della famiglia e alla protezione speciale per le madri ed i fanciulli, e i diritti culturali come partecipare alla vita culturale e godere dei benefici del progresso scientifico.
L'applicazione di tali diritti non è immediata, ma richiede un'attività esplicita da parte degli stati che in genere comporta un conseguente finanziamento. La natura degli obblighi assunti dagli stati hanno carattere prevalentemente programmatico.
Dettagli degli obblighi
Il diritto all'autodeterminazione e alla libera disposizione delle risorse economiche è sancito all'art. 1, inserito con risoluzione 545/VI adottata dall'Assemblea Generale il 5 febbraio 1952. Gli stati hanno l'obbligo di presentare rapporti periodici sulle misure adottate e sui progressi compiuti nell'attuazione dei diritti riconosciuti dal patto, inviati al Segretario Generale che li trasmette al Consiglio Economico e Sociale e alle istituzioni specializzate se di loro competenza. Il Consiglio li può trasmettere alla Commissione dei diritti dell'uomo per mera informazione e può sottoporre all'attenzione degli altri organi dell'ONU qualsiasi questione risultante dai rapporti. Le funzioni di supervisione sono quindi assegnate al Consiglio Economico e Sociale, ma con la risoluzione n.17 del 28 maggio 1985 è stato creato un Comitato per i diritti economici, sociali e culturali con il compito di esaminare i rapporti degli stati e formulare suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale. Il sistema dei rapporti periodici rappresenta quindi il meccanismo di controllo che comunque permette solo di valutarne la progressiva realizzazione.
Patto sui diritti civili e politici
Per quanto attiene ai diritti civili e ai diritti politici riconosciuti dal Patto sui diritti civili e politici, la gran parte si traduce nell'obbligo di non ingerenza da parte dello stato che può trovare applicazione immediata.
Meccanismi di controllo
La Commissione ha deciso per un doppio meccanismo di controllo. Il primo a carattere obbligatorio è basato sui rapporti periodici presentati dagli stati. Il secondo a carattere facoltativo è subordinato all'accettazione da parte degli stati, in quanto prevede l'istituzione di commissioni di conciliazione ad hoc, purché le parti in causa lo consentano. I ricorsi individuali determinarono delle difficoltà, pertanto le disposizioni in merito a tali ricorsi vennero inseriti in un Protocollo facoltativo allegato al patto.
In caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci l'esistenza della nazione, gli stati membri possono adottare misure di deroga agli obblighi assunti con il patto, a seconda della situazione, compatibili con gli altri obblighi imposti dal diritto internazionale e che non determinino discriminazioni di razza, sesso, lingua o religione. Nessuna deroga può essere formulata nei confronti del diritto alla vita, del divieto della tortura e della schiavitù, dell'arresto per debiti, dell'irretroattività della legge penale, del diritto al riconoscimento della personalità giuridica e del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Lo stato deve comunicare tempestivamente agli altri stati membri le deroghe adottate tramite il Segretario Generale e le ragioni per cui sono state adottate.
Restrizioni e responsabilità
Vi è la possibilità di restrizioni previste dalla legge per alcuni diritti nell'interesse della sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione della salute, moralità e diritti altrui, la cui legittimità è di competenza del Comitato dei Diritti dell'Uomo. L'art. 50 stabilisce che le disposizioni del patto si applicano a tutte le unità costitutive degli stati federali senza alcuna limitazione o eccezione. Lo stato è responsabile nei casi in cui la violazione sia avvenuta sul suo territorio e la vittima è soggetta alla sua giurisdizione, ma anche nei casi in cui la violazione sia avvenuta ad opera di funzionari statali al di fuori dei confini dello stato di appartenenza. Questo perché lo stato è responsabile nei confronti di tutti gli individui soggetti alla sua autorità, sia che venga esercitata entro il suo territorio, sia all'estero, e in particolare è responsabile dei cosiddetti agenti statali autorizzati, quali diplomatici e forze armate, che esercitando la loro autorità all'estero riconducono gli individui nella giurisdizione dello stato a cui appartengono.
Riserve e dichiarazioni interpretative
Il testo del patto non prevede in modo esplicito la possibilità di formulare riserve. Le riserve sono dichiarazioni che escludono o modificano gli effetti di una norma nella loro applicazione allo stato. Tuttavia, la Convenzione di Vienna sui trattati le ammette a meno che il trattato stesso non lo proibisca, e compatibilmente con l'oggetto e lo scopo del trattato. Gli altri stati possono anche essere contrari alle riserve di un altro stato, ma la loro eventuale obiezione non avrà alcun effetto a meno che non vengano espressi in modo esplicito avvisi contrari.
Sulla base dell'intenzione dello stato, il Comitato decide se un provvedimento deve essere considerato una riserva, una dichiarazione interpretativa o un'affermazione relativa a una certa linea di condotta. Valuta la compatibilità delle riserve, e in caso di riserva incompatibile, il patto sarà efficace nei confronti dello stato che ha apposto la riserva come se la riserva stessa non esistesse. Le riserve devono essere riferite a un particolare provvedimento del patto in modo da rendere comprensibile quali obblighi lo stato si impegna a rispettare o ignorare. Non devono essere così numerose da comportare l'accettazione di un numero limitato di obblighi e non devono implicare un livello minore di obbligatorietà dei provvedimenti. Non possono rimuovere il significato autonomo degli obblighi del patto.
Lo stato che formula una riserva deve istituire una procedura che ne verifichi la compatibilità, deve indicare quali sono i provvedimenti della legislazione interna che giudica incompatibili con gli obblighi del patto, deve verificare periodicamente la necessità della riserva e deve ritirarla nel momento in cui non ce ne sia più la necessità.
Cause di inammissibilità delle riserve
- Mancato rispetto di norme tassative.
- Mancato rispetto di norme del diritto internazionale consuetudinario.
- Aventi ad oggetto il diritto alla vita, all'autodeterminazione e alle minoranze.
- Aventi ad oggetto la sospensione di diritti riconosciuti nella convenzione, non prevista anche in caso di emergenza nazionale.
- Aventi ad oggetto l'obbligo dello stato di provvedere ai rimedi necessari alle violazioni.
- Aventi ad oggetto il ruolo e le funzioni del Comitato.
- Aventi ad oggetto il dovere degli stati di adeguare la legislazione nazionale in modo tale da rendere effettive le disposizioni del patto.
Uno stato non può non prendere provvedimenti necessari a livello nazionale per assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti nella convenzione. Una riserva al protocollo non può essere usata per introdurre in modo indiretto limitazioni a norme del patto.
Le riserve italiane si riferivano agli artt. 9, 12, 14, 15 e 19. Attualmente permangono quelle agli artt. 15 e 19 e la dichiarazione interpretativa all'art. 14 para 3.
Dettagli su articoli specifici
L'art. 14 elenca i diritti giudiziari. La disposizione contenuta nella lettera d) riconosce all'imputato il diritto ad essere presente e difendersi, personalmente o mediante un difensore di sua scelta. Nell'ordinamento italiano è previsto il processo in contumacia, cioè in assenza dell'imputato e le possibilità di autodifesa sono rare e disciplinate in modo esplicito dalla legge. Il governo italiano ha formulato una dichiarazione interpretativa secondo cui le disposizioni della lettera d) para 4 dell'art. 14 sono ritenute compatibili con le disposizioni italiane vigenti che disciplinano la presenza dell'imputato al processo e determinano i casi in cui è ammessa l'autodifesa o è richiesta l'assistenza di un difensore.
L'art. 15 afferma il principio della irretroattività della legge penale. Il governo italiano ha precisato l'interpretazione della norma sostenendo che una persona che sia stata già condannata con una decisione definitiva, non può beneficiare di una legge posteriore a questa decisione che prevede l'applicazione di una pena più lieve.
L'art. 19 afferma il diritto alla libertà di espressione che può essere oggetto di restrizioni purché previste dalla legge e necessarie al rispetto dei diritti o della reputazione altrui, alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. Il governo italiano ha formulato una dichiarazione interpretativa precisando che le disposizioni del para 3 dell'art. 19 sono compatibili con il vigente regime di autorizzazione per la radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite dalla legge per le emittenti radiofoniche e televisioni locali e per i ripetitori di emittenti straniere.
Denuncia del patto e procedura di controllo
Una denuncia del patto indebolisce il carattere universale dei diritti in esso riconosciuti e rischia di essere usata come precedente da altri stati che si dovessero trovare in situazioni difficili. Per tali motivi, il Comitato ha affermato che il diritto internazionale non permette a uno stato che ha ratificato o aderito al patto di denunciarlo.
Per un'efficace procedura di controllo quindi, il patto ha istituito il Comitato dei Diritti dell'Uomo, formato da 18 membri eletti a titolo individuale dagli stati membri del patto. Almeno 4 mesi prima della data di elezione, il Segretario Generale invita gli stati a designare 1 o 2 candidati. Viene formata una lista in ordine alfabetico che viene trasmessa agli stati in tempo utile per l'elezione.
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