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Diritto dell'informazione progredito di Musselli

Storia della libertà di stampa

La libertà di stampa nasce con la nozione moderna di Stato di diritto. Con le rivoluzioni liberali del 1700 si avranno i modelli storici della libertà di stampa:

  • Il modello americano del 1787, contenuto nel primo emendamento della Costituzione federale, per cui il congresso non può emanare leggi per proibire l'esercizio del diritto di parola e di stampa. Si tratta quindi di un diritto inteso come preesistente rispetto allo Stato. La libertà di manifestazione del pensiero, in quanto valore molto sentito dal popolo americano, è presentata come alternativa al potere costituito. Il mercato editoriale, al contrario, dovrebbe corrispondere alla public opinion, rappresentando quindi un "Quarto potere". Tale modello è quindi più garantista e meno individualistica ed umana, poiché limita l'azione dello Stato. Dopo l'11 settembre ci si è tuttavia spostati verso la soddisfazione di esigenze di sicurezza, con interventi volti a limitare la divulgazione di dati e informazioni.
  • Il modello francese del 1789 è rappresentato dall'articolo 11, secondo cui la libera comunicazione di pensieri e opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo, di cui ogni cittadino può beneficiare in via orale, scritta o stampata, ma rispondendo degli eventuali abusi nei casi determinati dalla legge. Si affermano quindi contemporaneamente le libertà liberali che le riserve di legge (che ne prevengono gli abusi). In questo caso lo Stato attribuisce il diritto: si parla infatti di diritto "concesso".

Il modello italiano

Il modello italiano proposto nell'articolo 21 della Costituzione riprende quello francese, fondato sul primato del legislatore. La libertà viene esplicitamente estesa dalla stampa ad ogni successivo media, motivo per cui tale articolo continua a esistere senza aver bisogno di modifiche. Influenzato dalle necessità garantiste del periodo appena successivo al fascismo, l'articolo sottolinea la necessità di tutelare la libertà rispetto alle possibili ingerenze del governo. Si esplicita quindi la necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria per bloccare tale libertà, solo in caso di reati a mezzo stampa. Sono quindi abolite autorizzazioni o censure. Il sequestro è consentito soltanto in caso di impossibilità di intervento dell'autorità giudiziaria, che deve tuttavia convalidarlo entro 24 ore. Tutti hanno quindi il diritto di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione. Il sequestro è consentito solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria in caso di delitti previsti dalla legge sulla stampa. L'art. 21 prevede inoltre che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

L’ambito considerato è qui quello oggettivo. Sono infatti concesse tutte le forme di espressione di idee, pensiero, opinione e notizia. Il diritto di informare e quello di cronaca sono quindi posti sullo stesso piano di quello di manifestazione del pensiero. Le comunicazioni in via generale, ossia le manifestazioni del pensiero, si distinguono dalla comunicazione personale della corrispondenza, tutelata dall'articolo 15.

Limitazioni e giurisprudenza

Sono tuttavia escluse alcune forme di espressione, come l'incitamento all'azione. Il diritto di cronaca stesso incontra limiti fondati su altri valori costituzionali come amministrazione della giustizia, onore e reputazione. L'interesse alla ricerca della notizia è infatti strumentale all'esercizio della libertà di informazione per i giornalisti, nel rispetto del limite della tutela della privacy. La valutazione dei fatti crea tuttavia ancora oggi numerose controversie.

  • Il limite espresso del buon costume, contenuto nel 6° comma dell'articolo 21, è ancorato al rispetto della persona umana (art 2). Tale limite ha un significato civilistico (poiché rispecchia i principi etici dominanti in un periodo storico) e penalistico, in quanto rispecchia la morale sessuale, parlando di "comune senso del pudore", offeso da atti commessi in pubblico che potrebbero turbare alcune sensibilità, con particolare riferimento ai più giovani. La legge può quindi prevenire e reprimere le violazioni di tale principio.
  • I limiti impliciti sono invece volti a tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti, ossia i diritti a riservatezza, onorabilità, reputazione, dignità della persona, d'autore. Si tratta di diritti privatistici, legati a qualcosa che viene considerato come appartenente all'individuo e che riguardano quindi la percezione dell'individuo da parte della società e la proprietà intellettuale.
  • I limiti al diritto di cronaca stabiliti dalla "sentenza decalogo" obbligano invece a pubblicare solo in caso di utilità sociale dell'informazione (molto relativa, se si pensa alle pubblicazioni non impegnate come quelle di gossip), verità dei contenuti (non oggettiva ma putativa, ossia derivante da un serio lavoro di verifica delle fonti da parte del giornalista) e forma civile dell'esposizione o continenza (valore introdotto dalla Cassazione nel 1984). Si è inoltre verificata una progressiva riduzione dei segreti di Stato.

Il diritto di satira e diffamazione

Il diritto di satira garantisce una maggiore libertà poiché è visto come sinonimo di democrazia. Essa è tuttavia legata alla notorietà del personaggio, fa leva su questioni critiche e utilizza un linguaggio più spinto. Si rischia infatti di essere accusati di diffamazione (articolo 595 della Costituzione) e diffamazione a mezzo stampa (596 bis), reato che rientra nell'ambito della difesa del diritto all'onore e alla reputazione. La responsabilità penale è personale, relativa a chi comunica con più persone (almeno 2) offendendo qualcuno e ledendone un bene giuridico. La pena aumenta se il fatto è determinato, ossia se vengono forniti dettagli sull'azione commessa dalla persona diffamata. Ugualmente l'utilizzo del mezzo della stampa è un'aggravante, dovuta alla maggiore esposizione potenziale di questa modalità di commissione del reato. In questo caso anche l'editore e il direttore responsabile sono coinvolti nelle indagini. Si parla di colpa se la commissione del reato è legata a una negligenza, il dolo se motivata da un'intenzione negativa generica o intenzionale (specifica). È fondamentale il momento di consumazione del reato, ossia quando l'offesa viene percepita. Il procedimento penale si apre in caso di denuncia (in reati più gravi si apre invece un procedimento d'ufficio). Altri reati simili, come l'ingiuria, sono stati depenalizzati. Esso prevedeva la presenza della persona offesa.

Legge professionale e deontologia giornalistica

La legge professionale n. 69 del 1963 considera l'attività giornalistica come un'attività di diffusione (mediante giornali, periodici, agenzie di stampa, radio o tv) di notizie, ossia conoscenze riguardanti dei fatti, acquisite in modo da corrispondere alla loro verità sostanziale. La deontologia professionale è un'autodisciplina codificata in Carte aziendali o generali, utili ad equilibrare l'articolo 2 della legge, che certifica il diritto insopprimibile dei giornalisti alla libertà di informazione e critica ed il loro obbligo al rispetto della verità, della lealtà e della buona fede, soprattutto nei due momenti dell'attività giornalistica, ossia acquisizione (fase in cui l'identità del giornalista non può essere nascosta se non per motivi di sicurezza) ed esposizione delle notizie.

La sentenza decalogo del 1984 stabilisce che la critica, per avere una forma civile, non deve eccedere rispetto allo scopo informativo, deve essere obiettiva e chiara. Il giornalista è quindi chiamato ad essere responsabile e non deve ricorrere ai "subdoli espedienti", ossia all'uso di:

  • Espressioni fraintendibili in maniera negativa (es.: espressioni tra virgolette),
  • Accostamenti suggestionanti anche apparentemente generici (ma che nel contesto assumono una sfumatura chiaramente danneggiante),
  • Toni sproporzionatamente scandalizzati, volti a suggestionare i lettori (es.: punti esclamativi o aggettivi legati a valutazioni soggettive);
  • Insinuazioni anche velate in mancanza di indizi, che spingono il lettore a prendere in considerazione il giudizio del giornalista.

Le carte dei doveri dei giornalisti

Le carte dei doveri completano tale regolamentazione:

  • La Carta di Treviso del 1990 ha istituito l'Ordine e il sindacato dei giornalisti e ha trattato il tema della tutela dei minori, in seguito all'accanimento dei media sul caso di Serena Cruz;
  • La Carta di Milano riguarda invece le persone in carcere;
  • La Carta di Perugia tutela l'autonomia dei giornalisti;
  • La Carta dei doveri del giornalista del 1993 istituì invece il Comitato nazionale per correttezza e lealtà dell'informazione.

Codice di deontologia e trattamento dei dati personali

Il "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", contenuto nell'articolo 25 della legge 675/1996 (ora articolo 139 D. lgs. 196/03) è invece una fonte normativa secondaria atipica, applicabile a tutti i soggetti che esercitano funzioni informative. Esso è stato approvato con la partecipazione del Garante nella redazione e la cooperazione con il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti.

Segreto professionale e riservatezza

Il segreto professionale è invece disciplinato da:

  • Articolo 622 c.p., che disciplina il delitto di rivelazione del segreto professionale;
  • Racc. n. R. del 2000, del Consiglio d'Europa;
  • Articolo 200 del codice di procedura penale, che difende il diritto di non testimoniare di soggetti come ministri di culto, avvocati, notai, medici, investigatori privati autorizzati. L'attuale disciplina riconosce il diritto di astenersi dal deporre per i giornalisti professionisti relativamente ai nomi delle fonti da cui hanno notizie di carattere fiduciario. Il bilanciamento è dato dall'articolo 21. Esistono tuttavia esigenze processuali che giustificano la compressione del segreto. Se le notizie sono indispensabili ai fini della prova di un reato e la loro veridicità è accertabile solo attraverso l'indicazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicarla.

Il diritto alla riservatezza tutela l'interesse di un soggetto a mantenere la propria sfera privata al riparo da indiscrezioni altrui (the right to be let alone). Il concetto di privacy di origine nordamericana, risalente al libro "The right to privacy" del 1890 scritto da Warren e Brandeis dopo che le cene tra amici svolte a casa del primo finirono sul giornale. In Italia, l'art. 8 dello Statuto dei lavoratori prevede invece il divieto di raccolta di opinioni politiche, sindacali e religiose dei dipendenti (es.: è vietato usare le telecamere come strumento di controllo). L'evoluzione del concetto viene ripercorsa da Rodotà, che distingue varie fasi:

  1. Privacy come diritto a non subire interferenze esterne,
  2. Privacy come diritto di poter controllare le informazioni che mi riguardano;
  3. Privacy come risvolto della libertà personale, ossia come diritto di poter compiere scelte senza subire discriminazioni e perdere la propria identità, necessità portata alla luce dall'avvento delle nuove tecnologie.

Il fondamento costituzionale della riservatezza è rintracciabile nella tutela del domicilio e della corrispondenza (artt. 14 e 15 Cost.), nella libertà negativa di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost), nella libertà personale morale (art. 13 Cost.) e nel generale diritto alla personalità (art. 2 Cost.).

Fonti normative della privacy

Le fonti normative della privacy sono inoltre:

  • La l. 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
  • Il Codice della privacy (D. lgs. 196/2003), che fa riferimento all'attività giornalistica al titolo XII "Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica".

Definizioni del Codice della privacy

Quest'ultimo propone diverse definizioni:

  • Dato personale: ogni informazione relativa a una persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a ogni altra informazione, compreso un numero di identificazione personale.
  • Dato sensibile: idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
  • Trattamento dei dati personali: operazioni svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, concernenti dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, ecc.).
  • Banca dati: complesso di dati personali organizzati con criteri tali da facilitarne il trattamento.

I diritti dei soggetti interessati obbligano ad acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali. Vanno inoltre garantiti l'accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettifica, di opporsi al trattamento e ottenere la cancellazione dei dati. È inoltre eventualmente possibile fare ricorso all'autorità giudiziaria o al Garante in caso di comportamenti scorretti.

Norme sull'attività giornalistica nel D. lgs. 196/2003

Nelle norme sull'attività giornalistica presenti nel D. lgs. 196/2003 troviamo:

  • L'art. 136-137, che prevede l'individuazione ampia dei soggetti per cui non vi è necessità di consenso del Garante o dell'autorizzazione del soggetto interessato per il trattamento dei dati, collegata alla funzione informativa (giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, altri soggetti).
  • L'art. 138 riafferma il segreto professionale sulle fonti. Celebre in questo senso è il racconto di Oriana Fallaci a cui, non volendo rivelare la fonte che le aveva comunicato che la morte di Pasolini era stata causata da 3 persone (e non da Pelosi), venivano inviati dalla polizia "strani individui" che cercavano di spingerla a confessare di aver mentito;
  • L'art. 139 contiene invece il Codice deontologico.

Nel Codice in materia di protezione dei dati personali viene specificato dal Garante il riferimento al rispetto del codice di deontologia, a tutela dei proprietari dei dati. Esso tratta:

  • Art. 1, Principi generali. Viene sottolineata la differenza delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e diffusione di notizie nell'ambito dell'attività giornalistica, rispetto a memorizzazione e trattamento di dati personali ad opera di banche dati e altri soggetti. Le norme che seguiranno servono quindi a bilanciare i diritti fondamentali della persona e il diritto all'informazione.
  • Art. 2, Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti. Il giornalista è qui obbligato a rendere nota la propria identità e professione, oltre alle finalità della ricerca, salvo che vi sia un rischio per la sua incolumità, evitando sempre artifici e pressioni indebite. Se i dati sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico almeno 2 volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il responsabile del trattamento a cui ci si può rivolgere. Gli archivi personali dei giornalisti, funzionali all'esercizio della professione e utilizzati solo per tale finalità, sono tutelati in merito alla fonte delle notizie e possono essere conservati per tutto il tempo necessario.
  • Art. 3, Tutela del domicilio. Domicilio, luoghi di privata dimora, cura, detenzione o riabilitazione sono tutelati dall'uso scorretto di tecniche invasive.
  • Art. 4, Rettifica. Il giornalista corregge errori e inesattezze, in conformità al dovere di rettifica.
  • Art. 5, Diritto all'informazione e dati personali. Nella raccolta di dati personali e sensibili, il giornalista è tenuto a garantire il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico e nel rispetto dell'essenzialità, evitando riferimenti a congiunti o soggetti non interessati ai fatti.
  • Art. 6, Essenzialità dell'informazione. La divulgazione di notizie non contrasta con il rispetto della sfera privata se l'informazione è indispensabile in ragione dell'originalità del fatto, dei modi particolari in cui è avvenuto o della qualificazione dei protagonisti.
  • Art. 7, Tutela del minore. Il giornalista non può pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca o fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione, al fine di tutelarne la personalità. Ciò si estende ai fatti che non siano reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve sempre essere considerato come primario rispetto al diritto di critica e cronaca. Si rimanda quindi al rispetto della Carta di Treviso.
  • Art. 8, Tutela della dignità delle persone. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini di soggetti coinvolti in fatti di cronaca che ledano la dignità della persona o si soffermino su dettagli di violenza. Salvo comprovati fini di giustizia e polizia, il giornalista non riprende o produce immagini di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. Non si possono inoltre presentare persone con ferri o manette ai polsi, salva la necessità di segnalare abusi.
  • Art. 9, Tutela del diritto alla non discriminazione. Il giornalista è tenuto a tutelare il diritto alla non discriminazione.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiovannaUrb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Musselli Lucia.
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