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SMA).
Il servizio di media audiovisivo viene definito dal TUSMAR come un servizio sotto la responsabilità editoriale di un
fornitore e il cui obiettivo principale è fornire programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il pubblico, ma
comprendendo anche le comunicazioni commerciali audiovisive.
I servizi SMA
• Sono: radiodiffusione televisiva, digitale, in diretta (come il livestreaming), su Internet (come il webcasting) e il
video quasi su domanda (come i near video on demand, i servizi di media audiovisivi a richiesta e le catch-up tv);
• Non comprendono: servizi prestati nell’esercizio di attività non economiche (es.: siti Internet privati, fornitura o
distribuzione di contenuti audiovisivi di utenti privati in comunità di interesse), forme di corrispondenza privata
(compresa la posta elettronica), giochi in linea, motori di ricerca e versioni elettroniche di quotidiani e riviste.
Distinguiamo inoltre servizi di media audiovisivi:
• Lineari (o radiodiffusione televisiva), forniti per la visione simultanea, su un palinsesto di programmi;
• Non lineari (o a richiesta), visibili al momento scelto dall’utente e su sua richiesta, sulla base di un catalogo
selezionato dal fornitore.
I principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, precisati all’art. 3 sono:
• libertà e pluralismo dei mezzi televisivi, a garanzia dell’accesso dell’utente a diverse informazioni grazie a un
congruo numero di programmi in chiaro;
• tutela del diritto d’autore e dei dati personali (nel rispetto di riservatezza e identità personale),
• obiettività e completezza dell’informazione,
• libertà di espressione e opinione, con apertura alle diverse tendenze e opinioni.
Le limitazioni a tutela dei diritti della personalità ribadiscono tuttavia la necessità del rispetto della dignità della persona,
la promozione e la tutela del benessere psico-fisico del minore.
L’art. 32 contiene invece le norme a tutela dell’utenza, ossia gli obblighi di
• trasparenza dei dati identificativi dei fornitori,
• tutela dei diritti fondamentali delle persone e delle disabilità sensoriali.
• Il diritto di rettifica riguarda invece chi si ritiene leso nei suoi interessi morali (in particolare onore e reputazione) o
materiali, da trasmissioni contrarie a verità. Si può chiedere al fornitore o ai delegati al controllo delle trasmissioni, a
effettuare la rettifica entro 48 ore, con fascia oraria e rilievo pari alla trasmissione che ha leso gli interessi.
L’emittente che ritenga la richiesta infondata può rivolgersi all’AGCOM, che si pronuncia entro 5 giorni, con
possibilità di obbligo alla rettifica entro 24 ore dalla pronuncia.
L’art. 33 riguarda invece i comunicati degli organi pubblici, imposti a tutti i concessionari. Le amministrazioni pubbliche
possono quindi chiedere la trasmissione gratuita di comunicati, in caso di esigenze di pubblica necessità (tutela
ambientale, sanitaria, incolumità delle persone).
Il servizio pubblico generale radiotelevisivo risponde alla necessità che le persone possano trarre beneficio dall’uso di beni
pubblici e fruire di attività materiali collegate alla tutela di diritti costituzionali.
L’amministrazione si configura sia come attività autoritativa di regolazione che come prestazione di servizi pubblici ed uso
di beni pubblici.
La nozione di servizio pubblico coincide con un’attività imputabile all’Amministrazione pubblica, gestita anche a mezzo di
terzi affidatari. In seguito all’assunzione del servizio per legge o con atto generale, l’attività diviene doverosa, oltre che
non espressiva di potere.
Manca tuttavia una nozione costituzionale di servizio pubblico. L’art. 43 precisa che, a fini di utilità generale, la legge può
riservare o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, a Stato, enti pubblici o comunità di lavoratori o utenti,
imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di carattere di
preminente interesse generale.
I principi dei servizi pubblici sono:
• Economicità, nella scelta sulla modalità di gestione ed erogazione;
• Continuità, senza interruzioni salvo casi di forza maggiore;
• Adeguatezza (efficienza, efficacia e adattamento del servizio) ed eguaglianza (imparzialità).
La liberalizzazione dei servizi sostituisce la concezione tradizionale di assunzione dei servizi pubblici da parte di Stato o
enti pubblici attraverso la riserva. Grazie all’influenza del diritto comunitario sono quindi venuti meno i monopoli.
Il servizio pubblico radiotelevisivo viene riconosciuto un servizio pubblico essenziale dalla Corte costituzionale, ai sensi
dell’art. 43 della Costituzione. I riferimenti principali sono:
1. Art. 1 l. n.103/1975, che obbliga il servizio pubblico essenziale a indipendenza, obiettività e pluralismo interno;
2. Art. 1. L. 223/90, che attribuisce a tale servizio un “carattere di preminente interesse generale”;
3. Il d.lgs. 177/2005, che al Titolo “Servizio pubblico generale radiotelevisivo”, ne definisce i compiti;
4. L. 28 dicembre 2015 n. 220, che modifica la governance;
5. Art. 7 d.lgs. 177, per cui ogni attività di informazione radiotelevisiva costituisce esplicazione di “servizio di interesse
generale”, ma “ulteriori e specifici obblighi” sono attribuiti alla concessionaria del servizio pubblico.
Le fonti degli obblighi della concessionaria pubblica sono rappresentate quindi dalla legge e dalle linee guida sui contenuti
di tali obblighi (dettate da Ministero ed AGCOM). Ciò viene infatti ad influenzare il contratto di servizio Stato-RAI,
stipulato tra concessionario e Ministero delle comunicazioni, che identifica diritti e obblighi. Esso ha durata quinquennale e
può anche essere regionale.
La concessionaria pubblica è soggetta a:
• Obblighi in materia di programmazione,
a un’informazione obiettiva, completa e imparziale (art. 7),
o alla distribuzione di diversi generi di trasmissione (art. 45), distribuiti in tutte le fasce orarie e con obiettivi di
o educazione, informazione e promozione culturale. Lo stesso articolo tutela i minori, obbligando alla trasmissione
di appositi programmi. L’art. 45 disciplina anche il diritto di accesso. La Corte costituzionale nel 1974 ha parlato
di “monopolio aperto”, creando una sottocommissione parlamentare per l’accesso, sulla base degli indirizzi
elaborati dalla Commissione parlamentare di vigilanza.
La tutela delle minoranze linguistiche si esplicita invece in trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
o tedesca e ladina, francese e slovena.
• Obblighi di natura tecnico-finanziaria (stabiliti nella Convenzione e nel Contratto di servizio):
Assicurare la copertura del territorio nazionale e la fruizione a favore di portatori di handicap,
o Fornire informazioni sulla viabilità autostradale (da cui il ruolo di Isoradio),
o Adeguare risorse e attività di ricerca e sperimentazione.
o
Le partecipazioni della RAI sono: 99,55% Rai Holding e 0,45 SIAE. Gli organi di governo sono rappresentati da Consiglio,
Presidente e Direttore generale:
1. Prima della l. 112/2004, il Consiglio di amministrazione era formato da 5 membri, nominati d’intesa da Presidenti di
Camera e Senato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio, tra i suoi membri.
2. Successivamente, i 7 membri saranno: 2 della Camera, 2 del Senato, 2 del Consiglio dei Ministri (su proposta del
Ministro dell’economia), nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza. A questi si aggiunge un dipendente
RAI. Il Presidente è eletto dal CDA, dopo il parere favorevole della Commissione parlamentare (espresso a
maggioranza dei 2/3).
Le fonti comunitarie sono invece:
• La Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in merito all’indipendenza del servizio pubblico
radiotelevisivo, in termini di governance e finanziamento dell’emittente pubblica. La necessità di definire la missione
del servizio pubblico e di separazione contabile tra ricavi derivanti dal finanziamento pubblico e dal mercato è
contenuta portò alla separazione societaria (art. 8 della l. 287/1990). Il canone di abbonamento dev’essere utilizzato
esclusivamente per adempiere ai compiti di servizio pubblico generale, sottoposti a verifiche periodiche di risultato.
• La Raccomandazione del 2004 del consiglio d’Europa,
• L’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sulla libertà dei media.
Il contratto di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale tra Stato e RAI prevede:
1. Art. 1, che la Rai si occupi di realizzazione di contenuti ed impiego della capacità trasmissiva necessaria alla loro
diffusione, erogando i servizi e predisponendo sistemi di controllo e monitoraggio. La Rai può avvalersi di società da
essa partecipate, purché essa continui a rispondere di mezzi e risorse utili a espletare le prestazioni di servizio
pubblico.
2. Art. 2, Principi generali. La Rai si impegna a rendere disponibile e comprensibile una pluralità di contenuti, nel
rispetto dell’imparzialità, per garantire apprendimento, sviluppo del senso critico e informazione. Essa si impegna a
raggiungere le diverse componenti della società, incentivando il rispetto della diversità e la vita democratica. Le
informazioni veicolate devono contribuire a formare una cultura della legalità e promuovere le pari opportunità, la
legalità, l’inclusione, la convivenza civile e il contrasto della violenza e degli stereotipi. Gli obiettivi sul lungo termine
consistono anche nella valorizzazione dei talenti, la crescita dell’industria audiovisiva (anche in termini di
internazionalità), l’alfabetizzazione digitale e la crescita economica del Paese. La RAI è anche tenuta a sperimentare
nuovi linguaggi e formati per attirare i giovani, promuovere l’immagine del Paese. Sono inoltre tutelati i minori, a cui
va assicurata l’opportunità di apprendimento, così come la fruibilità dell’offerta da parte di persone con disabilità. Si
garantisce inoltre il sostegno all’alfabetizzazione digitale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo industriale delle
infrastrutture del Paese.
3. Art. 3, Offerta televisiva, composta da canali generalisti, semigeneralisti e tematici, garantendo informazione
generale e approfondimenti: notiziari quotidiani, informazioni istituzionale e parlamentare, speciali che promuovano
la conoscenza di temi di attualità, ambiente, confessioni religiose, Costituzione e UE. Vanno adottati formati adatti
anche al consumo web e in mobilità. Sono inoltre garantiti programmi culturali, di intrattenimento, volti a tutelare
amb